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Messaggio  vale1985 Mar Set 07, 2010 5:39 pm

Buonasera a tutti, avrei un quesito:
l'impresa edile per cui lavoro spesso ha dei cantieri anche fuori provincia (fuori dalla provincia della sede legale); fino ad oggi la collega che mi ha preceduto ha sempre tenuto i registri di carico e scarico compilandone uno per ogni provincia di provenienza del rifiuto (es. cantiere provincia Lodi = 1 registro, cantiere Pavia = 1 altro registro, ecc)
Praticamente abbiamo in tutto 5/6 registri differenziati per provincia, di cui alcuni con addirittura solo 2 due o tre annotazioni, il resto è completamente inutilizzato, anche da anni! Shocked
Ora che apriremo due cantieri in province diverse, mi sembra assurdo dover correre ad acquistare un registro apposta, farlo vidimare e poi magari utilizzarlo solo una volta, perchè probabilmente in quella provincia non lavoreremo mai più!
Secondo voi è corretto, o mi sbaglio io?
Grazie a tutti, meno male che ci siete voi (dalla camera di commercio non riesco ad avere uno straccio di risposta Mad ).
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Messaggio  Curtosi Mar Set 07, 2010 5:42 pm

Se il cantiere non produce rifiuti pericolosi il registro non dovete proprio farlo.
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Messaggio  vale1985 Mar Set 07, 2010 5:46 pm

Ovviamente sono tutti rifiuti pericolosi (amianto), l'impiegata precedente non era proprio così folle da fare una decina di registri per niente Laughing
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Messaggio  giovannacibelli Mar Set 07, 2010 11:35 pm

vale1985 ha scritto:Ovviamente sono tutti rifiuti pericolosi (amianto), l'impiegata precedente non era proprio così folle da fare una decina di registri per niente Laughing
presumo che i cantieri non durano molto. Io lavoro in province, addiritura regioni diverse e ho un unico registro in quanto le rimozioni durano al massimo una settimana. Mi sembra assurdo dover iniziare un nuovo registro per una provincia in cui forse si opererà una sola volta. Se i cantieri però dovessero durare + di 6 mesi forse il discorso cambia....
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Messaggio  vale1985 Mer Set 08, 2010 10:41 am

Infatti sono pienamente d'accordo con te. Wink
Qualcun altro vuol darmi il suo parere?
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Messaggio  Ospite Mer Set 08, 2010 12:10 pm

Non c'è molto da dire: la tua collega ha operato correttamente.



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Messaggio  lucagentilin Gio Ott 21, 2010 12:22 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Non c'è molto da dire: la tua collega ha operato correttamente.
ma il testo unico dice che i registri devono essere tenuti presso ogni unità locale produttrice di rifiuti. quindi se c'è un cantiere dovrei avere un registro per ogni cantiere, anche perchè è li che c'è il deposito temporaneo, mica alla sede dell'azienda.
se invece i rifiuti derivano da attività di manutenzione allora in quel caso ho un registro presso la mia sede ed è li che trasporterò i miei rifiuti.
giusto? o sbaglio qualcosa? anche perchè se il cantiere dura un mese io i rifiuti li devo registrare entro dieci giorni.
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Messaggio  Ospite Gio Ott 21, 2010 12:33 pm

Per quanto riguarda i rifiuti da manutenzione (art.266 comma 4) hai ragione, sebbene devi avere una certa "forza" per resistere in un eventuale giudizio se qualche controllore ti ha beccato senza FIR mentre ti porti a casa dell'amianto.

Non tutti i giudici leggono a favore dell'impresa quell'articolo scritto molto male
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Messaggio  giovannacibelli Gio Ott 21, 2010 1:22 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Per quanto riguarda i rifiuti da manutenzione (art.266 comma 4) hai ragione, sebbene devi avere una certa "forza" per resistere in un eventuale giudizio se qualche controllore ti ha beccato senza FIR mentre ti porti a casa dell'amianto.

Non tutti i giudici leggono a favore dell'impresa quell'articolo scritto molto male
secondo me i rifiuti prodotti (hai parlato di amianto) non sono da manutenzione ma da demolizione. Se il cantiere dura meno di sei mesi gestisci tutto dalla sede legale che è considerata unità locale. Se il cantiere dura sei mesi o più apri una unità locale e allora sì altro registro di c/s (iscrizione della untà locale al SISTRI). Vale la legge dei cantieri con produzione di rifiuti pericolosi.
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Ott 21, 2010 2:29 pm

la gestione dell'amianto non è manutenzione e nemmeno demolizione. E' attivita di bonifica, ed è normata specificatamente. bounce sadomaso

I rifiuti che originano da bonifica, provenienti da cantieri con durata inferiore ai sei mesi (difficilmente il cantiere per l'amianto dura di più), vengono registrati su registro tenuto presso la sede, con l'accortezza di riportare nella voce "luogo di produzione" l'indirizzo del cantiere oggetto della bonifica. chat

I rifiuti pericolosi da bonifica NON si possono portare presso la propria sede, a parte i casi di sosta notturna per scarico il giorno dopo, oppure nel caso di piattaforma autorizzata in D15, ma vanno portati direttamente a destinazioni autorizzate. jail

Paolo
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Messaggio  Ospite Gio Ott 21, 2010 2:33 pm

Dove è scritto che la rimozione dell'amianto è bonifica tout court?

Non c'è obbligo di rimozione dell'eternit
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Messaggio  vale1985 Gio Ott 21, 2010 2:41 pm

Finalmente sono riuscita ad avere una risposta dalla camera di commercio di milano, vi riporto il testo della email:

"Buongiorno.
E' corretto tenere un unico registro di carico e scarico rifiuti, indipendentemente dalle province nelle quali si effettuano le operazioni di rimozione amianto; tale registro dovrà essere tenuto presso la sede legale dell'impresa.

Cordiali saluti.

Ufficio Servizi Ambientali per le imprese

Camera di Commercio di Milano
Ufficio Servizi Ambientali per le imprese
Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano
e-mail: mud@mi.camcom.it"
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Ott 21, 2010 3:08 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Dove è scritto che la rimozione dell'amianto è bonifica tout court?

Non c'è obbligo di rimozione dell'eternit

E' vero che non c'è obbligo di rimozione dell'eternit, ma le imprese che lo fanno per mestiere devono essere iscritte all'albo, sezione bonifica amianto

art. 256 d. lsl 81/2008/Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.


art. 212 D Lgs. 152/2006
comma 5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto
, ...
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Messaggio  Ospite Gio Ott 21, 2010 3:11 pm

L'art.212 si riferisce alle bonifiche imposte da un provvedimento del giudice.
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Ott 21, 2010 3:15 pm

Leone il cane fifone ha scritto:L'art.212 si riferisce alle bonifiche imposte da un provvedimento del giudice.

NON SCHERZIAMO

Articolo 212
Albo nazionale gestori ambientali
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Messaggio  Ospite Gio Ott 21, 2010 3:26 pm

No, mi sono spiegato male: per effettuare la rimozione dell'eternit è obbligatoria l'iscrizione alla categoria 10 dell'Albo ma con il termine "bonifica" si intende un atto giudiziario ben preciso.

Poi se anche il proprietario di un capannone vuole togliere la copertura in eternit perchè ha una coscienza civile, pur non avendo l'obbligo perchè in buono stato, anche questa può essere definita "bonifica".

P.S. Non serve urlare...ho capito benissimo
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Messaggio  giampy Gio Ott 21, 2010 4:55 pm

credo si stia facendo un pò di confusione tra rifiuti edili e bonifica da amianto. la domanda iniziale si riferiva semplicemente alla tenuta dei registri presso i cantieri. in caso di rimozione di amianto bisognerà rivolgersi ad azienda autorizzata, ma saranno loro i produttori del rifiuto. spero di aver sintetizzato correttamente i vari concetti.
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Messaggio  Hieronymus Mar Mar 13, 2012 5:48 pm

CROCIDOLITE ha scritto:
I rifiuti che originano da bonifica, provenienti da cantieri con durata inferiore ai sei mesi (difficilmente il cantiere per l'amianto dura di più), vengono registrati su registro tenuto presso la sede, con l'accortezza di riportare nella voce "luogo di produzione" l'indirizzo del cantiere oggetto della bonifica.

Caso di intervento di bonifica di suoli (durata circa 1 mese) collocata nell'ambito di un cantiere di durata superiore a 6 mesi.
E' corretto che chi effettua la bonifica e come rifiuto produce del carbone esauto tenga il registo presso la ropria sede?
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Messaggio  cirillo Mar Mar 13, 2012 5:57 pm

Hieronymus ha scritto:
Caso di intervento di bonifica di suoli (durata circa 1 mese) collocata nell'ambito di un cantiere di durata superiore a 6 mesi.
E' corretto che chi effettua la bonifica e come rifiuto produce del carbone esauto tenga il registo presso la ropria sede?
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Messaggio  Hieronymus Mar Mar 13, 2012 6:04 pm

Grazie! Very Happy
quindi mi confermi che in un cantiere in cui operano più aziende (eventuali produttrici di rifiuti) la durata che "fa la differenza" è quella del lavoro della sigola impresa e non quella complessiva del cantiere.
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Messaggio  cirillo Mar Mar 13, 2012 6:24 pm

Confermo. Io opero in questo modo.
Abbiamo recentemente eseguito una rimozione di tubazioni in amianto (acquedotto) in un cantiere dov'è in costruzione una casa di riposo.
Per la rimozione dell'amianto (mio lavoro) 3 giorni nell'ambito di un cantiere (di terzi) la cui durata totale sarà di circa 10/12 mesi.
Il carico e lo scarico del rifiuto contenente amianto è stato fatto nel registro gestito presso la sede scrivendo nella 4^ colonna a dx il luogo di produzione e l'attività che ha originato il rifiuto.
Tra l'altro consiglio in ogni caso di fare così anche perchè, se e quando dovesse partire il Sistri e c'è da produrre il MUDino (es. dal 01.01 al 30.06 2012), se hai registri specifici per i singoli cantieri non c'è possibilità di fare la dichiarazione in quanto dovresti aver richiesto la chiavetta USB per ciascun cantiere aperto come nuova unità locale.


Ultima modifica di cirillo il Mer Mar 14, 2012 10:45 am - modificato 1 volta.

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Messaggio  Hieronymus Mer Mar 14, 2012 10:19 am

nuovamente grazie! quello che mi serviva era proprio una conferma che non stessi sbagliando qualcosa..
vistro che il committentte del cantiere, che insinua che nel caso analizzata si debba aprire un registro, è una potenza energetica...
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Messaggio  Hieronymus Gio Mar 15, 2012 11:50 am

Embarassed perdonatemi se torno sull'argomento... ma quali sono i riferimenti normativi corretti che sostengono la tesi di registro di cantiere non obbligatorio per attività di bonifica di durata inferiore ai sei mesi?
E' corretto richiamare l'art. 14 c.4 del DM 52/2011? che viene citato anche nelle FAQ del sito SISTRI? o mi sono persa qualcosa per slittamenti vari dell'entrata in vigore di SISTRI?
L'azienda committente del cantiere sostiene l'obbligo di aprire il registro cirtandomi genericamente l'art 190 D.Lgs 152/2006...
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Messaggio  isamonfroni Gio Mar 15, 2012 12:22 pm

Hieronymus ha scritto: Embarassed perdonatemi se torno sull'argomento... ma quali sono i riferimenti normativi corretti che sostengono la tesi di registro di cantiere non obbligatorio per attività di bonifica di durata inferiore ai sei mesi?
E' corretto richiamare l'art. 14 c.4 del DM 52/2011? che viene citato anche nelle FAQ del sito SISTRI? o mi sono persa qualcosa per slittamenti vari dell'entrata in vigore di SISTRI?
L'azienda committente del cantiere sostiene l'obbligo di aprire il registro cirtandomi genericamente l'art 190 D.Lgs 152/2006...
Uno specifico riferimento normativo, ovviamente non c'è, anche perchè in realtà il legislatore ha previsto 1 registro di carico e scarico per ogni unità locale in cui si producano autonomamente dei rifiuti. Quindi il cantiere potrebbe essere inteso come una unità locale e come tale dovrebbe avere un registro autonomo.
Il riferimento alla durata maggiore o minore di 6 mesi non è affatto previsto nella normativa di base, ma è soltanto un artificio che si è inventato il SISTRI.
Fai peraltro attenzione al fatto che per l'esclusione dal SISTRI dei cantieri devono coesistere entrambre le condizioni:
* cantiere <6 mesi
*assenza di strumenti informatici (e per assenza va dimostrata l'oggettiva assenza, per esempio di segnale internet, non basta dire che non ti vuoi portare un PC).

Tornando al discorso del registro, la situazione è abbastanza fluida e variabile, la nostra azienda che fa cantieri di bonifica, in giro per tutta italia grandi e piccoli con durate che possono variare dalla mezza giornata ai 10/12 mesi, si comporta così:
* cantieri "piccoli" = registro della sede legale e annotazione di rifiuto prodotto "fuori" dalla sede legale
* cantieri "grandi" = registro per singolo cantiere e ovviamente poi MUD separato

Il grandi e piccoli, più che alla durata è collegato alla quantità di rifiuti che si ritiene di produrre......ti faccio un esempio: un caniere che magari dura solo un mesetto, ma nel quale è prevista l'escavazione e l'allontanamento a rifiuto di diverse centinaia di mc di terra, lo considero "grande", mentre un cantiere anche più lungo dove agari prevedo di produrre 2 o 3 kg di rifiuto tendo a considerarlo "piccolo".
So che è poco normativo ma sono indicazioni ricevute anni fa dalla provincia di Genova e finora hanno sempre funzionato.
Con i committenti "potenza" è sempre arduo discutere, a volte conviene adattarsi

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Messaggio  Hieronymus Gio Mar 15, 2012 12:55 pm

isamonfroni ha scritto: Uno specifico riferimento normativo, ovviamente non c'è, anche perchè in realtà il legislatore ha previsto 1 registro di carico e scarico per ogni unità locale in cui si producano autonomamente dei rifiuti. Quindi il cantiere potrebbe essere inteso come una unità locale e come tale dovrebbe avere un registro autonomo.
Il riferimento alla durata maggiore o minore di 6 mesi non è affatto previsto nella normativa di base, ma è soltanto un artificio che si è inventato il SISTRI.
visto che è un artificio di SISTRI, e quindi relativamente "nuovo"... prima come ci si comportava? (perdonami ma sono una pivella anche temporalmente e non conosco la normativa pregressa)
mi scrivi:
isamonfroni ha scritto: Tornando al discorso del registro, la situazione è abbastanza fluida e variabile, la nostra azienda che fa cantieri di bonifica, in giro per tutta italia grandi e piccoli con durate che possono variare dalla mezza giornata ai 10/12 mesi, si comporta così:
* cantieri "piccoli" = registro della sede legale e annotazione di rifiuto prodotto "fuori" dalla sede legale
* cantieri "grandi" = registro per singolo cantiere e ovviamente poi MUD separato
So che è poco normativo ma sono indicazioni ricevute anni fa dalla provincia di Genova e finora hanno sempre funzionato.
quindi ti basi su indicazioni informali della provincia ma non c'è dietro nulla di solido che ti confermi che stai operando nel modo corretto?
isamonfroni ha scritto:Con i committenti "potenza" è sempre arduo discutere, a volte conviene adattarsi
La penso così anch'io. Ai fini pratici direi prendi registro, vidima, fatti il MUD dell'anno prossimo e falli contenti.
La cosa che mi preoccupa di più è dargli il precedente in cui l'hanno vinta. Perchè se entra in vigore SISTRI burocraticamente/tempisticamente ed economicamente le cose si complicherebbero.

Per concludere posso considerare che il tuo consiglio è, a fronte dell'assenza di un articolo chiaro e senza artifici con cui ribattere, e per 2 big bag di carboni (che potrebbero essere anche non pericolosi-siamo in attesa dell' esito analisi), come si suol dire "calare le braghe" ??

Grazie
Hieronymus
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