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registro per imprese edili
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registro per imprese edili
buongiorno,
volevo sapere se per le imprese edili che procucono rifiuti speciali non pericolosi, non iscritta al Sistri è obbligatorio il registro di carico e scarico.
Il registro dal 1 giugnodoveva diventare obbligatorio anche per i cantieri delle imprese non aderenti al sistri. Con la proroga del sistri anche l'obbligo dei registri è posticipato?
grazie per l'aiuto
volevo sapere se per le imprese edili che procucono rifiuti speciali non pericolosi, non iscritta al Sistri è obbligatorio il registro di carico e scarico.
Il registro dal 1 giugnodoveva diventare obbligatorio anche per i cantieri delle imprese non aderenti al sistri. Con la proroga del sistri anche l'obbligo dei registri è posticipato?
grazie per l'aiuto
c.montone- Nuovo Utente
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Re: registro per imprese edili
A mio avviso si ma, in ogni caso, solo fino al 1° di settembre.
cirillo- Moderatore
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Re: registro per imprese edili
Il registro era obbligatorio dal 1 giugno per le imprese edili con autorizzazione ex art.212 comma 8 in quanto trasportatori di rifiuti non pericolosi prodotti dalla propria attività e non in quanto produttori di quei rifiuti.
Sono due cose diverse.
Ma ora è stato tutto spostato.
Sono due cose diverse.
Ma ora è stato tutto spostato.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
Quindi registro c/s come trasportatore?
E come si effettuano le registrazioni?
Voglio dire, dopo aver prodotto il rifiuto subito lo trasporto, devo fare due registrazioni o ne basta una soltanto?
E come si effettuano le registrazioni?
Voglio dire, dopo aver prodotto il rifiuto subito lo trasporto, devo fare due registrazioni o ne basta una soltanto?
simone1980- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
cirillo ha scritto:A mio avviso si ma, in ogni caso, solo fino al 1° di settembre.
e perchè primo settembre??
io lo userei da ora 1 giugno come previsto dalla precedente proroga, a scanso di equivoci...
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
simone1980 ha scritto:Quindi registro c/s come trasportatore?
E come si effettuano le registrazioni?
Voglio dire, dopo aver prodotto il rifiuto subito lo trasporto, devo fare due registrazioni o ne basta una soltanto?
ne basta UNA soltanto visto che registriamo il TRASPORTO, barrando sia la casella carico che la casella scarico, riportando poi tutti i dati richiesti.
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
Ok grazie mille.
simone1980- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
roberto funai ha scritto:simone1980 ha scritto:Quindi registro c/s come trasportatore?
E come si effettuano le registrazioni?
Voglio dire, dopo aver prodotto il rifiuto subito lo trasporto, devo fare due registrazioni o ne basta una soltanto?
ne basta UNA soltanto visto che registriamo il TRASPORTO, barrando sia la casella carico che la casella scarico, riportando poi tutti i dati richiesti.
Secondo me, si compilano due caselle: una per il carico e una per lo scarico
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
sorry supremo, ma in qs mondo dei rif NON esiste il "secondo me ..." leggi perciò la lettera d) del II capitolo della famosa Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98:Supremoanziano ha scritto:roberto funai ha scritto:simone1980 ha scritto:Quindi registro c/s come trasportatore?
E come si effettuano le registrazioni?
Voglio dire, dopo aver prodotto il rifiuto subito lo trasporto, devo fare due registrazioni o ne basta una soltanto?
ne basta UNA soltanto visto che registriamo il TRASPORTO, barrando sia la casella carico che la casella scarico, riportando poi tutti i dati richiesti.
Secondo me, si compilano due caselle: una per il carico e una per lo scarico
d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
Come sempre molto esaustivi.
Un'ultima cosa...per la compilazione del registro si parte da settembre giusto?
Il precedente termine del 1 giugno è slittato assieme a tutto il resto?
Grazie ancora.
Un'ultima cosa...per la compilazione del registro si parte da settembre giusto?
Il precedente termine del 1 giugno è slittato assieme a tutto il resto?
Grazie ancora.
simone1980- Utente Attivo
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Località : Pavia
Re: registro per imprese edili
roberto funai ha scritto:e perchè primo settembre??cirillo ha scritto:A mio avviso si ma, in ogni caso, solo fino al 1° di settembre.
io lo userei da ora 1 giugno come previsto dalla precedente proroga, a scanso di equivoci...
Quali sono i riferimenti normativi che supporterebbero la proroga al 1°settembre?
Grazie
Hieronymus- Utente Attivo
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Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
Re: registro per imprese edili
Ecco i supporti normativi:
Il 2° comma dell'Articolo 188-ter DLgs 152/2006 modificato dall'art. 16 del DLgs 205/2010 recita (vedi lettera b in partcolare):
.... omissis
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
omissis....
mentre il comma 1 dell'Articolo 190 DLgs 152/2006 modificato dall'art. 16 del DLgs 205/2010 recita:
1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Per questo motivo, considerando che il decreto 26.05.2011 "proroga scaglionata" del Sistri all'art. 1 comma 6 recita:
6. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
E chi sono questi soggetti "dell'art 4" se non quelli con adesione volontaria al Sistri in alternativa alla tenuta del registro di carico e scarico?
Quindi, la mia lettura dal combinato disposto di questi articoli è la seguente:
Tenuta del registro di carico e scarico per i trasporti in C. P. (art. 212 c. a partire dal 1° di settembre 2011; annotazioni da fare riferite ANCHE alla produzione come recita il comma 1 dell'art 190 DLgs 152/2006 così come modificato dal DLgs 205/2010.
Potrei sbagliare ma credo che la massima tutela sia questa.
Il 2° comma dell'Articolo 188-ter DLgs 152/2006 modificato dall'art. 16 del DLgs 205/2010 recita (vedi lettera b in partcolare):
.... omissis
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
omissis....
mentre il comma 1 dell'Articolo 190 DLgs 152/2006 modificato dall'art. 16 del DLgs 205/2010 recita:
1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Per questo motivo, considerando che il decreto 26.05.2011 "proroga scaglionata" del Sistri all'art. 1 comma 6 recita:
6. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
E chi sono questi soggetti "dell'art 4" se non quelli con adesione volontaria al Sistri in alternativa alla tenuta del registro di carico e scarico?
Quindi, la mia lettura dal combinato disposto di questi articoli è la seguente:
Tenuta del registro di carico e scarico per i trasporti in C. P. (art. 212 c. a partire dal 1° di settembre 2011; annotazioni da fare riferite ANCHE alla produzione come recita il comma 1 dell'art 190 DLgs 152/2006 così come modificato dal DLgs 205/2010.
Potrei sbagliare ma credo che la massima tutela sia questa.
cirillo- Moderatore
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Re: registro per imprese edili
cirillo ha scritto:Ecco i supporti normativi:
E chi sono questi soggetti "dell'art 4" se non quelli con adesione volontaria al Sistri in alternativa alla tenuta del registro di carico e scarico?
Quindi, la mia lettura dal combinato disposto di questi articoli è la seguente:
Tenuta del registro di carico e scarico per i trasporti in C. P. (art. 212 c. a partire dal 1° di settembre 2011; annotazioni da fare riferite ANCHE alla produzione come recita il comma 1 dell'art 190 DLgs 152/2006 così come modificato dal DLgs 205/2010.
Potrei sbagliare ma credo che la massima tutela sia questa.
Chi sono quei soggetti???mmmm potrebbe essere ma.....
che intendi per annotazioni da FARE ANCHE PER ALLA PRODUZIONE???
nessuno ha risposto alla domanda sopra che ripropongo: ANNOTAZIONI DA FARE ANCHE PER LA PRODUZIONE???
Ultima modifica di roberto funai il Mar Giu 07, 2011 5:07 pm - modificato 1 volta.
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
sorry ma stiamo parlando di ditte edili (che ritrovi alla lettera B dell'art. 184 c. 3, controlla !! ) mentre l'art. 190 che citi richiama l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 188-ter c. 2 lettere a+b che sono rispettivamente imprese "volontarie" produttrici di rif non peric presenti all'art. 184 c. 3 ma sooooolo lettere C+D+G e non lettera B (edili !!) ed imprese trasportatrici in proprio ai sensi art. 212 c. 8cirillo ha scritto:.... mentre il comma 1 dell'Articolo 190 DLgs 152/2006 modificato dall'art. 16 del DLgs 205/2010 recita:
1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.[...]
Quindi, la mia lettura dal combinato disposto di questi articoli è la seguente:
Tenuta del registro di carico e scarico per i trasporti in C. P. (art. 212 c. 8 ) a partire dal 1° di settembre 2011; annotazioni da fare riferite ANCHE alla produzione come recita il comma 1 dell'art 190 DLgs 152/2006 così come modificato dal DLgs 205/2010.
ERGO: niente registro per ditte edili produttrici di rif non peric MA registro (anche) per ditte edili trasportatrici di rif non peric ex art. 212 c. 8
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
vaghestelledellorsa ha scritto:
sorry ma stiamo parlando di ditte edili (che ritrovi alla lettera B dell'art. 184 c. 3, controlla !! ) mentre l'art. 190 che citi richiama l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 188-ter c. 2 lettere a+b che sono rispettivamente imprese "volontarie" produttrici di rif non peric presenti all'art. 184 c. 3 ma sooooolo lettere C+D+G e non lettera B (edili !!) ed imprese trasportatrici in proprio ai sensi art. 212 c. 8
ERGO: niente registro per ditte edili produttrici di rif non peric MA registro (anche) per ditte edili trasportatrici di rif non peric ex art. 212 c. 8
possiamo essere daccordo!!!!
ma quindi quando parte il registro per EDILI TRASPORTATORI C/PROPRIO???io resto della mia idea 1° giugno per non correre rischi
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
perdonami ma con una lettura "matematica" degli articoli e dei commi non si può essere d'accordo o meno: è così e basta.roberto funai ha scritto:possiamo essere daccordo!!!!
anche qui non c'è una idea o l'altra ... il "nuovo" art. 190 quello che ci ha regalato l'obbligo "nuovo" di cui stiamo parlando va in vigore come previsto dall'art. 16 comma 2 del DLgs. 205/10 (per facilitarti la vita guarda le ultime 4 righe prima dell'art. 17, nehm?) quindi fino alla prox proroga nn si discute (!) il termine è il 1° settembre :cyclops: ndProberto funai ha scritto:ma quindi quando parte il registro per EDILI TRASPORTATORI C/PROPRIO???io resto della mia idea 1° giugno per non correre rischi
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
vaghestelledellorsa ha scritto:perdonami ma con una lettura "matematica" degli articoli e dei commi non si può essere d'accordo o meno: è così e basta.roberto funai ha scritto:possiamo essere daccordo!!!!anche qui non c'è una idea o l'altra ... il "nuovo" art. 190 quello che ci ha regalato l'obbligo "nuovo" di cui stiamo parlando va in vigore come previsto dall'art. 16 comma 2 del DLgs. 205/10 (per facilitarti la vita guarda le ultime 4 righe prima dell'art. 17, nehm?) quindi fino alla prox proroga nn si discute (!) il termine è il 1° settembre :cyclops: ndProberto funai ha scritto:ma quindi quando parte il registro per EDILI TRASPORTATORI C/PROPRIO???io resto della mia idea 1° giugno per non correre rischi
Sono felice che in questo gran casotto di articoli scritti in OSTROGOTO ci sia qualcuno che ha tutte queste certezze
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
vaghestelledellorsa ha scritto:sorry supremo, ma in qs mondo dei rif NON esiste il "secondo me ..." leggi perciò la lettera d) del II capitolo della famosa Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98:Supremoanziano ha scritto:roberto funai ha scritto:simone1980 ha scritto:Quindi registro c/s come trasportatore?
E come si effettuano le registrazioni?
Voglio dire, dopo aver prodotto il rifiuto subito lo trasporto, devo fare due registrazioni o ne basta una soltanto?
ne basta UNA soltanto visto che registriamo il TRASPORTO, barrando sia la casella carico che la casella scarico, riportando poi tutti i dati richiesti.
Secondo me, si compilano due caselle: una per il carico e una per lo scarico
d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
Il sig.VAGHE......è uno preciso....
si vede che non gli è mai capitato un CONTROLLORE che pur leggendo nero su bianco il Ronchi o il 152 gli abbia detto che nel SUO manuale non è scritto così....
Cmq hai detto: REGISTRAZIONE CONTESTUALE come ho detto io....
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
una domanda: ma se il cantiere dura pochi giorni devo comunque utilizzare un nuovo registro? finito il cantiere non posso più utilizzare quel registro?
Sono ignorante in materia cantieri e quindi ho bisogno del vostro aiuto (e della vostra pazienza)! Grazie.
Sono ignorante in materia cantieri e quindi ho bisogno del vostro aiuto (e della vostra pazienza)! Grazie.
sint2001- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
Direi che NON SERVE un registro per cantiere!MA UN REGISTRO PER ATTIVITà DI TRASPORTOsint2001 ha scritto:una domanda: ma se il cantiere dura pochi giorni devo comunque utilizzare un nuovo registro? finito il cantiere non posso più utilizzare quel registro?
Sono ignorante in materia cantieri e quindi ho bisogno del vostro aiuto (e della vostra pazienza)! Grazie.
roberto funai- Membro della community
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Re: registro per imprese edili
L'impresa edile come produttore di rifiuti non deve avere il resgistro c/s rifiuti produttore solo se produce i cer 17.XX.XX giusto?
Nel caso in cui produca un rifiuto differente da cer 17.XX.XX dovrà avere un registro e annotare tutti i rifiuti differenti dai cer 17.XX.XX giusto?
Il registro sarà intestato alla sede legale (verra indicato solo sul formulario l'indirizzo del cantiere) e se si trattera di un rifiuto pericoloso dovra anche presentare il mud?
Nel caso in cui produca un rifiuto differente da cer 17.XX.XX dovrà avere un registro e annotare tutti i rifiuti differenti dai cer 17.XX.XX giusto?
Il registro sarà intestato alla sede legale (verra indicato solo sul formulario l'indirizzo del cantiere) e se si trattera di un rifiuto pericoloso dovra anche presentare il mud?
angel- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
L'impresa edile non è soggetta alla tenuta del registro di carico e scarico per tutti i rifiuti non pericolosi prodotti nei cantieri (15.xx.xx compresi).
Non è soggetta alla tenuta del registro nemmeno se effettua il trasporto in c. p. di detti rifiuti.
Diverso il caso di produzione di rifiuti pericolosi o di eventuali rifiuti prodotti presso la propria sede/magazzino (es. sfridi di ferro se si prepara le "gabbie" per le armature) per i quali, invece, il registro và tenuto.
Si noti infatti che la descrizione del CER 17.00.00 recita: "RIFIUTI DELLE OPRERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE....."
mentre l'art. 184 al comma 3. lettera b) recita: i rifiuti derivanti DALLE ATTIVITA' di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, .....".
Chi dissente verifichi con un semplice vocabolario la fondamentale differenza tra "operazione" e "attività" (cosa che ho fatto notare alla locale ARPA)
Non è soggetta alla tenuta del registro nemmeno se effettua il trasporto in c. p. di detti rifiuti.
Diverso il caso di produzione di rifiuti pericolosi o di eventuali rifiuti prodotti presso la propria sede/magazzino (es. sfridi di ferro se si prepara le "gabbie" per le armature) per i quali, invece, il registro và tenuto.
Si noti infatti che la descrizione del CER 17.00.00 recita: "RIFIUTI DELLE OPRERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE....."
mentre l'art. 184 al comma 3. lettera b) recita: i rifiuti derivanti DALLE ATTIVITA' di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, .....".
Chi dissente verifichi con un semplice vocabolario la fondamentale differenza tra "operazione" e "attività" (cosa che ho fatto notare alla locale ARPA)
cirillo- Moderatore
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Re: registro per imprese edili
oooppps. mi accorgo che sò 'gnuranto. Me la spieghi la differenza? ma soprattutto come la usi a tuo vantaggio ? Thankscirillo ha scritto:Si noti infatti che la descrizione del CER 17.00.00 recita: "RIFIUTI DELLE OPRERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE....."
mentre l'art. 184 al comma 3. lettera b) recita: i rifiuti derivanti DALLE ATTIVITA' di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, .....".
Chi dissente verifichi con un semplice vocabolario la fondamentale differenza tra "operazione" e "attività" (cosa che ho fatto notare alla locale ARPA)
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: registro per imprese edili
@vaghestelledellorsa
Porta un pò di pazienza, devo recuperare un file dove illustro la cosa in modo dettagliato.
Lo posto quanto prima e semmai ti mando un MP
Porta un pò di pazienza, devo recuperare un file dove illustro la cosa in modo dettagliato.
Lo posto quanto prima e semmai ti mando un MP
cirillo- Moderatore
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Re: registro per imprese edili
@vaghestelledellorsa
NON E' IL TESTO CHE CERCAVO (ERA UN PO' PIU' ARTICOLATO) MA LA SOSTANZA E' QUESTA:
Allora, io considero che le leggi non siano scritte “a caso” dando per scontato che, chi le scrive, conosca l’italiano e, in questo contesto che ci sia o meno una virgola, che ci sia una “o” piuttosto che una “e” o un “ovvero” cambia il significato di un articolo.
Fatta questa premessa, nella fattispecie in questione, dando per assodato che i rifiuti non pericolosi prodotti nei cantieri con CER 17.XX.XX non sono soggetti a registro di carico e scarico mi chiedo 2 cose ricordando quel poco di diritto che ho studiato:
1) Qual è lo spirito e per quale motivo il legislatore ha stabilito che i rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione non sono soggetti a registrazione?
2) Sulla base di questa risposta desidero che, allora, qualcuno mi spieghi perché 20 mc di calcinacci non sono soggetti mentre dovrei tenere il registro per una carriola di nylon e reggette quando tolgo l'imballo dei mattoni che mi arrivano in cantiere.
Ma visto che nessuno ha mai saputo/ voluto darmi questa risposta ritorno all’inizio del mio ragionamento sulla “virgola” la “e” la “o” ecc….
A) La descrizione del CER 17.00.00 recita: "RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE....."
B) L'art. 184 al comma 3. lettera b) recita: i rifiuti derivanti DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo…”
Ora mi chiedo: perché il legislatore ha utilizzato due termini differenti? Perché nell’elenco dei CER utilizza OPERAZIONI e nell’art. 184 utilizza ATTIVITA? C’è una fondamentale differenza tra i 2 termini.
Dall’enciclopedia Treccani:
A)
operazióne s. f. [dal lat. operatio -onis, der. di operari «operare»]
1. In genere, l’atto dell’operare, l’attività di chi opera, di chi compie un lavoro o un’azione.
B)
attività s. f. [dal lat. tardo activĭtas -atis].
……
2. Lavoro; esplicazione di lavoro, di energia (anche non materiale) da parte di singoli o di gruppi: svolgere a. letteraria, artistica, sportiva, didattica; uomo che ha molteplici a.; a. sociali, assistenziali, culturali, ricreative; dedicarsi a un’a. redditizia; gli introiti della propria a. professionale; la ripresa dell’a. politica, dell’a. parlamentare, dell’a. giudiziaria (degli organi cioè che amministrano la giustizia), ecc.; le a. industriali, commerciali, economiche di una provincia; a. terziarie (v. terziario); a. produttiva, improduttiva, ecc.
Quindi l’operazione è l’atto di operare. Operazioni di costruzione: la costruzione di un muro da quale mi derivano es. scarti di laterizi quindi cer 17.XX.XX in quanto derivanti da un’operazione di costruzione.
L’attività è invece TUTTO ciò che faccio. Quindi, in cantiere, per costruire il fabbricato compio una serie di operazioni tra loro diverse finalizzate però alla MIA ATTIVITA’ di costruzione e demolizione, compresa anche la produzione degli imballaggi (cer 15.XX.XX) che derivano dalla attività che compio in cantiere.
Fatto l’esempio degli imballaggi, conseguentemente, tutti i rifiuti chiaramente se non pericolosi, che derivano dall’attività di costruzione e demolizione non sono soggetti a registrazione.
NON E' IL TESTO CHE CERCAVO (ERA UN PO' PIU' ARTICOLATO) MA LA SOSTANZA E' QUESTA:
Allora, io considero che le leggi non siano scritte “a caso” dando per scontato che, chi le scrive, conosca l’italiano e, in questo contesto che ci sia o meno una virgola, che ci sia una “o” piuttosto che una “e” o un “ovvero” cambia il significato di un articolo.
Fatta questa premessa, nella fattispecie in questione, dando per assodato che i rifiuti non pericolosi prodotti nei cantieri con CER 17.XX.XX non sono soggetti a registro di carico e scarico mi chiedo 2 cose ricordando quel poco di diritto che ho studiato:
1) Qual è lo spirito e per quale motivo il legislatore ha stabilito che i rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione non sono soggetti a registrazione?
2) Sulla base di questa risposta desidero che, allora, qualcuno mi spieghi perché 20 mc di calcinacci non sono soggetti mentre dovrei tenere il registro per una carriola di nylon e reggette quando tolgo l'imballo dei mattoni che mi arrivano in cantiere.
Ma visto che nessuno ha mai saputo/ voluto darmi questa risposta ritorno all’inizio del mio ragionamento sulla “virgola” la “e” la “o” ecc….
A) La descrizione del CER 17.00.00 recita: "RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE....."
B) L'art. 184 al comma 3. lettera b) recita: i rifiuti derivanti DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo…”
Ora mi chiedo: perché il legislatore ha utilizzato due termini differenti? Perché nell’elenco dei CER utilizza OPERAZIONI e nell’art. 184 utilizza ATTIVITA? C’è una fondamentale differenza tra i 2 termini.
Dall’enciclopedia Treccani:
A)
operazióne s. f. [dal lat. operatio -onis, der. di operari «operare»]
1. In genere, l’atto dell’operare, l’attività di chi opera, di chi compie un lavoro o un’azione.
B)
attività s. f. [dal lat. tardo activĭtas -atis].
……
2. Lavoro; esplicazione di lavoro, di energia (anche non materiale) da parte di singoli o di gruppi: svolgere a. letteraria, artistica, sportiva, didattica; uomo che ha molteplici a.; a. sociali, assistenziali, culturali, ricreative; dedicarsi a un’a. redditizia; gli introiti della propria a. professionale; la ripresa dell’a. politica, dell’a. parlamentare, dell’a. giudiziaria (degli organi cioè che amministrano la giustizia), ecc.; le a. industriali, commerciali, economiche di una provincia; a. terziarie (v. terziario); a. produttiva, improduttiva, ecc.
Quindi l’operazione è l’atto di operare. Operazioni di costruzione: la costruzione di un muro da quale mi derivano es. scarti di laterizi quindi cer 17.XX.XX in quanto derivanti da un’operazione di costruzione.
L’attività è invece TUTTO ciò che faccio. Quindi, in cantiere, per costruire il fabbricato compio una serie di operazioni tra loro diverse finalizzate però alla MIA ATTIVITA’ di costruzione e demolizione, compresa anche la produzione degli imballaggi (cer 15.XX.XX) che derivano dalla attività che compio in cantiere.
Fatto l’esempio degli imballaggi, conseguentemente, tutti i rifiuti chiaramente se non pericolosi, che derivano dall’attività di costruzione e demolizione non sono soggetti a registrazione.
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