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DIVIETO DI MISCELAZIONE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
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DIVIETO DI MISCELAZIONE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
L'art.187 del T.U.A. D.L.vo 152/2006 e s.m.i.prevede il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità. La classe di pericolosità è definita dalla sigla H e dal numero corrispondente. Ora sarebbe possibile la miscelazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in sede di deposito temporaneo, con uguale classe di pericolosità (H9) ma diverso codice CER o come immagino tale operazione sarebbe in contrasto con il suddetto articolo e quindi sanzionabile ai sensi dell'art.256 del T.U.A. ?
31101967- Nuovo Utente
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Re: DIVIETO DI MISCELAZIONE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
No31101967 ha scritto:L'art.187 del T.U.A. D.L.vo 152/2006 e s.m.i.prevede il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità. La classe di pericolosità è definita dalla sigla H e dal numero corrispondente. Ora sarebbe possibile la miscelazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in sede di deposito temporaneo, con uguale classe di pericolosità (H9) ma diverso codice CER o come immagino tale operazione sarebbe in contrasto con il suddetto articolo e quindi sanzionabile ai sensi dell'art.256 del T.U.A. ?
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cirillo- Moderatore
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Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: DIVIETO DI MISCELAZIONE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
quoto chi mi ha preceduto,
mi piacerebbe sapere quali CER di rifiuto sanitario pericoloso, con classe H9, vorresti mescolare in sede di deposito temporaneo.
mi piacerebbe sapere quali CER di rifiuto sanitario pericoloso, con classe H9, vorresti mescolare in sede di deposito temporaneo.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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