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Fanghi in agricoltura

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Messaggio  homer Gio Ott 11, 2018 12:25 pm

Ma nessuno si è accorto delle novità in merito allo spandimento dei fanghi??
Decreto legge 28 settembre 2018 (decreto emergenze genova ed altre) articolo 41 che rimanda, per il parametro idrocarburi al test IP346.

Chimici, avete qualcosa da dire in merito? Compostatori ed affini siete contenti??
Qualcuno sa chi sia la mente eccelsa che ha proposto tale test???

Mi aspetto commenti vivaci.
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Messaggio  tfrab Gio Ott 11, 2018 3:04 pm

homer ha scritto:Ma nessuno si è accorto delle novità in merito allo spandimento dei fanghi??
Decreto legge 28 settembre 2018 (decreto emergenze genova ed altre) articolo 41 che rimanda, per il parametro idrocarburi al test IP346.

Chimici, avete qualcosa da dire in merito? Compostatori ed affini siete contenti??
Qualcuno sa chi sia la mente eccelsa che ha proposto tale test???

Mi aspetto commenti vivaci.

avevo letto la bozza un po' di giorni fa: il tuo parlare di "mente eccelsa" mi fa pensare che non ti entusiasmi Smile
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Messaggio  Fafnir Gio Ott 11, 2018 4:56 pm

homer ha scritto:Ma nessuno si è accorto delle novità in merito allo spandimento dei fanghi??
Decreto legge 28 settembre 2018 (decreto emergenze genova ed altre) articolo 41 che rimanda, per il parametro idrocarburi al test IP346.

Chimici, avete qualcosa da dire in merito? Compostatori ed affini siete contenti??
Qualcuno sa chi sia la mente eccelsa che ha proposto tale test???

Mi aspetto commenti vivaci.

Certo che me ne sono accorto, ti dico come intendo affrontare io la questione.
Quasi nessun fango supera i 1000 mg/kg di C10-C40 sul tal quale, solitamente i valori vanno da 200-300 a massimo 10000 mg/kg sul secco per gli impianti peggiori, almeno qui in veneto.
Questi valori vanno divisi per 4-5 per la conversione sul tal quale, quindi si tratta veramente di pochi casi.

In questi pochi casi, io di sicuro non mi metto a estrarre la pupù con DMSO, oltretutto il metodo IP346 parla di determinare sassi su macigni mentre noi stiamo a quantificare i granelli di sabbia. Già i vari profili regionali prevedono una quantificazione dei singoli IPA in mg/kg s.s. (IP346 va da 10000 mg/kg/1% di IPA in su, assurdo quindi proporre questo metodo).
Si tratta semplicemente di vedere se fra tutti gli IPA già determinati, la somma di quelli cancerogeni (vedere note Istituto superiore di sanità) supera il 3% cioè 30000 mg/kg, quindi mai.

Il metodo IP346 risulta sempre inapplicabile essendo appunto un metodo per gli oli:
- Primo perchè è pieno di interferenti nella matrice fango,
- secondo se anche in un utopico caso di assenza di interferenti, i risultati sarebbero sempre < LOQ cioè < 1% (altrimenti vorrei proprio capire cosa mangiano gli abitanti di quel comune).

i profili regionali hanno limiti di pochi ppm per la somma degli IPA, quindi non ha senso andarli poi a cercare a livelli di % per far rispettare il parametro idrocarburi...
Se anche intendevano dire che la % di estratto DMSO deve essere rapportata agli idrocarburi e non al fango totale (non si capisce, è a interpretazione), cambia poco, i limiti già presenti per gli IPA sono comunque già molto più bassi di ~30 ppm.

Insomma qualcuno ha bevuto troppo e poi ha scritto la legge.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ott 11, 2018 5:29 pm

e si vede che avranno chiesto al ministro competente.
In definitiva, il metodo risale solo al 1992, magari non ricordano che sia un metodo per la determinazione di soli IPA in oli minerali  

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  tfrab Dom Ott 14, 2018 6:21 pm

perdonerete l'ignoranza: fanghi da spandimento non ne ho mai gestiti, di solito mi occupo di rifiuti pericolosi, quindi forno o discarica

qual è la novità in pratica che introduce questo decreto? ci sono categorie di fanghi che prima non potevano andare a spandimento, e adesso sì? oppure va a sistemare qualche buco legislativo?
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Messaggio  matteorossi Lun Ott 15, 2018 12:33 pm

Incollo il post che il Ministro Costa ha rilasciato su FB.
Ognuno si faccia l'opinione che crede.

---------

"Nessun codicillo nascosto o occultato. Mai ce ne saranno finché sarò Ministro dell'Ambiente.

Abbiamo inserito l'articolo sui fanghi di depurazione nel decreto Genova perché c'erano le condizioni della decretazione di urgenza.
Sì, quest'estate siamo stati in emergenza, con tonnellate di fanghi accumulate soprattutto nelle regioni del Nord, e abbiamo sfiorato un disastro ambientale per l'accumulo nei depositi di stoccaggio dei fanghi industriali.

È vero quanto ha scritto il collega Danilo Toninelli: siamo arrivati al Governo in un momento di grande confusione sotto il profilo giuridico e amministrativo, con una sovrapposizione di sentenze della magistratura e interventi normativi d’urgenza - come la delibera della regione Lombardia, poi annullata dal TAR, che riprendeva proprio il testo Galletti e consentiva un livello di idrocarburi nei fanghi 10 volte superiore a quello contenuto nel decreto. Erano 10.000 mg/kg contro 1000.
Con onestà intellettuale, chi ricostruisce la vicenda dovrebbe farlo fino in fondo, con completezza.

Ci penso io, ma devo necessariamente fare un passo indietro. La gestione dei fanghi è stata regolata per 25 anni da un decreto che non conteneva limiti per gli idrocarburi.
Nessun limite per 25 anni!

Nessuna rivolta, nessuna protesta. Poi la Cassazione, in assenza di una norma specifica, ha indicato espressamente la necessità che si intervenisse con una nuova norma.
Arriva lo schema di decreto predisposto da Galletti che aveva esattamente il limite di 1000 mg e anche qui, nessuno ha gridato al disastro ambientale.
Questa la situazione che abbiamo trovato a luglio.
La mia intenzione era modificare il testo per renderlo più coerente con le esigenze di tutela della salute, ma i tempi erano stretti ed è stato necessario trovare un accordo all’interno della maggioranza per potere superare l’emergenza. L’alternativa sarebbe stata quella di lasciare un limite imposto dalle sentenze che – allo stato attuale – nessun gestore sarebbe stato in grado di rispettare con il risultato di accumulare pericolosamente i fanghi con la speranza di individuare soluzioni alternative come la discarica o gli inceneritori. Per non parlare del rischio del blocco dei depuratori.

Sono consapevole che non sia stata la mediazione migliore, ma quel testo inserito in quel decreto adesso arriva in Parlamento e può essere migliorato, e io ne sarei ben lieto.
Nel frattempo non stiamo assolutamente a guardare. Il Ministero sta già lavorando al nuovo decreto, che avrà senz’altro valori più rigorosi. Ma dobbiamo dire con chiarezza che ci sono tempi tecnici da rispettare e, con il passaggio all'Ispra e quello in Conferenza Stato Regioni, prima di qualche mese non potrà essere emanato. Nel frattempo, ribadisco, se non avessimo trovato quella mediazione sarebbe stato molto peggio: avremmo dovuto mantenere la versione “Galletti” del decreto senza alcuna possibilità di modifica.
Stiamo lavorando tutti per dare il massimo e io continuo ad impegnarmi in questa direzione. Sono dell’idea che questa norma possa essere migliorata già durante l’esame del Parlamento, che è sovrano e il mio auspicio è che faccia la scelta giusta nell’interesse dell’ambiente e dei cittadini."
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Messaggio  homer Lun Ott 15, 2018 12:43 pm

Grazie matteorossi;

è fantastico come ci si concentri sugli aspetti politici dimenticando quelli tecnici, come evidente dagli interventi su giornali etc.

Anche il Ministro "glissa" sul test e conferma che la politica, oggi, si fa su Facebook
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Messaggio  Fafnir Lun Ott 15, 2018 2:23 pm

Quel Test è inutile oltre che inapplicabile ai fanghi, è evidente che è una cosa scritta in fretta e furia da qualcuno che non sa assolutamente nulla di analisi. E si che di esperti ce ne sono da interpellare, bastava ad esempio chiedere all'ISS/Musmeci e venivano fuori in tempi relativamente brevi con qualcosa di decente...
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Messaggio  matteorossi Lun Ott 15, 2018 2:55 pm

Ma una domanda. Se il limite di 1000 è sul tal quale e non sulla sostanza secca, non è che "casualmente" si assisterà alla produzione di fanghi particolarmente "annacquati"?
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Messaggio  Fafnir Mar Ott 16, 2018 9:13 am

matteorossi ha scritto:Ma una domanda. Se il limite di 1000 è sul tal quale e non sulla sostanza secca, non è che "casualmente" si assisterà alla produzione di fanghi particolarmente "annacquati"?

Certo ma è un discorso che si potrebbe applicare a tantissimi rifiuti! Ricordo che i fanghi anche se riutilizzati sono sempre rifiuti con CER 190805 (oltre ad altri), la diluizione volontaria finalizzata ad abbassare i valori di contaminanti è illegale.
Inoltre se annacquati credo si possano modificare alcuni meccanismi del fango, cioè ad esempio la "maturazione" della sostanza organica quindi il grado di umificazione. Oltre ai contaminanti ci sono anche certe caratteristiche merceologiche da rispettare.

Comunque allo stato attuale delle cose il limite degli idrocarburi (per come l'ho capita io) è impossibile da non rispettare utilizzando la via parallela del 3% di IPA.

Faccio inoltre notare un errore del Ministro, lui riporta il valore di 10000 mg/kg proposto dalla Regione Lombardia come esageratamente elevato, in particolare 10 volte più alto rispetto a quello attuale di 1000 mg/kg (t.q.).
Si è dimenticato di guardare bene l'unità di misura, la Regione Lombardia indicava 10000 mg/kg sul secco (s.s.) pertanto, considerando un residuo secco dei fanghi medio dal 15 al 25% la differenza fra i due limiti è veramente poca, o comunque non sufficiente da generare questa confusione.

http://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2018/07/tar-milano-1782-2018.pdf
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Messaggio  Introzzi Ven Ott 19, 2018 5:28 am

Da quello che ho sentito io parlando con qualche produttore, non seguendo direttamente impianti di recupero fanghi, è che i parametri più restrittivi erano anche un incentivo a selezionare gli operatori che lavorano bene da quelli che non lavorano bene.

Poi che ci fosse emergenza a causa dell'obsolescenza e dei budget ridotti degli impianti di depurazione è anche vero.

Personalmente 1 kg di idrocaburi in 1 ton di terra mi sembra un limite un po' alto ... non da destare l'allarme salute immediato come certe associazioni stanno facendo, perché comunque gli effetti si vedrebbero alla lunga con accumuli.

Come al solito credo che il giusto stia nel mezzo.

E un po' di selezione a monte o incentivare destini alternativi non sarebbe male.

Ah no. Gli inceneritori vanno affamati. Come non detto.
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Messaggio  homer Ven Ott 19, 2018 9:51 am

a chi interessa:

in una nota tv web che si occupa solo di rifiuti ci sono un paio di interventi su questo tema, compreso quello di un chimico che spiega alcuni aspetti tecnici.
Sulle "papere" prese dal ministro ed in diversi articoli, no comment........
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Ott 19, 2018 11:58 am

da il Sole24Ore di oggi:

...Sicuramente il riciclo ha molti nemici, come si è visto quando gli impianti furono paralizzati nel 2015 da una norma sui «codici specchio» che bloccò il ricupero e lo smaltimento dei rifiuti, come la denuncia alla Procura di Roma presentata in marzo 2018 da un’associazione per bloccare il riciclo della plastica dei consorzi Corepla e Conai, come sta accadendo in questi giorni con chi vuole imporre limiti impossibili all’uso dei fanghi dei depuratori. Se avrà successo la protesta di questi giorni per avere limiti così bassi da essere insostenibili, i depuratori dovranno essere spenti e i fiumi torneranno a sporcarsi. Il gioco della malavita è reso facilissimo...

https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-10-15/malavita-e-impianti-pieni-ecco-perche-bruciano-impianti-riciclo-115940.shtml?uuid=AESdMJNG
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Messaggio  Fafnir Mer Ott 31, 2018 11:06 am

Buongiorno,

vi segnalo che l'articolo 41 molto probabilmente verrà convertito in questo modo:

"  1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg ss), Selenio ≤10 (mg/kg SS) e Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008,  così come specificato nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 lugli0 2006  e successive modificazioni e integrazioni. "

Il parere ISS 36565 specifica chiaramente che il metodo IP 346 non è applicabile a rifiuti o a matrici complesse al di fuori degli oli, quindi parla di ricercare i markers in modo più convenzionale e come già avviene d'altronde per tutti gli altri rifiuti (es, in gascromatografia) e quindi la nota L del Reg. 1272/2008 è utilizzata esclusivamente per il limite, eventualmente.
Quindi la cavolata dell'estrazione del DMSO (se verrà modificato in questo modo) finirà e cosi verranno fuori i laboratori che al loro interno non hanno dei tecnici ma dei veri e propri maghi, cioè i laboratori che fino ad ora hanno (sulla carta) applicato IP 346 ai fanghi. E ce ne sono, sicuramente ce ne sono, altrimenti i clienti non mi avrebbero stressato 8 ore su 8 da 2 settimane dicendo che gli impianti accettano solo i fanghi con analisi di estrazione in DMSO.
A volte queste castronerie legislative possono anche essere utili.
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Messaggio  homer Mer Ott 31, 2018 12:22 pm

grazie del contributo fafnir; io spero che sparisca il riferimento alla nota L e rimanga solo quello al parere ISS, vedremo.

Concordo: la categoria dei chimici comprende numerosi maghi e fabbricanti di certificati.
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Nov 05, 2018 2:49 pm

in attesa che definiscano il testo di conversione, e prescindendo dalle - per me - inevitabili chiose sarcastiche, vorrei esporre alcune mie riflessioni di carattere general-giuridico-tecnico, almeno qui dove so che qualcuno mi capisce e mi segue quando scrivo.

Stiamo discutendo del vuoto vestito di niente, e adesso vi spiego com'è che io la veda in questo modo.

I fanghi di depurazione di impianti di acque reflue urbane sono rifiuti, ai quali spetta per l'origine il codice CER 19 08 05.
Un rifiuto non si può "spandere sul suolo", a meno che il suolo non sia quello di un impianto D2 autorizzato per art. 208 oppure un impianto agricolo sì, ma in possesso di AIA (cfr. Allegato IX degli allegati alla parte seconda del dlgs. 152/06, punto 5) e ciò dall'emanazione del correttivo 128/2010, prima i D2 andavano in VIA dal 2006 (cfr. ex art. 23 con All. III, punto 7.r) ) .
A me, almeno per quello che ne capisco, sembra proprio che per ottenere una ViA prima o un'AIA oggi occorrano degli studi ambientali ad hoc, rigorosamente sito-specifici quanto se non di più di una caratterizzazione di cui al titolo V della parte quarta. E pertanto, ex lege, è in quella sede che si possono-devono decidere le prescrizioni gestionali.
Ora, occorre tenere conto anche di quello che a livello nazionale o anche UE sia cogente in materia di "ammendanti e concimi", e l'ultima notizia che ne ho io personalmente è -a livello nazionale- il d.lgs. 75/2010.
Ebbene, l'Allegato 2 di questo decreto legislativo, che è prevalente anche sul 152/06 per il principio di gerarchia delle fonti sulla specificità visto che è successivo temporalmente, quando parla di ammendanti detta delle specifiche tipologie e gli unici limiti posto sono relativi a metalli.
La presenza di idrocarburi "C10-C40" è una cosa che FORSE può avere senso cercare nei terreni, peraltro con la speciazione MADEP e a fini caatterizzativi, ma non negli ammendanti, atteso che l'ammendante serve proprio ad apportare Carbonio Organico "utile" al terreno, cosa che gli idrocarburi minerali per giunta raffinati certo non sono: e siccome lo apporta in quanto poi soggetto ad ulteriori degradazioni la sua ricerca è relativa al carbonio come (C), che si fa per via non certo cromatografica, ed infatti nei terreni agricoli si cerca e dosa con metodiche macrochimiche (cfr. DM MIPAF, all'epoca Politiche Agricole e basta, del 13 settembre 1999) e in base a quello si stima la Sostanza Organica utile con un fattore moltiplicativo di 1,7. Stima che, per chi ha contezza di cosa siano degli Idrocarburi C10-C40 , con tutto il rispetto per il povero idrogenino che pesa 1/12 del carboniuccio suo bello, mi pare evidente non sia attribuibile a nessun alcano, che sono quelli a pm maggiore, figuriamoci poi ad alcheni-alchini, dovremmo arrivare a taluni aromatici complessi oppure - sorpresa! - a composti ternari o quaternari che magari ricomprendono anche giusto le sostanze umiche e gli acidi fulvici leggerini.

Chi ha eseguito qualche volta il dosaggio C>12 con l'EPA 8015 su suoli coltivati sa bene che i valori gascromatografici superano sempre i 50 mg/Kg di colonna A. E se vi è capitato di fare quella stessa analisi su terreni a solo pascolo, meglio se sperduti in mezzo alle montagne, sa che i >1000 mg/kg di C>12 si sprecano, che se poi poi li rifai "come si deve" estraendoci il non minerale prima, ed ecco che le concentrazioni crollano.

SE, e ribadisco SE in maiuscolo, chi ha infizzato l'originario richiamo al D.Lgs. 99 del 1992 in quel decreto avesse avuto contezza che da allora, 26 anni fa, ad oggi è cambiata completamente la gestione dei rifiuti organici di ogni tipo e origine, e che ad oggi i frullati/strizzati di deiezioni umane NON sono del tutto utilizzabili a fini agricoli, e questo non certo dalla recente sentenza del TAR lombardia ma sin dall'ahimé lontano 1984, segnatamente dalla L. 748 del 19 ottobre 1984, dove all'art. 1 rubricato come Classificazione dei Fertilizzanti (quindi, "base" !) il comma 8 esplicita sena alcuna ombra di dubbio che :

L. 748/84, art. 1 ha scritto:Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.


E, se ciò non bastasse, per quelli di voi che intendano oppormi che i fanghi di depurazione non sono acque reflue, ricorderei che è comunque dall'emanazione del decreto ronchi n. 22/1997 che i fanghi da depurazione acque reflue urbane sono giuridicamente rifiuti con il loro bravo CER 19 08 05, così come è dal DM 5 febbraio  1998, o ronchi bis per gli aficionados, che quel tipo di rifiuto anche in semplificata poteva finire o a produzione di biogas oppure sì a produzione di compost, ma segnatamente :

DM 5 febbraio 1998, tipologia 16.1 ha scritto: 16.1.3 - m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.

E, ovviamente, il compost in uscita è appunto compost, che in ogni caso per essere commercializzato legalmente
v/s i terzi richiede l'adempimento degli obblighi previsti da ultimo con il citato d.lgs. 75/2010

Ora, io non ho proprio idea di come sia possibile che qualcuno ignori tutto questo, e però mi è evidente che ciò è , di fatto, possibile. Il che, tuttavia, non esclude che essendo palesemente ignorato dall'intera compagine governativa (come sempre, tutti i miei più sardonici complimenti al minestro dell'ambiente) di conseguenza qui in questo thread stiamo parlando di una gigantesca, infinita, antigiuridica e persino immorale str..z@ata, per usare una terminologia calzante ai fatti.

A questo punto, io dico e persino ribadisco che stiamo parlando di vuoto vestito di nulla.

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Messaggio  isamonfroni Mar Nov 06, 2018 3:00 pm

Aurora Brancia ha scritto:
A questo punto, io dico e persino ribadisco che stiamo parlando di vuoto vestito di nulla.

hail hail hail

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Messaggio  Fafnir Mar Nov 06, 2018 5:40 pm

Eh si...è tornato alla carica vomitando disinformazione sul Fatto Quotidiano:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/30/decreto-genova-larticolo-sui-fanghi-in-agricoltura-e-una-vergogna-nazionale-va-tolto-con-le-scuse/4728991/#cComments

In particolare questa perla è memorabile:

"L’articolo 41 del decreto Genova – peggiorato dall’emendamento ampliativo presentato dalla maggioranza – vuole consentire di smaltire in agricoltura fanghi pesantemente contaminati da idrocarburi, diossine, furani, PCB, toluene, selenio, berillio, cromo e arsenico."

Ma possibile che si possano scrivere certe cose senza subire conseguenze? Generare preoccupazione fra i lettori in questo modo, boh. Se uno scrive per il giornale può svegliarsi e sparare la prima cavolata che gli gira per la testa senza che nessuno della redazione vada a verificare.
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Nov 06, 2018 7:27 pm

ehm...  farei notare che il firmatario dell'articolo che hai postato non è un giornalista, ma - cosa a mio modo di vedere- ancora più grave un editorialista/blogger che - ci piaccia o meno - oltre ad essere un ex magistrato (!!! ma ex da quando?) al momento risulta (copioincollo)


gianfranco amendola ha scritto:Attualmente sono docente di diritto penale dell’ambiente all’Università La Sapienza di Roma e sono consulente della Commissione bicamerale “ecomafia”


rif. specifico https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/gamendola/

Tutto questo premesso, direi che la S.C., sia pure in maniera giuridicamente ben più forbita di quanto non abbia fatto/scritto io, esprime nella sostanza lo stessissimo concetto:

.
Corte di Cassazione, Sent. 3^ Penale n. 27958/2017 ha scritto:Sulla stessa lunghezza d'onda, caratterizzata dall'esigenza di assicurare una tutela ambientale effettiva in linea con i valori costituzionali e comunitari, la giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'abrogazione del d.P.R. 915 del 1982, avvenuta con l'art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997, si è fatta carico di chiarire che la disciplina sui fanghi opera un rinvio formale, ossia mobile, alla disciplina dei rifiuti e non un rinvio materiale, ovvero fisso, alla disciplina del d.P.R. 915 del 1982, con conseguente applicabilità delle disposizioni in tema di rifiuti previste dalla normativa successiva (Sez. 3, n. 2819 del 15/07/1997, Quattrociocchi, in motiv.; Sez. 3, n. 28484 del 11/04/2003, Fusillo, in motiv.), derivando da ciò, come logico corollario del precedente principio, anche l'applicabilità delle disposizioni contenute dapprima nel d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successivamente nel digs. 3 aprile 2006, n. 152, posto che, in materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione, le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisicochimiche-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo) sono disciplinate non soltanto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, inerente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ma anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e, prima della
sua entrata in vigore, dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Sez. 3, n. 2303 del 06/12/2012, dep. 2013, D'Auria, Rv. 254141; Sez. 3, n. 28484 del 11/04/2003, cit., Rv. 225381).
Da ciò deriva che il principio espresso dall'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006 - secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti - va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs. n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 d.lgs. n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.).

Oh, bene.
Io ho riportato quello che dice la sentenza citata dall'illustre autor/blogger G. Amendola.
E NON E' per nulla quello che lui sostiene in relazione alla riferibilità ai parametri delle CSC (per altro per siti a verde ad uso pubblico, privato e residenziale e non certo agricolo, ad oggi privo di CSC di sorta per inesitazione dell'art. 241) dei terreni., per i quali la S.C. fa riferimento solo per stigmatizzare di aver condotto sui terreni di spandimento, e non già sui meri fanghi,  indagini investigative, anche peritali e tecniche, si accertava, ed in particolare attraverso le analisi sul materiale prelevato nei siti ove venivano sparsi i fanghi, un elevato valore di idrocarburi pari a 12.290 mg/kg. (cit. pag. 8/19).
E siccome la 3^ Penale è quella che è, direi che si sono ben guardate tutte le carte a loro disposizione, tenendo presente che il ricorso in cassazione è stato contro il riesame di convalida degli arresti per il soggetto ricorrente, infatti passano in ininfluente piano (quale è) che il CT del PM avesse fatto il confronto con le CSC ad uso verse pubblico privato e residenziale, anche perchè il tenore sui fanghi analizzati del CT del PM comunque avrebbe superato alla grande anche quello di colonna B (cit ibidem, stessa pagina). Infatti, la Suprema Corte  (e mai come in questo caso l'aggettivo è strameritato) sottolinea come il ricorso sia infondato proprio per inosservanza del DM 99 del 1992 atteso che i fanghi in parola  "non derivavano dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), articolo 1- quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670, né avevano caratteristiche tali, come
evidenziato anche dalle analisi, da potere essere assimilati ad essi, come prescritto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 1992, ma derivavano anche dal trattamento di scarichi da insediamenti industriali ed artigianali che insistevano nelle fognature urbane asservite agli impianti di depurazione, considerato anche che si trattava di insediamenti urbani di notevole estensione
".

Personalmente, ho gustato con profonda soddisfazione come la 3^ penale abbia letteralmente maciullato punto per punto il ricorso per cassazione proposto, e tutto in perfetti "punti di diritto" con approfondimenti di merito specifico che mi augurerei fossero letti anche dai vari CTP di PM con manie di protagonismo: mi chiedo come sia possibile che uno che ha fatto il magistrato tanti anni, quale l'autore dell'articolo, non abbia gongolato allo stesso modo, ma... tant'è.

Resta, integro, il problema non irrilevante che a livello nazionale e nuovamente nel 2018 chi redige le bozze di normative emanande non si ponga minimamente il problema ETICO di informarsi sul come sia evoluta la normativa, tanto in dottrina quanto in giurisprodenza e principalmente in Diritto. Quello con la D maiuscola, al quale corrispondono i Doveri con la D altrettanto maiuscola.

Certo, se si scelgono anche questi come consiglieri soggetti che non capiscono nemmeno quello che leggono o, se lo capiscono, lo riassumono male nel migliore dei casi (ovvero lo travisano intenzionalmente nel caso peggiore, anche contando sulla profonda e profondamente mantenuta ignoranza della pubblica opinione), non credo noi si abbia il diritto di meravigliarcene più di un infimo fattore Ɛ, matematicamente inteso come epsilon= numero reale molto piccolo

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Messaggio  Aurora Brancia Mar Nov 06, 2018 7:41 pm

giusto per completare: qui c'è il link alla pagina di ricerca web delle sentenze della cassazione : http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
alla chiamata Parole o Numero/Anno sentenza ci scrivete 27958/2017 e potrete scaricare 19 pagine di gingilleria giuridica in formato pdf ( o anche in txt/ocr, se preferite).
Vi pregherei, a titolo personale, di apprezzare/valutare punto per punto le loro argomentazioni e alla fine leggere con quanta classe siano riusciti a non esprimere alcun giudizio nemmeno larvatissimo sulle comunque non poche stroppole fatte in quel procedimento ed anche negli atti amministrativi esistenti a monte di esso per come desumibili dal "fatto".
Per me, questi sono "Geni del Diritto".

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Messaggio  Fafnir Mer Nov 07, 2018 3:31 pm

Queste le parole del Ministro:

“La norma sui fanghi da depurazione punta a proteggere i cittadini e bloccare chi fino ad oggi ha sparso veleno nei campi”.

Così in una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta le disposizioni contenute nell’articolo 41 del decreto ‘Genova e altre emergenze’, che introducono l’obbligo di dosare non solo gli idrocarburi, ma anche altre sostanze che possono connotare la pericolosità dei fanghi.

“Non parliamo di fanghi industriali, ma di quelli provenienti dalla depurazione di acque reflue derivanti da scarichi civili e da insediamenti produttivi dell’agroalimentare. Questi fanghi sono ricchi di sostanze organiche e vengono usati come ammendanti – aggiunge Costa – È lo stesso concetto del compost che anche a casa possiamo realizzare. Chi mischia i valori dei fanghi con quelli del suolo, dunque, o ignora completamente ciò di cui parla o è in cattiva fede”.

Il Ministro spiega che la necessità di normare questi fanghi nasce dal fatto che “fino ad oggi non sono mai stati adeguatamente controllati, e nelle maglie larghe di una normativa non completamente aggiornata con le attuali conoscenze scientifiche, nei campi potevano finire anche sostanze inquinanti. Inoltre – afferma Costa - data la loro composizione, gli idrocarburi presenti nei fanghi non sono necessariamente pericolosi”.

Il riferimento è a quelli naturali contenuti nel burro, nel grasso delle carni o nell’olio d’oliva, tutti prodotti di uso alimentare quotidiano. A essere pericolosi sono determinati idrocarburi di origine minerale, come ad esempio gli IPA, idrocarburi policiclici aromatici. “Questi sì che vanno individuati e misurati – chiarisce Costa - proprio per evitare che criminali senza scrupoli possano spandere qualunque cosa nei campi, come potenzialmente poteva avvenire prima, senza che nessuno avesse mai gridato allo scandalo”.

Nell’articolo 41 del decreto “Genova e altre emergenze” sono stati attribuiti specifici parametri agli idrocarburi ed è stato inserito il riferimento a sostanze specifiche come diossine, furani, selenio, berillio, cromo, arsenico e altri microinquinanti pericolosi come toluene e Pcb. Sostanze che servono a “marcare” la qualità del fango, e a capire se la sua provenienza è dubbia.

“Questi parametri servono come riferimento – spiega Costa – perché  qualora fossero individuati dai controlli delle agenzie ambientali regionali, le Arpa, dall’Ispra o dalle forze di polizia, permetteranno di scoprire l’esistenza di un inquinamento e individuarne il colpevole. Non è quindi un’autorizzazione ad inquinare ma l’esatto contrario. L’articolo 41 e le successive integrazioni parlamentari servono a bloccare chi fino ad oggi ha sparso veleni nei campi”.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Nov 07, 2018 4:25 pm

ohi, fafnir... ma fammi capire: stai cercando di farmi sottolineare che l'attuale minestro dell'ambiente ad onta dell'essere stato Dirigente del CFdS e di aver suggerito ai PM di Napoli non so quali e quanti "disastri ambientali per lo sversamento di rifiuti" ignora che comunque i fanghi di "impianti civili" non si possano mai sversare in quanto tali, e nemmeno il letame di vacca e/o galline? Oppure che -per giunta e ad onta di una laurea in agraria (mai esercitata peraltro)- egli ignori che il rischio maggiore di queste desuete, ben prima che proibite, usanze è quello biologico da contaminazione fecale ?

No, guarda, io non ci casco in questo tuo trappolone, e non lo scriverò nè sottolineerò mai ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

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Messaggio  Fafnir Mer Nov 07, 2018 4:36 pm

Aurora Brancia ha scritto:ohi, fafnir... ma fammi capire: stai cercando di farmi sottolineare che l'attuale minestro dell'ambiente ad onta dell'essere stato Dirigente del CFdS e di aver suggerito ai PM di Napoli non so quali e quanti "disastri ambientali per lo sversamento di rifiuti" ignora che comunque i fanghi di "impianti civili" non si possano mai sversare in quanto tali, e nemmeno il letame di vacca e/o galline? Oppure che -per giunta e ad onta di una laurea in agraria (mai esercitata peraltro)- egli ignori che il rischio maggiore di queste desuete, ben prima che proibite, usanze è quello biologico da contaminazione fecale ?

No, guarda, io non ci casco in questo tuo trappolone, e non lo scriverò nè sottolineerò mai ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

Nessuna trappola Aurora! Volevo solo riportare la dichiarazione per completezza. E più che altro mi interessava sapere cosa ne pensano ai piani alti di queste persone che continuano a citare i limiti dei terreni da bonifica colonna A e B, senza sapere di cosa parlano Smile (Amendola compreso, che è pure in cattiva fede perchè non può non sapere la differenza).
E soprattutto mi piace sapere che ai piani alti sanno che nei fanghi gli idrocarburi ci saranno sempre, compresi quelli "buoni".
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Nov 07, 2018 8:09 pm

kiss

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Messaggio  isamonfroni Gio Nov 08, 2018 11:15 am

C'è da dire che per alcuni soggetti il prolungamento della durata della vita è un male assoluto Twisted Evil Twisted Evil bapho

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Un kiss vale più di mille parole!
Ma, a volte bapho è ancora meglio!
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