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Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
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RAEE e FIR
Promemoria primo messaggio :
un parere: ritiene qualcuno che il trasporto dei RAEE debba essere accompagnato dal FIR previsto per i rifiuti tradizionali?
la domada sorge in virtù del fatto che nonostante la norma affermi che "il trasporto dei RAEE deve essere accompagnato da documento di trasporto (DDT), conforme all’allegato II al DM, numerato e redatto in tre esemplari dei quali, uno deve essere firmato dal titolare del centro di raccolta e restituito, a cura del trasportatore, al distributore, uno viene trattenuto dal trasportatore stesso, ed uno viene trattenuto dal centro di raccolta.
Copia del DDT, come già per la copia dello schedario, deve essere conservata per tre anni a cura dei soggetti interessati" non è espresamente indicato da nessuna parte che l'obbligo del formulario di cui all'artr. 193 del 152/12006 è in tale maniera assolto cosa che invece viene detta per i registri
grazie
Admin ha scritto:Annunciato da mesi, è stato finalmente pubblicato il "Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature". Si tratta di un tassello fondamentale nel cosiddetto "Sistema RAEE" e rende finalmente operativo l'obbligo del "one to one", ossia l'obbligo di ritiro, da parte del distributore, dell'apparecchiatura usata al momento dell'acquisto di una nuova, avente le medesime caratteristiche.
Leggi il testo del decreto
un parere: ritiene qualcuno che il trasporto dei RAEE debba essere accompagnato dal FIR previsto per i rifiuti tradizionali?
la domada sorge in virtù del fatto che nonostante la norma affermi che "il trasporto dei RAEE deve essere accompagnato da documento di trasporto (DDT), conforme all’allegato II al DM, numerato e redatto in tre esemplari dei quali, uno deve essere firmato dal titolare del centro di raccolta e restituito, a cura del trasportatore, al distributore, uno viene trattenuto dal trasportatore stesso, ed uno viene trattenuto dal centro di raccolta.
Copia del DDT, come già per la copia dello schedario, deve essere conservata per tre anni a cura dei soggetti interessati" non è espresamente indicato da nessuna parte che l'obbligo del formulario di cui all'artr. 193 del 152/12006 è in tale maniera assolto cosa che invece viene detta per i registri
grazie
romontal- Utente Attivo
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Località : roma
Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
Grazie.
E per quel FIR (aggiuntivo rispetto al DDT semplificato), condividi la mia perplessità sull'utilizzo (esistenza) e sull'indicazione del distributore quale produttore?
E per quel FIR (aggiuntivo rispetto al DDT semplificato), condividi la mia perplessità sull'utilizzo (esistenza) e sull'indicazione del distributore quale produttore?
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
al momento non ho sottomano una copia del documento di trasporto semplificato, domani mattina vedo cosa posso fare e cerco di risponderti, ricordo che anch'io avevo delle perplessità in merito solo che non essendo la mia occupazione giornaliera mi sono dimenticato alcune cose.
VdT- Moderatore
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
Ho fatto degli approfondimenti e mi sembra di capire che il soggetto che ha apposto il timbro e la firma alla fine dei documenti di trasporto semplificato (che restano incompleti) non sia il gestore di un centro di raccolta comunale, ma piuttosto un soggetto che gestisce un impianto di recupero.
Da qui capisco perché i documenti di trasporto non sono stati correttamente compilati nella parte finale che riguarda il centro di raccolta (perché non potevano indicare gli estremi dell'autorizzazione) ed invece sono saltati fuori questi FIR che indicano il distributore (e nemmeno il trasportatore/gestore del centro di raggruppamento!) come produttore/detentore.
Ho letto un interessante contributo di Luca Prati su AmbienteDiritto che correttamente ricordava che la procedura semplificata prevista dal DM 65/2010 deve concludersi presso i centri di raccolta autorizzati, e non presso impianti autorizzati in regime ordinario. Se questo accade, viene meno anche la ragione che permette al distributore di raggruppare temporaneamente i RAEE in attesa di essere conferiti al centro di raccolta. E allora quello iniziale non è più un raggruppamento a norma del DM 65/2010, e non essendo neppure un deposito temporaneo (perché il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuati dal produttore nel luogo dove sono prodotti) diventa un deposito incontrollato.
Ne sono felice e non posso fare altro che pensare a una o più comunicazioni di tutela.
Detto questo, però, ora che ho letto un po' meglio la norma mi chiedo una cosa, forse stupida: se il distributore vende su tutto il territorio nazionale (ad esempio vendita on-line) è chiaro che avrà un certo numero di centri di raggruppamento che non coincideranno con i singoli territori comunali (magari uno ogni regione o uno per due/tre regioni). Dal singolo punto di raccolta, mensilmente (o quando supera i 3.500 kg) andrà a conferire al centro di raccolta comunale. Ma se il centro di raccolta comunale è obbligato a ritirare solo i rifiuti prodotti sul suo territorio, come fa il distributore (o il terzo che agisce in suo nome) se non glieli prendono? Può mica rifarsi di nuovo il giro dei comuni di residenza dei privati che hanno dismesso le apparecchiature?
Da qui capisco perché i documenti di trasporto non sono stati correttamente compilati nella parte finale che riguarda il centro di raccolta (perché non potevano indicare gli estremi dell'autorizzazione) ed invece sono saltati fuori questi FIR che indicano il distributore (e nemmeno il trasportatore/gestore del centro di raggruppamento!) come produttore/detentore.
Ho letto un interessante contributo di Luca Prati su AmbienteDiritto che correttamente ricordava che la procedura semplificata prevista dal DM 65/2010 deve concludersi presso i centri di raccolta autorizzati, e non presso impianti autorizzati in regime ordinario. Se questo accade, viene meno anche la ragione che permette al distributore di raggruppare temporaneamente i RAEE in attesa di essere conferiti al centro di raccolta. E allora quello iniziale non è più un raggruppamento a norma del DM 65/2010, e non essendo neppure un deposito temporaneo (perché il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuati dal produttore nel luogo dove sono prodotti) diventa un deposito incontrollato.
Ne sono felice e non posso fare altro che pensare a una o più comunicazioni di tutela.
Detto questo, però, ora che ho letto un po' meglio la norma mi chiedo una cosa, forse stupida: se il distributore vende su tutto il territorio nazionale (ad esempio vendita on-line) è chiaro che avrà un certo numero di centri di raggruppamento che non coincideranno con i singoli territori comunali (magari uno ogni regione o uno per due/tre regioni). Dal singolo punto di raccolta, mensilmente (o quando supera i 3.500 kg) andrà a conferire al centro di raccolta comunale. Ma se il centro di raccolta comunale è obbligato a ritirare solo i rifiuti prodotti sul suo territorio, come fa il distributore (o il terzo che agisce in suo nome) se non glieli prendono? Può mica rifarsi di nuovo il giro dei comuni di residenza dei privati che hanno dismesso le apparecchiature?
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
Caro zesec, hai sollevato una bella questione ossia quella riguardante la vendita online, infatti i problemi legati non sono pochi come dici tu. al momento non abbiamo casi pratici ma abbiamo fatto delle ipotesi in azienda. Un distributore di quel tipo potrebbe avvalersi di un trasportatore su scala nazionale che ritiri a domicilio i RAEE e li porti al centro di raccolta più vicino in quanto viene a decadere la possibilità di un punto di raggruppamento nel punto vendita del distributore. In alternativa potrebbero essere individuati punti di raggruppamento in più comuni sparsi in italia presso i quali far confluire tali RAEE, infatti non sembra nemmeno esclusa la possibilità di far confluire presso un punto di raggruppamento più distributori e poi recarsi al centro di raccolta più vicino laddove esistano e accettino i RAEE della distribuzione o presso impianti autorizzati e accreditati al CDC RAEE che accettano tali RAEE con documento di trasporto semplificato e in questo caso posso dire che esistono perchè ho già avuto contatti con loro.
Inoltre e vorrei segnalarlo per chi fosse interessato che esistono consorzi istituiti proprio per questa tipologia particolare di distributori.
Inoltre e vorrei segnalarlo per chi fosse interessato che esistono consorzi istituiti proprio per questa tipologia particolare di distributori.
VdT- Moderatore
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
Quoto ed aggiungo:
Qualsiasi altro soggiace alla disciplina ordinaria.
Il che, a mio avviso, nel caso dei RAEE professionali pone alcuni dubbi anche circa l'applicabilità del Sistri.
Vero. Gli unici trasporti di RAEE domestici che ricadono nell'ambito di applicazione del DM 65/2010 sono così sintetizzati: http://sistri.forumattivo.com/t1390-schema-semplificazioni-raee-domesticiHo letto un interessante contributo di Luca Prati su AmbienteDiritto che correttamente ricordava che la procedura semplificata prevista dal DM 65/2010 deve concludersi presso i centri di raccolta autorizzati, e non presso impianti autorizzati in regime ordinario. Se questo accade, viene meno anche la ragione che permette al distributore di raggruppare temporaneamente i RAEE in attesa di essere conferiti al centro di raccolta. E allora quello iniziale non è più un raggruppamento a norma del DM 65/2010, e non essendo neppure un deposito temporaneo (perché il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuati dal produttore nel luogo dove sono prodotti) diventa un deposito incontrollato.
Qualsiasi altro soggiace alla disciplina ordinaria.
Il che, a mio avviso, nel caso dei RAEE professionali pone alcuni dubbi anche circa l'applicabilità del Sistri.
Admin- Amministratore
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
Avevo giurato che almeno dei RAEE non mi sarei mai occupato .... ....
Perdonate l'ingenuità : ma della 3° copia del DDT semplificato nel caso di cui all'art. 2 comma 2 del DM65, cosa se ne fa il Centro RAEE?
1) lo archivia e basta
2) lo tiene lì ed al momento dello scarico lo registra nelle annotazioni del reg. c/s assieme agli altri 699 DDT semplificati che hanno generato quello scarico ?
3) boooooh?!!!
PS: il Centro RAEE non spedisce nulla vero (tipo 4° copie visto che non esistono !?)
Grazie per ogni aiuto :cyclops:
Perdonate l'ingenuità : ma della 3° copia del DDT semplificato nel caso di cui all'art. 2 comma 2 del DM65, cosa se ne fa il Centro RAEE?
1) lo archivia e basta
2) lo tiene lì ed al momento dello scarico lo registra nelle annotazioni del reg. c/s assieme agli altri 699 DDT semplificati che hanno generato quello scarico ?
3) boooooh?!!!
PS: il Centro RAEE non spedisce nulla vero (tipo 4° copie visto che non esistono !?)
Grazie per ogni aiuto :cyclops:
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
La copia del centro di raccolta serve alla contabilità dei RAEE in ingresso e a documentare che i RAEE ritirati dal distributore siano realmente giunti alla corretta destinazione, e poi non dimentichiamo che questi documenti servono a tracciare il rifiuto è questa la loro utilità
VdT- Moderatore
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
perdonami sono proprio a digiuno di che contabilità parli ? tra il resto ho visto che sul DDT RAEE non si parla di kg bensì di pezzi ... perchè?VdT ha scritto:La copia del centro di raccolta serve alla contabilità dei RAEE in ingresso ...
Non capisco! sarà ben la copia del distributore -controfirmata dal Centro RAEE- a documentare la chiusura del ciclo, no?VdT ha scritto:La copia del centro di raccolta serve ... a documentare che i RAEE ritirati dal distributore siano realmente giunti alla corretta destinazione, ...
Mi rimangono aperte le domande o meglio le risposte:
Che ci fa il Centro RAEE della 3a copia?
1) lo archivia e basta (dalle tue risposte sembra di si ma non sono sicuro)
2) lo tiene lì ed al momento dello scarico lo registra nelle annotazioni del reg. c/s assieme agli altri 699 DDT semplificati che hanno generato quello scarico ? [manca la risposta]
3) il Centro RAEE non spedisce nulla vero ? e registra solo in uscita vero? ma come distingue i RAEE consegnati con DDT da quelli consegnati dal privato cittadino?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
opps
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Gio Mar 03, 2011 7:56 pm - modificato 1 volta.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Formulario per il trasporto semplificato dei RAEE?
la copia del documento di trasporto semplificato dei RAEE in possesso del centro di raccolta comunale viene utilizzata per la propria contabilità interna dei rifiuti nel senso che dovrebbero registrare i RAEE domestici in ingresso provenienti dai distributori per distinguerli da quelli consegnati dai cittadini. Alla fine diventano necessari per il premio di efficienza che i consorzi rilasciano. La questione come vedi è molto più vasta di quello che in realtà può sembrare. Ovviamente di tutto ciò che avviene a valle del distributore non so cosa possa esseri utile
VdT- Moderatore
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