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AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO CER PER SCARRABILI

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Messaggio  Spigola Ven Ott 09, 2015 4:23 pm

Buongiorno a tutti.
Ho guardato nelle varie discussioni, non trovando nulla in merito ed avrei bisogno di una conferma.

La nostra cooperativa si occupa di trasporto rifiuti ed ha circa 50 automezzi, di vario genere, autorizzati. Tra questi alcuni sono composti da motrice e rimorchi scarrabili.
Alcuni cassoni scarrabili impiegati sono di proprietà della cooperativa, altri sono di proprietà dei diversi clienti.
A noi risulta:
1) che motrice e rimorchio vadano inseriti nelle autorizzazione della cooperativa, indipendentemente dai CER, non avendo contenitori fissi (come, ad esempio, accade per i trattori dei semirimorchi);
2) che una volta che vengano autorizzati dei CER per cassoni aventi determinate caratteristiche (lunghezza, larghezza, altezza sponde, materiale, spessore...) per ogni cassone che le possegga l'utilizzo è legittimo, indipendentemente dalla proprietà degli stessi e dalla possibilità di individuarli mediante uno specifico nr. di matricola.

Per cortesia, questa interpretazione è corretta?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
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Messaggio  Hope Ven Ott 09, 2015 7:23 pm

Ci sono delle restrizioni in merito al trasporto in regime ADR dei rifiuti pericolosi con carrozzerie intercambiabili (che hanno un proprio “certificato integrativo” che è parte integrante della CdC).
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Messaggio  Spigola Lun Ott 12, 2015 9:01 am

Grazie Hope per la tua risposta.
Questo aspetto lo abbiamo approfondito e confermo quello che dici.
La cosa un po' più controversa è, invece, quella della associazione CER/cassone/autocarro.
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Messaggio  Paolo UD Lun Ott 12, 2015 9:11 am

Putroppo non c'è una gestione omogenea per questo tipo di carrozzerie.
Alcune sezioni fanno proprio come dici tu, altre invece chiedono per la motrice e il rimorchio che vengano specificati i CER e che vengano descritte le tipologie di cassoni scarrabili che il mezzo può portare.
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Messaggio  gianfranco bardella Lun Ott 12, 2015 9:38 am

le caratteristiche dei cassoni utilizzabili sono specificate nella perizia del mezzo stilata o dal Perito o, adesso, dal Responsabile Tecnico. Noi abbiamo sempre inserito le misure e i dati di almeno tre o quattro cassoni (container semplici, container a tenuta e con coperchio, presse container) riportando come misure massime d'ingombro quelle riportate sul libretto di circolazione.
Per il trasporto di merci pericolose in ADR occorrono cassoni "punzonati" ovvero: perizia certificata e,
qui sta la complicazione, il cassone deve essere associato al mezzo ed omologato espressamente.
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Messaggio  Spigola Mer Ott 14, 2015 11:33 am

Grazie a tutti per le risposte, che sostanzialmente concordano con quanto concluso nella ricerca, evidenziando pure diverse interpretazioni locali.

Per completezza aggiorno la discussione con le ultime informazioni che ho ricevuto proprio da un funzionario dell'Albo Gestori Ambientali della nostra regione, L'Emilia Romagna:

- I cassoni scarrabili vanno inseriti nelle autorizzazioni per tipologia, indicandone le caratteristiche (es. aperto, compattatore ecc) e le misure. All'interno di ogni autorizzazione non si deve indicare più di un cassone con le medesime caratteristiche. A conferma, nel caso venisse richiesto di inserire anche successivamente un cassone con caratteristiche identiche ad uno già presente non verrebbe accettato;
- Ai cassoni verranno assegnati i CER richiesti ed individuati nell'attestazione di idoneità e relativo allegato redatti dal Responsabile Tecnico;
- L'automezzo (privo di qualsiasi cassone) viene inserito all'interno della categoria senza CER specifici. Come avviene per i trattori dei semirimorchi.

Quindi, un dato automezzo scarrabile di un trasportatore potrà trasportare legittimamente tutti i CER specificamente autorizzati per il cassone scarrabile che ha a bordo, purché l'automezzo sia autorizzato per la categoria interessata ed il cassone abbia caratteristiche individuate nell'autorizzazione del trasportatore.

Per quanto riguarda il discorso dell'ADR ogni singolo cassone scarrabile, con caratteristiche tecniche idonee a questo tipo di trasporto e certificato di origine dovrà essere sottoposto a collaudo da parte della Motorizzazione.
Verrà rilasciato un certificato integrativo della carta di circolazione che assocerà il cassone (al quale sarà punzonata una targhetta identificativa) allo specifico mezzo (Motrice e rimorchio, per cui un autotreno e 2 casse= 4 collaudi).
La durata del collaudo è di anni 3. Dopo di ché andrà rinnovato.

Elemento molto variabile lo abbiamo riscontrato nei costi che ci hanno prospettato vari soggetti interpellati in diverse località, che sono andati da euro 1.200 (1 autocarro 1 cassone) a 690 (autocarro e rimorchio e 2 cassoni)...
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Messaggio  gianfranco bardella Mer Ott 14, 2015 12:00 pm

per quanto riguarda la pratica ADR, a suo tempo, abbiamo coinvolto il produttore dei cassoni, anche perchè, a volte, loro hanno delle convenzioni/accordi per espletare le pratiche sul posto, ovvero, presso il loro stabilimento. Questo perchè in quel frangente, si trattava di omologare 14 cassoni con tre mezzi e rimorchio (tradotto: almeno 4 giorni in Motorizzazione).
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Messaggio  urgada Mer Mar 04, 2020 1:14 pm

Spigola ha scritto:
- I cassoni scarrabili vanno inseriti nelle autorizzazioni per tipologia, indicandone le caratteristiche (es. aperto, compattatore ecc) e le misure. All'interno di ogni autorizzazione non si deve indicare più di un cassone con le medesime caratteristiche.

A conferma, nel caso venisse richiesto di inserire anche successivamente un cassone con caratteristiche identiche ad uno già presente non verrebbe accettato;
- Ai cassoni verranno assegnati i CER richiesti ed individuati nell'attestazione di idoneità e relativo allegato redatti dal Responsabile Tecnico;
- L'automezzo (privo di qualsiasi cassone) viene inserito all'interno della categoria senza CER specifici. Come avviene per i trattori dei semirimorchi.

Quindi, un dato automezzo scarrabile di un trasportatore potrà trasportare legittimamente tutti i CER specificamente autorizzati per il cassone scarrabile che ha a bordo, purché l'automezzo sia autorizzato per la categoria interessata ed il cassone abbia caratteristiche individuate nell'autorizzazione del trasportatore.

Non mi è ben chiaro come gestite gli inserimenti dei cassoni...
Se un'azienda ha già uno scarrabile (S1) in cat.4 con tanto di cassa (C1) e volesse inserire un altro scarrabile (S2) e un'altra cassa (C2) come vi comportate ?
verificate se cassa 1 e cassa 2 sono assimilabili e in tal caso non va inserita la cassa 2?
nel caso la cassa 2 fosse diversa, va "periziata" e inserita questa con lo scarrabile 2 e automaticamente può essere utilizzata anche per lo scarrabile 1?
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Messaggio  annariri Mer Mar 04, 2020 1:29 pm

urgada ha scritto:
Spigola ha scritto:
- I cassoni scarrabili vanno inseriti nelle autorizzazioni per tipologia, indicandone le caratteristiche (es. aperto, compattatore ecc) e le misure. All'interno di ogni autorizzazione non si deve indicare più di un cassone con le medesime caratteristiche.

A conferma, nel caso venisse richiesto di inserire anche successivamente un cassone con caratteristiche identiche ad uno già presente non verrebbe accettato;
- Ai cassoni verranno assegnati i CER richiesti ed individuati nell'attestazione di idoneità e relativo allegato redatti dal Responsabile Tecnico;
- L'automezzo (privo di qualsiasi cassone) viene inserito all'interno della categoria senza CER specifici. Come avviene per i trattori dei semirimorchi.

Quindi, un dato automezzo scarrabile di un trasportatore potrà trasportare legittimamente tutti i CER specificamente autorizzati per il cassone scarrabile che ha a bordo, purché l'automezzo sia autorizzato per la categoria interessata ed il cassone abbia caratteristiche individuate nell'autorizzazione del trasportatore.

Non mi è ben chiaro come gestite gli inserimenti dei cassoni...
Se un'azienda ha già uno scarrabile (S1) in cat.4 con tanto di cassa (C1) e volesse inserire un altro scarrabile (S2) e un'altra cassa (C2) come vi comportate ?
verificate se cassa 1 e cassa 2 sono assimilabili e in tal caso non va inserita la cassa 2?
nel caso la cassa 2 fosse diversa, va "periziata" e inserita questa con lo scarrabile 2 e automaticamente può essere utilizzata anche per lo scarrabile 1?

Se la cassa 2 è identica alla cassa 1 già inserita (per identica intendo stesse misure al mm. della cassa 1 già a suo tempo periziata ed inserita), non necessita di essere inserita nella posizione Albo Gestori. In ogni caso lo scarrabile S2 va periziato ed inserito.
Se la cassa 2 è differente dalla cassa 1, faccio attestazione di idoneità tecnica per S2 e C2 ed inserisco entrambi. La C2 può poi essere utilizzata anche con lo S1
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Messaggio  urgada Mer Mar 04, 2020 7:24 pm

annariri ha scritto:
Se la cassa 2 è identica alla cassa 1 già inserita (per identica intendo stesse misure al mm. della cassa 1 già a suo tempo periziata ed inserita), non necessita di essere inserita nella posizione Albo Gestori. In ogni caso lo scarrabile S2 va periziato ed inserito.
Se la cassa 2 è differente dalla cassa 1, faccio attestazione di idoneità tecnica per S2 e C2 ed inserisco entrambi. La C2 può poi essere utilizzata anche con lo S1

identica al mm ???
quindi non vanno inserite una sola volta per tipologia (a cielo aperto, compattatore etc)
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Messaggio  annariri Mer Mar 04, 2020 7:38 pm

urgada ha scritto:
annariri ha scritto:
Se la cassa 2 è identica alla cassa 1 già inserita (per identica intendo stesse misure al mm. della cassa 1 già a suo tempo periziata ed inserita), non necessita di essere inserita nella posizione Albo Gestori. In ogni caso lo scarrabile S2 va periziato ed inserito.
Se la cassa 2 è differente dalla cassa 1, faccio attestazione di idoneità tecnica per S2 e C2 ed inserisco entrambi. La C2 può poi essere utilizzata anche con lo S1

identica al mm ???
quindi non vanno inserite una sola volta per tipologia (a cielo aperto, compattatore etc)

nella mia sezione (Emilia Romagna) ho sempre fatto in questa maniera, intendo a livello di caratteristiche tecniche: indico altezza, lunghezza, larghezza, eventuale copertura di ciascuna cassa

la sezione pubblica:
Nel caso di carrozzerie mobili, deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L’impresa o Ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione.

Il riferimento è alla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo del 27 settembre 2000.
Contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.406

Articolo 5
(carrozzerie mobili)
1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo.
2. L’accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l’altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d’iscrizione.

Io mi sono sempre comportata in questo modo; non so se in altre sezioni regionali considerino criteri diversi
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Messaggio  urgada Mer Mar 04, 2020 9:11 pm

annariri ha scritto:
Io mi sono sempre comportata in questo modo; non so se in altre sezioni regionali considerino criteri diversi

anche la Delibera n. 6 del 9 settembre del 2014, art.1 c.4. specifica:
Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare.
L’impresa o l’ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione.

sono proprio queste "stesse caratteristiche" che si prestano a troppe interpretazioni
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Messaggio  annariri Gio Mar 05, 2020 9:16 am

urgada ha scritto:
annariri ha scritto:
Io mi sono sempre comportata in questo modo; non so se in altre sezioni regionali considerino criteri diversi

anche la Delibera n. 6 del 9 settembre del 2014, art.1 c.4. specifica:
Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare.
L’impresa o l’ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione.

sono proprio queste "stesse caratteristiche" che si prestano a troppe interpretazioni

in quale regione operi? Hai chiesto nel dettaglio alla tua sezione?
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Messaggio  urgada Ven Mar 06, 2020 8:41 am

annariri ha scritto:
in quale regione operi? Hai chiesto nel dettaglio alla tua sezione?

Campania, ho sentito la sezione, mi hanno detto che tutti i cassoni vanno inseriti nella idoneità tecnica.
Nel caso di cassoni senza mezzi l'inserimento va fatto via pec
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Messaggio  Hope Ven Mar 06, 2020 9:42 am

Via PEC?
So che le uniche pratiche via PEC sono quelle disciplinate dalla Deliberazione 24 novembre 2014 (fusioni,  incorporazioni,  scissioni,  donazioni,  cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti)!
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Messaggio  Paolo UD Ven Mar 06, 2020 9:54 am

Tra l'altro il portale consentirebbe l'inserimento di un cassone scarrabile.
A Rimini, su mia specifica domanda al question time, Onori disse che avrebbero deliberto di nuovo su questo argomento in quanto sono consapevoli che c'è disparità tra sezione e sezione...attendiamo...
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Messaggio  Andrea_Xn Lun Set 28, 2020 3:34 pm

Paolo UD ha scritto:Tra l'altro il portale consentirebbe l'inserimento di un cassone scarrabile.
A Rimini, su mia specifica domanda al question time, Onori disse che avrebbero deliberto di nuovo su questo argomento in quanto sono consapevoli che c'è disparità tra sezione e sezione...attendiamo...


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Delibera 3 del 24 giugno 2020
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Messaggio  urgada Mer Ott 21, 2020 5:59 pm

Andrea_Xn ha scritto:
Paolo UD ha scritto:Tra l'altro il portale consentirebbe l'inserimento di un cassone scarrabile.
A Rimini, su mia specifica domanda al question time, Onori disse che avrebbero deliberto di nuovo su questo argomento in quanto sono consapevoli che c'è disparità tra sezione e sezione...attendiamo...


Onori è cassazione ... Smile

Delibera 3 del 24 giugno 2020
Direi che dal 2 febbraio 2021 (entrata in vigore) sarà tutto più chiaro
Ad oggi, in Campania, non ho ricevuto direttive univoche.
Dovendo inserire uno scarrabile che avrà come carrozzerie mobili, cassoni e cisterne, le cui caratteristiche sono già state specificate in una precedente Attestazione del Responsabile Tecnico, in quella attuale non vanno proprio menzionate ?
La nuova delibera parlando della tipologia di carrozzerie mobili, specifica: Containers, Casse mobili, Cisterne, Compattatori, Cassoni, Pianali.
Quindi mutuando il ragionamento, una differenza di misure, non rende necessario un ulteriore inserimento nell'Attestazione, visto che non cambia la  tipologia di carrozzeria mobile, giusto ?
Se qualcuno è così gentile da dirmi dove trovare le differenze tra Casse mobili e Cassoni, mi avvantaggio un pochino
Perchè il pianale è messo nell'elenco ?
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Messaggio  beltrale Mer Ott 21, 2020 6:45 pm

ciao
A me Venezia ha detto che entro gennaio ci saranno le istruzioni sul sito

speriamo bene
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Messaggio  urgada Mer Ott 21, 2020 6:46 pm

beltrale ha scritto:ciao
A me Venezia ha detto che entro gennaio ci saranno le istruzioni sul sito

speriamo bene
quindi attualmente, come avresti fatto, per l'inserimento suddetto ?
urgada
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Messaggio  beltrale Gio Ott 22, 2020 7:04 pm

urgada ha scritto:
beltrale ha scritto:ciao
A me Venezia ha detto che entro gennaio ci saranno le istruzioni sul sito

speriamo bene
quindi attualmente, come avresti fatto, per l'inserimento suddetto ?

l'inserimento chiederà queste cose da gennaio 2021, non adesso.

specificherò le dimensioni dei cassoni mobili
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Messaggio  urgada Mer Dic 02, 2020 4:18 pm

Paolo UD ha scritto:Tra l'altro il portale consentirebbe l'inserimento di un cassone scarrabile.

Dove ?
Anche cisterne scarrabili ?
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Messaggio  Paolo UD Gio Dic 03, 2020 11:49 am

Quando fai l'inserimento di un mezzo nuovo, nella maschera "identificazione" c'è la voce "Tipo mezzo" e tra le voci trovi anche "cassone - container". C'è una voce "Cisterna" che no so se farebbe al caso tuo.

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Messaggio  urgada Gio Dic 03, 2020 5:04 pm

Paolo UD ha scritto:Quando fai l'inserimento di un mezzo nuovo, nella maschera "identificazione" c'è la voce "Tipo mezzo" e tra le voci trovi anche "cassone - container". C'è una voce "Cisterna" che no so se farebbe al caso tuo.

Non sono stato chiaro...
E' possibile inserire solo la carrozzeria scarrabile ?
Il veicolo, scarrabile, che la "ospiterà" è già presente all'albo
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Messaggio  annariri Gio Dic 03, 2020 7:26 pm

urgada ha scritto:
Paolo UD ha scritto:Quando fai l'inserimento di un mezzo nuovo, nella maschera "identificazione" c'è la voce "Tipo mezzo" e tra le voci trovi anche "cassone - container". C'è una voce "Cisterna" che no so se farebbe al caso tuo.

Non sono stato chiaro...
E' possibile inserire solo la carrozzeria scarrabile ?
Il veicolo, scarrabile, che la "ospiterà" è già presente all'albo

Se intendi se sia possibile inserire, ad esempio, un cassone container che andrà scarrato da un autoveicolo già inserito, sì, si può fare.
Io l'ho già fatto (Emilia Romagna) con attestazione di idoneità in cui l'ho identificato singolarmente con numero iscrizione albo + progressivo (esempio: per iscrizione BO/10520 ho indicato sia in attestazione che in agest, nello spazio targa: 10520 01), descritto con le caratteristiche (altezza, larghezza, lunghezza) e con i Cer trasportabili, senza citare il veicolo scarrabile
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