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Messaggio  armando77 Mar Dic 07, 2010 8:51 pm

Ho una situazione particolare: un grosso lotto di un magazzino con all'interno dello stesso recinto un impianto trattamento rifiuti non pericolosi, recintato a sua volta, con terreno in comodato d'uso all' azienda proprietaria dell'impianto (se no non avrebbe avuto l'autorizzazione procedure semplificate).
il materiale (150101) va dal magazzino all'impianto senza passare su strada.
Domanda: si può considerare movimentazione interna anche se sono due aziende differenti?
a logica si perchè non va su strada, ai fatti la Provincia mi dice che essendo due aziende differenti non è movimentazione interna: e sulla pianificazione viaggio del sistri che ci metto? faccio uscire il camion dal cancello e rientrare in retromarcia? cheers
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Messaggio  pastorenomade Mar Dic 07, 2010 9:02 pm

non c'è trasporto, visto che il rifiuto non va su strada pubblica. però non è neppure il caso in cui produttore e destinatario coincidono. E' proprio vero che sui rifiuti la realtà supera sempre l'immaginazione.

Per me la prov ha ragione. Comunque, indipendentemente dal trasporto, il produttore carica e scarica, così come il destinatario. Tu come faresti? Metti che il sistri non esista: comunque, come faresti?
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Messaggio  Gimi Mar Dic 07, 2010 9:51 pm

Non può' essere definita "movimentazione interna" in quanto non è interna ad una medesima impresa ed è dunque movimentazione di rifiuti tra due diverse imprese "all'interno di un'area privata".
Tale movimentazione è prevista, a tutt'oggi, senza la compilazione del formulario (rif. circ. 04.08.98); con il sistri si opera esattamente come prevede la citata circolare:
il rifiuto viene conferito da un'impresa all'altra; la cedente scrive una riga di scarico nel registro cronologico mentre la cessionaria scrive una riga di carico nel proprio;
entrambe fanno riferimento, nelle annotazioni, alla bolla-ddt o quant'altro si siano scambiate le imprese come documento amministrativo.
Mi pare che tale procedimento sia anche stato scritto sul manuale sistri.
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Messaggio  cecilia Mar Dic 07, 2010 9:57 pm

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Messaggio  Maria Mura Mar Dic 07, 2010 10:07 pm

Aggiungo: vedi comma 9) art.193, D.Lgs. 152/06 "la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto".
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Messaggio  armando77 Gio Dic 09, 2010 11:24 am

grazie a tutti delle risposte.
finora la movimentazione (non la chiamo più trasporto) è stata fatta con FIR.
Gimi non posso fare riferimento alla circolare 04.08.98 perchè è una esplicativa senza valore di legge ma cmq utile, grazie.
quanto riportato nel manuale versione 1.5 paragrafo 5.1.10 pg.26 dovrebbe rappresentare proprio il caso in esame se non fosse che il passaggio da un'area all'altra avviene su camion.
ho pensato: 1) dico al proprietario dell'impianto di mettere un nastro trasportatore di 1 metro sul cancello e ci togliamo l'impiccio oppure 2) nelle annotazioni sistri scrivo movimentazione effettuata all'interno dello stesso perimetro (senza scivere movimentazione interna)
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Messaggio  zesec Gio Dic 09, 2010 11:47 am

armando77 ha scritto:Gimi non posso fare riferimento alla circolare 04.08.98 perchè è una esplicativa senza valore di legge ma cmq utile, grazie.
Ma c'è sempre il comma 9 dell'art. 193, come ti ha correttamente segnalato Maria Mura. E' vero che adesso cambierà con il nuovo correttivo, ma tu fagli fare il trasporto (ops... movimentazione, perdono!) prima dell'entrata in vigore...
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Messaggio  Gimi Gio Dic 09, 2010 12:44 pm

In correlazione alla gestione rifiuti, non si configura "trasporto" se:
1) è eseguito con veicolo del conferente o del destinatario,
2) viene effettuato all'interno di area privata (art. 193-9 come indicato da @MariaMura).
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Messaggio  armando77 Gio Dic 09, 2010 2:17 pm

Gimi ha scritto:In correlazione alla gestione rifiuti, non si configura "trasporto" se:
1) è eseguito con veicolo del conferente o del destinatario,
2) viene effettuato all'interno di area privata (art. 193-9 come indicato da @MariaMura).
Ciao
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oddio il punto 1) non l'ho capito: che significa che non si configura trasporto se è eseguito con veicolo del conferente o del destinatario? di chi dovrebbe essere il mezzo per essere un trasporto?

giusto che l'art 193 comma 9 prevede che "La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto" ma c'è un dubbio: aree private dello stesso proprietario?
ho quest'assillo perchè la Provincia già mi ha folgorato un cliente che aveva fatto movimentazione fra due aree private confinanti senza FIR perchè non andava neanche su strada ma la multa l'ha presa comunque!
e non c'è stato verso di fargliela togliere ne come movimentazione interna (ammessa solo se effettuata sull'area privata della stessa proprietà)ne in altri modi.
ma la logica mi dice: se faccio il trasporto col SISTRI come faccio la pianificazione viaggio se ho lo stesso indirizzo di partenza e arrivo? comp comp comp comp comp comp comp
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Messaggio  zesec Gio Dic 09, 2010 3:05 pm

E piantargli un bel ricorso a questa provincia?
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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 09, 2010 4:12 pm

Le aree private di cui all'art. 193, comma 9 sono intese dalle Provincie (praticamente tutte) come appartenenti allo stesso proprietario e in questo caso niente formulario.
E' un comma creato per stabilimento molto grandi, all'interno dei quali si circola con veicoli a motore ed è pensato per il trasporto dei rifiuti dai vari reparti alla piattaforma di stoccaggio che di solito è unica.
Questo vale anche se l'insediamento è attraversato e/o interrotto da pubbliche vie, purchè si faccia riferimento sempre alla stessa ragione sociale.
In aree private dove insistono 2 o più aziende (con nomi e p.iva diverse) lo spostamento di rifiuti dall'una all'altra è trasporto di rifiuti e quindi FIR.
Non mi uccidete di improperi dicendomi che è una cavolata perchè lo so anch'io per prima.....resta comunque il fatto che le PA lo interpretano così.
Vi posso citare 2 nostri casi in due regioni diverse in entrambe le situazioni avevamo necessità per motivi organizzativi di insediare dei D15 intestati alla società XX, all'interno di aree di proprietà di società YY titolare di D9.
I rifiuti in D15 avrebbero potuto essere conferiti ad impianti terzi esterni (FIR tradizionale e senza problemi) e una parte al D9 confinante (talmente confinante che il rifiuto, essendo liquido, ci poteva andare benissimo con tubazioni, logicamente dotate di tutte le valvole di sicurezza, controlli, contalitri ecc, ecc.).
Ebbene NO! in entrambi i casi ci hanno imposto il trasporto con autocisterna regolarmente autorizzata e FIR.
Inutile dire che noi, stando ancora alla fase progettuale ci abbiamo rinunciato e orientato diversamente i nostri investimenti.
Ciao Isa
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Messaggio  armando77 Gio Dic 09, 2010 6:02 pm

e infatti questo è, ma il problema rimane: che ci metto sulla pianificazione del viaggio? dal civico 1 al civico 1? percorso 0 metri? quasi quasi dico che li portano a mano! e che cavolo, sono cartoni di imballaggio mica uranio!
noto solo ora la emoticon rendeer chiaramente riferita alla presti?
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Messaggio  Gimi Gio Dic 09, 2010 7:06 pm

Nel merito vi descrivo le mie considerazioni ed esperienze diverse, in particolare, da quelle di @isa:
isamonfroni ha scritto:Le aree private di cui all'art. 193, comma 9 sono intese dalle Provincie (praticamente tutte) come appartenenti allo stesso proprietario e in questo caso niente formulario.
L'interpretazione della/e Province non può prescindere dal concetto del nostro ordinamento che individua come privata un'area di proprietà di una persona/ente o di un'insieme di persone/enti senza distinzione.
In Veneto come in Lombardia, ho vari clienti che operano in tal modo in accordo con le Province.

isamonfroni ha scritto:Questo vale anche se l'insediamento è attraversato e/o interrotto da pubbliche vie, purchè si faccia riferimento sempre alla stessa ragione sociale.
Non sono d'accordo:
due insediamenti, ancorché riferiti ad un'unica ragione sociale, separati dalla pubblica via e quindi con numeri civici diversi, costituiscono luoghi diversi (cfr. art. 183-1_i)

armando77 ha scritto:oddio il punto 1) non l'ho capito: che significa che non si configura trasporto se è eseguito con veicolo del conferente o del destinatario? di chi dovrebbe essere il mezzo per essere un trasporto?
Premettendo "in correlazione alla gestione rifiuti" ne consegue che il trasporto considerato è il c.d. "conto terzi" che rende necessaria la tenuta del registro di c/s dedicato al trasporto:
- qualora un produttore trasporti rifiuti con il proprio mezzo, effettua un trasporto in c/proprio che, per la gestione rifiuti, viene individuato da una registrazione di "scarico" nel suo registro di produttore;
- in modo corrispondente, se la raccolta la fa un destinatario con il proprio mezzo, esegue un trasporto in c/proprio che corrisponde ad una riga di carico del suo registro di destinatario (recuperatore/smaltitore);

Ciao
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Messaggio  zesec Gio Dic 09, 2010 7:36 pm

Io sono d'accordo con gimi. Poi capisco chi consiglia di utilizzare fir perché le province interpretano come vogliono loro (l'ho fatto anch'io). In ogni caso, per pura interpretazione giuridica mi sento di condividere quanto detto da gimi.
Però una cosa era consigliare di fare comunque un fir, tanto che vuoi che sia... Ma adesso che entra il sistri e c'è da indicare un percorso le cose si complicano.
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Messaggio  armando77 Gio Dic 09, 2010 7:58 pm

zesec ha centrato il punto, finora ho sempre consigliato al cliente (che ha l'impianto) di andare avanti con i FIR: produttore nome A, destino e trasporto nome B, tutto filava liscio, la provincia era contenta, io dormivo tranquillo. ma con la pianificazione viaggio le cose si mettono male a meno che non si possa fare un superzoom su googlemap. ho consigliato vivamente di fare un'interrogazione al Ministero ma, mentre gli dicevo questa barzelletta per prendere tempo e cercare risposte concrete climb , mi sono sentito uno schifo.
considerando che anche il produttore è un cliente, che gestiamo il tutto avendogli anche fatto progettazione e autorizzazione dell'impianto, in questo momento decade tutta la credibilità conquistata negli anni!
grazie ministro mad
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Giu 12, 2014 12:46 pm

Gimi ha scritto:Nel merito vi descrivo le mie considerazioni ed esperienze diverse, in particolare, da quelle di @isa:
isamonfroni ha scritto:Le aree private di cui all'art. 193, comma 9 sono intese dalle Provincie (praticamente tutte) come appartenenti allo stesso proprietario e in questo caso niente formulario.
L'interpretazione della/e Province non può prescindere dal concetto del nostro ordinamento che individua come privata un'area di proprietà di una persona/ente o di un'insieme di persone/enti senza distinzione.
In Veneto come in Lombardia, ho vari clienti che operano in tal modo in accordo con le Province.

isamonfroni ha scritto:Questo vale anche se l'insediamento è attraversato e/o interrotto da pubbliche vie, purchè si faccia riferimento sempre alla stessa ragione sociale.
Non sono d'accordo:
due insediamenti, ancorché riferiti ad un'unica ragione sociale, separati dalla pubblica via e quindi con numeri civici diversi, costituiscono luoghi diversi (cfr. art. 183-1_i)
Relativamente all'ultimo punto affrontato da @Gimi.
Paradosso: se "movimento"  un rifiuto (solo per questioni logistiche e per non ingolfare il 1° impianto !) tra due miei (stessa ragione sociale e Cod. fiscale) impianti autorizzati per quel rifiuto in R13 in ordinaria e questi impianti distano 600 metri di pubblica via e non sono ovviamente in una unica area privata, dovrò fare il FIR. E va bene.
Ma quale operazione di recupero metto sul FIR ?  R13 ?  Noooooo ! altrimenti eseguo per la 2° volta l'R13 nella vita di quel rifiuto e qualche ARPA potrebbe aver da ridire , no ??  Sad
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