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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Pericolosità dei rifiuti
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Codici a specchio e analisi
Promemoria primo messaggio :
Buonasera a tutti.
Chiedo scusa ai moderatori se apro l'ennesimo post sulla questione, ma volevo dare maggiore visibilità ad una questione spinosissima che è da sempre stata foriera di interpretazioni soggettive e, più recentemente, di pesanti interventi della magistratura.
Per i motivi che seguono, ritengo di tale importanza la questione che mi sembrava assurdo il non proporre una discussione al riguardo su un forum come questo.
Non più tardi di due mesi fa, nel Lazio è stata condotta un'operazione che ha portato al sequestro di numerosi impianti di gestione rifiuti e all'iscrizione al registro degli indagati di numerose società e laboratori privati, anche di elevata caratura professionale.
Le indagini sono tutt'altro dall'essere concluse e ci si attende una seconda ondata che (si dice) coinvolgerà anche aziende che non hanno i rifiuti nel loro core business, ma che semplicemente si trovano a dover classificare e smaltire rifiuti con codici a specchio.
Alla base vi sarebbe (interpretazione del CTU, fatta propria dalla procura) la contestazione della illecita "declassificazione" dei rifiuti con codice a specchio da "pericolosi" a "non pericolosi" attraverso analisi di laboratorio ritenute "insufficienti" perché relative ad una quotaparte (in peso) del rifiuto non totalmente rappresentativa dello stesso.
In sostanza, la contestazione muove dal fatto che, in base al principio di precauzione, laddove la sommatoria (in peso) delle sostanze ricercate nel rifiuto (si, parliamo dei mg/kg SS) arrivi a percentuali in peso dell'ordine del 30, 40, 50%, non si può escludere che il complemento a 100 non abbia caratteristiche di pericolosità. Quindi o arrivi a caratterizzare il 90 (?), 95 (?), 99,9 (?) % del rifiuto, oppure in base al principio di precauzione lo devi gestire come pericoloso. Nulla viene detto in merito alle supposte caratteristiche di pericolosità da attribuire a quel punto al rifiuto, visto che le analisi effettuate non ne hanno trovate.
E questo indipendentemente dal CER, dallo stato fisico del rifiuto o dal processo produttivo che lo ha generato: oggi si contestano le analisi del 191212, domani potrebbe tranquillamente toccare al 170504.
Assurdo? Tant'è che, ripeto, sono finiti sotto indagine numerosi impianti e laboratori e, in solido con essi, produttori e trasportatori, tutti sprovvisti di autorizzazione per i pericolosi.
Visti i soggetti coinvolti, la questione sta iniziando a sollevare, fuori dalle aule, un dibattito tra "pesi massimi".
Su tutti, un parere pro veritate del Presidente dell'Ordine dei Chimici di Roma
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e la risposta di Amendola su IndustrieAmbiente
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La mia sensazione è che questa inchiesta, vuoi perché coinvolge anche Roma, vuoi perché, ripeto, parliamo di grosse realtà impiantistiche e di grossi laboratori, segnerà il futuro della gestione dei codici a specchio su tutto il territorio nazionale. Aggiungo tra l'altro che alcuni conferitori finali, chiamati a rispondere in solido, si trovano come è normale in altre regioni.
Indipendentemente da come la pensiate al riguardo, vi invito a leggere con attenzione entrambi i documenti sopra riportati e poi magari possiamo discuterne nel merito perché sono davvero curioso di confrontarmi con voi e, a questo punto, aperto ad ogni spunto di riflessione al riguardo (con alcuni di voi lo ho già fatto di persona , ma visti i recenti sviluppi credo sia giusto avvertire per tempo tutti del temporale che potrebbe arrivare su tutto lo stivale).
Grazie e buon we
Buonasera a tutti.
Chiedo scusa ai moderatori se apro l'ennesimo post sulla questione, ma volevo dare maggiore visibilità ad una questione spinosissima che è da sempre stata foriera di interpretazioni soggettive e, più recentemente, di pesanti interventi della magistratura.
Per i motivi che seguono, ritengo di tale importanza la questione che mi sembrava assurdo il non proporre una discussione al riguardo su un forum come questo.
Non più tardi di due mesi fa, nel Lazio è stata condotta un'operazione che ha portato al sequestro di numerosi impianti di gestione rifiuti e all'iscrizione al registro degli indagati di numerose società e laboratori privati, anche di elevata caratura professionale.
Le indagini sono tutt'altro dall'essere concluse e ci si attende una seconda ondata che (si dice) coinvolgerà anche aziende che non hanno i rifiuti nel loro core business, ma che semplicemente si trovano a dover classificare e smaltire rifiuti con codici a specchio.
Alla base vi sarebbe (interpretazione del CTU, fatta propria dalla procura) la contestazione della illecita "declassificazione" dei rifiuti con codice a specchio da "pericolosi" a "non pericolosi" attraverso analisi di laboratorio ritenute "insufficienti" perché relative ad una quotaparte (in peso) del rifiuto non totalmente rappresentativa dello stesso.
In sostanza, la contestazione muove dal fatto che, in base al principio di precauzione, laddove la sommatoria (in peso) delle sostanze ricercate nel rifiuto (si, parliamo dei mg/kg SS) arrivi a percentuali in peso dell'ordine del 30, 40, 50%, non si può escludere che il complemento a 100 non abbia caratteristiche di pericolosità. Quindi o arrivi a caratterizzare il 90 (?), 95 (?), 99,9 (?) % del rifiuto, oppure in base al principio di precauzione lo devi gestire come pericoloso. Nulla viene detto in merito alle supposte caratteristiche di pericolosità da attribuire a quel punto al rifiuto, visto che le analisi effettuate non ne hanno trovate.
E questo indipendentemente dal CER, dallo stato fisico del rifiuto o dal processo produttivo che lo ha generato: oggi si contestano le analisi del 191212, domani potrebbe tranquillamente toccare al 170504.
Assurdo? Tant'è che, ripeto, sono finiti sotto indagine numerosi impianti e laboratori e, in solido con essi, produttori e trasportatori, tutti sprovvisti di autorizzazione per i pericolosi.
Visti i soggetti coinvolti, la questione sta iniziando a sollevare, fuori dalle aule, un dibattito tra "pesi massimi".
Su tutti, un parere pro veritate del Presidente dell'Ordine dei Chimici di Roma
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La mia sensazione è che questa inchiesta, vuoi perché coinvolge anche Roma, vuoi perché, ripeto, parliamo di grosse realtà impiantistiche e di grossi laboratori, segnerà il futuro della gestione dei codici a specchio su tutto il territorio nazionale. Aggiungo tra l'altro che alcuni conferitori finali, chiamati a rispondere in solido, si trovano come è normale in altre regioni.
Indipendentemente da come la pensiate al riguardo, vi invito a leggere con attenzione entrambi i documenti sopra riportati e poi magari possiamo discuterne nel merito perché sono davvero curioso di confrontarmi con voi e, a questo punto, aperto ad ogni spunto di riflessione al riguardo (con alcuni di voi lo ho già fatto di persona , ma visti i recenti sviluppi credo sia giusto avvertire per tempo tutti del temporale che potrebbe arrivare su tutto lo stivale).
Grazie e buon we
matteorossi- Utente Attivo
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matteorossi- Utente Attivo
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matteorossi- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
euclione ha scritto:
Ordunque: nella normativa comunitaria le lingue base sono il francese e l'inglese e ie versioni in altre lingue sono traduzioni, Sono il francese e l'nglese che, in caso di dubbio, fanno fede. Così è. Sarà il caso di informare la Merkel?
E io che credevo che la normativa non fosse il frutto di traduzioni perchè coredatta in tutte le 24 (o 26?) lingue ufficiali, tutte facenti ugualmente fede... E io credevo anche che spettasse alla Corte di Giustizia eventualmente valutare casi specifici di testi contrastanti che le fossero sottoposti consultando tutte le versioni delle 24 (o 26?) lingue e procedere eventualmente con un interpretazione.... Quanto si impara!
Per iscritto non si vede se sei serio o ironico, dunque mi scuso in anticipo se dirò cose ovvie...
L'Europa (nel senso di Comunità europea) è stata fondata in Francese, prima di tutto perchè "allora" il Francese era la lingua universale mondiale in uso in tutti gli ambienti caratterizzati da un buon livello culturale e poi perchè ne è stata stabilita la sede in un paese francofono (chiedo perdono ai flemish...).
L'inglese è stato altresì valutato come seconda lingua ufficiale esclusivamente perchè è la lingua universalmente più parlata al mondo [niente a che vedere con la Brexit o con la Gran Bretagna che, allora, non si sognava minimamente di far parte della UE].
Mi spiace per la Merkel, ma, in giro per il mondo, il tedesco lo parla solo lei... (io l'ho studiato a scuola ma non mi ricordo quasi più niente)
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Codici a specchio e analisi
Io sono talmente nauseata che non riesco nemmeno più a leggere tutta 'sta spazzatura.
Peraltro non riesco ad astenermi dal domandarmi "ma che cosa gliene viene in tasca?" francamente ho provato in tutti i modi a cercare di capire dove sarebbe il vantaggio (principalmente ambientale) di gestire tutti i rifiuti come pericolosi e non sono ancora riuscita a darmi una risposta...
Sarebbe così bello se tutti coloro che hanno gli impianti sequestrati per colpa dell'innominabile andassero a scaricare la monnezza nel giardino di casa sua...
Peraltro non riesco ad astenermi dal domandarmi "ma che cosa gliene viene in tasca?" francamente ho provato in tutti i modi a cercare di capire dove sarebbe il vantaggio (principalmente ambientale) di gestire tutti i rifiuti come pericolosi e non sono ancora riuscita a darmi una risposta...
Sarebbe così bello se tutti coloro che hanno gli impianti sequestrati per colpa dell'innominabile andassero a scaricare la monnezza nel giardino di casa sua...
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Codici a specchio e analisi
[quote="isamonfroni"]
Sono stato ironico. Pensavo di scrivere cose risapute. Evidentemente non è così. Cose risapute per me, probabilmente solo perchè ho lavorato a Bruxelles e leggere che nella normativa comunitaria l'inglese e il francese sono le lingue base che fanno fede mi ha fatto venire i brividi. Non volevo fare il maestrino di turno, ma le cose stanno esattamente come ho scritto: la normativa europea non è mai "tradotta", ma "coeditata" (credo che il termine sia stato inventato o quanto meno sdoganato a Bruxelles all'uopo). E', se volete, una fictio iuris, ma salvaguarda la parità linguistica di tutte le 24 o 26 lingue ufficiali della UE, ognuna delle quali fa ugualmente fede. In Italia tutti devono applicare il testo italiano. Tutti: operatori, controllori e magistrati. Se poi emergono prooblemi di incoerenza o altro tra i testi nelle diverse lingue, la questione va posta dal tribunale alla Corte di Giustizia, che segue una particolare procedura seguendo precisi criteri, con la consultazione di tutti i paesi UE. Con Google trovate facilmente tutto questo e molto di più. Leggendo i vostri commenti mi sembra che si confondano le lingue di lavoro (e comunque neanche per esse vale il binomio inglese/francese) con le lingue dei testi normativi, che sono cosa del tutto diversa, regolamentata direttamente dai Trattati e non negoziabile.
euclione ha scritto:
Per iscritto non si vede se sei serio o ironico, dunque mi scuso in anticipo se dirò cose ovvie...
L'Europa (nel senso di Comunità europea) è stata fondata in Francese, prima di tutto perchè "allora" il Francese era la lingua universale mondiale in uso in tutti gli ambienti caratterizzati da un buon livello culturale e poi perchè ne è stata stabilita la sede in un paese francofono (chiedo perdono ai flemish...).
L'inglese è stato altresì valutato come seconda lingua ufficiale esclusivamente perchè è la lingua universalmente più parlata al mondo [niente a che vedere con la Brexit o con la Gran Bretagna che, allora, non si sognava minimamente di far parte della UE].
Mi spiace per la Merkel, ma, in giro per il mondo, il tedesco lo parla solo lei... (io l'ho studiato a scuola ma non mi ricordo quasi più niente)
Sono stato ironico. Pensavo di scrivere cose risapute. Evidentemente non è così. Cose risapute per me, probabilmente solo perchè ho lavorato a Bruxelles e leggere che nella normativa comunitaria l'inglese e il francese sono le lingue base che fanno fede mi ha fatto venire i brividi. Non volevo fare il maestrino di turno, ma le cose stanno esattamente come ho scritto: la normativa europea non è mai "tradotta", ma "coeditata" (credo che il termine sia stato inventato o quanto meno sdoganato a Bruxelles all'uopo). E', se volete, una fictio iuris, ma salvaguarda la parità linguistica di tutte le 24 o 26 lingue ufficiali della UE, ognuna delle quali fa ugualmente fede. In Italia tutti devono applicare il testo italiano. Tutti: operatori, controllori e magistrati. Se poi emergono prooblemi di incoerenza o altro tra i testi nelle diverse lingue, la questione va posta dal tribunale alla Corte di Giustizia, che segue una particolare procedura seguendo precisi criteri, con la consultazione di tutti i paesi UE. Con Google trovate facilmente tutto questo e molto di più. Leggendo i vostri commenti mi sembra che si confondano le lingue di lavoro (e comunque neanche per esse vale il binomio inglese/francese) con le lingue dei testi normativi, che sono cosa del tutto diversa, regolamentata direttamente dai Trattati e non negoziabile.
euclione- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
offro il mio mattoncino alla querelle delle lingue "di legge", riportando lo stralcio di uno scambio di commenti tra me (sotto mentite spoglie...) e Amendola dopo il suo noto articolo sul Fatto:
Fine del dialogo.
questo solo per ribadire che discutere con certi soggetti è perfettamente inutile, ma il brutto è quando questi trovano risonanza in Organi istituzionali che dovrebbero aver chiaro il concetto... e dopo aver letto come hanno posto i quesiti, diciamo che non sono molto fiducioso sull'esito del ricorso alla Corte di Giustizia europea...
io ha scritto: ...ovviamente, che il parere Ispra sia riferito e valido solo ed esclusivamente al caso in oggetto (come evidenziato da chi lo firma) è un aspetto che viene bellamente ignorato, così come viene sistematicamente cancellato l'aggettivo "pertinente" che circoscrive i parametri da ricercare per la caratterizzazione del rifiuto a quelli che ragionevolmente possono esserci e non all'universo mondo... omissis...
lui ha scritto: La ringrazio molto dell'interessante commento che mi consente alcune precisazioni:
1 L'aggettivo "pertinente" è un' invenzione italiana. Il testo comunitario in francese ed inglese, che fa testo in caso di dubbio dice "appropriata". In proposito può consultare i documenti e i miei commenti in (suo sito)... omissis...
io ha scritto: Ringrazio anch'io per la cortese risposta, ma se vogliamo fare la punta ai chiodi, mi ci metto anch'io:
1 L'aggettivo "pertinente" non è un'invenzione della traduzione italiana, perché nella versione inglese lo stesso concetto è espresso con "relevant", che il Garzantino mi traduce con: relativo, pertinente, attinente; significativo. La presenza di "appropriate" [appropriato, adatto] è riferita, invece, alla possibile attribuzione della classificazione di pericolosità, che in italiano è stato tradotto con "opportuno"... omissis...
Fine del dialogo.
questo solo per ribadire che discutere con certi soggetti è perfettamente inutile, ma il brutto è quando questi trovano risonanza in Organi istituzionali che dovrebbero aver chiaro il concetto... e dopo aver letto come hanno posto i quesiti, diciamo che non sono molto fiducioso sull'esito del ricorso alla Corte di Giustizia europea...
cescal64- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
sintetizzerei l'intervento e commento di cescal con un emblematico:
MA LO VEDETE CHE IL PESCE -QUANDO PUZZA- PUZZA DALLA TESTA ?
P.S.: io non mi ci metto proprio a leggere le leguleiate, oggi. Ne ho abbastanza delle mie.
MA LO VEDETE CHE IL PESCE -QUANDO PUZZA- PUZZA DALLA TESTA ?
P.S.: io non mi ci metto proprio a leggere le leguleiate, oggi. Ne ho abbastanza delle mie.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Codici a specchio e analisi
euclione ha scritto:
Sono stato ironico. Pensavo di scrivere cose risapute. Evidentemente non è così. Cose risapute per me, probabilmente solo perchè ho lavorato a Bruxelles e leggere che nella normativa comunitaria l'inglese e il francese sono le lingue base che fanno fede mi ha fatto venire i brividi. Non volevo fare il maestrino di turno, ma le cose stanno esattamente come ho scritto: la normativa europea non è mai "tradotta", ma "coeditata" (credo che il termine sia stato inventato o quanto meno sdoganato a Bruxelles all'uopo). E', se volete, una fictio iuris, ma salvaguarda la parità linguistica di tutte le 24 o 26 lingue ufficiali della UE, ognuna delle quali fa ugualmente fede. In Italia tutti devono applicare il testo italiano. Tutti: operatori, controllori e magistrati. Se poi emergono prooblemi di incoerenza o altro tra i testi nelle diverse lingue, la questione va posta dal tribunale alla Corte di Giustizia, che segue una particolare procedura seguendo precisi criteri, con la consultazione di tutti i paesi UE. Con Google trovate facilmente tutto questo e molto di più. Leggendo i vostri commenti mi sembra che si confondano le lingue di lavoro (e comunque neanche per esse vale il binomio inglese/francese) con le lingue dei testi normativi, che sono cosa del tutto diversa, regolamentata direttamente dai Trattati e non negoziabile.
Ah perfetto, io non lo sapevo.
Grazie
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Codici a specchio e analisi
matteorossi ha scritto:Ciao Euclione,
Leggendo la sentenza a me viene tanto da pensare male (ma forse sono complottista io).
[omissis]
Io nelle domande (è presente invece in sentenza) non vedo la richiesta di chiarimento sul termine "pertinenti" e non vedo citato il ruolo della "conoscenza del processo produttivo" (alla base, non solo dell'assegnazione del CER, ma del senso stesso del Codice Europeo dei Rifiuti).
Vedremo come risponderà la CG, ma, nel migliore dei casi, non credo comunque che sarà risolutiva.
Forse non sono l'unico 'complottista' in giro
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matteorossi- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
matteorossi ha scritto:matteorossi ha scritto:Ciao Euclione,
Leggendo la sentenza a me viene tanto da pensare male (ma forse sono complottista io).
[omissis]
Io nelle domande (è presente invece in sentenza) non vedo la richiesta di chiarimento sul termine "pertinenti" e non vedo citato il ruolo della "conoscenza del processo produttivo" (alla base, non solo dell'assegnazione del CER, ma del senso stesso del Codice Europeo dei Rifiuti).
Vedremo come risponderà la CG, ma, nel migliore dei casi, non credo comunque che sarà risolutiva.
Forse non sono l'unico 'complottista' in giro
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Ho notato che nessuno parla dei rifiuti che non sono campionabili/analizzabili. Viene sempre dato per scontato che tutto sia analizzabile e la diatriba è esclusivamente sulle sostanze da ricercare...
Comunque riguardo ai link precedenti, ammiro Amendola per la tenacia che riesce ad avere con questo caldo (che secondo me gli ha anche giocato brutti scherzi), da questo punto di vista è veramente unico.
Ormai io non riesco più a leggere tutto sono veramente stomacato
Fafnir- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
io, che mi sono svegliata schiattosa pure oggi però mi posso autogiustificare con il caldo, ridacchio tra me e me per quando la Corte dirà: scusate, eh, ma non può proprio essere che il produttore non conosca quanto di cosa finisce nel suo rifiuto ! Se in italia non sapere nemmeno fare un bilancio di massa, capiamo com'è che state messi così una schifezza, con l'economia e non solo.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Codici a specchio e analisi
Io lo so che sono noiosa e ripetitiva.
Ma, dato per scontato che il tignoso (Amendola) e l'innominabile insistono, insisto pure io e mi domando:
Dopo che abbiamo considerato tutti i rifiuti pericolosi (anche le macerie che sono oltre il 50 % dei rifiuti speciali in giro), qual è il vantaggio per l'ambiente?
Visto che i pericolosi sono amministrativamente più difficili da recuperare che vogliamo fare, si smaltisce tutto?
Ma, dato per scontato che il tignoso (Amendola) e l'innominabile insistono, insisto pure io e mi domando:
Dopo che abbiamo considerato tutti i rifiuti pericolosi (anche le macerie che sono oltre il 50 % dei rifiuti speciali in giro), qual è il vantaggio per l'ambiente?
Visto che i pericolosi sono amministrativamente più difficili da recuperare che vogliamo fare, si smaltisce tutto?
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Codici a specchio e analisi
E' ovvio che il collegio della Corte di Cassazione ha la facoltà di decidere da sé quali e quanti quesiti proporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma mi pare significativa la differenza sostanziale tra i quesiti che erano stati proposti dal Sostituto Procuratore Generale per quanto riguarda la classificazione dei cd. “codici a specchio”:
Però probabilmente sono io che ho una particolare passione per il cinema.
...e quelli che poi alla fine sono stati i quesiti definitivi effettivamente proposti dalla Corte di Cassazione:Sostituto Procuratore Generale ha scritto:1. se il principio di precauzione di cui all’art. 191, comma 2, TFUE comporti che l’art. 2 ed il punto 6 dell’allegato della Decisione n. 2000/532/CE, nel testo anteriore alla sostituzione da parte della Decisione 2014/955/UE, debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento a sostanze pericolose, sia in ogni caso necessaria una analisi quantitativamente esaustiva del rifiuto di modo che la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le varie sostanze pericolose, raggiunga nel complesso il 100% della composizione del rifiuto analizzato;
2. se, in caso di risposta affermativa al quesito, la mancata esecuzione di una analisi quantitativamente esaustiva nel senso indicato, determini la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto;
3. se, in caso di risposta negativa al quesito, l’introduzione da parte del legislatore nazionale di norme che prevedano in via obbligatoria l’esecuzione di una analisi quantitativamente esaustiva nel senso indicato e la conseguente presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto nel caso di omessa esecuzione, rientri tra i provvedimenti consentiti agli Stati membri dall’art. 193 T.F.U.E. per una protezione ambientale ancora maggiore;
4. se nel paragrafo “valutazione e classificazione” dell'allegato della Decisione 2014/955/UE, le disposizioni del n. 2, nella parte in cui prevedono che “l 'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE . La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri ”, siano riferibili alla sola fase di aggiornamento dell’elenco armonizzato dei rifiuti od anche alla procedura di classificazione da parte del produttore/detentore;
5. se il principio di precauzione di cui all’art. 191, comma 2, TFUE comporti che l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, come sostituito dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, ed il paragrafo “valutazione e classificazione” dell'allegato della Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento a sostanze pericolose, sia in ogni caso necessaria una analisi quantitativamente esaustiva del rifiuto di modo che la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le varie sostanze pericolose, raggiunga nel complesso il 100% della composizione del rifiuto analizzato;
6. se, in caso di risposta affermativa al quesito, la mancata esecuzione di una analisi quantitativamente esaustiva nel senso indicato, determini la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto.
Non so a voi, ma a me è tornata in mente la scena di Roberto Benigni cameriere ne “La vita è bella”, quando propone il menù al personaggio importante arrivato dal ministero...Collegio della Corte di Cassazione ha scritto:a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto
d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.
Però probabilmente sono io che ho una particolare passione per il cinema.
zorba- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
Funghi fritti fritti fritti!!
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
.... mi pare che i quesiti originali siano stati abbondantemente annacquati (per usare un eufemismo), il firmatario della sentenza è il responsabile, dovrebbe vergognarsi, ma la vergogna è un sentimento ormai raro in italia, come lo sono il buon senso, l'onestà intellettuale e tanto altro.
Vedremo che dirà la Corte UE, che probabilmente chiederà pareri tecnici ai soliti Bipro, Bio -Deloitte (a nostre spese)..........................
Vedremo che dirà la Corte UE, che probabilmente chiederà pareri tecnici ai soliti Bipro, Bio -Deloitte (a nostre spese)..........................
homer- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
homer ha scritto:
Vedremo che dirà la Corte UE, che probabilmente chiederà pareri tecnici ai soliti Bipro, Bio -Deloitte (a nostre spese)..........................
Per dare un senso al thread, in attesa della sentenza, posso chiedere come funziona l'acquisizione di un parere tecnico da parte della Corte di Giustizia?
Chi sono i soggetti citati da Homer? Ci si avvale di soggetti privati accreditati o di enti istituzionali europei?
Ammetto la mia totale ignoranza in merito.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
matteorossi ha scritto:homer ha scritto:
Vedremo che dirà la Corte UE, che probabilmente chiederà pareri tecnici ai soliti Bipro, Bio -Deloitte (a nostre spese)..........................
Per dare un senso al thread, in attesa della sentenza, posso chiedere come funziona l'acquisizione di un parere tecnico da parte della Corte di Giustizia?
Chi sono i soggetti citati da Homer? Ci si avvale di soggetti privati accreditati o di enti istituzionali europei?
Ammetto la mia totale ignoranza in merito.
La Corte di giustizia può in ogni momento affidare una perizia a "qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta" (art. 25 dello Statuto). Nelle non poche sentenze che ho avuto occasione di leggere, non mi è però mai capitato di leggere di periti nominati dalla Corte (ma questa è una valutazione probabilistica e quindi di parte). Comunque la Corte ha a disposizione una montagna di documenti, pareri, note ecc ecc, come potete leggere nello Statuto che ne regola il funzionamento (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_219156/it/), con particolare riferimento agli articoli da 23 a 32, che riguardano specificatamente il nostro caso. Tra l'altro, con l'occasione ho scoperto che la Corte di Cassazione aveva l'obbligo, e non la facoltà, di porre il quesito alla Corte, ex art 267 del Trattato. L'esistenza di un obbligo aiuta a capire un poco meglio quello che è successo.
Con l'occasione, tornando alla questione delle lingue usate negli atti normativi, mi è stato chiesto un riferimento normativo: è il Regolamento n. 1 del 1958 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.P_.1958.017.01.0385.01.ITA&toc=OJ:P:1958:017:TOC), tuttora vigente con gli aggiornamenti dovuti all'ingresso di nuovi paesi nella UE. In dottrina poi si trova di tutto. Per divertirvi sappiate che, a bocce ferme, con la Brexit la lingua inglese cesserà di essere una lingua ufficiale dell'UE, in quanto i due paesi anglofoni che rimangono nella UE (Irlanda e Malta) avevano indicato a suo tempo come loro principale lingua ufficiale l'irlandese (o gaelico) e il maltese.
euclione- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
Al rientro dalle ferie vedo che il dibattito sui codici a specchio e sulle conseguenze delle modifiche introdotte con la 123/2017 è ben lungi dal cessare.
In attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea molti laboratori, anche quotati, si assumono non piccole responsabilità firmando rapporti di prova su codici a specchio.
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matteorossi- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
Francamente, però, io continuo a domandarmi: cui prodest tutto 'sto casino?
Alla tutela e salvaguardia ambientale certamente no
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Re: Codici a specchio e analisi
matteorossi ha scritto:Al rientro dalle ferie vedo che il dibattito sui codici a specchio e sulle conseguenze delle modifiche introdotte con la 123/2017 è ben lungi dal cessare.
In attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea molti laboratori, anche quotati, si assumono non piccole responsabilità firmando rapporti di prova su codici a specchio.
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Giusto una precisazione sui laboratori: è sempre il Produttore che classifica il rifiuto e purtroppo sono i poveri Produttori a rischiare a causa di questa confusione.
Finchè si parla di Rapporti di Prova la responsabilità del laboratorio riguarda esclusivamente la correttezza dell'analisi chimica per i parametri analizzati e l'eventuale classificazione associata è più che altro un commento/suggerimento, riferita appunto dai soli parametri analizzati e decisi dal Produttore o da qualcuno al posto suo.
Se invece parliamo di certificati analitici per classificare il rifiuto allora hai ragione, è un brutto periodo.
Fafnir- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
Fafnir ha scritto:
Giusto una precisazione sui laboratori: è sempre il Produttore che classifica il rifiuto e purtroppo sono i poveri Produttori a rischiare a causa di questa confusione.
Finchè si parla di Rapporti di Prova la responsabilità del laboratorio riguarda esclusivamente la correttezza dell'analisi chimica per i parametri analizzati e l'eventuale classificazione associata è più che altro un commento/suggerimento, riferita appunto dai soli parametri analizzati e decisi dal Produttore o da qualcuno al posto suo.
Se invece parliamo di certificati analitici per classificare il rifiuto allora hai ragione, è un brutto periodo.
Guarda, mi è capitato sott'occhio questo illuminante articoletto uscito non molto tempo fa sui profili di responsabilità civile e penale dei laboratori (ovviamente con particolare riguardo, vista la fonte, all'analisi dei codici a specchio)
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matteorossi- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
matteorossi ha scritto:Fafnir ha scritto:
Giusto una precisazione sui laboratori: è sempre il Produttore che classifica il rifiuto e purtroppo sono i poveri Produttori a rischiare a causa di questa confusione.
Finchè si parla di Rapporti di Prova la responsabilità del laboratorio riguarda esclusivamente la correttezza dell'analisi chimica per i parametri analizzati e l'eventuale classificazione associata è più che altro un commento/suggerimento, riferita appunto dai soli parametri analizzati e decisi dal Produttore o da qualcuno al posto suo.
Se invece parliamo di certificati analitici per classificare il rifiuto allora hai ragione, è un brutto periodo.
Guarda, mi è capitato sott'occhio questo illuminante articoletto uscito non molto tempo fa sui profili di responsabilità civile e penale dei laboratori (ovviamente con particolare riguardo, vista la fonte, all'analisi dei codici a specchio)
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L'ho letto e l'ho trovato abbastanza interessante e corretto, si parla sempre e comunque di Certificati analitici.
I rapporti di prova sono delle analisi decise dal produttore su un campione campionato e portato da lui e con un CER attribuito da lui.
In questo caso (che e anche il piu frequente, almeno dalle mie parti) il laboratorio esegue solo le analisi che il Produttore ha comprato, pertanto la responsabilita e' limitata solamente alla correttezza di quelle analisi effettuate sul quel campione.
Successivamente e' il produttore, o qualcuno da lui incaricato, che usa quei risultati analitici per classificare il suo rifiuto.
I certificati sono molto piu articolati oltre che piu costosi e comprendono una serie di valutazioni iniziali del chimico, un campionamento effettuato a regola d'arte secondo norme internazionali ed un'analisi mirata con successiva classificazione.
Personalmente ne ho visti veramente pochi...
Fafnir- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
matteorossi ha scritto:Fafnir ha scritto:
Giusto una precisazione sui laboratori: è sempre il Produttore che classifica il rifiuto e purtroppo sono i poveri Produttori a rischiare a causa di questa confusione.
Finchè si parla di Rapporti di Prova la responsabilità del laboratorio riguarda esclusivamente la correttezza dell'analisi chimica per i parametri analizzati e l'eventuale classificazione associata è più che altro un commento/suggerimento, riferita appunto dai soli parametri analizzati e decisi dal Produttore o da qualcuno al posto suo.
Se invece parliamo di certificati analitici per classificare il rifiuto allora hai ragione, è un brutto periodo.
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Fafnir- Utente Attivo
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Re: Codici a specchio e analisi
grazie mille!
matteorossi- Utente Attivo
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