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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Promemoria primo messaggio :
Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:
11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».
11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».
11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».
11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»
11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».
11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:
11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».
11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».
11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».
11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»
11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».
11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Ultima modifica di zesec il Ven Ott 11, 2013 10:04 am - modificato 2 volte.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Potrebbe essere.
Ma mi sembra un po' debole quell'aggrapparsi all' aggettivo indefinito "altri" per indicare una precisa categoria...
Bah. Vedremo...
Ma mi sembra un po' debole quell'aggrapparsi all' aggettivo indefinito "altri" per indicare una precisa categoria...
Bah. Vedremo...
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Non mi deludere non ti fermare ad "altri" ma prosegui nella lettura, quando la categoria da indefinita diventa definita ed il testo di Legge richiama "enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti" ... ma non rifiuti speciali, o propri, o propri con propri automezzi (i.e. comma 8 ) bensì DRACONIANAMENTE rifiuti, cioè TUTTI i rifiuti (anche quelli della moglie quando ha il mal di testa )Supremoanziano ha scritto:Potrebbe essere.
Ma mi sembra un po' debole quell'aggrapparsi all' aggettivo indefinito "altri" per indicare una precisa categoria...
Bah. Vedremo...
PS: feedback invece sulla prima parte del msg ? .. quella sbrodolata sul comma 8 ??12-bis ha scritto:[omissis]
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
[omissis]
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Scusate...sbaglio io o con l'art. 12 quater hanno modificato le tempistiche per la registrazione da parte degli intermediari?
Prima era; "per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa"
Ora è:" almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione"
Me la spiegate voi?
Grazie
Prima era; "per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa"
Ora è:" almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione"
Me la spiegate voi?
Grazie
ceresio18- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
ne parliamo (ci proviamo) qui www.sistriforum.com/t10121-sistri-sospeso-ed-ora#120934ceresio18 ha scritto:Scusate...sbaglio io o con l'art. 12 quater hanno modificato le tempistiche per la registrazione da parte degli intermediari?
... Me la spiegate voi?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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ceresio18- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Da quello che mi è parso di capire, se il decreto è stato convertito in legge, i rifiuti speciali NON pericolosi non sono più soggetti al sistri, ma continueranno ad utilizzare al cartaceo come fino ad oggi.
Giusto?
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fabio65- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
E' giusto, ma è rimasta la facoltà, per il ministero, di individuare, entro il 3 marzo 2013, ulteriori categorie di soggetti obbligati tra le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti (non pericolosi ovviamente, per gli altri sono già obbligati).
Infine, relativamente alla regione Campania, dal 3 marzo 2014 dovrebbe partire tutta la filiera degli urbani (pericolosi e non pericolosi), mentre gli speciali non pericolosi, fatto salvo quanto detto sopra, sono esenti.
E anche questo è un aspetto paradossale della vicenda. Diciamo di pura propaganda.
Infine, relativamente alla regione Campania, dal 3 marzo 2014 dovrebbe partire tutta la filiera degli urbani (pericolosi e non pericolosi), mentre gli speciali non pericolosi, fatto salvo quanto detto sopra, sono esenti.
E anche questo è un aspetto paradossale della vicenda. Diciamo di pura propaganda.
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Siccome la mia ditta è iscrittaAdmin ha scritto:E' giusto, ma è rimasta la facoltà, per il ministero, di individuare, entro il 3 marzo 2013, ulteriori categorie di soggetti obbligati tra le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti (non pericolosi ovviamente, per gli altri sono già obbligati).
Infine, relativamente alla regione Campania, dal 3 marzo 2014 dovrebbe partire tutta la filiera degli urbani (pericolosi e non pericolosi), mentre gli speciali non pericolosi, fatto salvo quanto detto sopra, sono esenti.
E anche questo è un aspetto paradossale della vicenda. Diciamo di pura propaganda.
1) Come recuperatore di rifiuti speciali NON PERICOLOSI
2) Come Produttore di rifiuti speciali PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
A questo punto quindi dovrei effettuare la cancellazione come recuperatore di RS NON PERICOLOSI o dovrei ancora attendere prima di farla?
TimeTravel_0- Membro della community
- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 19.05.11
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
E rimane ancora oscuro cosa dovrà fare chi produce/gestisce/trasporta sia pericolosi che non pericolosi. A regime, una volta che SISTRI sarà operativo per tutti i soggetti obbligati (se mai arriverà quel giorno), si continerà col doppio binario NP cartaceo e Pericolosi SISTRI ?
Hieronymus- Utente Attivo
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Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
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