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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Promemoria primo messaggio :
Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
angel- Utente Attivo
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Località : lodi
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Se vi siete iscritti al Sistri come produttori di rifiuti pericolosi e non, allora dovete utilizzare il sistri per tutti i rifiuti prodotti presso la sede cui fa riferimento la chiavetta e per i cantieri di durata inferiore a sei mesi e presso cui non siano disponibili mezzi informativi.
Per i cantieri più lunghi Ed in cui si producono rifiuti non pericolosi, il Sistri è facoltativo per voi (in realtà lo sarebbe anche per i cantieri corti, ma imho ci si deve ragionare un attimo su).
Per i riferimenti, basta il Dm 17/12/2009 letto insieme alla legge 3 dicembre 2010.
Per i cantieri più lunghi Ed in cui si producono rifiuti non pericolosi, il Sistri è facoltativo per voi (in realtà lo sarebbe anche per i cantieri corti, ma imho ci si deve ragionare un attimo su).
Per i riferimenti, basta il Dm 17/12/2009 letto insieme alla legge 3 dicembre 2010.
fbyron- Utente Attivo
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Età : 51
Località : Pescara
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Il ns. è un cantiere di durata superiore ai 6 mesi e vi sono mezzi informativi disponibili. Quindi se ho capito bene essendo iscritto come produttore di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono obbligato ad annotare sul registro cronologico anche questi ultimi. Invece se fossimo stati solo produttori di rifiuti non pericolosi non avrei avuto nessun obbligo. Giusto?
mirit- Nuovo Utente
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Con la pubblicazione del DM 22/12/2010 e la sua entrata in vigore viene posticipato l'obbligo di tenuta dei Registri di C&S anche per le imprese di cui all'articolo 188-ter comma 2 lettere a) e b) come disposto dall'Art. 190 comma 1 del D.Lgs 205/2010, oppure no ?zesec ha scritto:Guarda, non so se ha creato confusione, questo può darsi. Ma sicuramente ha introdotto un obbligo che prima non c'era: quello della tenuta del registro di carico e scarico per tutti i trasportatori in c/proprio che non aderiscono obbligatoriamente o volontariamente al sistri.
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
Io sono dell'avviso che la proroga non tange in particolare questo adempimento che risulta cogente fin dal 25/12/2010 data di entrata in vigore del D.Lgs 205.
Cosa ne pensate ?
TAURUS- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
TAURUS ha scritto:Con la pubblicazione del DM 22/12/2010 e la sua entrata in vigore viene posticipato l'obbligo di tenuta dei Registri di C&S anche per le imprese di cui all'articolo 188-ter comma 2 lettere a) e b) come disposto dall'Art. 190 comma 1 del D.Lgs 205/2010, oppure no ?zesec ha scritto:Guarda, non so se ha creato confusione, questo può darsi. Ma sicuramente ha introdotto un obbligo che prima non c'era: quello della tenuta del registro di carico e scarico per tutti i trasportatori in c/proprio che non aderiscono obbligatoriamente o volontariamente al sistri.
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
Io sono dell'avviso che la proroga non tange in particolare questo adempimento che risulta cogente fin dal 25/12/2010 data di entrata in vigore del D.Lgs 205.
Cosa ne pensate ?
La penso come te.
fbyron- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Le modifiche all'art. 190 ( Registri di carico e scarico) e quindi anche l'obbligo della tenuta dei registri chi trasporta i prorpi rifiuti non
pericolosi e non aderisce al sistri, entrano in vigore "a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni."
pericolosi e non aderisce al sistri, entrano in vigore "a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni."
alias1957- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Mi puoi indicare un riferimento o il combinato che porta a questa conclusione ?alias1957 ha scritto:Le modifiche all'art. 190 ( Registri di carico e scarico) e quindi anche l'obbligo della tenuta dei registri chi trasporta i prorpi rifiuti non
pericolosi e non aderisce al sistri, entrano in vigore "a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni."
TAURUS- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
E' l'articolo 16 del dlgs 205/2010 che modificando l'art. 190 del 152 introduce l'obbligo del registro per chi trasporta i propri rifiuti pericolosi.
Ma lo stesso articolo, al comma 2, precisa che ...
Decreto Legislativo 205/2010
Articolo 16. (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:
a) l’articolo 188 è sostituito dal seguente: “Articolo 188. (Responsabilità
della gestione dei rifiuti) ..." (omissis)
b) dopo l’articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:
“Articolo 188-bis. (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) ... (omissis)
Articolo 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI)) ..." (omissis)
c) l’articolo 189 è sostituito dal seguente: “Articolo 189. (Catasto dei
rifiuti) ..." (omissis)
d) l’articolo 190 è sostituito dal seguente: “Articolo 190. (Registri di
carico e scarico) ..." (omissis)
e) L’articolo 193 è sostituito dal seguente: “Articolo 193. (Trasporto dei
rifiuti) ..." (omissis)
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, e successive modificazioni.
Ma lo stesso articolo, al comma 2, precisa che ...
Decreto Legislativo 205/2010
Articolo 16. (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:
a) l’articolo 188 è sostituito dal seguente: “Articolo 188. (Responsabilità
della gestione dei rifiuti) ..." (omissis)
b) dopo l’articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:
“Articolo 188-bis. (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) ... (omissis)
Articolo 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI)) ..." (omissis)
c) l’articolo 189 è sostituito dal seguente: “Articolo 189. (Catasto dei
rifiuti) ..." (omissis)
d) l’articolo 190 è sostituito dal seguente: “Articolo 190. (Registri di
carico e scarico) ..." (omissis)
e) L’articolo 193 è sostituito dal seguente: “Articolo 193. (Trasporto dei
rifiuti) ..." (omissis)
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, e successive modificazioni.
alias1957- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
alias1957 ha scritto:E' l'articolo 16 del dlgs 205/2010 che modificando l'art. 190 del 152 introduce l'obbligo del registro per chi trasporta i propri rifiuti pericolosi.
Ma lo stesso articolo, al comma 2, precisa che ...
Decreto Legislativo 205/2010
Articolo 16. (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:
a) l’articolo 188 è sostituito dal seguente: “Articolo 188. (Responsabilità
della gestione dei rifiuti) ..." (omissis)
b) dopo l’articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:
“Articolo 188-bis. (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) ... (omissis)
Articolo 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI)) ..." (omissis)
c) l’articolo 189 è sostituito dal seguente: “Articolo 189. (Catasto dei
rifiuti) ..." (omissis)
d) l’articolo 190 è sostituito dal seguente: “Articolo 190. (Registri di
carico e scarico) ..." (omissis)
e) L’articolo 193 è sostituito dal seguente: “Articolo 193. (Trasporto dei
rifiuti) ..." (omissis)
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, e successive modificazioni.
Giusto.
Grazie.
TAURUS- Utente Attivo
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Località : Prov. TN
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
alias1957 ha scritto:E' l'articolo 16 del dlgs 205/2010 che modificando l'art. 190 del 152 introduce l'obbligo del registro per chi trasporta i propri rifiuti pericolosi.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, e successive modificazioni.
...scusate la mia cocciutaggine, ma se non ho capito male anche l'obbligo del registro di c/s per chi non è obbigato ad aderire al Sitri e trasporta i propri rifiuti non pericolosi entrerà in vigore dal 1 giugno, corretto? e fino ad allora basta il FIR (a meno che non abbiano aderito volontariamente al Sistri) giusto?
Daria- Membro della community
- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 29.11.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
giusto!Daria ha scritto:alias1957 ha scritto:E' l'articolo 16 del dlgs 205/2010 che modificando l'art. 190 del 152 introduce l'obbligo del registro per chi trasporta i propri rifiuti pericolosi.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, e successive modificazioni.
...scusate la mia cocciutaggine, ma se non ho capito male anche l'obbligo del registro di c/s per chi non è obbigato ad aderire al Sitri e trasporta i propri rifiuti non pericolosi entrerà in vigore dal 1 giugno, corretto? e fino ad allora basta il FIR (a meno che non abbiano aderito volontariamente al Sistri) giusto?
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
grazie annariri!!!
...non si sono mai visti in questo paese dei legislatori particolarmente brillanti in quanto a chiarezza, ma qui mi sembra che si stia andando al di là di ogni immaginazione....
...non si sono mai visti in questo paese dei legislatori particolarmente brillanti in quanto a chiarezza, ma qui mi sembra che si stia andando al di là di ogni immaginazione....
Daria- Membro della community
- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 29.11.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
salve a tutti, mi aggancio al vs post e pongo il quesito.
artigiano con produzione di rif pericol e non -----
iscritto per trasp c\p rif non pericolosi.
prima dell entrata del sistri :
tutte le tipologie dei suddetti rifiuti caricate e scaricate sul registro ( con firr del trasportatore terzo a cui ci appoggiamo ) ma anche ( (sempre con firr ) per i ns trasporti
arriva il sistri :
iscrizione obbligatoria per la produzione dei suddetti rifiuti---arriva la usb e relativa gestione rifiuti in sistri
per il trasp in c\p ,vista la non obbligatorieta' , si sceglie per la non iscrizione.
SOLO per quei rifiuti non pericolosi che trasp in c\p dovro' MANTENERE quindi il registro cartaceo e continuare con i firr ??
oppure niente registro cartaceo -tutto in sistri--?? ma il trasporto in c\p come verra' gestito in sistri ??'
...aiutooooo !!!!..............
artigiano con produzione di rif pericol e non -----
iscritto per trasp c\p rif non pericolosi.
prima dell entrata del sistri :
tutte le tipologie dei suddetti rifiuti caricate e scaricate sul registro ( con firr del trasportatore terzo a cui ci appoggiamo ) ma anche ( (sempre con firr ) per i ns trasporti
arriva il sistri :
iscrizione obbligatoria per la produzione dei suddetti rifiuti---arriva la usb e relativa gestione rifiuti in sistri
per il trasp in c\p ,vista la non obbligatorieta' , si sceglie per la non iscrizione.
SOLO per quei rifiuti non pericolosi che trasp in c\p dovro' MANTENERE quindi il registro cartaceo e continuare con i firr ??
oppure niente registro cartaceo -tutto in sistri--?? ma il trasporto in c\p come verra' gestito in sistri ??'
...aiutooooo !!!!..............
maury- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
maury ha scritto:
SOLO per quei rifiuti non pericolosi che trasp in c\p dovro' MANTENERE quindi il registro cartaceo e continuare con i firr ??
oppure niente registro cartaceo -tutto in sistri--?? ma il trasporto in c\p come verra' gestito in sistri ??'
Se su SISTRI registrate la produzione sia dei pericolosi sia dei non pericolosi NON DOVRETE MANTENERE IN REGISTRO CARTACEO.
Il trasporto in conto proprio dei vostri non pericolosi lo farete con formulario, scaricando sul SISTRI tramite il comando nuovo scarico.
geologoBG- Utente Attivo
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registro di carico e scarico per trasporto in CP
Scusate, mi rimane il dubbio a riguardo....i commi 5 e 6 dell'art. 190 del D.Lgs 152/06, così come è stato modificato, dicono che i soggetti di cui al comma 1 (quindi anche coloro che per il trasporto in CP dei non pericolosi hanno scelto di non aderire a SISTRI) devono compilare i registro di carico e scarico vidimato e conforme al modello del DM 148/1998. Secondo voi l'adesione (e quindi il contributo pagato) fatta per altra categoria vale per non rientrare nei casi di cui al comma 1???geologoBG ha scritto:
Se su SISTRI registrate la produzione sia dei pericolosi sia dei non pericolosi NON DOVRETE MANTENERE IN REGISTRO CARTACEO.
Il trasporto in conto proprio dei vostri non pericolosi lo farete con formulario, scaricando sul SISTRI tramite il comando nuovo scarico.
Rufus- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Rufus ha scritto:Scusate, mi rimane il dubbio a riguardo....i commi 5 e 6 dell'art. 190 del D.Lgs 152/06, così come è stato modificato, dicono che i soggetti di cui al comma 1 (quindi anche coloro che per il trasporto in CP dei non pericolosi hanno scelto di non aderire a SISTRI) devono compilare i registro di carico e scarico vidimato e conforme al modello del DM 148/1998. Secondo voi l'adesione (e quindi il contributo pagato) fatta per altra categoria vale per non rientrare nei casi di cui al comma 1???geologoBG ha scritto:
Se su SISTRI registrate la produzione sia dei pericolosi sia dei non pericolosi NON DOVRETE MANTENERE IN REGISTRO CARTACEO.
Il trasporto in conto proprio dei vostri non pericolosi lo farete con formulario, scaricando sul SISTRI tramite il comando nuovo scarico.
No, bisogna essere iscritti proprio alla categoria trasporto conto proprio (art. 212 comma 8 ).
Ultima modifica di geologoBG il Mer Gen 19, 2011 3:39 pm - modificato 1 volta.
geologoBG- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Scusate una precisazione...
se invece il trasporto in c/to proprio viene fatto per un cantiere allora basta il Fir senza scaricare poi nulla con il Sistri (anche se l'impresa è iscritta al Sistri x la sola sede magazzino/uffici).
Eventualmente ci sarà da registrare, se confermano la legge, dall'1/6 sul registro di c/s vidimato appositamente per il cantiere...
Confermate?
se invece il trasporto in c/to proprio viene fatto per un cantiere allora basta il Fir senza scaricare poi nulla con il Sistri (anche se l'impresa è iscritta al Sistri x la sola sede magazzino/uffici).
Eventualmente ci sarà da registrare, se confermano la legge, dall'1/6 sul registro di c/s vidimato appositamente per il cantiere...
Confermate?
Miu- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
...e quindi maury dovrà tenersi il registro di carico e scarico vecchia maniera per le attività di trasporto!geologoBG ha scritto:
No, bisogna essere iscritti proprio alla categoria trasporto conto proprio (art. 212 comma .
Rufus- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Messaggio Rufus Oggi a 2:36 pm
geologoBG ha scritto:
No, bisogna essere iscritti proprio alla categoria trasporto conto proprio (art. 212 comma Cool.
...e quindi maury dovrà tenersi il registro di carico e scarico vecchia maniera per le attività di trasporto!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
continuando a ringraziare per la disponibilita' che prestate traggo quindi la conclusione:
nella gestione con sistri andranno caricati e scaricati i rif pericolosi ( tutti ) e i non pericolosi ( ESCLUSI -SIA COME CARICO CHE COME SCARICO-QUELLI DA ME TRASPORTATI IN CONTO PROPRIO ) ( naturalmente parlo sempre di registro per produttore----niente a che fare con registro trasportatore-che non mi compete--io avro' naturalm il mio formulario )
quanto sopra e' corretto ???????
grazie ancora. !!!!
maury- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Secondo me nel sistri devi inserire i carichi e scarichi di tutti i rifiuti in quanto produttore soggetto ad obbligo di sistri. Ovvio che dovrai fare manualmente gli scarichi di quelli trasportati da te.maury ha scritto:
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Messaggio Rufus Oggi a 2:36 pm
geologoBG ha scritto:
No, bisogna essere iscritti proprio alla categoria trasporto conto proprio (art. 212 comma Cool.
...e quindi maury dovrà tenersi il registro di carico e scarico vecchia maniera per le attività di trasporto!
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continuando a ringraziare per la disponibilita' che prestate traggo quindi la conclusione:
nella gestione con sistri andranno caricati e scaricati i rif pericolosi ( tutti ) e i non pericolosi ( ESCLUSI -SIA COME CARICO CHE COME SCARICO-QUELLI DA ME TRASPORTATI IN CONTO PROPRIO ) ( naturalmente parlo sempre di registro per produttore----niente a che fare con registro trasportatore-che non mi compete--io avro' naturalm il mio formulario )
quanto sopra e' corretto ???????
grazie ancora. !!!!
Il registro cartaceo serve per l'attività di trasporto. Ma il tutto mi sembra un po' assurdo... speriamo arrivino modifiche e chiarimenti al riguardo!
Rufus- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
maury ha scritto:
nella gestione con sistri andranno caricati e scaricati i rif pericolosi ( tutti ) e i non pericolosi
per i non pericolosi, i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
geologoBG- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Rufus ha scritto:
Secondo me nel sistri devi inserire i carichi e scarichi di tutti i rifiuti in quanto produttore soggetto ad obbligo di sistri. Ovvio che dovrai fare manualmente gli scarichi di quelli trasportati da te.
Il registro cartaceo serve per l'attività di trasporto. Ma il tutto mi sembra un po' assurdo... speriamo arrivino modifiche e chiarimenti al riguardo!
Il regsitro cartaceo riguarda l'attività di produzione non di trasporto.
geologoBG- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Sì, ad oggi sì... ma dal 1 giugno, se le cose dovessero stare come previsto adesso, il registro cartaceo, per Maury, rimarrà solo per il trasporto CPgeologoBG ha scritto:Rufus ha scritto:
Secondo me nel sistri devi inserire i carichi e scarichi di tutti i rifiuti in quanto produttore soggetto ad obbligo di sistri. Ovvio che dovrai fare manualmente gli scarichi di quelli trasportati da te.
Il registro cartaceo serve per l'attività di trasporto. Ma il tutto mi sembra un po' assurdo... speriamo arrivino modifiche e chiarimenti al riguardo!
Il regsitro cartaceo riguarda l'attività di produzione non di trasporto.
Rufus- Membro della community
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
a fronte di quanto detto , ennesimo chiarimento ( con relativo esempio )
attualmente sul registro carico scarico mod A detentori inserisco l'operazione di carico e di scarico( indicando solo gli estremi del mio formulario- trasp non peric in c\p ) dei rifiuti.
dal momento che partira' il sistri ( senza nessuna variazione rispetto a quanto gia' legiferato )
su sistri i miei non pericolosi verranno segnati sul cronologico come carico, scaricati da me con NUOVO SCARICO ( quindi senza gestione scheda sistri etc ) ma dovro'' cmq avere un registro sempre modello A dove ( barrando attivita' trasporto ) indichero ..cosa ??
a ) solo le mie movimentazioni in cp
b )il carico e lo scarico di quei rifiuti
o altro ??
si tenga presente che, se non sbaglio, si potrebbe usare sempre lo stesso registro cartaceo in uso attualmente ( o no ?? )
attualmente sul registro carico scarico mod A detentori inserisco l'operazione di carico e di scarico( indicando solo gli estremi del mio formulario- trasp non peric in c\p ) dei rifiuti.
dal momento che partira' il sistri ( senza nessuna variazione rispetto a quanto gia' legiferato )
su sistri i miei non pericolosi verranno segnati sul cronologico come carico, scaricati da me con NUOVO SCARICO ( quindi senza gestione scheda sistri etc ) ma dovro'' cmq avere un registro sempre modello A dove ( barrando attivita' trasporto ) indichero ..cosa ??
a ) solo le mie movimentazioni in cp
b )il carico e lo scarico di quei rifiuti
o altro ??
si tenga presente che, se non sbaglio, si potrebbe usare sempre lo stesso registro cartaceo in uso attualmente ( o no ?? )
maury- Membro della community
- Messaggi : 42
Data d'iscrizione : 14.01.11
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Secondo me sì, potrai tenere lo stesso registro e segnarci solo le tue movimentazioni in CPmaury ha scritto:a fronte di quanto detto , ennesimo chiarimento ( con relativo esempio )
attualmente sul registro carico scarico mod A detentori inserisco l'operazione di carico e di scarico( indicando solo gli estremi del mio formulario- trasp non peric in c\p ) dei rifiuti.
dal momento che partira' il sistri ( senza nessuna variazione rispetto a quanto gia' legiferato )
su sistri i miei non pericolosi verranno segnati sul cronologico come carico, scaricati da me con NUOVO SCARICO ( quindi senza gestione scheda sistri etc ) ma dovro'' cmq avere un registro sempre modello A dove ( barrando attivita' trasporto ) indichero ..cosa ??
a ) solo le mie movimentazioni in cp
b )il carico e lo scarico di quei rifiuti
o altro ??
si tenga presente che, se non sbaglio, si potrebbe usare sempre lo stesso registro cartaceo in uso attualmente ( o no ?? )
Rufus- Membro della community
- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 10.12.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Rufus ha scritto:Sì, ad oggi sì... ma dal 1 giugno, se le cose dovessero stare come previsto adesso, il registro cartaceo, per Maury, rimarrà solo per il trasporto CPgeologoBG ha scritto:Rufus ha scritto:
Secondo me nel sistri devi inserire i carichi e scarichi di tutti i rifiuti in quanto produttore soggetto ad obbligo di sistri. Ovvio che dovrai fare manualmente gli scarichi di quelli trasportati da te.
Il registro cartaceo serve per l'attività di trasporto. Ma il tutto mi sembra un po' assurdo... speriamo arrivino modifiche e chiarimenti al riguardo!
Il regsitro cartaceo riguarda l'attività di produzione non di trasporto.
Dal primo giugno sul registro si dovrà registrare la produzione (carico) e l'avvio a smaltimento/recupero (scarico) dei rifiuti non pericolosi trasportati dal produttore.
geologoBG- Utente Attivo
- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 28.01.10
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