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cantiere navale e rifuti di provenienza dalla nave
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
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cantiere navale e rifuti di provenienza dalla nave
Buongiorno, vorrei sottoporVi una questione particolare che riguarda la gestione dei rifiuti di provenienza diretta dalle navi in manutenzione nelle aree di pertinenza di un cantiere navale. Premetto che il suddetto cantiere gestisce i rifiuti secondo due differenti modalità a seconda della provenienza :
1. provenienza dal cantiere (tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento di operazioni proprie delle attività svolte dal Cantiere, ad es. residui di vetroresina ecc.)
2. provenienza dalla nave (tutti i rifiuti che provengono dal bordo nave, acque di sentina ecc.).
Mentre per i primi il Cantiere adotta in autonomia tutte le procedure tipiche del "produttore del rifiuto" (caratterizzazione, identificazione delle aree di raccolta, ecc.) e per tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, sono definite tempistiche di avviamento alla raccolta e trasporto secondo le modalità definite dal D.Lgs. 152/2006, il discorso cambia per i rifuti di provenienza dal bordo nave.
Su quest'ultima tipologia di rifiuti, il Cantiere si limita allo svolgimento di una mera attività di “fornitura di servizio” in senso atecnico, che consiste nell’erogazione, a favore del comando nave, del servizio di ricerca di un fornitore qualificato, di predisposizione delle attività di raccolta in base alla richiesta del comando nave ed in base alle disponibilità dei fornitori. Tale servizio non viene gestito mediante l'assunzione dei ruoli di legge da parte del cantiere, né come “produttore del rifiuto”, né come “intermediario del rifiuto”. Ciò in quanto, a dire della Proprietà del cantiere, sussiste un rapporto diretto tra la nave in manutenzione (dove il comando di bordo adotta i propri moduli/formulari per il carico/scarico rifiuti) e il fornitore del servizio di raccolta/trasporto: per cui i rifiuti di bordo vengono caricati dal bordo nave direttamente sui camion del trasportatore (senza deposito temporaneo presso e banchine di pertinenza del cantiere navale), anche se poi i trasportatori (che si recano presso il cantiere) fatturano le prestazioni al cantiere e non all'armatore della nave. Questo modo di procedere (in particolare, l'emissione di fattura per il servizio di smaltiemnto dei rifiuti di bordo al cantiere), a mio avviso genera problemi, dato che il Sistri obbligatoriamente richiede un collegamento alle schede SISTRI dei vari “attori” del processo e attualmente il Cantiere non riveste alcun ruolo formalizzato nella gestione dei rifiuti, pur essendo, di fatto, il soggetto a carico del quale viene fatturato il servizio. Ne consegue che, perdurando questa prassi, il cantiere si trova, di fatto, a gestire i rifiuti delle navi senza averne titolo.
Secondo voi la prassi descritta è corretta o il cantiere rischia sanzioni? nel secondo caso per affermare il ruolo del cantiere quale produttore del rifiuto (anche per i rifuti di bordo) si può far leva sul fatto naturale che la nave ferma per lavori in uno specchio di acque portuali di pertinenza del cantiere viene giuridicamente "assorbita" dal cantiere stesso? Grazie
1. provenienza dal cantiere (tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento di operazioni proprie delle attività svolte dal Cantiere, ad es. residui di vetroresina ecc.)
2. provenienza dalla nave (tutti i rifiuti che provengono dal bordo nave, acque di sentina ecc.).
Mentre per i primi il Cantiere adotta in autonomia tutte le procedure tipiche del "produttore del rifiuto" (caratterizzazione, identificazione delle aree di raccolta, ecc.) e per tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, sono definite tempistiche di avviamento alla raccolta e trasporto secondo le modalità definite dal D.Lgs. 152/2006, il discorso cambia per i rifuti di provenienza dal bordo nave.
Su quest'ultima tipologia di rifiuti, il Cantiere si limita allo svolgimento di una mera attività di “fornitura di servizio” in senso atecnico, che consiste nell’erogazione, a favore del comando nave, del servizio di ricerca di un fornitore qualificato, di predisposizione delle attività di raccolta in base alla richiesta del comando nave ed in base alle disponibilità dei fornitori. Tale servizio non viene gestito mediante l'assunzione dei ruoli di legge da parte del cantiere, né come “produttore del rifiuto”, né come “intermediario del rifiuto”. Ciò in quanto, a dire della Proprietà del cantiere, sussiste un rapporto diretto tra la nave in manutenzione (dove il comando di bordo adotta i propri moduli/formulari per il carico/scarico rifiuti) e il fornitore del servizio di raccolta/trasporto: per cui i rifiuti di bordo vengono caricati dal bordo nave direttamente sui camion del trasportatore (senza deposito temporaneo presso e banchine di pertinenza del cantiere navale), anche se poi i trasportatori (che si recano presso il cantiere) fatturano le prestazioni al cantiere e non all'armatore della nave. Questo modo di procedere (in particolare, l'emissione di fattura per il servizio di smaltiemnto dei rifiuti di bordo al cantiere), a mio avviso genera problemi, dato che il Sistri obbligatoriamente richiede un collegamento alle schede SISTRI dei vari “attori” del processo e attualmente il Cantiere non riveste alcun ruolo formalizzato nella gestione dei rifiuti, pur essendo, di fatto, il soggetto a carico del quale viene fatturato il servizio. Ne consegue che, perdurando questa prassi, il cantiere si trova, di fatto, a gestire i rifiuti delle navi senza averne titolo.
Secondo voi la prassi descritta è corretta o il cantiere rischia sanzioni? nel secondo caso per affermare il ruolo del cantiere quale produttore del rifiuto (anche per i rifuti di bordo) si può far leva sul fatto naturale che la nave ferma per lavori in uno specchio di acque portuali di pertinenza del cantiere viene giuridicamente "assorbita" dal cantiere stesso? Grazie
sandrov61- Nuovo Utente
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Re: cantiere navale e rifuti di provenienza dalla nave
Sistri a parte, che non ha minimamente cambiato i criteri di gestione dei rifiuti, ma solo le modalità del tracciamento, nella situazione da te descritta il cantiere svolge in pieno il ruolo di intermediario senza detenzione di rifiuti, anche pericolosi.
E, dato che lo fa senza la regolare iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 8, di fatto sta svolgendo un'attività di gestione di rifiuti anche pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni, pertanto è passibile delle sanzioni penali previste all'art. 256, c.1: arresto da 6 mesi a 2 anni + ammenda
E, dato che lo fa senza la regolare iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 8, di fatto sta svolgendo un'attività di gestione di rifiuti anche pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni, pertanto è passibile delle sanzioni penali previste all'art. 256, c.1: arresto da 6 mesi a 2 anni + ammenda
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
Località : roma
Re: cantiere navale e rifuti di provenienza dalla nave
Fino a questa frase il discorso filava (l'unico mio dubbio era se i rifiuti sulla nave fossero prodotti dal personale della nave stessa o dal personale del cantiere).sandrov61 ha scritto:fatturano le prestazioni al cantiere e non all'armatore della nave
Ma, come dice isa, il cantiere si configura proprio come intermediario senza detenzione con obbligo di iscrizione alla cat. 8.
Sciùr Colombo- Utente Attivo
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Età : 52
Località : Varese/Milano
Re: cantiere navale e rifuti di provenienza dalla nave
grazie mille ad entrambi per la precisazione. Potete darmi indicazioni di massima su tempi e costi della procedura di iscrizione? Inoltre, avevo dimenticato di dire che il cantiere è situato in area portuale:quest'aspetto incide sull'obbligo di iscrizione? ad es. dal sito dell'albo gestori ambientali leggo che non è ancora attiva l'iscrizione per le imprese di cui all'art. 212, comma 12 d.lgs. 152/06.
sandrov61- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 12.04.14
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