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PUBBLICATO IL DECRETO !
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-28&task=sommario&numgu=302&tmstp=1293564508962
DECRETO 22 dicembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (10A15599) (GU n. 302 del 28-12-2010 )
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge
3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli
1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive
modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi,
sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010,
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
1° ottobre 2010, n. 230, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli
articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 dicembre
2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma
2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal
decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai
soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire
maggiore familiarita' con il Sistri evitando soluzione di continuita'
nel controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori
iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando
l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo
dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri, sulla
base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'
art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, i termini per la presentazione della
comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto e
stabilire il termine per la presentazione della predetta
comunicazione relativa all'anno 2011;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Proroga di termini e disposizioni transitorie
1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e' prorogato al 31 maggio
2011.
2. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
(e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento
alle informazioni relative all'anno 2011";
b) conseguentemente, le parole "relative al periodo dell'anno
2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri" sono soppresse.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 103
DECRETO 22 dicembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (10A15599) (GU n. 302 del 28-12-2010 )
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge
3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli
1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive
modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi,
sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010,
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
1° ottobre 2010, n. 230, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli
articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 dicembre
2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma
2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal
decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai
soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire
maggiore familiarita' con il Sistri evitando soluzione di continuita'
nel controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori
iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando
l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo
dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri, sulla
base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'
art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, i termini per la presentazione della
comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto e
stabilire il termine per la presentazione della predetta
comunicazione relativa all'anno 2011;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Proroga di termini e disposizioni transitorie
1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e' prorogato al 31 maggio
2011.
2. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
(e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento
alle informazioni relative all'anno 2011";
b) conseguentemente, le parole "relative al periodo dell'anno
2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri" sono soppresse.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 103
Ultima modifica di sueli il Mer Dic 29, 2010 11:20 am - modificato 1 volta.
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Complimenti, che puntualità!
Mi sembra si chiuda anche il discorso su giacenze: nessun obbligo associato al cenone di san silvestro, rinvio del minimud 2010 al 30 aprile su famigerata "apposita scheda" presiaposta dalla NASA. Al 31 dicembre 2011 per i dati 2011.
In attesa della prossima proroga.
Buon anno a tutti.
zesec
Mi sembra si chiuda anche il discorso su giacenze: nessun obbligo associato al cenone di san silvestro, rinvio del minimud 2010 al 30 aprile su famigerata "apposita scheda" presiaposta dalla NASA. Al 31 dicembre 2011 per i dati 2011.
In attesa della prossima proroga.
Buon anno a tutti.
zesec
zesec- Moderatore e Partner
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Quindi niente giacenze al 31/12 giusto?zesec ha scritto:Complimenti, che puntualità!
Mi sembra si chiuda anche il discorso su giacenze: nessun obbligo associato al cenone di san silvestro, rinvio del minimud 2010 al 30 aprile su famigerata "apposita scheda" presiaposta dalla NASA. Al 31 dicembre 2011 per i dati 2011.
In attesa della prossima proroga.
Buon anno a tutti.
zesec
Zesec tu che sei più bravo di me a interpretare le leggi me lo confermi??
Possiamo fare un capodanno senza pensieri.
Ma scusate questo proroga in automatico anche le sanzioni???
angel- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Nessuno aveva puntato su oggi??
Vince il banco (tanto per cambiare)!!
Proroga articolo 12 quindi prorogati anche gli articolo recentemente modificati della 152 su sanzioni sistri (e ovviamente niente giacenze al 31/12).
Grazie Sueli.
Vince il banco (tanto per cambiare)!!
Proroga articolo 12 quindi prorogati anche gli articolo recentemente modificati della 152 su sanzioni sistri (e ovviamente niente giacenze al 31/12).
Grazie Sueli.
marcosperandio- Moderatore
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Un decreto di due articoli, come da previsioni.
Admin- Amministratore
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
VI VOGLIO BENE A TUTTI.....
Inizio a bere oggi cosi mi dimentico di questo brutto anno e sino al prossimo non ci penso più....
Inizio a bere oggi cosi mi dimentico di questo brutto anno e sino al prossimo non ci penso più....
angel- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
angel ha scritto:Quindi niente giacenze al 31/12 giusto?zesec ha scritto:Complimenti, che puntualità!
Mi sembra si chiuda anche il discorso su giacenze: nessun obbligo associato al cenone di san silvestro, rinvio del minimud 2010 al 30 aprile su famigerata "apposita scheda" presiaposta dalla NASA. Al 31 dicembre 2011 per i dati 2011.
In attesa della prossima proroga.
Buon anno a tutti.
zesec
Zesec tu che sei più bravo di me a interpretare le leggi me lo confermi??
Possiamo fare un capodanno senza pensieri.
Ma scusate questo proroga in automatico anche le sanzioni???
I pensieri da questo momento vanno solo a lenticchie e zampone.
Buon anno nuovo, ricco di proroghe per tutti.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Scusate ma l'obbligo di tenuta dei registri da parte di coloro che non hanno l'obbligo di adesione al sistri e per i trasportatori in proprio di rifiuti non pericolosi ( introdotto dal recente decreto vi variazione del 152 ed entrato in vigore il 25/12) resta valido o slitta anche questoba maggio 2011?
Grazie x l'aiuto
Grazie x l'aiuto
DUKELF- Membro della community
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
1 giugno 2011
zesec- Moderatore e Partner
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Quindi hanno il coraggio di chiedere entro il 31/1/2011 il pagamento del contributo annuale...? Sono senza vergogna...
simone1980- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Scusate una domanda, ma le sanzioni previste dall'articolo 39 comma 2 del decreto 03/12/2010 relative all'iscrizione vengono prorogate al 01 giugno 2011? Ciao Costy
Costy- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Le sanzioni non vengono prorogate, perchè un DM non può modificare un Dlgs, quindi rimangono in vigore.
Io aspetterei a brindare.
Io aspetterei a brindare.
Ospite- Ospite
Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Bellissima notizia ma non fa che prolungare l'agonia...
Aspettiamo ora di capire se resta da pagare il balzello per il 2011 o se tengono buono il pregresso!!
BUON 2011 A TUTTI!!
Aspettiamo ora di capire se resta da pagare il balzello per il 2011 o se tengono buono il pregresso!!
BUON 2011 A TUTTI!!
S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Gli articoli che contengono le sanzioni sono legati al termine di cui all'articolo 12 ora prorogato quindi dovrebbero slittare anche le sanzioni. (articolo 260 bis rimanda al 188 bis che è legato all'articolo 12).Leone il cane fifone ha scritto:Le sanzioni non vengono prorogate, perchè un DM non può modificare un Dlgs, quindi rimangono in vigore.
Io aspetterei a brindare.
marcosperandio- Moderatore
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Località : Provincia Bergamo
Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
scusate ma x quello che riguarda il contributo? va pagato nel 2011 o tengono buono quello del 2010?
erusservice- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
marcosperandio ha scritto:Gli articoli che contengono le sanzioni sono legati al termine di cui all'articolo 12 ora prorogato quindi dovrebbero slittare anche le sanzioni. (articolo 260 bis rimanda al 188 bis che è legato all'articolo 12).Leone il cane fifone ha scritto:Le sanzioni non vengono prorogate, perchè un DM non può modificare un Dlgs, quindi rimangono in vigore.
Io aspetterei a brindare.
Ricapitolando, dunque: operatività Sistri prorogata al 1° giugno 2011; doppio binario cartaceo e sistri fino al 31.05.2011; Mud al 30.04.2011; sanzioni Sistri dal 1° giugno 2011; sanzioni in corso fino al 31.05.2011: quelle già previste e relative alla tenuta dei formulari e registro c/s.
Corretto?
annariri- Utente Attivo
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
L'articolo 12 comma 1 modificato adesso recita così:
1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
mentre il comma 2 dice questo:
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non vedo legami con le sanzioni. Qualcuno mi spiega?
1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
mentre il comma 2 dice questo:
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non vedo legami con le sanzioni. Qualcuno mi spiega?
Ospite- Ospite
Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Penso che sia così:
Per quanto riguarda il regime delle sanzioni che regolerà il periodo transitorio, nell’articolo 39, comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, è previsto che le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applichino a partire dal giorno successivo a quello indicato nel DM 17 dicembre 2009.
Ne consegue che, con la proroga del regime transitorio, vengono sospese le sanzioni specifiche del SISTRI fino al 31 maggio p.v.
Fino a tale data, dunque, le imprese che obbligatoriamente devono iscriversi al Sistri (pur se tenute agli adempimenti previsti dal Dm 17 dicembre 2009) assolvono agli obblighi di legge, e sono garantite in caso di controlli, unicamente attraverso la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario. Solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli dà luogo infatti alla comminazione delle specifiche sanzioni previste. Tali sanzioni sono, in particolare, quelle previste dall’articolo 258 del D.Lgs 152/2006 'Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari'.
O almeno mi sembra sensato...
Per quanto riguarda il regime delle sanzioni che regolerà il periodo transitorio, nell’articolo 39, comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, è previsto che le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applichino a partire dal giorno successivo a quello indicato nel DM 17 dicembre 2009.
Ne consegue che, con la proroga del regime transitorio, vengono sospese le sanzioni specifiche del SISTRI fino al 31 maggio p.v.
Fino a tale data, dunque, le imprese che obbligatoriamente devono iscriversi al Sistri (pur se tenute agli adempimenti previsti dal Dm 17 dicembre 2009) assolvono agli obblighi di legge, e sono garantite in caso di controlli, unicamente attraverso la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario. Solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli dà luogo infatti alla comminazione delle specifiche sanzioni previste. Tali sanzioni sono, in particolare, quelle previste dall’articolo 258 del D.Lgs 152/2006 'Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari'.
O almeno mi sembra sensato...
comerio pier luigi- Membro della community
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ricapitoliamo ?
giacenze al 31/12/2010= NO
sistema binario fino al 31/05/2011= SI (obbligo ?)
Sanzioni= NO fino al 31/05/2011 (salvo quelle previste per fir e registri)
Mud= SI al 30/04/2011
manca qualcosa ?
sistema binario fino al 31/05/2011= SI (obbligo ?)
Sanzioni= NO fino al 31/05/2011 (salvo quelle previste per fir e registri)
Mud= SI al 30/04/2011
manca qualcosa ?
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sueli- Moderatrice
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Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
sueli ha scritto:giacenze al 31/12/2010= NO
sistema binario fino al 31/05/2011= SI (obbligo ?)
Sanzioni= NO fino al 31/05/2011 (salvo quelle previste per fir e registri)
Mud= SI al 30/04/2011
manca qualcosa ?
Pagamento contributo 2011: in teoria entro 31 gennaio 2011, ma dal momento che non sono previste sanzioni, potrei pagarlo anche entro il 31 maggio 2011. Giusto? Cosa ne pensate? Ciao Costy
Costy- Utente Attivo
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Località : Brescia
Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Boh?
In teoria all'art.39 comma 2 lett. a) del del Dlgs 205/2010 se non paghi ti mettono una sanzione pari al 5% dell'importo annuale se l'inadempimento si verifica dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.
Ma la quota non va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno?
In teoria all'art.39 comma 2 lett. a) del del Dlgs 205/2010 se non paghi ti mettono una sanzione pari al 5% dell'importo annuale se l'inadempimento si verifica dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.
Ma la quota non va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno?
Ospite- Ospite
Re: PUBBLICATO IL DECRETO !
Suely scusami, il tuo riepilogo mi sembra corretto ho un solo dubbio già espresso ma forse non im modo chiaro.
L'art. 190 modificato dal decreto che è entrato in vigore il 25/12 al comma 1 prevede ad oggi che coloro che possono aderire al SISTRi su base volontaria (az con rifiuti non pericolosi e meno di 10 addetti e coloro che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi) debbano tenere i registri e formulari secondo le modalità già indicate (cosa che prima di tale decreto non era obbligatoria almeno per i registri per i traportatori in proprio, ad esempio le imprese edili, i giardinieri, ecc.). Tali persone devono tenere il registro o dato che tale innovazione era inserita nell'art. 6c3 del DM 17/12/2009 godono dei vantaggi della proroga o devono registrare? io propendo per la seconda..
Grazie
L'art. 190 modificato dal decreto che è entrato in vigore il 25/12 al comma 1 prevede ad oggi che coloro che possono aderire al SISTRi su base volontaria (az con rifiuti non pericolosi e meno di 10 addetti e coloro che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi) debbano tenere i registri e formulari secondo le modalità già indicate (cosa che prima di tale decreto non era obbligatoria almeno per i registri per i traportatori in proprio, ad esempio le imprese edili, i giardinieri, ecc.). Tali persone devono tenere il registro o dato che tale innovazione era inserita nell'art. 6c3 del DM 17/12/2009 godono dei vantaggi della proroga o devono registrare? io propendo per la seconda..
Grazie
DUKELF- Membro della community
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Data d'iscrizione : 25.02.10
Età : 59
PUBBLICATO IL DECRETO !
Ciao a tutti e scusatemi se non riesco a mettere insieme tutte le informazioni che leggo sul forum, ogni tanto mi perdo.... Non ho ancora capito se c'è l'obbligo di iscrizione a sistri entro il 31.12.2010 e se chi lo fa entro tale data deve pagare ugualmente i contributi per l'anno 2010 oppure direttamente per il 2011.....e chi si iscrive a gennaio incorrerà in quali sanzioni? Grazie per tutto il lavoro che fate!!!!
ska- Membro della community
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 29.10.10
Località : Pordenone
Sanzione o non sanzione?
Dato che il decreto proroga soltanto l'obbligo di tenuta contestuale del registro e delle registrazioni sul sistema SISTRI e di fatto non viene spostata la data di operatività del sistema (che resta cmq quella del 1° Gennaio) e, dato che, il DL di modifica della parte IV del DL 152/06, introduce le sanzioni relative all'iscrizione, al pagamento e all'operatività (già in vigore) mi sentirei di dire che, a rigor di logica, chi non utilizza il sistema (pur potendo) dal 1° Gennaio sarebbe sanzionabile. Poi ovviamente se i registri di carico e scarico sono tenuti correttamente, il buon senso dovrebbe portare ad un'eventuale autorità di controllo a non sanzionare la cosa ma io non mi sentirei di dire che fino al 31 maggio non si è obbligati ad utilizzare il sistema e che non è sanzionabile.
Voi cosa ne dite??
Voi cosa ne dite??
Sara- Utente Attivo
- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 03.02.10
Località : Marche
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