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Campagne mobili e procedimento di VIA
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Impianti :: Impianti mobili
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Campagne mobili e procedimento di VIA
Ciao a tutti.
Ho un domandone per chi ha memoria storica dell'evoluzione della normativa ambientale.
Parecchie regioni (cito, tra le altre, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia) hanno la normativa regionale che permette l'esclusione dai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA le campagne mobili per rifiuti C&D se di durata < 90 gg e quelle per rifiuti n.p. se di durata < 30 gg.
La cosa viene interpretata come un'esclusione indipendente dalle potenzialità di trattamento giornaliere: per capirci, vengono escluse dalla verifica di VIA le campagne di frantumazione inerti < 90 gg anche se con capacità superiore alle 10 t/d. (Anche perché, se così non fosse, non ci sarebbe stato bisogno di specificare la soglia dei 90 gg).
Semplici ragionamenti di merito tecnico ci hanno sempre portato ad apprezzare questa innaturale predisposizione al buon senso delle amministrazioni, ma purtroppo, ancora una volta, può succedere di sbattere contro il leguleio di turno mai entrato in cantiere.
La domanda:
- qualcuno sa su che presupposto si fondano le leggi o le delibere regionali che (fotocopia una dell'altra) permettono le deroghe sopra citate?
- visto che, ad oggi, nelle versioni vigenti della normativa ambientale nazionale, non esiste nulla che permetta di derogare a quanto disposto al punto z.b) dell'Allegato IV alla Parte II, può una Regione (con una LR o, peggio, una DGR) legiferare in materia ambientale in apparente contrasto con una norma sovraordinata quale il TUA?
Gracias
Ho un domandone per chi ha memoria storica dell'evoluzione della normativa ambientale.
Parecchie regioni (cito, tra le altre, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia) hanno la normativa regionale che permette l'esclusione dai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA le campagne mobili per rifiuti C&D se di durata < 90 gg e quelle per rifiuti n.p. se di durata < 30 gg.
La cosa viene interpretata come un'esclusione indipendente dalle potenzialità di trattamento giornaliere: per capirci, vengono escluse dalla verifica di VIA le campagne di frantumazione inerti < 90 gg anche se con capacità superiore alle 10 t/d. (Anche perché, se così non fosse, non ci sarebbe stato bisogno di specificare la soglia dei 90 gg).
Semplici ragionamenti di merito tecnico ci hanno sempre portato ad apprezzare questa innaturale predisposizione al buon senso delle amministrazioni, ma purtroppo, ancora una volta, può succedere di sbattere contro il leguleio di turno mai entrato in cantiere.
La domanda:
- qualcuno sa su che presupposto si fondano le leggi o le delibere regionali che (fotocopia una dell'altra) permettono le deroghe sopra citate?
- visto che, ad oggi, nelle versioni vigenti della normativa ambientale nazionale, non esiste nulla che permetta di derogare a quanto disposto al punto z.b) dell'Allegato IV alla Parte II, può una Regione (con una LR o, peggio, una DGR) legiferare in materia ambientale in apparente contrasto con una norma sovraordinata quale il TUA?
Gracias
matteoettam- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 02.12.14
Re: Campagne mobili e procedimento di VIA
matteoettam ha scritto:Ciao a tutti.
La domanda:
- qualcuno sa su che presupposto si fondano le leggi o le delibere regionali che (fotocopia una dell'altra) permettono le deroghe sopra citate?
- visto che, ad oggi, nelle versioni vigenti della normativa ambientale nazionale, non esiste nulla che permetta di derogare a quanto disposto al punto z.b) dell'Allegato IV alla Parte II, può una Regione (con una LR o, peggio, una DGR) legiferare in materia ambientale in apparente contrasto con una norma sovraordinata quale il TUA?
Gracias
Ciao,
non so se esistano presupposti comuni ai quali le regioni che citi abbiano fatto riferimento ma, indipendentemente da questo, la risposta alla tua domanda è: no, una L.R. o una D.G.R. non può essere in contrasto con una norma sovraordinata quale il TUA, difatti la nuova legge regionale dell'Emilia-Romagna in materia di VIA (L.R. 4 del 20 aprile 2018 che sostituisce la precedente L.R. 9/99), ha escluso la deroga proprio perché in contrasto con la norma nazionale. Credo che anche le altre regioni si dovranno adeguare.
Emanuele
e.benincasa- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 22.01.10
Re: Campagne mobili e procedimento di VIA
in piemonte non abbiamo deroga. vanno in verifica anche campagne mobili che durano dieci minuti e trattano 11 tonnellate in un giorno.
taluni sostengono che questi impianti non necessitino di autorizzazione e ciò sia sancito dal 152/06 art. 208 comma 15, che esclude dall'autorizzazione per gli impianti mobili "i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee". ma a modo di vedere della mia Provincia (e anche mio) oltre ad essere il solito esempio di comma incompetente la suddetta definizione del comma 15 ovviamente non prevede la trasformazione dei rifiuti in MPS - cioè il recupero.
Quindi se vuoi fare una campagna mobile di recupero con potenzialità >10 t/g la devi eseguire con impianto mobile autorizzato previa verifica di assoggettabilità a VIA.
attendo pareri di altri forumisti!
taluni sostengono che questi impianti non necessitino di autorizzazione e ciò sia sancito dal 152/06 art. 208 comma 15, che esclude dall'autorizzazione per gli impianti mobili "i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee". ma a modo di vedere della mia Provincia (e anche mio) oltre ad essere il solito esempio di comma incompetente la suddetta definizione del comma 15 ovviamente non prevede la trasformazione dei rifiuti in MPS - cioè il recupero.
Quindi se vuoi fare una campagna mobile di recupero con potenzialità >10 t/g la devi eseguire con impianto mobile autorizzato previa verifica di assoggettabilità a VIA.
attendo pareri di altri forumisti!
silvia- Utente Attivo
- Messaggi : 108
Data d'iscrizione : 22.02.10
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