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Regolamento 333: notizie sull'effettiva applicazione?

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Regolamento 333: notizie sull'effettiva applicazione? Empty Regolamento 333: notizie sull'effettiva applicazione?

Messaggio  Mike77 Mer Ott 12, 2011 11:53 am

Ciao a tutti,
volevo chiedere, soprattutto ai recuperatori, qual'è lo stato attuale dell'applicazione del regolamento 333.
Io lavoro per un'azienda produttrice di rottami e quindi la questione mi tocca solo marginalmente, ma alcuni trasportatori/recuperatori a cui ci appoggiamo ci segnalano una gran confusione al riguardo, con difficoltà di conferimento finale alle acciaierie.
In particolare mi è stato segnalato che le acciaierie hanno iniziato a non ritirare più il materiale in caso di presenza di materiale estraneo superiore alle percentuali massime riportate nel regolamento. In sostanza le acciaierie non ritirano più il materiale che non può essere dichiarato conforme secondo il Reg.333.

A vostro parere è un'applicazione corretta del Regolamento?
Il materiale non conforme ai requisiti del 333 che fine deve fare? Il recuperatore è OBBLIGATO a trattarlo per renderlo conforme prima di conferirlo all'acciaieria o può comunque continuare a conferirlo come faceva fino a qualche giorno fa?
Scusate se le domande sono state formulate da "poco esperto", ma ritengo che, se è vero quello che mi hanno raccontato i nostri recuperatori, la discussione possa essere interessante.

Ciao a tutti,
Mike
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Messaggio  Mariangela Mer Ott 12, 2011 12:16 pm

A mio modesto parere se io attesto e certifico che quella x partita è conferme a quella x specifica di settore mi sembra palase che deve essere tale, altrimenti a che serve la certificazione?
Cmq anche prima dell'entrata in vigore del regolamento 333 le MPS che uscivano da un'attività di recupero firiuti dovevano avere determinate caratteristiche e non contenere più di una certa pencentuale di materiale estraneo (D.M. 5-2-98).
Le acciaierie prima lasciavano correre....ora si adeguano pure loro!
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Messaggio  Mike77 Mer Ott 12, 2011 12:33 pm

Sulla tua prima affermazione sono ovviamente d'accordo; è chiaro che se viene emessa una certificazione questa deve essere veritiera e descrivere l'effettivo stato del materiale esaminato.

La mia curiosità si rivolge infatti al materiale che NON PUO' essere dichiarato conforme ai requisiti del 333, in quanto non rispondente ad una o più delle specifiche riportate negli allegati del regolamento stesso.
Il recuperatore cosa deve farne di questo materiale?
Non lo può più conferire in acciaieria come faceva in precedenza con le MPS?
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Messaggio  armando77 Mer Ott 12, 2011 1:19 pm

Mike77 ha scritto:
La mia curiosità si rivolge infatti al materiale che NON PUO' essere dichiarato conforme ai requisiti del 333, in quanto non rispondente ad una o più delle specifiche riportate negli allegati del regolamento stesso.
Il recuperatore cosa deve farne di questo materiale?
Non lo può più conferire in acciaieria come faceva in precedenza con le MPS?

non capisco cosa intendi:l'unico materiale che non può essere dichiarato idoneo è quello radioattivo o arrugginito ed hai poco da fare: come si dice a roma "hai preso na sola", altrimenti lo invii al trattemento. per essere più chiari: se sono un recuperatore di ferro quando arriva una carico con fir lo invio al trattamento in modo che in uscita sia pronto per il 333, lo certifico e invio in fonderia, se arriva con un ddt mi preoccupo di verificare che abbia già subito la filiera 333.
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Messaggio  Mike77 Mer Ott 12, 2011 2:33 pm

Ok, chiarissimo.
A questo punto vedrò di approfondire col nostro smaltitore che tipo di problemi stiano esattamente incontrando...
Chiedo scusa se ho sollevato una questione inesistente e aperto una discussione che non serve, ma mi era stato riferito di una situazione di generale confusione attorno all'applicazione del 333, che a questo punto probabilmente non è tale...
Grazie e ciao.
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Messaggio  Gimi Mer Ott 12, 2011 10:05 pm

Mike77 ha scritto:La mia curiosità si rivolge infatti al materiale che NON PUO' essere dichiarato conforme ai requisiti del 333, in quanto non rispondente ad una o più delle specifiche riportate negli allegati del regolamento stesso.
Il recuperatore cosa deve farne di questo materiale?
Non lo può più conferire in acciaieria come faceva in precedenza con le MPS?
Shocked Se un materiale, oggi, non e' conforme al 333 non puo' (ne poteva fino a venerdi') essere MPS in quanto il 333 prevede limiti piu' ampi (2%) di presenza di materiali inidonei di quanto ne preveda il DM 05/02/98 (1%).
Se dunque manca la conformita', oggi come fino a venerdi', il materiale e' rifiuto e tale rimane in quanto non recuperato.
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Messaggio  Mike77 Gio Ott 13, 2011 9:30 am

Grazie per i chiarimenti.
I miei dubbi da non esperto di rifiuti derivavano dal fatto che mi è stato riferito esattamente il contrario, ovvero che il 333 introduce criteri tecnici più restrittivi rispetto alla legislazione precedente (che onestamente non conosco). Anche per quanto riguarda il contenuto di materiali estranei.
Gimi, capisco i tuoi occhi sbarrati!
Grazie ancora e saluti.
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Messaggio  cesoia Gio Ott 13, 2011 10:03 am

Gimi ha scritto:
Mike77 ha scritto:La mia curiosità si rivolge infatti al materiale che NON PUO' essere dichiarato conforme ai requisiti del 333, in quanto non rispondente ad una o più delle specifiche riportate negli allegati del regolamento stesso.
Il recuperatore cosa deve farne di questo materiale?
Non lo può più conferire in acciaieria come faceva in precedenza con le MPS?
Shocked Se un materiale, oggi, non e' conforme al 333 non puo' (ne poteva fino a venerdi') essere MPS in quanto il 333 prevede limiti piu' ampi (2%) di presenza di materiali inidonei di quanto ne preveda il DM 05/02/98 (1%).
Se dunque manca la conformita', oggi come fino a venerdi', il materiale e' rifiuto e tale rimane in quanto non recuperato.
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Attenzione che il 2% esisteva anche prima, ma per le ordinarie.

L'1% è relativo solo agli impianti in semplificata, e si potrebbe aprire un bel dibattito sulla gerarchia delle fonti, tra quanto imposto dal regolamento e quanto imposto dall'ordinamento italiano per chi è in semplificata.

mancando un decreto di rettifica vale la gerarchia delle fonti ( calcoliamo che però reg.UE non considera chi in semplificata) o vale sempre d.lgs 152/06 e s.m.i. (quindi sono cavoli miei tenermi lo scarto max dell'1% anche se in acciaieria arrivano fino al 2) ???
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Messaggio  abigail Mar Ott 18, 2011 9:44 am

Scusate se mi introduco nella discussione.
Ieri ho parlato con un verificatore che mi ha detto di stare molto attenta (nella preparazione del SGQ) al punto 4 dell'art.6 in cui si chiede la verifica dei fornitori (detentore precedente) se essi hanno effettuato operazioni di "bonifica" sui rifiuti.
Ora io mi chiedo.. chi è il fornitore? per quanto ho capito io, è fornitore di RIFIUTI e di conseguenza non soggetto al 333.. o sbaglio?
Ho un impianto di recupero da portare a verifica finale che prende i rottami come rifiuti (quindi solo con il FIR), quindi i suoi fornitori sono solo fornitori di rifiuti... e per quanto diceva la persona con cui ho parlato, la mia ditta deve potersi sincerare che questi suoi fornitori siano conformi al regolamento Shocked Shocked Shocked
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Messaggio  Gimi Mar Ott 18, 2011 2:32 pm

cesoia ha scritto:Attenzione che il 2% esisteva anche prima, ma per le ordinarie.
Per quanto sia possibile a me nnon risulta come dato diffuso, anzi mi risulta che, quantomento in Lombardia e nel Nordest, anche le ordinarie facciano riferimento al DM 05/02/98 e quindi all'1%.


cesoia ha scritto:mancando un decreto di rettifica vale la gerarchia delle fonti ( calcoliamo che però reg.UE non considera chi in semplificata) o vale sempre d.lgs 152/06 e s.m.i. (quindi sono cavoli miei tenermi lo scarto max dell'1% anche se in acciaieria arrivano fino al 2) ???
Un Regolamento comunitario è gerarchicamente sopra di ogni Legge nazionale e va applicato così com'é.


abigail ha scritto:Ora io mi chiedo.. chi è il fornitore? per quanto ho capito io, è fornitore di RIFIUTI e di conseguenza non soggetto al 333.. o sbaglio?
Si, è un fornitore di rifiuti che "hanno subito uno solo dei trattamenti previsti", di conseguenza, in ragione del disposto del comma 4 dell'art. 6, soggetto al 333.
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Messaggio  pastorenomade Mar Ott 18, 2011 4:47 pm

abigail ha scritto:Scusate se mi introduco nella discussione.
Ieri ho parlato con un verificatore che mi ha detto di stare molto attenta (nella preparazione del SGQ) al punto 4 dell'art.6 in cui si chiede la verifica dei fornitori (detentore precedente) se essi hanno effettuato operazioni di "bonifica" sui rifiuti.
Ora io mi chiedo.. chi è il fornitore? per quanto ho capito io, è fornitore di RIFIUTI e di conseguenza non soggetto al 333.. o sbaglio?
Ho un impianto di recupero da portare a verifica finale che prende i rottami come rifiuti (quindi solo con il FIR), quindi i suoi fornitori sono solo fornitori di rifiuti... e per quanto diceva la persona con cui ho parlato, la mia ditta deve potersi sincerare che questi suoi fornitori siano conformi al regolamento Shocked Shocked Shocked

il punto 4 dell'art.6 si applica solo ai casi riportati al punto 3.3 dei 2 allegati, non a tutti i rottami ferrosi. Solo per quelle tipologie, contenenti elementi pericolosi, il fornitore dovra applicare un SGQ conforme al regolamento e il produttore dovrà assicurarsene
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Messaggio  cesoia Mar Ott 18, 2011 5:13 pm

Gimi ha scritto:
Per quanto sia possibile a me nnon risulta come dato diffuso, anzi mi risulta che, quantomento in Lombardia e nel Nordest, anche le ordinarie facciano riferimento al DM 05/02/98 e quindi all'1%.

Hai pienamente ragione, mi sono espresso male scrivendo una castroneria.

DA D.M. 5/02/98, IL LIMITE FISSATO DI INERTI è SEMPRE E SOLO STATO DELL'1%.
IL REGOLAMENTO EUROPEO L'HA PORTATO A 2.

Quello che volevo scrivere, e ti rispondo anche al quote sottostante, è che il regolamento europeo non considera minimamente le aziende in semplificata, per le quali ad oggi, permane il limite ad 1%.

Questo prima dela precisazione della regione lombardia, che ancora devo ben interpretare


Gimi ha scritto:
Un Regolamento comunitario è gerarchicamente sopra di ogni Legge nazionale e va applicato così com'é.

Vedi sopra, sono d'accordo sulla gerarchia delle fonti, ma se una fattispecie non è considerata nella fonte superiore come faccio a dimostrarne la prevalenza?
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Messaggio  Gimi Mar Ott 18, 2011 5:40 pm

cesoia ha scritto:Vedi sopra, sono d'accordo sulla gerarchia delle fonti, ma se una fattispecie non è considerata nella fonte superiore come faccio a dimostrarne la prevalenza?
Rimane una squisita questione di diritto e di gerarchia delle fonti:
se la fonte comunitaria è superiore alla legge nazionale (legge primaria) tanto più lo è nei confronti di un DM (norma secondaria, regolamentare).

Non sapevo che la Regione Lombardia si fosse espressa nel merito, ho notizia di una riunione il 25/11 a Roma della conferenza delle Regioni per discutere del Reg 333 e quindi nessuna avrebbe dovuto prendere posizione prima;
hai una copia del doc o un riferimento da cui scaricarlo?
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Messaggio  cesoia Mar Ott 18, 2011 5:44 pm

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213463612557&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue&pagename=DG_TERRWrapper

ecco il passaggio:

3.per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;

Praticamente la Reg.Lombardia accomuna sia ordinaria che semplificata, senza trovar riscontro nel regolamento, per sua interpretazione quindi.

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Messaggio  Gimi Mar Ott 18, 2011 9:21 pm

cesoia ha scritto:3.per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;

Praticamente la Reg.Lombardia accomuna sia ordinaria che semplificata, senza trovar riscontro nel regolamento, per sua interpretazione quindi.
Grazie per il link.
Non trovo distonie nel punto 3 che hai riportato ne' nelle altre indicazioni.

Trovo contrastante il punto 5 con quanto prevede il regolamento dato che prevede la dichiarazione di conformita' solo in uscita dall'impianto ed e' quindi impossibile il deposito di partite dichiarate conformi nell'impianto che le ha prodotte.
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Messaggio  abigail Mer Ott 19, 2011 9:54 am

Vorrei porre una domanda sperando di rimanere in tema..
Ho una ditta che prende rifiuti metallici e li recupera.
Ora per poter conferire all'intermediario che poi li porta alla fonderia, la mia ditta deve uniformarsi secondo il reg.333. Per uniformarsi deve mettere in piedi un Sistema di Gestione della Qualità in cui siano soddisfatti tutti i punti dell'art.6.
Uno di questi punti è la QUALIFICA DEI FORNITORI (punto 4 art. 6), assicurandosi che essi, se trattano rifiuti pericolosi, adottino un SGQ conforme.
I fornitori della mia ditta sono SOLO fornitori di RIFIUTI e quindi non tenuti ad uniformarsi al reg.333 giusto? come faccio quindi a qualificarli? Question

E poi il punto 6 dell'articolo 6... "l'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi.... ecc"
ma se la mia ditta non è "IMPORTATORE" come faccio a osservare questo punto?? Question

Grazie a tutti!!
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Messaggio  armando77 Mer Ott 19, 2011 3:41 pm

per fornitori devi intendere solo di EOW, quelli di rifiuti non contano.
al punto 6 ti fai dare l'audit per la 333.
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Messaggio  armando77 Mer Ott 19, 2011 3:50 pm

scusa letto male, al punto 6 se tu il ferro lo prendi solo come rifiuto e quindi con fir non ti devi accertare di niente al di fuori della normativa rifiuti.
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Messaggio  Gimi Mer Ott 19, 2011 7:49 pm

abigail ha scritto:Ora per poter conferire all'intermediario che poi li porta alla fonderia, la mia ditta deve uniformarsi secondo il reg.333.
Da come scrivi, quello che tu chiami intermediario è un commerciante detentore e quindi "detentore" anche secondo il 333.


abigail ha scritto:Per uniformarsi deve mettere in piedi un Sistema di Gestione della Qualità in cui siano soddisfatti tutti i punti dell'art.6.
Ok!


abigail ha scritto:Uno di questi punti è la QUALIFICA DEI FORNITORI (punto 4 art. 6), assicurandosi che essi, se trattano rifiuti pericolosi, adottino un SGQ conforme.
I fornitori della mia ditta sono SOLO fornitori di RIFIUTI e quindi non tenuti ad uniformarsi al reg.333 giusto?
No, devono anche loro applicare un SdQ proprio per quanto previsto al comma 4 dell'art. 6.


abigail ha scritto:come faccio quindi a qualificarli? Question
Tu no devi qualificarli ma assicurarti che abbiano attuato un SdQ e quindi che ti mandino copia dell'attestazione avuta prima di ricevere i loro rifiuti.


abigail ha scritto:E poi il punto 6 dell'articolo 6... "l'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi.... ecc" ma se la mia ditta non è "IMPORTATORE" come faccio a osservare questo punto?? Question
Se non sei importatore non sei tenuto ad osservarlo.

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Messaggio  Hope Mer Ott 19, 2011 11:27 pm

Se sei lo stesso Gimi dell’altro forum conosco la tua profonda conoscenza e competenza, ma ho una domanda: come fai ad orientarti con tanta sicurezza in un sistema entrato in vigore soltanto 10 giorni fa?
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Messaggio  Gimi Gio Ott 20, 2011 6:59 am

Perche' e' in vigore dal 31/03 ed efficace dal 09/10 e non ho atteso che entrasse in vigore per studiarlo.
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Messaggio  Hope Gio Ott 20, 2011 7:12 am

In effetti, almeno personalmente ho sottovalutato la ricaduta tecnico-prarica-organizzativa che tale Regolamento avrebbe comportato. Dopo la storia del SISTRI Italiano c’è un po’ stanchezza nel seguire norme: cambiate, morte e risorte……… ma l’Europa è un’altra cosa!
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