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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi

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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi - Pagina 2 Empty Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi

Messaggio  angel Mer Nov 24, 2010 8:30 pm

Promemoria primo messaggio :

Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
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Messaggio  geologoBG Mar Dic 14, 2010 11:26 pm

TITONA ha scritto:A mio avviso chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere un registro come produttore...l'unica modalità prevista dal nuovo articolo 190...
Ciò apre degli scenari a dir poco....per gli edili un registro per ogni sito di produzione?

Ho partecipato ad un corso oggi e quello che è emerso è proprio ciò che ha detto TITONA; quindi chiunque produca e trasporti rifiuti non pericolosi e abbia scelto di non aderire a SISTRI deve tenere il registro di c/s relativamente alla produzione di questi rifiuti non pericolosi. Quindi, per gli edili che trasportano i propri rifiuti, un registro per ogni cantiere.
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Messaggio  giampy Mer Dic 15, 2010 8:14 am

geologoBG ha scritto:
TITONA ha scritto:A mio avviso chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere un registro come produttore...l'unica modalità prevista dal nuovo articolo 190...
Ciò apre degli scenari a dir poco....per gli edili un registro per ogni sito di produzione?

Ho partecipato ad un corso oggi e quello che è emerso è proprio ciò che ha detto TITONA; quindi chiunque produca e trasporti rifiuti non pericolosi e abbia scelto di non aderire a SISTRI deve tenere il registro di c/s relativamente alla produzione di questi rifiuti non pericolosi. Quindi, per gli edili che trasportano i propri rifiuti, un registro per ogni cantiere.
...cioè...25 euro per ogni cantiere??? Rolling Eyes
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Messaggio  Admin Mer Dic 15, 2010 9:28 am

Faccio notare, a margine, che, a complicare ulteriormente la faccenda, è sparita dal novellato art. 183 la definizione di "luogo di produzione dei rifiuti".
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Messaggio  angel Mer Dic 15, 2010 9:32 am

Ma scusate il registro per i produttori di rifiuti da manutenzione (qundi anche quelli dei muratori nel caso in cui il cantiere sia inferiore ai 6 mesi) non e' mica unico e va tenuto presso la sede legale del produttore indicando nello spazio "luogo di produzione e attività di provenienza dei rifiuti" il cantiere dove è stato prodotto.
Quindi se fosse così un registro per il trasporto e uno come produttore. totele due registri.
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Messaggio  cuned Mer Dic 15, 2010 9:41 am

credo un solo registro. mi sorge però un dubbio: gli edili che producono solo codici 17 con il nuovo decreto devono avere un registro di carico anche se si fanno trasportare i rifiuti da società terze?
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Messaggio  cabbinato Mer Dic 15, 2010 11:53 am

L'art. 266 comma 4 stabilisce che "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.".
Ne discende che il trasporto del materiale dal luogo dove è avvenuta la manutenzione alla sede o il domicilio del soggetto che ha svolto l'attività manutentiva, inteso come trasporto di rifiuti, non è mai avvenuto. Ovviamente la cosa fa sorridere e sappiamo che nella realtà di chi lavora le cose spesso vanno diversamente, ma la legge dice questo.
Dunque nessun registro come trasportatore.
Sarà necessario tenere il registro come produttore qualora si rientri tra i soggetti di cui art. 190 comma 1.
Per esempio nel caso di rifiuti da manutenzione speciali non pericolosi da costruzione e demolizione il registro non è dovuto.

Un'impresa edile che produce in cantiere solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e presso il cantiere li fa raccogliere e trasportare da impresa autorizzata non è tenuta al registro.
Se i rifiuti non sono da manutenzione e li trasporta ex art. 212 comma 8 all'impianto di destino occorre il registro (come trasportatore).
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Messaggio  MauroC Mer Dic 15, 2010 6:06 pm

Che ora la norma abbia messo questo adepimento in più oramai è chiaro, ma come applicarlo alla pratica di tutti i giorni?

Faccio un esempio:

un mio cliente con i suoi mezzi, è chiamato nei vari cantieri per effettuare lavori di demolizione, naturalmente dai suoi lavori produce rifiuto, che oggi portava in a riutilizzo.

Per cui compilava il suo formulario, e andava dal destinatario, e fine.

Ma dal primo di gennaio, per fare lo stesso lavoro, dovrebbe vidimare un registro per ogni cantiere, mi sta bene (insomma mi sembra un cavolata , ma se la legge è questa!), ma come faccio nella pratica a rispettare la norma?

Gli arriva una chiamata per fare un lavoro alle 9 di mattina per il pomeriggio, cosa deve fare ? gli dice "no per il pomeriggio non riesco perchè dovrei andare alla CCIAA a vidimare il registro"

E poi quel registro che io ho vidimato per un cantiere di una mezza giornata cosa ci faccio? lo tengo in archivio per i prossimi anni, perchè domani per un altro cantiere ne vidimo un altro!!

Secondo me potrebbe anche andare bene di registrare i firm nel registro, ma almeno diano la possibilità di farlo fare in un unico valido per tutti i cantieri, o no?

voi che pensate?

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Messaggio  zesec Mer Dic 15, 2010 7:02 pm

Io penso che hai ragione.
Spero intervengano dicendo che in questi casi, per analogia ai rifiuti prodotti da attività di manutenzione, si considera la sede legale come luogo di produzione.
Però non so in che modo. Mi sembrerebbe opportuna una modifica alla norma, invece della solita circolare interpretativa.
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Messaggio  MauroC Mer Dic 15, 2010 7:26 pm

Certo una modifica della norma sarebbe necessaria, ma che tristezza, è possibile che non ne prendono una???

Questo aspetto è proprio clamoroso, parlano di semplificazione ed invece peggiorano sempre più le cose, per non parlare poi che con il sistri ora abbiamo due distinte gestioni, telematica e cartacea.

Comunque già il fatto che sono usciti 4 DM prima del DLgs dimostra che non ce stanno con la testa!

Per esempio imprese che si sono iscritte perchè erano obbligate secondo il DM, ora invece non lo risultano più.

Scandalosi!
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Messaggio  giampy Mer Dic 15, 2010 8:41 pm

MauroC ha scritto:Comunque già il fatto che sono usciti 4 DM prima del DLgs dimostra che non ce stanno con la testa! Per esempio imprese che si sono iscritte perchè erano obbligate secondo il DM, ora invece non lo risultano più. Scandalosi!
a quali ti riferisci?
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Messaggio  MauroC Mer Dic 15, 2010 10:07 pm

Dico una categoria su tutte, i comuni, sono l'esempio più lampante, nel Dm erano soggetti obbligati, ora nel Dlgs sono esonerati.

Più altri casi, potresti sentire lo streaming del seminario in Ancona, ne parla nella primissima parte
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Messaggio  geologoBG Gio Dic 16, 2010 1:28 am

cabbinato ha scritto:Un'impresa edile che produce in cantiere solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e presso il cantiere li fa raccogliere e trasportare da impresa autorizzata non è tenuta al registro.
Se i rifiuti non sono da manutenzione e li trasporta ex art. 212 comma 8 all'impianto di destino occorre il registro (come trasportatore).

Non come trasportatore bensì come produttore (la norma dice infatti che le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo).

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Messaggio  geologoBG Gio Dic 16, 2010 1:34 am

angel ha scritto:Ma scusate il registro per i produttori di rifiuti da manutenzione (qundi anche quelli dei muratori nel caso in cui il cantiere sia inferiore ai 6 mesi) non e' mica unico e va tenuto presso la sede legale del produttore indicando nello spazio "luogo di produzione e attività di provenienza dei rifiuti" il cantiere dove è stato prodotto.
Quindi se fosse così un registro per il trasporto e uno come produttore. totele due registri.

Questo perchè i rifiuti da manutenzione sono considerati prodotti presso la sede del manutentore, non è così nel caso di rifiuti da attività di costruzione e demolizione.
Quindi, un registro come produttore per ogni cantiere edile, se la ditta trasporta i propri rifiuti non pericolosi prodotti nel cantiere; nessun registro invece per il trasporto.
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Messaggio  geologoBG Gio Dic 16, 2010 1:40 am

MauroC ha scritto:Ma dal primo di gennaio, per fare lo stesso lavoro, dovrebbe vidimare un registro per ogni cantiere, mi sta bene (insomma mi sembra un cavolata , ma se la legge è questa!), ma come faccio nella pratica a rispettare la norma?

Gli arriva una chiamata per fare un lavoro alle 9 di mattina per il pomeriggio, cosa deve fare ? gli dice "no per il pomeriggio non riesco perchè dovrei andare alla CCIAA a vidimare il registro"

Considera che hai tempo 10 giorni lavorativi dal giorno di produzione del rifiuto per acquistare il registro, vidimarlo ed effettuare la registrazione di carico.

MauroC ha scritto:E poi quel registro che io ho vidimato per un cantiere di una mezza giornata cosa ci faccio? lo tengo in archivio per i prossimi anni, perchè domani per un altro cantiere ne vidimo un altro!!

Purtroppo al momento è così
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Messaggio  cabbinato Gio Dic 16, 2010 10:01 am

geologoBG ha scritto:
cabbinato ha scritto:Un'impresa edile che produce in cantiere solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e presso il cantiere li fa raccogliere e trasportare da impresa autorizzata non è tenuta al registro.
Se i rifiuti non sono da manutenzione e li trasporta ex art. 212 comma 8 all'impianto di destino occorre il registro (come trasportatore).

Non come trasportatore bensì come produttore (la norma dice infatti che le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo).


Correggimi se sbaglio, in base al nuovo art. 190 comma 1 sono tenuti al registro:
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
se non hanno aderito al Sistri.
Un'impresa edile che produce in cantiere solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione non rientra in nessuna delle due precedenti categorie, dunque non è tenuta al registro come produttore.
Rientra come trasportatore se poi raccoglie e trasporta i propri rifiuti ex art. 212 comma 8.
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Messaggio  cuned Gio Dic 16, 2010 8:40 pm

ma scusate, come si compila il registro carico e scarico rifiuti per un trasportatore in conto proprio? normalmente? come un produttore segnerà il carico e lo scarico? grazie.
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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 16, 2010 9:22 pm

cuned ha scritto:ma scusate, come si compila il registro carico e scarico rifiuti per un trasportatore in conto proprio? normalmente? come un produttore segnerà il carico e lo scarico? grazie.

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Messaggio  geologoBG Ven Dic 17, 2010 12:59 am

cabbinato ha scritto:
geologoBG ha scritto:
cabbinato ha scritto:Un'impresa edile che produce in cantiere solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e presso il cantiere li fa raccogliere e trasportare da impresa autorizzata non è tenuta al registro.
Se i rifiuti non sono da manutenzione e li trasporta ex art. 212 comma 8 all'impianto di destino occorre il registro (come trasportatore).

Non come trasportatore bensì come produttore (la norma dice infatti che le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo).


Correggimi se sbaglio, in base al nuovo art. 190 comma 1 sono tenuti al registro:
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
se non hanno aderito al Sistri.
Un'impresa edile che produce in cantiere solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione non rientra in nessuna delle due precedenti categorie, dunque non è tenuta al registro come produttore.
Rientra come trasportatore se poi raccoglie e trasporta i propri rifiuti ex art. 212 comma 8.

La norma poi però dice che le imprese di cui alle lettere a) e b) devono fare le annotazioni sul registro almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Quindi un impresa edile che trasporta i propri rifiuti non pericolosi rientra nell'obbligo del registro poichè rientantre nella lettera b); il registro però deve riguardare la produzione del rifiuto (registrazione di carico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuti e di scarico entro 10 giorni dal trasporto del rifiuto).
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Messaggio  paolo valvo Sab Dic 18, 2010 12:34 pm

saranno state le aziende produttrici dei registri o le camere di commercio a spingere per una norma del genere?
...... o magari i propietari di magazzini(dove alcune imprese accatasteranno i migliaia di registri prodotti)
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Messaggio  isamonfroni Dom Dic 19, 2010 10:51 am

Guardate che non è affatto obbligatorio comprare i registri già stampati (tipo buffetti o simili) con 50 pagine.
Si può benissimo impostare il registro in un file word o excell (basta copiare un registro stampato), stampare le pagine necessarie in base alla durata e all'entità del cantiere (1,2,5,10 ecc..) e vidimare quello.
Noi con i nostri piccoli cantieri abbiamo sempre fatto così ed è sempre andato bene atutti.
Ciao
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Messaggio  angel Dom Dic 19, 2010 3:35 pm

isamonfroni ha scritto:Guardate che non è affatto obbligatorio comprare i registri già stampati (tipo buffetti o simili) con 50 pagine.
Si può benissimo impostare il registro in un file word o excell (basta copiare un registro stampato), stampare le pagine necessarie in base alla durata e all'entità del cantiere (1,2,5,10 ecc..) e vidimare quello.
Noi con i nostri piccoli cantieri abbiamo sempre fatto così ed è sempre andato bene atutti.
Ciao
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Si però i 25 euro della vidimazione CCIAA ci sono e anche lo sbattimanto di andarlo a vidimare e poi a ritirarlo...
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Messaggio  fbyron Dom Dic 19, 2010 8:08 pm

imho dal 27 dicembre i cantieri non produrranno più 170107 o 170904, ma tanti, tanti sottoprodotti.
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Messaggio  geologoBG Lun Dic 20, 2010 1:11 am

fbyron ha scritto:imho dal 27 dicembre i cantieri non produrranno più 170107 o 170904, ma tanti, tanti sottoprodotti.

Recenti sentenze hanno stabilito che i rifiuti inerti da demolizione devono essere considerati rifiuti speciali, poichè materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge. Ti cito ad esempio la sentenza di Corte di Cassazione III Sezione penale del 19.10.2010 n. 37195
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Messaggio  fbyron Lun Dic 20, 2010 10:13 am

Leggi bene le sentenze: i calcinacci sono rifiuti se non si risponde puntualmente a quanto richiesto nella definizione di sottoprodotto. Nelle sentenze è esplicitamente richiamato il fatto che i calcinacci prodotti non fossero stati indirizzati in modo effettivo ed oggettivo ad altro processo produttivo (vedi riempimenti preventivamente definiti) e che non fossero state attuate delle misure di prevenzione dell'inquinamento (vedi analisi).
Io, quando possibile, tratto i calcinacci come faccio per le terre e rocce (ovvero: analisi, piano di riutilizzo, notifica all'ente preposto all'interno di Dia [scia] o permesso a costruire), con le lodi di organi di controllo ed Enti.
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Messaggio  mirit Lun Dic 20, 2010 12:10 pm

geologoBG ha scritto:
fbyron ha scritto:imho dal 27 dicembre i cantieri non produrranno più 170107 o 170904, ma tanti, tanti sottoprodotti.

Recenti sentenze hanno stabilito che i rifiuti inerti da demolizione devono essere considerati rifiuti speciali, poichè materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge. Ti cito ad esempio la sentenza di Corte di Cassazione III Sezione penale del 19.10.2010 n. 37195

Ho notato che sei abbastanza esperto in materia e ti chiedo gentilmente se puoi rispondermi a questo quesito:
la mia azienda edile è iscritta al Sistri come produttore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Oltre ai rifiuti pericolosi produciamo anche rifiuti non pericolosi che sono esonerati dalla annotazione sul registro c/s.
La domanda è:
essendo obbligato all'annotazione sul registro c/s (e registro cronologico Sistri) dei rifiuti pericolosi diventa obbligatoria anche l'annotazione dei rifiuti non pericolosi? O annoto solo i rifiuti pericolosi?
Qualsiasi sia la risposta avete qualche link dove tale risposta è confermata dalla legge?
Grazie in anticipo.
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