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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto conto proprio
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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
angel- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
angel ha scritto:Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
Confermo, in ragione del prossimo nuovo art. 190!
Visto che siamo nell'ambito dei rifiuti ospedalieri, aggiungo anche che, sempre in base al nuovo 190 e solo da quando il nuovo testo andrà in vigore, anche i medici saranno obbligati a tenere il registro che sarà costituito dalla copia delle schede sistri che saranno rilasciate dal trasportatore.
Gimi- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
scusate ma anche prima il trasportatore conto proprio teneva il registro c/s o no?
a me risulta di si.
a me risulta di si.
armando77- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Solo se produceva rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi industriali, artigianali, da recupero o smaltimento, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Il produttore di rifiuti da attività di costruzione, ad esempio, non era tenuto alla compilazione del registro. Adesso, se trasporta in c/proprio e non aderisce volontariamente al Sistri, deve farlo.
Il produttore di rifiuti da attività di costruzione, ad esempio, non era tenuto alla compilazione del registro. Adesso, se trasporta in c/proprio e non aderisce volontariamente al Sistri, deve farlo.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
No, il conto proprio (ex 212-c.otto) è esente da registro e da MUD.armando77 ha scritto:scusate ma anche prima il trasportatore conto proprio teneva il registro c/s o no?
a me risulta di si.
Gimi- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Non credo che sia la lettura più corretta.
Il nuovo art. 190 recita così: "I soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a) (gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi-ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 cioè quelli che trasportano rifiuti prodotti in conto proprio e sono pericolosi) e b) (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c) e cioè le industriali e d) le artigianali con più di dieci dipendenti ecc.) che non hanno aderito su base volontaria al Sistri hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico..."
Da qui si capisce che non si parla delle imprese che svolgono l'attività di costruzione e demolizione (lett. b) dell'art.184) ed addirittura non sono obbligate al registro le imprese che producono rifiuti non pericolosi sotto agli undici dipendenti
Il nuovo art. 190 recita così: "I soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a) (gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi-ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 cioè quelli che trasportano rifiuti prodotti in conto proprio e sono pericolosi) e b) (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c) e cioè le industriali e d) le artigianali con più di dieci dipendenti ecc.) che non hanno aderito su base volontaria al Sistri hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico..."
Da qui si capisce che non si parla delle imprese che svolgono l'attività di costruzione e demolizione (lett. b) dell'art.184) ed addirittura non sono obbligate al registro le imprese che producono rifiuti non pericolosi sotto agli undici dipendenti
Ospite- Ospite
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
No, guarda bene: confondi il comma 1 con il comma 2 del nuovo 188-ter.
Quelli che citi tu non aderiscono su base volontaria: sono obbligati e basta.
Quelli che citi tu non aderiscono su base volontaria: sono obbligati e basta.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Hai ragione, ho confuso il comma 1 con il comma 2.
Ciò non toglie che comunque le imprese che producono e trasportano i proprio rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione non devono tenere il registro
Ciò non toglie che comunque le imprese che producono e trasportano i proprio rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione non devono tenere il registro
Ospite- Ospite
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Aiuto, mi fai venire dei dubbi (e questa è cosa buona). Rileggiamo insieme il combinato disposto:
Questo è il testo del nuovo (futuro) art. 190 comma 1:
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base
volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Quindi questi soggetti devono tenere il registro, giusto?
Questo invee è il testo che ti dice chi sono questi soggetti (art. 188-bis comma 2):
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) e d) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8;
Il punto b) parla di tutti i trasportatori in c/proprio di non pericolosi, quindi anche di quelli di attività di costruzione, deemolizione, ecc, giusto?
O mi sono incartato io? Cosa che non sarebbe affatto rara.
Questo è il testo del nuovo (futuro) art. 190 comma 1:
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base
volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Quindi questi soggetti devono tenere il registro, giusto?
Questo invee è il testo che ti dice chi sono questi soggetti (art. 188-bis comma 2):
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) e d) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8;
Il punto b) parla di tutti i trasportatori in c/proprio di non pericolosi, quindi anche di quelli di attività di costruzione, deemolizione, ecc, giusto?
O mi sono incartato io? Cosa che non sarebbe affatto rara.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
confermo l'art 190 della 152 al comma 1 dice che i soggetti di cui all'art 189 comma 3 hanno l'o bbligo di tenere un registro di carico e scarico . tra i vari soggetti ci sono i trasportatotori dei propri rifiuti non percolosi ecccarmando77 ha scritto:scusate ma anche prima il trasportatore conto proprio teneva il registro c/s o no?
a me risulta di si.
raimondo- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Infatti l'articolato, così scritto, crea solo confusione.
Per far capire provo a fare un banale esempio:
L'impresa edile iscritta all'Albo con il 212 comma 8 sotto gli 11 dipendenti.
Quando produce materiale da risulta (CER 170904, salvo analisi) non ha l'obbligo di iscrizione al Sistri, ma non ha l'obbligo nemmeno del registro perchè il rifiuto proviene dall'attività descritta dalla lettera b) dell'art.184. Per tutti i rifiuti non pericolosi che provengono da quell'attività (famiglia 17 dei codici CER) non c'è l'obbligo di registrazione.
Se la stessa impresa producesse e trasportasse degli imballaggi in carta/cartone (CER 150101 salvo analisi) allora sì che dovrebbe tenere registro c/s rifiuti.
L'equivoco si genera perchè (credo) il normatore con scarsa fantasia ha usato la lettera b) in n° disposizioni richiamandole le une con le altre.
Purtroppo sono così e dobbiamo tenerceli.
Per far capire provo a fare un banale esempio:
L'impresa edile iscritta all'Albo con il 212 comma 8 sotto gli 11 dipendenti.
Quando produce materiale da risulta (CER 170904, salvo analisi) non ha l'obbligo di iscrizione al Sistri, ma non ha l'obbligo nemmeno del registro perchè il rifiuto proviene dall'attività descritta dalla lettera b) dell'art.184. Per tutti i rifiuti non pericolosi che provengono da quell'attività (famiglia 17 dei codici CER) non c'è l'obbligo di registrazione.
Se la stessa impresa producesse e trasportasse degli imballaggi in carta/cartone (CER 150101 salvo analisi) allora sì che dovrebbe tenere registro c/s rifiuti.
L'equivoco si genera perchè (credo) il normatore con scarsa fantasia ha usato la lettera b) in n° disposizioni richiamandole le une con le altre.
Purtroppo sono così e dobbiamo tenerceli.
Ospite- Ospite
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Guarda, non so se ha creato confusione, questo può darsi. Ma sicuramente ha introdotto un obbligo che prima non c'era: quello della tenuta del registro di carico e scarico per tutti i trasportatori in c/proprio che non aderiscono obbligatoriamente o volontariamente al sistri.
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
hai ragione e' prprio cosi' indicandi l'art 212 comma 8 introduce la novita' " tutti i trasportatori" a prescindere da dove deriva quello che caricano mentre per i produttori la "derivazione" del rifiuto determina se tenere il registrozesec ha scritto:Guarda, non so se ha creato confusione, questo può darsi. Ma sicuramente ha introdotto un obbligo che prima non c'era: quello della tenuta del registro di carico e scarico per tutti i trasportatori in c/proprio che non aderiscono obbligatoriamente o volontariamente al sistri.
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
raimondo- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
non mi sembra che sia cambiato qualcosa per i medici o aggiungiamo i ristoranti in generale, prima adempivano all'obbligo dei registri solo attraverso i formulari (quindi no registro no mud) adesso lo faranno semplicemente attraverso la scheda sistri, ma era gia' cosi' quando e' uscito a dicembre il sistriGimi ha scritto:angel ha scritto:Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
Confermo, in ragione del prossimo nuovo art. 190!
Visto che siamo nell'ambito dei rifiuti ospedalieri, aggiungo anche che, sempre in base al nuovo 190 e solo da quando il nuovo testo andrà in vigore, anche i medici saranno obbligati a tenere il registro che sarà costituito dalla copia delle schede sistri che saranno rilasciate dal trasportatore.
raimondo- Utente Attivo
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Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Non è che invece l'obiettivo della legge è che devono tenere il registro i soggetti per i quali sussistono entrambe le condizioni previste dall'articolo 188-ter comma 2 lett. a) e b), quindi i produttori di rifiuti non pericolosi industriali e artigianali con meno di dieci dipendenti e che trasportano questi propri rifiuti?
Mi sembrerebbe la cosa più logica...
Mi sembrerebbe la cosa più logica...
geologoBG- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.01.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
ma non è scritto così...
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Si hai ragione, però secondo me è scritto male. Dice i soggetti di cui all'art. ..., lettere a) E b).
Anche perchè altrimenti un produttore di rifiuti industriali non pericolosi con più di 10 dipendenti (SISTRI) che trasporta tali propri rifiuti (NO SISTRI) dovrebbe utilizzare il registro di c/s per l'attività di trasporto?
Anche perchè altrimenti un produttore di rifiuti industriali non pericolosi con più di 10 dipendenti (SISTRI) che trasporta tali propri rifiuti (NO SISTRI) dovrebbe utilizzare il registro di c/s per l'attività di trasporto?
geologoBG- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.01.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
A mio giudizio il nuovo art. 190 e l'art. 188 7-ter sono chiari e non si prestano a interpretazioni: con il D.lgs. 205/2010 i trasportatori ex art. 212 comma 8 che non hanno aderito al Sistri devono tenere il registro di carico e scarico.
Piuttosto si tratta di capire se si tratta di un refuso (il legislatore ha erroneamente incluso tra coloro che devono tenere il registro anche i soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. b), mentre voleva includere i soli soggetti di cui alla lett. a)?) o se davvero dobbiamo prendere atto che per questa categoria di soggetti viene introdotto un nuovo aggravio burocratico.
Piuttosto si tratta di capire se si tratta di un refuso (il legislatore ha erroneamente incluso tra coloro che devono tenere il registro anche i soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. b), mentre voleva includere i soli soggetti di cui alla lett. a)?) o se davvero dobbiamo prendere atto che per questa categoria di soggetti viene introdotto un nuovo aggravio burocratico.
cabbinato- Membro della community
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Data d'iscrizione : 08.12.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Concordo e quoto!cabbinato ha scritto:A mio giudizio il nuovo art. 190 e l'art. 188 7-ter sono chiari e non si prestano a interpretazioni: con il D.lgs. 205/2010 i trasportatori ex art. 212 comma 8 che non hanno aderito al Sistri devono tenere il registro di carico e scarico...
Convengo inoltre che dobbiamo prendere atto che per questa categoria di soggetti viene introdotto un nuovo aggravio burocratico.
A mio avviso l'impostazione data dal legislatore è quella di "forzare" l'iscrizione al sistri;
tale indirizzo è confermato anche dalle ulteriori integrazioni previste dal prossimo intervento di modifica del 152/2006 a seguito della legge delega.
Ciao
Gimi- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
scusate ma non ho capito bene: un trasportatore art 212 comma 8 che trasporta 170904 fa il registro C/S rifiuti come produttore e basta o anche come trasportatore? spero solo produttore!
armando77- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Hai capito bene: dovrà farlo anche come trasportatore.scusate ma non ho capito bene
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
A mio avviso chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere un registro come produttore...l'unica modalità prevista dal nuovo articolo 190...
Ciò apre degli scenari a dir poco....per gli edili un registro per ogni sito di produzione?
Qualcuno ha capito cosa significhi:
"i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione o nel caso risulti eccessivamente oneroso nel sito di produzione"
...mi sfugge qualcosa...?
Ciò apre degli scenari a dir poco....per gli edili un registro per ogni sito di produzione?
Qualcuno ha capito cosa significhi:
"i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione o nel caso risulti eccessivamente oneroso nel sito di produzione"
...mi sfugge qualcosa...?
TITONA- Utente Attivo
- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 27.01.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Stavo riflettendo anch'io sul luogo di tenuta dei registri.
L'art. 190 comma 2 dispone testualmente:
"I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione"
Ora, fatto salvo il caso della manutenzione (art. 266 comma 4 D.Lgs. 152/06: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"), nel qual caso i registri potranno essere tenuti presso la sede dell'impresa, negli altri casi parrebbe che il registro vada tenuto proprio presso il sito di produzione (es. per impresa edile che svolge attività di costruzione in cantiere il registro parrebbe da tenere proprio presso il cantiere).
Si tratterebbe di complicazioni non da poco.
L'art. 190 comma 2 dispone testualmente:
"I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione"
Ora, fatto salvo il caso della manutenzione (art. 266 comma 4 D.Lgs. 152/06: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"), nel qual caso i registri potranno essere tenuti presso la sede dell'impresa, negli altri casi parrebbe che il registro vada tenuto proprio presso il sito di produzione (es. per impresa edile che svolge attività di costruzione in cantiere il registro parrebbe da tenere proprio presso il cantiere).
Si tratterebbe di complicazioni non da poco.
cabbinato- Membro della community
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Data d'iscrizione : 08.12.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Varie considerazioni.
L'art. 190 - comma 2 così come modificato dal Dlgs 250 dice però che le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Non parla di trasporto quindi potrebbe significare che il registro non deve riguardare l'attività di trasporto bensì la produzione.
Se fosse così, se io produttore di non pericolosi con meno di 10 dipendenti (no SISTRI) decido solo dopo due mesi dalla produzione del rifiuto se trasportarlo io o farlo trasportare da terzi come faccio a rispettare la tempistica di 10 giorni per la registrazione di carico?
Non credo, perchè la produzione di rifiuti edili non pericolosi è indicata all'art. 188-ter - comma 2 - lettera d) l'art. 190 - comma 2 così come modificato dal Dlgs 250 riguarda le lettere a) e b).
Admin ha scritto:Hai capito bene: dovrà farlo anche come trasportatore.
L'art. 190 - comma 2 così come modificato dal Dlgs 250 dice però che le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Non parla di trasporto quindi potrebbe significare che il registro non deve riguardare l'attività di trasporto bensì la produzione.
TITONA ha scritto:A mio avviso chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere un registro come produttore...l'unica modalità prevista dal nuovo articolo 190...
Se fosse così, se io produttore di non pericolosi con meno di 10 dipendenti (no SISTRI) decido solo dopo due mesi dalla produzione del rifiuto se trasportarlo io o farlo trasportare da terzi come faccio a rispettare la tempistica di 10 giorni per la registrazione di carico?
TITONA ha scritto:per gli edili un registro per ogni sito di produzione?
Non credo, perchè la produzione di rifiuti edili non pericolosi è indicata all'art. 188-ter - comma 2 - lettera d) l'art. 190 - comma 2 così come modificato dal Dlgs 250 riguarda le lettere a) e b).
geologoBG- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.01.10
Re: Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi
Effettivamente per un'impresa edile che trasporta i propri rifiuti speciali non pericolosi l'obbligo del registro scaturisce dal nuovo art. 190 comma 1, in quanto soggetti di cui all'art. 188-ter comma 2 lett. b), ma non in quanto soggetti di cui all'art. 188-ter comma 2 lett. d).
In tal senso con il D.Lgs. 205/2010 un'impresa edile che produce in cantiere rifiuti speciali non pericolosi e li trasporta ex art. 212 comma 8 è tenuta (obbligata) al registro solamente in quanto trasportatore.
Tuttavia il vecchio art. 190 comma 3 stabiliva che il registro andava tenuto "presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto", ma nel nuovo art. 190 l'unica considerazione inerente il luogo di conservazione del registro recita, come detto: "I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione". E l'impianto di produzione non è, se l'italiano non è un'opinione, la sede dell'impresa che effettua attività di raccolta e trasporto. Pertanto parrebbe che il registro, per un'impresa edile che trasporta i propri rifiuti speciali non pericolosi, vada tenuto comunque presso il cantiere.
Correggetemi se sbaglio.
In tal senso con il D.Lgs. 205/2010 un'impresa edile che produce in cantiere rifiuti speciali non pericolosi e li trasporta ex art. 212 comma 8 è tenuta (obbligata) al registro solamente in quanto trasportatore.
Tuttavia il vecchio art. 190 comma 3 stabiliva che il registro andava tenuto "presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto", ma nel nuovo art. 190 l'unica considerazione inerente il luogo di conservazione del registro recita, come detto: "I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione". E l'impianto di produzione non è, se l'italiano non è un'opinione, la sede dell'impresa che effettua attività di raccolta e trasporto. Pertanto parrebbe che il registro, per un'impresa edile che trasporta i propri rifiuti speciali non pericolosi, vada tenuto comunque presso il cantiere.
Correggetemi se sbaglio.
cabbinato- Membro della community
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