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Messaggio  sueli Mar Dic 28, 2010 9:29 pm

Promemoria primo messaggio :

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-28&task=sommario&numgu=302&tmstp=1293564508962

DECRETO 22 dicembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (10A15599) (GU n. 302 del 28-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge
3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli
1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive
modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi,
sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009
, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010,
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
1° ottobre 2010, n. 230, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli
articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere
, fino al 31 dicembre
2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma
2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal
decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai
soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire
maggiore familiarita' con il Sistri evitando soluzione di continuita'
nel controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori
iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando
l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo
dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri, sulla
base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'
art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, i termini per la presentazione della
comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto e
stabilire il termine per la presentazione della predetta
comunicazione relativa all'anno 2011;

A d o t t a


il seguente decreto:

Art. 1


Proroga di termini e disposizioni transitorie

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e' prorogato al 31 maggio
2011.
2. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
(e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento
alle informazioni relative all'anno 2011";
b) conseguentemente, le parole "relative al periodo dell'anno
2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri" sono soppresse.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo


Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 103





Ultima modifica di sueli il Mer Dic 29, 2010 11:20 am - modificato 1 volta.

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Messaggio  Costy Gio Dic 30, 2010 11:53 am

Sara ha scritto:Dato che il decreto proroga soltanto l'obbligo di tenuta contestuale del registro e delle registrazioni sul sistema SISTRI e di fatto non viene spostata la data di operatività del sistema (che resta cmq quella del 1° Gennaio) e, dato che, il DL di modifica della parte IV del DL 152/06, introduce le sanzioni relative all'iscrizione, al pagamento e all'operatività (già in vigore) mi sentirei di dire che, a rigor di logica, chi non utilizza il sistema (pur potendo) dal 1° Gennaio sarebbe sanzionabile. Poi ovviamente se i registri di carico e scarico sono tenuti correttamente, il buon senso dovrebbe portare ad un'eventuale autorità di controllo a non sanzionare la cosa ma io non mi sentirei di dire che fino al 31 maggio non si è obbligati ad utilizzare il sistema e che non è sanzionabile.
Voi cosa ne dite??

L'articolo 39 comma 1 del decreto 205 del 03/12/2010 recita: le sanzioni.............. si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all' articolo 12 comma 2 del decreto del 17/12/2009 e succ.modifiche. Quindi, siccome tale termine è stato prorogato al 31 maggio 2011, le sanzioni si applicaheranno dal 01/06/2011 Ciao Costy
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Messaggio  Sara Gio Dic 30, 2010 12:22 pm

Grazie!! Ecco! Con tutti questi decreti mi ero confusa!!!
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Messaggio  geologoBG Mar Gen 04, 2011 11:47 pm

Sara ha scritto:Dato che il decreto proroga soltanto l'obbligo di tenuta contestuale del registro e delle registrazioni sul sistema SISTRI e di fatto non viene spostata la data di operatività del sistema (che resta cmq quella del 1° Gennaio) e, dato che, il DL di modifica della parte IV del DL 152/06, introduce le sanzioni relative all'iscrizione, al pagamento e all'operatività (già in vigore) mi sentirei di dire che, a rigor di logica, chi non utilizza il sistema (pur potendo) dal 1° Gennaio sarebbe sanzionabile. Poi ovviamente se i registri di carico e scarico sono tenuti correttamente, il buon senso dovrebbe portare ad un'eventuale autorità di controllo a non sanzionare la cosa ma io non mi sentirei di dire che fino al 31 maggio non si è obbligati ad utilizzare il sistema e che non è sanzionabile.
Voi cosa ne dite??

L'art. 16 del Dlgs 250/2010, che modifica l'art. 190 introducendo l'obbligo di registro per i trasportatori in conto proprio di non pericolosi che non aderiscono a SISTRI, al comma 2 dice che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel So alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.
Quindi regsitro per i trasportatori in conto proprio di non pericolosi a partire dal 1 giugno.
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