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Messaggio  LampoMarco Gio Feb 03, 2011 8:48 am

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno a tutti,

leggendo la normativa si parla di AGHI e LAMETTE MONOUSO non si fa riferimento ai centri estetici, e siccome nel nostro centro non abbiamo il monouso ma sterilizziamo i nostri strumenti tramite apposite macchine, a questo punto serve l'iscrizione al Sistri?

Grazie

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Messaggio  zesec Mar Apr 19, 2011 8:21 pm

Sconsul ha scritto:probabilmente hai ragione Zesec, però ......... però........ secondo me se ci rifacciamo ai principi generali che regolano le normative ambientali, se una dittà si adopera per produrre un rifiuto non pericoloso anzichè un rifiuto pericoloso non mi pare che commetta un "raggiro", anzi mi pare che operi in maniera favorevole alla tutela ambientale, anche pulire per bene un fusto di vernici per renderlo un 150104 anzichè un 150110 allora potrebbe configurarsi come un raggiro.
Al di là del caso specifico, credo che noi per primi (consulenti) dovremmo cercare di interpretare la normativa anche con il buon senso e non sempre e solo nella maniera più restrittiva possibile.

Sull'ultima parte del tuo intervento sono assolutamente d'accordo. E se vai a vedere indietro qualche mia battaglia capirai che mi sono sempre battuto per questo (tipologie di rifiuti attratte in sistri, trasporto e deposito temporaneo di rifiuti da attività di manutenzione e tanto altro). Non più tardi di un'ora fa ho consigliato su questo forum (forse sbagliando) una maniera furbesca (forse inutile, ma ci ho provato) per evitare di iscrivere come unità locale in Sistri dei campi da coltivare. Chi legge da più tempo questo forum me ne darà atto...

Sulla prima parte continuo a non essere d'accordo: è un trattamento di rifiuto, e come tale va autorizzato. Non è che agisci sul processo produttivo per far sì che il rifiuto che ne esce sia non pericoloso. Qui hai un rifiuto pericoloso e lo tratti per ottenerne uno di diverso tipo. Lecito: ma devi farti autorizzare.
Le sentenze più idiote (ma sono pur sempre sentenze, anche se non mi vedono d'accordo) hanno stabilito che un imprenditore che ha una pressa per limitare il volume di fusti di metallo, gestisce in realtà un impianto di trattamento dei rifiuti, perché comunque interviente con un trattamento fisico (riduzione volumetrica, accidenti a loro!). E l'hanno pesantemente sanzionato perché non autroizzato. Non mi trova d'accordo da un punto di vista di corretta gestione e regolamentazione dell'ambiente: ma è così. E in questo caso il rifiuto restava lo stesso (imballaggi metallici) prima e dopo il trattamento. Figurimamoci se cambio il tipo di rifiuto.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 20, 2011 10:21 am

Come discussione è molto interessante. Si sono toccati molti punti, però se devo essere sincero credo che non si sia tenuto in debito conto la nozione di rifiuto e cioè quell'oggetto, sostanza o materiale di cui voglio disfarmi o sono obbligato a disfarmi.

Credo che la volontarietà da parte del soggetto di disfarsi di un oggetto (in questo caso la lametta) sia decisiva.

Senza questa mia volontà non ho un rifiuto ma soltanto un bene.

Sono senz'altro d'accordo che potrebbe essere considerato un raggiro per evitare tutti gli adempimenti previsti per legge, ma tant'è...

Come si sa le sentenze, in Italia, non fanno giurisprudenza, e quello che dice oggi un giudice di Trapani può essere smentito domani da un giudice di Aosta.

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Messaggio  fantalele 4.0 Mer Apr 20, 2011 10:44 am

In campo estetico bisogna ricordarsi che non esistono solo i taglienti, ma anche altre cose!

@ betty 61
Confermo quanto dice Confestetica, CNA e Cam Com.
Ma non mi hai ancora detto cosa dice il regolamento comunale a riguardo dei rifuti assimilabili; ripeto, per esperienza personale, alcuni rifiuti la delibera non li assimila agli urbani, esempio lampante sono i barattoli della ceretta e i flaconi dei prodotti cosmetici.
Questi contenitori devono essere smaltiti a parte, potrebbero essere considerati "non pericolosi" e quindi non serve l'iscrizione al SISTRI ma a questo punto serve comunque un registro di carico e scarico.
Inoltre, avendo l'autoclave questa ha un filtro antibatterico e questo deve essere smaltito come potenzialmente infettivo.
Non è che voglio obbligare qualcuno ad iscriversi al SISTRI, anzi........, ma visto che siamo colleghi ti do tutte le informazioni in mio possesso e cerco di evitare che qualcuno si trovi in diffetto; come ho già detto le associazioni di categoria danno informazioni parziali tanto poi le grane sono nostre.
All'inizio il SISTRI è una gran rottura di scatole ma, nel nostro caso, semplifica le cose e il costo totale alla fine non è eccessivo e si può affrontare.

_________________
Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori. {Le rose di Atacama di Luis Sepúlveda}
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Messaggio  Sconsul Mer Apr 20, 2011 11:32 am

fantalele ha scritto:
.
All'inizio il SISTRI è una gran rottura di scatole ma, nel nostro caso, semplifica le cose e il costo totale alla fine non è eccessivo e si può affrontare.

Il problema sono le numerose microimprese individuali in cui il titolare (spesso già in là con gli anni) è informaticamente analfabeta e rifiuta l'idea di dover munirsi di computer, stampante, adsl, e di dover imparare ad approciarsi a tali apparecchiature..........è per queste situazioni che sto cercando soluzioni che siano alternative all'appoggiarsi alle associazioni di categoria
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Messaggio  Admin Mer Apr 20, 2011 11:52 am

Attenzione. D'accordo sulla nozione di rifiuto, ma per questi oggetti usati ricorre l'obbligo di disfarsi, che discende dalla norma speciale che li regolamenta (DPR 254/03).
E, sulla sterilizzazione:

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti gia' in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalita' ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita' competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantita' giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 20, 2011 12:42 pm

Admin ha scritto:Attenzione. D'accordo sulla nozione di rifiuto, ma per questi oggetti usati ricorre l'obbligo di disfarsi, che discende dalla norma speciale che li regolamenta (DPR 254/03).
E, sulla sterilizzazione:

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo...

Mi permetto di osservare che quello di cui parla la norma sulla sterilizzazione è già un rifiuto. L'estetista che sterilizza una lametta non se ne è ancora disfatto e quindi non è ancora un rifiuto.

Se così non fosse dovremmo smaltire forbici, rasoi elettrici, pinzette ecc. ecc. dopo un solo uso, il che mi sembra eccessivo.

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Messaggio  Admin Mer Apr 20, 2011 2:19 pm

Sterilizzazione di rifiuti, naturalmente.
Non certo di beni suscettibili di essere reimpiegati.
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