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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato

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Messaggio  zesec Gio Ott 10, 2013 3:54 pm

Promemoria primo messaggio :

Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:

11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
       «1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
       1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
       2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
       3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».


11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
           Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».


11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».

11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
       «14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»


11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
       «3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».


11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»


Ultima modifica di zesec il Ven Ott 11, 2013 10:04 am - modificato 2 volte.
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Messaggio  Admin Gio Ott 24, 2013 5:41 pm

zesec ha scritto:Certo che poi con questi nuovi emendamenti approvati, tutto dovrebbe tornare al Senato in seconda lettura... Ce la faranno entro il 30 ottobre?
Dal sito del Senato:
"Qualora il decreto-legge n. 101 sulla pubblica amministrazione (1015-B) sia modificato dalla Camera dei deputati, l'Assemblea del Senato esaminerà il provvedimento martedì 29 ottobre, alle ore 9.30". Wink
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 6:05 pm

Admin ha scritto:Grazie, dovrebbe passare.
Ne stanno discutendo adesso, sono arrivati all'articolo 4: http://webtv.camera.it/home
dovrebbe passare se arriva in votazione. Ma se vanno avanti così...

Hai visto che c'è la proroga delle sanzioni SISTRI (e il doppio binario) per 10 mesi? Mmmmmh... mi sa che non ci arriviamo.
Le opposizioni continueranno con intelligente lungimiranza a fare ostruzionismo parlando di comunismo, di passamontagna (come ieri sera, fino alle 24.00), e di tante altre cose di stringente attualità. E finirà che porranno la fiducia sul testo licenziato dal Senato. Non lo so, eh? Io ci capisco poco di meccanismi parlamentari, ma il 30 ottobre mi sembra dietro l'angolo. E con l'approvazione di emendamenti, il testo deve tornare in Senato in seconda lettura. Ma c'è il tempo?

Ora divago, ma mentre scrivo leggo di Brunetta che comincia a dire che per lui, il decreto sulla PA può pure decadere. Non per questioni sul contenuto (figuriamoci! sarebbe chiedere troppo), ma per ripicca nei confronti dell'elezione della Bindi alla presidenza della Commissione Antimafia. Sarebbero questioni non "di merito", ma "politiche". La loro politica, specifico io. Non quella di noi cittadini che crediamo che chi abbiamo messo lì per fare le leggi, faccia quello. Non si valuta il SISTRI sì o il Sistri no, non si valuta la stabilizzazione dei precari o la meritocrazia nella PA: si valuta l'opportunità del fatto che la bolscevica Bindi sia stata eletta all'antimafia dopo aver dato una lezione di stile in TV a Berlusconi qualche anno fa. Questo è il Vostro paese. Questi sono i partiti e i famosi leader (statisti... si autodefiniscono) che ci scegliamo.

Si arriverà alla fiducia (senza discutere nel merito) e si farà un'altra conta politica. E noi qui a dire se è giusto il SISTRI, se il regime sanzionatorio sarà operativo a novembre 2013 o ad agosto 2014, se il sistema si applica ai rifiuti urbani, come si fa con la microraccolta...
Dall'altra parte, niente di tutto questo. Desolante.
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 10:03 pm

Aggiornamento.
Premetto che c'è un po' di confusione (soprattutto nella mia testa). Ma mi pare di capire che stanno lavorando in sede di commisioni (il famigerato "Comitato dei 18") e abbiano trovato un accordo (con il Governo) per far passare ulteriori modifiche all'art. 11 (SISTRI).
In particolare avrebbero trovato un accordo sulla riformulazione del subemendamento 11.500.3, che così recita:
«con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato entro 60 giorni sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno del 2014 agli enti o imprese che raccolgano o trasportino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale, o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio."
Questo dovrebbe essere un periodo che si aggiunge al comma 3 dell'art. 11. Si andrebbe quindi verso l'applicazione del SISTRI (seppur in via sperimentale) nei confronti dei gestori di rifiuti urbani pericolosi. Materia per Admin...
Poi interessante anche il subemendamento (riformulato) 11.500.1 che. tra le altre cose, prederebbe anche l'inserimento di un comma 19-bis di questo tenore:
"19-bis: sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientale gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti per il trasporto dei propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta, di cui alla lettera pp) comma 1 dell'articolo 183. "
Esonero parziale dall'obbligo di iscrizione all'Albo che si aggiungerebbe all'esenzione dall'obbligo di tenuta registro c/s, di cui all'emendamento di partenza.

Ecco, su questi e altri emendamenti e/o sub-emendamenti e/o riformulazioni il Governo ha espresso parere favorevole. E non è poco, se qualcuno ha idea di cosa questo voglia dire.
Ce ne sarebbe da discutere. Ma l'astio nei confronti della Bindi sarà più interessante?
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Messaggio  Admin Gio Ott 24, 2013 10:15 pm

Approvato.
Torna al Senato, ma ormai è quello.
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 10:22 pm

Già... tutto approvato.
Quindi parecchie novità.
Vedi che soddisfazione stare svegli la sera a sentire cosa fanno alla Camera dei Deputati, invece che guardare x-factor?
Siamo messi male tu ed io, caro Admin.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 24, 2013 10:28 pm

zesec ha scritto:Già... tutto approvato.
Quindi parecchie novità.
Vedi che soddisfazione stare svegli la sera a sentire cosa fanno alla Camera dei Deputati, invece che guardare x-factor?
Siamo messi male tu ed io, caro Admin.
approvata anche la cavolata sull. Esenzione dall.albo dei contadini ????
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Messaggio  Admin Gio Ott 24, 2013 10:33 pm

zesec ha scritto:Già... tutto approvato.
Quindi parecchie novità.
Vedi che soddisfazione stare svegli la sera a sentire cosa fanno alla Camera dei Deputati, invece che guardare x-factor?
Siamo messi male tu ed io, caro Admin.
Si, però mi sono perso.
Puoi sostituirti alla Boldrini e pubblicare la versione approvata dell'art. 11?
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 10:45 pm

Ci provo, ma dammi qualche mese di tempo. Tu cosa vorresti? Come sarebbe oggi l'art. 11 con gli emendamenti approvati dal Senato e dalla Camera? Avvisiamo tutti che è un esercizio, e che bisogna tornare al Senato e vedere cosa succede. Dai, ci provo. Vai a vedere due canzoni di x-factor e ci aggiorniamo tra qualche minuto.
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Messaggio  Admin Gio Ott 24, 2013 10:54 pm

A buon rendere, non sarà un lavoro inutile perchè al Senato ci sarà giusto il tempo per approvarlo così com'è uscito stasera.
X-Factor? affraid 
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 11:30 pm

Con beneficio d'inventario, legato non solo alla mia capacità, ma anche ai testi provvisori presi dai resoconti presenti sul sito della Camera. In ogni caso, in verde gli emendamenti approvati in Senato, in rosso quelli approvati alla camera. Per non fare ulteriore confusione non ho conservato né il testo originario del DL che è stato sostituito, né gli emendamenti approvati in Senato e già modificati alla Camera dei Deputati.
Se trovate (e li troverete) errori, avvisatemi e aggiorniamo il testo.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
      "1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
      2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
      3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis."


2.  Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

3.  Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato entro 60 giorni sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno del 2014 agli enti o imprese che raccolgano o trasportino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale, o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.

3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle relative sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4.  Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

5.  Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

6.  Sono abrogati:
a)  il comma 5 dell'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006;
b)  l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013, recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

7.  All'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento del rischio ambientale e/o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.".

8.  In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (5)

9.  All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e della ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.

10.  Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.  Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12.  All'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "(nuovo produttore)".

12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), del comma 3, dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.

12-ter. All'articolo 190 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “i soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),”.

12-quater. All'articolo 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “Per gli enti e le imprese ...” fino alle parole: “ ... devono risultare almeno i seguenti dati: “sono sostituite dalle seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati".

12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19, è inserito il seguente 19-bis: "Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientale gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti per il trasporto dei propri rifiuti effettuati all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta, di cui alla lettera pp) comma 1 dell'articolo 183.".


13.  È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.

14.  All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".

14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."


Ultima modifica di zesec il Mar Ott 29, 2013 11:31 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Corretto qualche errore ortografico e di battitura)
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 11:38 pm

Ci tengo a precisare che alcuni errori ortografici, come la mancanza dell'apostrofo nell'emendamento al comma 7, sono il risultato della trascrizione fedel del resoconto della seduta (probabilmente la versione provvisoria) che si trova sul sito della Camera.

Aggiunta del 29/10/2013: ho aggiunto l'accento e ho corretto qualche altro errore di battitura. Non escludo ce ne siano altri.


Ultima modifica di zesec il Mar Ott 29, 2013 11:33 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  zesec Gio Ott 24, 2013 11:53 pm

Per rispondere invece alla tua precedente domanda sugli imprenditori agricoli, non so che dire.
Da una parte si dice che adempiono all'obbligo della tenuta del registro con la conservazione dei formulari. Ma l'obbligo della tenuta del registro è solo per chi non è obbligato al Sistri. E l'obbligo di adesione al Sistri vale per tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (enti e imprese). Dove sta scritto che gli imprenditori agricoli non sono tenuti ad aderire al Sistri? E' scritto solo che adempiono all'obbligo della tenuta del registro di c/s conservando i formulari. Ma dal 3 marzo (o quando accadrà, o comunque passato il periodo transitorio di fine luglio) non avranno nessun obbligo di tenere il registro. Perché dovranno usare il SISTRI. No?
Forse è una disposizione che vale finché comincia il SISTRI e finisce il periodo transitorio. O forse si sa già che il SISTRI sarà prorogato all'infinito.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 24, 2013 11:56 pm

zesec ha scritto:Ci tengo a precisare che alcuni errori ortografici, come la mancanza dell'apostrofo nell'emendamento al comma 7, sono il risultato della trascrizione fedel del resoconto della seduta (probabilmente la versione provvisoria) che si trova sul sito della Camera.
un lavoraccio.
Grazie @zes
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Messaggio  zesec Ven Ott 25, 2013 12:03 am

@vaghe: prego. Così la Ficco, Maglia, Saia e compagnia bella possono farlo revisionare e correggere da qualche scagnozzo senza troppa fatica per arricchire il contenuto dei loro siti a pagamento. Lo faccio per benficenza, per dare loro una mano... accidenti a loro e a me!

@Admin
Ora ho letto meglio il tuo post. Ti riferivi all'esenzione dall'iscrizione all'Albo.
Sì, confermo. Esenzione dall'obbligo di iscrizione ai sensi del 212 comma 8, se il trasporto è all'interno della regione, verso i circuiti organizzati di raccolta.
E tu che ti preoccupavi qualche giorno fa in un altro thread per il trasporto di rifiuti (anche non pericolosi) all'interno di aree private senza iscrizione all'albo... Dilettante!
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Messaggio  Admin Ven Ott 25, 2013 12:04 am

zesec ha scritto:Per rispondere invece alla tua precedente domanda sugli imprenditori agricoli, non so che dire.
Da una parte si dice che adempiono all'obbligo della tenuta del registro con la conservazione dei formulari. Ma l'obbligo della tenuta del registro è solo per chi non è obbligato al Sistri. E l'obbligo di adesione al Sistri vale per tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (enti e imprese). Dove sta scritto che gli imprenditori agricoli non sono tenuti ad aderire al Sistri? E' scritto solo che adempiono all'obbligo della tenuta del registro di c/s conservando i formulari. Ma dal 3 marzo (o quando accadrà, o comunque passato il periodo transitorio di fine luglio) non avranno nessun obbligo di tenere il registro. Perché dovranno usare il SISTRI. No?
Non è l'unico problema di coerenza interna, mi pare.
Art. 188-ter, comma 1 "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ... gli enti o [o??] le imprese ...  che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi"

Art. 188-ter, comma 3 "Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato entro 60 giorni sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno del 2014 agli enti o imprese che raccolgano o trasportino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale, o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio".

Quale sperimentazione? Non sono già obbligati ai sensi del comma 1?

Per tacere del fatto che, leggendo il comma 2, non si capisce quando dovrebbero partire i soggetti in questione (quelli sottolineati).
La verità è che gli è rimasta sulla penna la parola "urbani" al comma 1.
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Messaggio  zesec Ven Ott 25, 2013 12:27 am

He! Bel colpo.
Dai... sperimenteranno dopo essere stati obbligati ad aderire. E' la modernità. Non è colpa loro se tu sei rimasto legato a schemi vecchi.

Adesso però ricordiamoci di questo tuo intervento, fatto alla mezzanotte della sera di approvazione del testo, e rivendichiamo (quello ci resta) la primogenitura quando un analogo (coincidenze...) commento apparirà su una newsletter di un sito a pagamento. A te la primogenitura, a loro i soldi. Vorrai mica tutto tu?
Poi con la primogenitura ci andiamo a bere due birre.
Buonanotte.
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Messaggio  Admin Ven Ott 25, 2013 12:33 am

Alla primogenitura! celebrate 
E buonanotte, per oggi può bastare.
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Messaggio  silvia Ven Ott 25, 2013 8:46 am

Grazie a tutti voi!
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Messaggio  marcosperandio Ven Ott 25, 2013 9:37 am

Mi unisco al grazie.
Ciao

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Messaggio  ceresio18 Ven Ott 25, 2013 9:43 am

grazie anche da parte mia...e poi diciamo che a Roma non fanno nulla.....non si riesce a stare al passo con le modifiche che apportano alla normativa!!!!!!Very Happy 
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Messaggio  isamonfroni Ven Ott 25, 2013 11:03 am

Ragazzi siete veramente in gamba e complimenti a tutti.
E ricordiamoci che la Ficco, Maglia, ma soprattutto Saia ci leggono Very Happy 

Spero caro Zesec che ti fischieranno diffusamente le orecchie per il reverente pensiero di ringraziamento che eleveranno al tuo indirizzo.

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Messaggio  zesec Ven Ott 25, 2013 11:15 am

Faccio fattura? 45 minuti di lavoro. Cosa gli chiedo? Tariffa mia e mi faccio una cena (da solo), o tariffa loro e mi faccio il week-end in montagna?
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Messaggio  Supremoanziano Ven Ott 25, 2013 11:45 am

Lode a zesec e Admin per il lavoro che hanno fatto e che continueranno a fare.
Per gli altri personaggi citati, ahimè sarebbe troppo pretendere da loro l'onestà intellettuale di ammettere (pubblicamente) che sono arrivati secondi? (o terzi, o quarti...)
Mi piacerebbe essere smentito.
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Messaggio  SA82 Ven Ott 25, 2013 12:04 pm

Mi aggiungo ai ringraziamenti..
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Messaggio  isamonfroni Ven Ott 25, 2013 1:19 pm

zesec ha scritto:Faccio fattura? 45 minuti di lavoro. Cosa gli chiedo? Tariffa mia e mi faccio una cena (da solo), o tariffa loro e mi faccio il week-end in montagna?
Loro
e ce ne esce pure uno al mare.....

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