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gestione lampade al neon 200121* - impianto vecchia AIA

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Messaggio  tfrab Gio Mar 03, 2016 10:40 am

Buongiorno a tutti. Ipotizziamo un impianto autorizzato con AIA "vecchia", antecedente ai vari decreti sui RAEE, in cui i rifiuti in oggetto, lampade al neon, siano anche autorizzati in smaltimento (D15-D14-D9)

Detto impianto sarebbe autorizzato a svolgere operazioni di smaltimento di vario genere su questi rifiuti, ma il Dlgs 14/03/2014 nr 49 recita così:

Articolo 6
Criteri di priorità nella gestione dei Raee

1. La gestione dei Raee deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei Raee, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.
2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al comma 1, i Raee raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18.

e più avanti

Articolo 18
Trattamento adeguato
1. Tutti i Raee raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei Raee, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

ne concludo che l'ipotetico impianto in questione NON può trattare i RAEE per smaltimento ma li deve gestire secondo le modalità del decreto (che non può essere scavalcato da un'autorizzazione data da un'autorità locale) ovvero mandarli a un impianto terzo che faccia le operazioni autorizzate come si deve.

che ne pensate? sono il solito "integralista"? mi sono perso qualche decreto successivo/circolare/sentenza/interpretazione/vattelapesca? Very Happy
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Messaggio  isamonfroni Gio Mar 03, 2016 12:23 pm

Ciao Carissimo Tfrab io ti faccio il mio solito intervento di panza.

Prima di innamorarsi di sigle, acronimi codici eccetera (che questa è una cosa che piace tanto ai burocrati) ragioniamo con il cervellino che il grande biologo ci ha dato.

Io amo ragionare a ritroso e quindi penso:
- ok con l'ultimo decreto dei RAEE che deve privilegiare operazioni di riutilizzo, riciclaggio, recupero (in quest'ordine) quando tecnicamente e umanamente possibili e che, tutto sommato per i Raee si Riducono a R13, R12 (per lo smontaggio), R4 carcasse metalliche e terre rare, R3 plastica. E questa mi sembra una cosa buona e giusta oltre che logica e ovvia. Ma comunque mi ricordo sempre che, al di là delle rosee intenzioni del legislatore, mica tutto si può riutilizzare/riciclare/recuperare e qualcosa (magari i liquidi) si dovrà obtorto collo, smaltire.

- l'AIA di suo non è nata per gli impianti di smaltimento rifiuti ma autorizza (in modo ambientalmente integrato) una serie di attività diversissime elencate nell'allegato VII alla parte II, ciascuna elencata con la sua declaratoria.

- nello specifico l'impianto di cui tu parli dovrebbe ben essere autorizzato per le attività IPPC 5.1 e 5.3 la cui declaratoria è questa:  
allegato VII ha scritto:5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:.... segue elenco
allegato VII ha scritto:5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Di talchè a me parrebbe proprio di poter affermare senza tema di essere smentita che tale impianto  è autorizzato a trattare i RAEE  ovviamente sempre che tale impianto sia tecnicamente attrezzato per farlo.

Anyway quello da te indicato è OGGI un falso problema, visto che questo impianto con l'AIA vecchia avrebbe dovuto già procedere nel corso del 2014 a richiedere l'adeguamento della propria AIA ai disposti del D.lgs. 46/2014  (più o meno tutte le Regioni avevano calendarizzato entro il settembre/ottobre 2014) e in tale richiesta avrebbe assolutamente dovuto presentare un prospetto di riordino delle attività (D o R) svolte descrivendo nei particolari che cosa fa.
Se non lo ha fatto ritengo che il problema sia più grave di 4 lampade al neon visto che si trova virtualmente senza autorizzazione.


Parafrasando l'ing. Benassai di qualche discussione fa, mi sento di dire che il giorno che si decideranno a togliere di mezzo queste cacchio di sigle D o R sarà davvero troppo tardi... altro che i CER.
Quelli che si attaccano con le unghie alle sigle D o R è tutta gente che evidentemente non ha mai visto davvero da vicino un rifiuto, visto e considerato che, nella maggior parte dei casi il confine tra le due operazioni è molto labile e che un grande impianto di trattamento (soprattutto se "vecchio" le operazioni sui rifiuti le fa quasi tutte - esclusa forse la discarica o l'incenerimento che richiedono strutture apposite).

Peraltro, l'approccio all'AIA, da parte di tutti (enti pubblici e consulenti/progettisti che la seguono) richiede di assumere un atteggiamento mentale diverso da quello incancrenito dalla gestione dei rifiuti, ma non è sempre facile che ciò accada.

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Messaggio  magonero Gio Mar 03, 2016 8:33 pm

scusami Isa,
ma la circolare DVA-00_2014-0035061 Det 22295 Ministero Ambiente 27 10 2014 recepita da molte regioni, non ha prorogato per legge le AIA scadute... Question
occorre vedere se questa azienda era soggetta a riesame o quant'altro...
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 04, 2016 10:46 am

magonero ha scritto:scusami Isa,
ma la circolare DVA-00_2014-0035061 Det 22295 Ministero Ambiente 27 10 2014 recepita da molte regioni, non ha prorogato per legge le AIA scadute... Question
occorre vedere se questa azienda era soggetta a riesame o quant'altro...

Ma sì, le ha prorogate per uscire dall'ingorgo amministrativo in cui si sono venuti a trovare con l'entrata in vigore del d.lgs 46/2014 visto che, in teoria avrebbero dovuto aggiornare tutte le AIA esistenti alla data e, siccome non ce la facevano hanno prorogato per diluire il lavoro.
Ma comunque la domanda di aggiornamento andava fatta e comunque, visto che era necessario aggiornare e riesaminare proprio tutte le AIA perche sono cambiate le categorie IPPC e le durate, evidentemente hanno iniziato da quelle con la scadenza più vicina e da quelle attività che in precedenza non erano soggette ad AIA.
Ma questa non rappresenta una fattispecie normativa, visto che una circolare ministeriale non ha il potere di legiferare, ma soltanto un indirizzo di regolamentazione, alla stregua di un manuale di istruzioni.

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