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cer 200121 tubi fluorescenti
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brownetto
greselin
mao1972
VdT
Admin
gloria
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cer 200121 tubi fluorescenti
Ciao a tutti,
devo smaltire circa 200 neon con questo codice cer,rifiuto pericoloso,qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
Servono delle analisi?
grazie
devo smaltire circa 200 neon con questo codice cer,rifiuto pericoloso,qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
Servono delle analisi?
grazie
gloria- Membro della community
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 30.06.10
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Beh il codice è univocamente individuato, in più sei nella categoria pericolosi, quindi dieri che le analisi possono anche non servire.
Quando li smaltisco non mi chiedono le analisi.
Devi comunque sentire cosa vuole il tuo smaltitore - recuperatore.
Quando li smaltisco non mi chiedono le analisi.
Devi comunque sentire cosa vuole il tuo smaltitore - recuperatore.
Ospite- Ospite
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Quoto.
Non si tratta di rifiuto con codice a specchio.
Non si tratta di rifiuto con codice a specchio.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Aggiungo una cosa:
Se è un primo conferimento la caratterizzazione è obbligatoria e deve essere ripetuta ogni anno. Art.2 comma 3 Decreto Minambiente 3 Agosto 2005.
Se è un primo conferimento la caratterizzazione è obbligatoria e deve essere ripetuta ogni anno. Art.2 comma 3 Decreto Minambiente 3 Agosto 2005.
Ospite- Ospite
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
fare analisi sui RAEE potrebbe essere un tantino complicato, ma se il rifiuto è già definito pericoloso a che servono le analisi?
VdT- Moderatore
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Re: cer 200121 tubi fluorescenti
La legge non l'ho fatta io ma recita così. Poi si sa: la realtà è ben lontana dai teorici dei ministeri.
Ospite- Ospite
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Però non c'è un "processo" e mi viene da aggiungere produttivo, che può variare .. da quello che ho capito sono rifiuti risultanti da manutenzione, che oltretutto avrebbe dovuto portarsi via la ditta che li ha cambiati.. io rimango dell'idea di mettersi in contatto con qualche smaltitore e chiedergli che documentazione gli serve, se vuole l'analisi (che vedo parecchio complicata) avrà un laboratorio a cui appoggiarsi.
Ospite- Ospite
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Il decreto è chiaro: se è un primo conferimento la caratterizzazione è obbligatoria. In ogni caso deve essere ripetuta ogni qualvolta "...ci sia una variazione significativa del processo produttivo" "... e, comunque, almeno una volta all'anno."
Queste sono le parole del decreto. Se poi qualcuno vuole interpretare in altra maniera... beh, se ne assume le responsabilità.
Il parere dello smaltitore lo lascerei stare.
Queste sono le parole del decreto. Se poi qualcuno vuole interpretare in altra maniera... beh, se ne assume le responsabilità.
Il parere dello smaltitore lo lascerei stare.
Ospite- Ospite
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Comunque è lui che porta via i rifiuti. A me l'analisi non l'hanno chiesta.
Ospite- Ospite
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Stato fisico?
Classe di pericolosità?
Classe di pericolosità?
gloria- Membro della community
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Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Chiedendo proprio ora info in merito al consorzio Ecolamp, mi confermavano, per questo tipo di rifiuti, il CER 20.01.21 se di provenienza domestica mentre il 16.02.23 se di origina non domestica (rifiuto speciale). Da questa ed altre discussioni mi sembrava invece di capire (chiedo il vostro conforto... potrei aver frainteso) che l'unico CER utilizzabile fosse sempre e solo il 20.01.21.
Mi sono perso qualcosa?
Grazie
mauro
Mi sono perso qualcosa?
Grazie
mauro
mao1972- Membro della community
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Re: cer 200121 tubi fluorescenti
anch'io sapevo che per questa tipologia di rifiuto non ci fosse distinzione tra domestico e speciale e che venisse sempre ritirato con codice 20.01.21
VdT- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Un'altra piccola certezza distrutta?!
Il Sistri ci manderà tutti dritti in psicanalisi...
Battute a parte: avevo questo dubbio e mi sono rivolto a chi mi sembra essere abbastanza titolato in merito e (purtroppo) confermo la risposta ricevuta.
mauro
Il Sistri ci manderà tutti dritti in psicanalisi...
Battute a parte: avevo questo dubbio e mi sono rivolto a chi mi sembra essere abbastanza titolato in merito e (purtroppo) confermo la risposta ricevuta.
mauro
mao1972- Membro della community
- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
mao1972 ha scritto:Chiedendo proprio ora info in merito al consorzio Ecolamp, mi confermavano, per questo tipo di rifiuti, il CER 20.01.21 se di provenienza domestica mentre il 16.02.23 se di origina non domestica (rifiuto speciale). Da questa ed altre discussioni mi sembrava invece di capire (chiedo il vostro conforto... potrei aver frainteso) che l'unico CER utilizzabile fosse sempre e solo il 20.01.21.
Mi sono perso qualcosa?
Grazie
mauro
Riapro questa discussione perché oggi mi sono imbattuta in un difficile problema interpretativo legato alla gestione dei tubi al neon.....
Intanto volevo chiedere a MAO1972: ma il codice 16.02.23 esiste? forse intendevi 16.02.13*?
Poi: se a una ditta di installazione di impianti elettrici capita occasionalmente di avere tra i rifiuti di manutenzione qualche tubo neon, non rientra nella gestione RAEE prevista per installatori vero?
Secondo me: prima si porta i rifiuti presso la propria sede (rifiuti da manutenzione) e poi da lì li fa portare via come rifiuti 20.01.21 tramite trasportatore/smaltitore autorizzato.
Quindi il suo obbligo è sicuramente SISTRI. Ma non altro. GIUSTO?!?!?
Ho visto che ci sono altre discussioni in merito, ma alla fine non sono riuscita a trovare certezze.....
Grazie per ogni risposta
greselin- Utente Attivo
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Re: cer 200121 tubi fluorescenti
stando ad alcuni articolo che ho letto e che sono stati segnalati anche qui, i neon proprio perchè rifiuti pericolosi vanno dal luogo di effettiva produzione del rifiuto (sede del cliente) ad impianto autorizzato senza passare dal via (deposito dell'installatore).
VdT- Moderatore
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Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Non sono sicura di aver capito bene quello che hai scritto:
sostieni che i neon devono essere trasportati dall'eventuale manutentore direttamente allo smaltitore, e non vi è possibilità di portarseli presso la propria sede?
Se ho capito bene, da dove deduco questo obbligo? Hai un riferimento normativo?
Grazie
sostieni che i neon devono essere trasportati dall'eventuale manutentore direttamente allo smaltitore, e non vi è possibilità di portarseli presso la propria sede?
Se ho capito bene, da dove deduco questo obbligo? Hai un riferimento normativo?
Grazie
greselin- Utente Attivo
- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 18.03.10
Età : 51
Località : Pordenone
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
greselin, questo campo particolare dei rifiuti ha poche normative e sono anche poco chiare. Io mi baso su alcuni pareri che ho letto qua e là e poi ho cercato di trovare un quadra con la normativa cercando di muovermi in maniera prudenziale senza esporre i miei clienti a sanzioni.
Da quello che ne ho capito i prodotti della manutenzione possono essere portati presso il proprio deposito se devono essere sottoposti a valutazione di riutilizzo da parte del titolare dell'impresa. Qualora il prodotto ottenuto dalla manutenzione sia palesemente un rifiuti dovrà invece essere considerato rifiuti e portato presso impianto di smaltimento o recupero.
Da un certo punto di vista questo ragionamento ha una sua logica.
Altre persone si appoggiano invece al famoso art. 266 comma 4 che indica che (perdonate l'odioso gioco di parole) i rifiuti prodotti da attività di manutezione sono considerati come prodotti presso la sede legale. Io personalmente considero questo articolo in riferimento alla compilazione del registro di carico e scarico e non alla loro movimentazione.
In questo forum troverai già topic aperti in riferimento a questo argomento e i link per gli articoli dove potrai approfondire la questione.
Io personalmente ho provato a mandare un quesito all'albo nazionale gestori ambientali senza ottenere alcuna risposta in merito.
Da quello che ne ho capito i prodotti della manutenzione possono essere portati presso il proprio deposito se devono essere sottoposti a valutazione di riutilizzo da parte del titolare dell'impresa. Qualora il prodotto ottenuto dalla manutenzione sia palesemente un rifiuti dovrà invece essere considerato rifiuti e portato presso impianto di smaltimento o recupero.
Da un certo punto di vista questo ragionamento ha una sua logica.
Altre persone si appoggiano invece al famoso art. 266 comma 4 che indica che (perdonate l'odioso gioco di parole) i rifiuti prodotti da attività di manutezione sono considerati come prodotti presso la sede legale. Io personalmente considero questo articolo in riferimento alla compilazione del registro di carico e scarico e non alla loro movimentazione.
In questo forum troverai già topic aperti in riferimento a questo argomento e i link per gli articoli dove potrai approfondire la questione.
Io personalmente ho provato a mandare un quesito all'albo nazionale gestori ambientali senza ottenere alcuna risposta in merito.
VdT- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
Grazie VdT per la risposta.
cercherò di capire meglio anche gli altri topic a riguardo....
grazie
cercherò di capire meglio anche gli altri topic a riguardo....
grazie
greselin- Utente Attivo
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Località : Pordenone
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
di niente sempre a disposizione, salvo impegni lavorativi ovvio
VdT- Moderatore
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Località : Bari e provincia
TUBI FLUORESCENTI
Se posso permettermi, i tubi fluorescenti esausti di origine non domestica debbono essere smaltiti con il CER 16 02 13* raee contenenti componenti pericolosi, in quanto contengono vapori di mercurio, pertanto H6 e H14, ADR non applicabile perché la quantità di mercurio non supera certamente 1Kg come previsto da una disposizione ADR.
brownetto- Membro della community
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Re: cer 200121 tubi fluorescenti
brownetto ha scritto:Se posso permettermi, i tubi fluorescenti esausti di origine non domestica debbono essere smaltiti con il CER 16 02 13* raee contenenti componenti pericolosi, in quanto contengono vapori di mercurio, pertanto H6 e H14, ADR non applicabile perché la quantità di mercurio non supera certamente 1Kg come previsto da una disposizione ADR.
uhm, sicuro sicuro che la concentrazione di mercurio sia tale da far scattare l'attribuzione di quegli H?
tfrab- Utente Attivo
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Località : Centro Italia
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
nel dubbio, quando ad esempio non posso consultare le schede tecniche, applico sempre il principio di massima precauzione, quindi non avendo a disposizione dati da parte del produttore del rifiuto considero superate le conc. limite; poi c'è anche il problema che in molti software applicativi quando si attribuisce un CER di un rifiuto pericoloso bisogna associare per forza una caratteristica di pericolosità; tra le 2 H forse H14 è quella che si può attribuire più correttamente essendo il mercurio R50/53, pertanto basta uno 0,25% in peso...
brownetto- Membro della community
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Data d'iscrizione : 17.05.12
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Località : MARCHE
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
brownetto ha scritto:nel dubbio, quando ad esempio non posso consultare le schede tecniche, applico sempre il principio di massima precauzione, quindi non avendo a disposizione dati da parte del produttore del rifiuto considero superate le conc. limite; poi c'è anche il problema che in molti software applicativi quando si attribuisce un CER di un rifiuto pericoloso bisogna associare per forza una caratteristica di pericolosità; tra le 2 H forse H14 è quella che si può attribuire più correttamente essendo il mercurio R50/53, pertanto basta uno 0,25% in peso...
beh, oltre che i software è un requisito di legge, perché naturalmente non si può fare un FIR di un rifiuto pericoloso e non indicare la classe di pericolo.
mi domando però, e la domanda è estesa anche agli altri partecipanti del forum, perché non H15 in questo caso? lo 0.25% è indubbiamente poco, ma non sono certo arrivi a quella quantità di mercurio una lampada (o almeno, dati sottomano, non ne ho)
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 665
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 51
Località : Centro Italia
Re: cer 200121 tubi fluorescenti
... le concentrazioni di mercurio sono inferiori alle soglie minime di almeno un fattore 10, spesso superiore. Ho fatto ampie ricerche in merito e comunque in rete si trovano moltissimi dati. In realtà i tubi fluorescenti sarebbero un rifiuto non pericoloso, ma siccome 200121 è pericoloso a priori..... c'è poco da fare. Sull'utilizzo del 160213 non concordo, ma ognuno è libero di fare quello che meglio crede.
Relativamente alle H io documento la questione concentrazione di mercurio, poi, per necessità, assegno H14 solo perchè è la più "vicina" come soglie di concentrazione, spiegando che serve solo per completezza documentale ma che non ha alcun senso reale.
ADR MAI!
In paesi più civili del nostro è ammesso che nei documenti di trasporto di rifiuti pericolosi si possa indicare "nessuna caratteristica di pericolo".
Relativamente alle H io documento la questione concentrazione di mercurio, poi, per necessità, assegno H14 solo perchè è la più "vicina" come soglie di concentrazione, spiegando che serve solo per completezza documentale ma che non ha alcun senso reale.
ADR MAI!
In paesi più civili del nostro è ammesso che nei documenti di trasporto di rifiuti pericolosi si possa indicare "nessuna caratteristica di pericolo".
homer- Utente Attivo
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