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Attestazione di avvenuto incenerimento e responsabilità produttore rifiuti

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Messaggio  marco66 Gio Ott 28, 2010 2:28 pm

La responsabilità del produttore di rifiuti sanitari (cer 180103) termina al momento dell'arrrivo della documentazione di avvenuto incenerimento in tutti i casi ???
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Messaggio  ecomanager Gio Ott 28, 2010 2:56 pm

La responsabilità del produttore finisce adesso con il ritorno della 4 copia del formulario, la corretta registrazione sul registro di c/s , la conservazione di formulari /registri per 5 anni e la corretta dichiarazione annuale rifiuti MUD.
Con il SISTRI, se non sbaglio o dimentico qualcosa, rimarrà la responsabilità sul corretto inserimento dei dati nel sistema e con l'invio del messaggio di posta da parte dell'impianto per l'avvenuto smaltimento dovremmo essere a posto.

Non ricordo, perchè forse mi pareva assurdo quando l'ho letto, come tante altre parti delle complicatissime e lunghissime procedure sistri, se rimarrà l'obbligo di conservazione per 5 anni di tutte le schede movimentazione sul pc in formato elettronico.
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Messaggio  marco66 Gio Ott 28, 2010 3:37 pm

Ad oggi, escluso sistri, come produttore cedo i rifiuti ad un intermediario che effettua un deposito preliminare (D15) al momento del conferimento all'inceneritore nel formulario che lui fa verso l'impianto il produttore risulta essere l'intermediario,quindi la mia responsabilità come produttore non finsce con la cessione all'intermediario ma con la documentazione di avvenuto incenerimento (4°copia fir) ???
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Messaggio  ecomanager Gio Ott 28, 2010 4:24 pm

La tua responsabilità come produttore cessa con il ritorno della 4A copia del formulario che ti viene inviata dal trasportatore .
Se il formulario è con smaltimento D15 ti tornerà la quarta copia compilata dall'impianto che effetua il deposito in D15.
Non è mai stato emanata una legge che integrasse il successivo smaltimento (es: D10 incenerimento) e ti completasse in maniera documentata il successivo smaltimento/recupero dopo un D15 o un R13.

Nel nostro capitolato è previsto che l'eventuale impianto intermedio ti dichiari la successiva operazione di smaltimento. un saluto
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Messaggio  marco66 Gio Ott 28, 2010 5:11 pm

grazie
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Messaggio  Gimi Sab Ott 30, 2010 10:38 pm

marco66 ha scritto:Ad oggi, escluso sistri, come produttore cedo i rifiuti ad un intermediario che effettua un deposito preliminare (D15) al momento del conferimento all'inceneritore nel formulario che lui fa verso l'impianto il produttore risulta essere l'intermediario,quindi la mia responsabilità come produttore non finsce con la cessione all'intermediario ma con la documentazione di avvenuto incenerimento (4°copia fir) ???
Per la responsabilità quoto @ecomanager.
Ti aggiungo una precisazione circa la definizione di "intermediario" che usi in modo improprio attribuendola ad un "gestore" quale e', per definizione un operatore che effettua attività di smaltimento rifiuti ancorché limitate al D15.
Ciao
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Messaggio  Shorty68 Mar Mar 27, 2012 11:53 am

Ciao. Una domanda....Se un produttore dovesse riceve la 4 copia e da questa risultasse che alcuni CER sono stati modificati dal destinatario, oltre a chiedere chiarimenti al destinatario stesso, dovrebbe prendere ulteriori provvedimenti ? e poi come dovrebbe compilare il MUD?
Scusatemi se batto sempre sullo stesso chiodo ma ci sono dei passaggi che mi mancano....
Grazie mille
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 27, 2012 12:01 pm

credo che ti abbiano già risposto in modo molto esauriente.......
https://www.sistriforum.com/t7902-cer-modificato-dal-destinatario

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Messaggio  Shorty68 Mar Mar 27, 2012 12:08 pm

isamonfroni ha scritto:credo che ti abbiano già risposto in modo molto esauriente.......
https://www.sistriforum.com/t7902-cer-modificato-dal-destinatario

si grazie e scusa se sembro insistente. E' solo che studiando il problema non ho trovato giurisprudenza adeguata....
Grazie comunque e buona giornata.
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 27, 2012 12:16 pm

Shorty68 ha scritto:
isamonfroni ha scritto:credo che ti abbiano già risposto in modo molto esauriente.......
https://www.sistriforum.com/t7902-cer-modificato-dal-destinatario

si grazie e scusa se sembro insistente. E' solo che studiando il problema non ho trovato giurisprudenza adeguata....
Grazie comunque e buona giornata.
Non è un problema di giurisprudenza, il fatto è che il produttore è responsabile del corretto smaltimento lungo tutta la filiera e il destinatario non può mai cambiare il CER a suo piacimento, senza prima avere respinto il carico non conforme.
Il fatto poi che un rifiuto parta pericoloso e arrivi non pericoloso rende la cosa ancora più complicata.
Bisognerà poi vedere se tutti i soggetti della filiera erano autorizzati per il CER attribuito da te, in ogni caso, in caso di verifica saresti chiamato a rispondere come minimo di "tenuta scritture in modo incompleto/inesatto" ma anche di gestione illecita.

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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Mar 27, 2012 12:40 pm

Shorty68 ha scritto:
isamonfroni ha scritto:credo che ti abbiano già risposto in modo molto esauriente.......
https://www.sistriforum.com/t7902-cer-modificato-dal-destinatario

si grazie e scusa se sembro insistente. E' solo che studiando il problema non ho trovato giurisprudenza adeguata....
Grazie comunque e buona giornata.


Art. 416.
Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. (2)

PS: consiglio a Titti di cambiare fornitore
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Messaggio  zesec Mar Mar 27, 2012 2:14 pm

Ok il monito di Isamonfroni relativo all'ipotesi di gestione illecita (art. 256 TUA - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) riconducibile ad una più generale responsabilità del produttore lungo tutta la filiera. E centrato anche il simpatico consiglio di Crocidolite di cambiare fornitore, se non si vuole rischiare di rispondere di qualche reato.
Con il richiamo all'associazione per delinquere mi sembra che andiamo un po' oltre...
Ci può stare invece l'ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 27, 2012 2:31 pm

zesec ha scritto:Ok il monito di Isamonfroni relativo all'ipotesi di gestione illecita (art. 256 TUA - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) riconducibile ad una più generale responsabilità del produttore lungo tutta la filiera. E centrato anche il simpatico consiglio di Crocidolite di cambiare fornitore, se non si vuole rischiare di rispondere di qualche reato.
Con il richiamo all'associazione per delinquere mi sembra che andiamo un po' oltre...
Ci può stare invece l'ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

bello...... Very Happy mi piace "monito"!

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Messaggio  Shorty68 Mar Mar 27, 2012 2:49 pm

Mi sento di escludere il 416 perché secondo me non ci sta. Per il resto e' opportuno prendere le distanze da certi comportamenti evidentemente illegali e di conseguenza da certi soggetti.
Comunque avete confermato le conclusioni a cui ero giunta io. Grazie!!
Credo che a questo proposito non vi tedierò più. Very Happy
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Messaggio  zorba Mar Mar 27, 2012 3:05 pm

"Prendere le distanze" - come dici - non sempre è sufficiente...

Se, in qualità di produttore/detentore dei rifiuti, hai ricevuto la quarta copia dei formulari da cui si evince che il destinatario o il trasportatore hanno modificato il CER dei rifiuti, procedendo addirittura ad una loro declassificazione (da pericolosi a non pericolosi), non puoi certo sostenere di avere assolto agli oneri di una corretta gestione dei rifiuti, perché con il tuo "silenzio" hai di fatto quanto meno agevolato o consentito la loro gestione illecita.

Generalmente parliamo di violazioni amministrative e/o contravvenzioni penali punibili anche a titolo di colpa: basta la negligenza per concorrere...
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Mar 27, 2012 3:17 pm

zesec ha scritto:Ok il monito di Isamonfroni relativo all'ipotesi di gestione illecita (art. 256 TUA - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) riconducibile ad una più generale responsabilità del produttore lungo tutta la filiera. E centrato anche il simpatico consiglio di Crocidolite di cambiare fornitore, se non si vuole rischiare di rispondere di qualche reato.
Con il richiamo all'associazione per delinquere mi sembra che andiamo un po' oltre...
Ci può stare invece l'ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

caro Zesec, quando ci sono 3 soggetti (produttore trasportatore smaltitore e/o 1 o più intermediari, si entra nella fattispoecie del 416. Molti operatori del settore sono stati arrestati in forza del 416.

In consiglio a Titti, visto che si sta fumando una canna, era di cambiar fornitore con uno di "roba buona"
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Messaggio  zesec Mar Mar 27, 2012 3:43 pm

Il consiglio l'avevo capito (ed è per questo che l'ho condito con un "simpatico"). Poi l'ho esteso al consiglio di cambiare anche operatore ambientale.
L'art. 416 del codice penale, come si legge nel testo che hai riportato, è una fattispecie criminosa che si applica a delitti, non a contravvenzioni.
Tutti i reati previsti nella parte quarta del testo unico sono contravvenzioni, con l'esclusione (credo unica ma potrebbe sfuggirmi qualcosa) dell'art. 260 "Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti".
Il mio "mi sembra che andiamo un po' oltre" era riferito al fatto che per configurare un'associazione per delinquere (non so se tu intendevi questo) dovremmo essere in presenza di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, e quindi un comportamento ricorrente, con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la commissione di quel delitto e soprattutto con una gestione di ingenti quantitativi di rifiuti.
Non mi sembrava il caso di Shorty68.
In caso di "semplice" gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256), con la quale invece probabilmente potrebbero bastonare il notro gestore fubone che si cambia i CER, siamo in presenza di una contravvenzione (che non può condurre all'applicazione dell'art. 416 c.p). Però ci potrebbe stare l'art. 110 c.p. per concorso di persone nel reato (in questo caso contravvenzione o delitto non fa differenza). Da qui il giusto consiglio di non stare con le mani in mano.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Mar 27, 2012 4:09 pm

zesec ha scritto:Il consiglio l'avevo capito (ed è per questo che l'ho condito con un "simpatico"). Poi l'ho esteso al consiglio di cambiare anche operatore ambientale.
L'art. 416 del codice penale, come si legge nel testo che hai riportato, è una fattispecie criminosa che si applica a delitti, non a contravvenzioni.
Tutti i reati previsti nella parte quarta del testo unico sono contravvenzioni, con l'esclusione (credo unica ma potrebbe sfuggirmi qualcosa) dell'art. 260 "Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti".
Il mio "mi sembra che andiamo un po' oltre" era riferito al fatto che per configurare un'associazione per delinquere (non so se tu intendevi questo) dovremmo essere in presenza di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, e quindi un comportamento ricorrente, con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la commissione di quel delitto e soprattutto con una gestione di ingenti quantitativi di rifiuti.
Non mi sembrava il caso di Shorty68.
In caso di "semplice" gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256), con la quale invece probabilmente potrebbero bastonare il notro gestore fubone che si cambia i CER, siamo in presenza di una contravvenzione (che non può condurre all'applicazione dell'art. 416 c.p). Però ci potrebbe stare l'art. 110 c.p. per concorso di persone nel reato (in questo caso contravvenzione o delitto non fa differenza). Da qui il giusto consiglio di non stare con le mani in mano.

Il problema, caro Zesec è che un mio caro amico, morto recentemente suicida, è stato ospite delle patrie galere per 1 mese in virtù del 416, in quanto accusato di traffico illecito di rifiuti (terre di scavo), in partecipazione con produttore e recuperatore, per poi essere prosciolto interamente in giudizio.
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Messaggio  Shorty68 Mar Mar 27, 2012 4:15 pm

zorba ha scritto:"Prendere le distanze" - come dici - non sempre è sufficiente...

Se, in qualità di produttore/detentore dei rifiuti, hai ricevuto la quarta copia dei formulari da cui si evince che il destinatario o il trasportatore hanno modificato il CER dei rifiuti, procedendo addirittura ad una loro declassificazione (da pericolosi a non pericolosi), non puoi certo sostenere di avere assolto agli oneri di una corretta gestione dei rifiuti, perché con il tuo "silenzio" hai di fatto quanto meno agevolato o consentito la loro gestione illecita.

Generalmente parliamo di violazioni amministrative e/o contravvenzioni penali punibili anche a titolo di colpa: basta la negligenza per concorrere...

Giustissimo infatti non pensavo di prendere le distanze stando in silenzio.
P.S. Titti è d'accordo il fornitore va cambiato di sicuro Wink
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Messaggio  Admin Mar Mar 27, 2012 11:44 pm

E fai bene.


Per completezza, l'altro delitto previsto dalla parte quarta del TUA: "si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".
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