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Messaggio  Miu Lun Gen 10, 2011 2:17 pm

Buon anno a tutti!
Lavoro in un impresa edile con più di 15 persone. Iscritta al Sistri solo per la sede/magazzino per i rifiuti pericolosi e non.
La mia domanda è questa:
Ho sempre registrato sul registro di C/S anche i rifiuti dei cantieri sia quelli trasportati da noi sia quelli che ci vengono a ritirare le ditte specializzate.
Il consulente mi ha detto che le imprese edili non sono soggette alla registrazione e quindi per il 2011 di usare il Sistri solo x il magazzino mentre x i cantieri conservare i FIR e/o schede Sistri fatte dai trasportatori/destinatari x 5 anni.
Volendo continuare a registrare ancora tali rifiuti sul registro di C/S si incorre in sanzioni o è solo lavoro inutile?
Lo farei anche perchè se entra in funzione il registro come trasportatori dall'1/6 per registrare i Fir del trasporto in c/to proprio resto allenata..
Grazie anticipatamente per una vostra risposta.
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Messaggio  SINDACOELENA Lun Gen 10, 2011 2:38 pm



Ciao anch'io ho qualche dubbio su questo argomento.
Ho sentito dire anch'io che i cantieri edili non sono soggetti, ma non ne ho visto riscontro sui decreti.
Se un'azienda edile si identifica con il produttore di rifiuti e questi rifiuti comprendono anche rifiuti pericolosi allora non vedo perchè non dovrebbe essere soggetto al sistri.
Nel decreto 17.12.09 si parla esplicitamente solo dei cantieri con una durata inferiore a 6 mesi e senza tecnologia appropriata.

i rifiuti che produci in cantiere in cui risulti produttore sono pericolosi ?
non sembra visto che dici :
Miu ha scritto:Buon anno a tutti!
x i cantieri conservare i FIR e/o schede Sistri fatte dai trasportatori/destinatari x 5 anni.

ciao
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Messaggio  Miu Lun Gen 10, 2011 3:36 pm



....Generalmente i nostri cantieri producono rifiuti non pericolosi... codici 170201 - 170405 - 170904 - 150106....
Quindi tu generalmente cosa hai fatto finora? hai registrato come molti di noi i rifiuti dei cantieri sul registro di C/S della sede?
Grazie mille ;-)
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Messaggio  SINDACOELENA Lun Gen 10, 2011 3:45 pm

Miu ha scritto:

....Generalmente i nostri cantieri producono rifiuti non pericolosi... codici 170201 - 170405 - 170904 - 150106....
Quindi tu generalmente cosa hai fatto finora? hai registrato come molti di noi i rifiuti dei cantieri sul registro di C/S della sede?
Grazie mille ;-)

Dunque, da quello che ho capito, non sei soggetta al sistri non perchè sei impresa edile, ma perchè non produci pericolosi.
Fintantochè non produci pericolosi sei esonerata dal sistri.
Il numero dei dipendenti è influente solo se fai lavorazioni industriali, artigianali o attività di recupero e smaltimento rifiuti (art 184, c3 lettere c, d,g) come dice l'art 1 c4 dm 17.12.2009.

se nn sei soggetta al sistri usi registro c\s e fir.

Alcuni articoli su giornali specialistici hanno messo questa confusione "impresa edili = no sistri", ma non ho ancora trovato nessun riscontro oggettivo.

Se il tuo consulente ha informazioni più oggettive postale in questo spazio che sarebbe molto interessante capire meglio, perchè forse mi sfugge qualcosa.
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Messaggio  BB Mer Gen 12, 2011 1:24 pm

dal d.m. 17.12.2009:
dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti


Dal D. Lgs. 152/06:
Articolo 184
Classificazione
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti
Onde per cui i rifiuti classificati con CER 17 eccetera eccetera SOLO SE NON PERICOLOSI non riesntrano nel SISTRI.
Ovvero -art 184 comma 3 lettera b, NON CITATA nel D.M. 17/12/2009.

Il SISTRI non ha fatto altro che ricalcare il D. Lgs 152/06, il cui Articolo 190 recita:
"Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:(omissis)"

Siete sufficientemente tranquilli? (cmq li registro anche io,in quanto derivano da ttività di bonifica seppur non pericolosi).

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Messaggio  Ospite Mer Gen 12, 2011 1:36 pm

BB ha spiegato alla perfezione il caso.

Infatti, contrariamente, se l'impresa edile dovesse produrre rifiuti pericolosi allora dovrebbe obbligatoriamente iscriversi, oppure altri non pericolosi diversi dalla famiglia 17 allora subentra il calcolo dei dipendenti.
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Messaggio  Miu Mer Gen 12, 2011 4:02 pm

... da una nota dell'Ance, anche la produzione di imballaggi non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione(cod 150106) NON comporta l'iscrizione al Sistri (è stato affermato anche il Ministero dell'Ambiente sul sito del Sistri...)
Quindi indipendentemente dal numero di dipendenti poiché le imprese edili rientrano (lettera B art. 184...)
Quindi continuo a comportarmi come fatto finora... FIR e poi registro comunque sul registro di C/S che teniamo per il magazzino??
Help!!
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Messaggio  Ospite Mer Gen 12, 2011 5:30 pm

Ho letto anch'io quella nota, ma non mi trova d'accordo per il fatto che l'elenco dei codici CER è molto chiaro in proposito: la famiglia 15 dice testualmente Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

In questa descrizione non leggo l'attività di costruzione e demolizione
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Messaggio  MauroC Mer Gen 12, 2011 5:38 pm

Io mi sono perso un pò di passaggi forse, ma il registro per attività edili non deve essere tenuto per ogni unità locale? o meglio per ogni cantiere?

Non era questa una delle novità trovate sotto l'albero di natale?
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Messaggio  Ospite Mer Gen 12, 2011 5:40 pm

Certo, se l'impresa edile produce rifiuti pericolosi oppure non pericolosi (esclusa la famiglia 17) sopra i 10 dipendenti.
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Messaggio  NicoZuc Mer Gen 12, 2011 5:46 pm

scusate l'ignoranza ma perchè la famiglia dei 17 è esclusa?o forse capito male? se noi produciamo 170904 - materiale lapideo da estumulazioni questo Cer rientra nel sistri? scusate ma sto andando in confusione
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Messaggio  Ospite Mer Gen 12, 2011 5:48 pm

Rileggi il post di BB
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Messaggio  MauroC Mer Gen 12, 2011 5:49 pm

Anche io!!!
chi riepiloga la situazione rifiuti edili . sistri registri ecc, io davvero sono andato in confusione totale!
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Messaggio  Ospite Mer Gen 12, 2011 5:52 pm

Cari colleghi di forum, il fatto che per i rifiuti non pericolosi della famiglia 17 non vige l'obbligo di registrazione (non il divieto) esiste da molto tempo.

Alloro provo a riepilogare:

l'art.190 nella nuova formulazione del D.Lgs.205/10 prevede che i soggetti di cui all'art.188-ter comma 2, lett.a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)...omissis...hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico...omissis...

Ora ci chiediamo:
1) chi DEVE aderire al Sistri?
Produttori di rifiuti pericolosi=sempre (art.188-ter comma 1 lett.a))
Produttore di rifiuti non pericolosi=tutti quelli che superano i dieci dipendenti e che fanno parte dell'art.184 comma 3 lett.c),d),g) (art.188-ter comma 1 lett.b)

2) chi sono i 184 comma 3 lettere c-d-g?
c) rifiuti da lavorazioni industriali
d) rifiuti da lavorazioni artigianali
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento...omissis...

Non c'è la lettera b) che dice rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione...omissis...
che, guardacaso è lo stesso titolo che riporta la famiglia 17 dei codici CER (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione...omissis...)

Il comma 2 del 188-ter (cioè il comma previsto dal nuovo 190 di cui dicevo prima) NON comprende la lettera b) e quindi i 17 stanno fuori da Sistri e dal registro previsto dal nuovo 190.

Il registro che misteriosamente è diventato obbligatorio riguarda le imprese ex art.212 comma 8 (trasporto c/p) che dovranno adottarlo NON come produttori, ma come trasportatori.


Ultima modifica di Leone il cane fifone il Mer Gen 12, 2011 6:14 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio  NicoZuc Mer Gen 12, 2011 5:59 pm

scusa ma l'obbligo non vihe perchè non rientrano nelle lettere c-d-g dell'art 193?
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Messaggio  NicoZuc Mer Gen 12, 2011 6:01 pm

ma quindi se noi produciamo i cer 200140-200203-170904 da attività cimiteriale di esumazione/estumulazione devo utilizzare o no il sistri?o i Fir?
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Messaggio  MauroC Mer Gen 12, 2011 6:06 pm

Caro Leone,

io mi sono perso sono sincero, ma sono anche certo che all'ultimo seminario dove ero stato, tra le novità era stato anche detto che, i rifiuti trasportati dagli edili in conto proprio da natale in puoi dovevano essere annotati sui registri, da qui mi è venuto il dubbio, so che tra prodotti e trasportati ce differenza, ma è anche vero che 9 ditte su 10 edili producono e poi trasportano questi rifiuti del 17, ecco perchè chiedevo a chi avesse un pò più le idee chiare di me di fare un riassunto.

Io purtroppo non ricordo nemmeno come mi chiamo, e visto che con gli edili non ci lavoro molto, ho tenuto questa cosa sospesa, ma adesso che c'ero la volevo approfondire.

Come ho tempo ci provrò io testo alla mano
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Messaggio  NicoZuc Mer Gen 12, 2011 6:46 pm

grazie per la spiegazione!!!!
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Messaggio  Geos Mer Mag 11, 2011 9:10 am

riprendo il post per capire una cosa:

- produco codici cer 17 NON SONO TENUTO AD ADERIRE

- ho sopra i 10 dipendenti SONO TENUTO AD ADERIRE
adesso la domandona:

- produco codici cer 17 ma ho più di 10 dipendenti ma io faccio solo cantieri edili stradali senza possibilità di servizi infomatici sul posto...SONO TENUTO AD ADERIRE OBBLIGATORIAMENTE O NO?
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Messaggio  rosagaia Mer Mag 11, 2011 9:16 am

Ho il tuo stesso problema, rifiuti Cer 17, piu' di 10 dipendenti, sono iscritta, ma praticamente e' un po' complòicato utilzzare il Sistri, quindi sto valutando l'idea di cancellarmi, solo che non so se farlo o meno per il tuo stesso dubbio??? piu' di 10 dipendenti.......obbligatorio Sistri???
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Messaggio  regina Mar Mag 17, 2011 12:22 pm

Quindi un edile produttore di rifiurti non pericolosi e trasportatore di rifiuti propri è obbligato dal 1 giugno 2011 al registro c/s?
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