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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
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Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Promemoria primo messaggio :
Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:
11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».
11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».
11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».
11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»
11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».
11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Questi gli emendamenti approvati dal Senato, in attesa della votazione sul provvedimento nel complesso e del successivo passaggio nell'altra Camera:
11.11 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI di cui all'articolo 188-bis.».
11.22 (testo 2)
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».
Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».
11.91
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».
11.98
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le parole: "e periferiche avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»
11.103 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
11.500
Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».
11.1000
«Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Ultima modifica di zesec il Ven Ott 11, 2013 10:04 am - modificato 2 volte.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
... mi unisco ai ringraziamenti per l'immenso lavoro... ora attendo la pubblicazione in GU...
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Anche io mi unisco ai ringraziamenti per il tuo lavoro zesec, ho già avuto modo di apprezzare i tuoi interventi, se non fossimo così distanti mi piacerebbe presentarti al capo e proporti come consulente.
Fabio
Fabio
fabio65- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
grazie per il lavoro fatto!
spands72- Utente Attivo
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Età : 52
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Per così poco? Ringraziamenti, proposte di consulenza (mancate), addirittura genuflessioni... non mi aspettavo tutte queste reazioni. Di solito devo faticare di più.
Magari sarà anche grossolanamente sbagliato... Speriamo almeno si avvicini alla versione corretta.
Intanto che volete che vi dica? Prego.
Magari sarà anche grossolanamente sbagliato... Speriamo almeno si avvicini alla versione corretta.
Intanto che volete che vi dica? Prego.
zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Scusate un secondo.. sarà che è venerdi ma mi sono perso nel tentativo di "ritrovarmi" nell'ottimo lavoro di zesec...
dunque .. il nuovo comma 1 del 188-ter dice che sono obbligati ad aderire a SISTRI "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ecc....." .
Bene, un'azienda agricola produttrice iniziali di rifiuti pericoli rientra tra i soggetti obbligati. O sbaglio?
Se però passo al nuovo 190 comma 1-ter scopro che gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni i formulari o le schede SISTRI.
Con questo spero si intenda fino alla data di effettivo utilizzo del SISTRI.......
Oppure le imprese agricole produttrici di pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati a SISTRI?
Scusate per l'esposizione poco chiara....
Buon w.e. a tutti
dunque .. il nuovo comma 1 del 188-ter dice che sono obbligati ad aderire a SISTRI "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ecc....." .
Bene, un'azienda agricola produttrice iniziali di rifiuti pericoli rientra tra i soggetti obbligati. O sbaglio?
Se però passo al nuovo 190 comma 1-ter scopro che gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni i formulari o le schede SISTRI.
Con questo spero si intenda fino alla data di effettivo utilizzo del SISTRI.......
Oppure le imprese agricole produttrici di pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati a SISTRI?
Scusate per l'esposizione poco chiara....
Buon w.e. a tutti
simone1980- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Grazie del lavoraccio
ma qualcuno mi spiega come si concilia il 3bis (10 mesi senza le sanzioni sistri) con l’11 (che di fatto ce le applica dopo il terzo errore?)
mmmmaaahhhhh io non mi capacito:(
ma qualcuno mi spiega come si concilia il 3bis (10 mesi senza le sanzioni sistri) con l’11 (che di fatto ce le applica dopo il terzo errore?)
mmmmaaahhhhh io non mi capacito:(
rossiross- Membro della community
- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Per completezza, gli ordini del giorno approvati:
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;
ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema, con vantaggi per i piccoli produttori;
ritenuto opportuno prevedere la possibilità di delegare gli adempimenti di iscrizione al SISTRI, movimentazione e registrazione di rifiuti da parte degli Enti e imprese produttori di minori dimensioni, agli operatori professionali, come trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria, per evitare di caricare con nuovi obblighi, anche onerosi, soggetti che producono quantità minime di rifiuti pericolosi,
impegna il Governo
nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 11, a procedere ad una ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, ossia imprese fino a 10 dipendenti, e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8 del codice).
9/1682-A/34. Borghesi, Grimoldi.
ACCOLTO
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
considerato che l'articolo 11 non prevede la possibilità per le amministrazioni di controllo di tenere conto della buona fede degli operatori permettendo al soggetto che sbaglia di poter denunciare senza timore il proprio errore agli organi competenti;
tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,
impegna il Governo
nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare apposite procedure che introducono per talune fattispecie di violazioni minori l'istituto del ravvedimento operoso in analogia a quanto previsto per le violazione di natura fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.
9/1682-A/37. Fedriga, Grimoldi.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
considerato che con l'emendamento 11.500 del Governo è stato previsto uno slittamento dell'applicazione delle sanzioni e delle sanzioni accessorie per l'omessa iscrizione al sistema e per tutte le alte violazioni commesse dai soggetti obbligati al SISTRI e che pertanto tale periodo si presenta come un periodo in cui si dovrebbe sperimentare la funzionalità generale del sistema;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede l'emanazione i decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;
ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema con vantaggi per i piccoli produttori e per l'amministrazione pubblica,
impegna il Governo
nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 11, a rivedere le norme di applicazione del SISTRI, previa consultazione del e associazioni degli utenti e delle categorie dei soggetti obbligati, verso una ulteriore semplificazione e razionalizzazione del sistema.
9/1682-A/38. Molteni, Grimoldi.
ACCOLTO
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
considerato che l'articolo 11 non prevede nulla in favo e dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, nonostante il vecchio sistema non sia mai entrato in vigore;
tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,
impegna il Governo
nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare un'apposita procedura amministrativa per restituire le somme versate per l'iscrizione al vecchio SISTRI negli anni in cui tale sistema non è entrato in operatività o, in alternativa, per compensarle con i debiti di qualunque genere (tributari, fiscali, contribuitivi) vantati dal soggetto titolato nei confronti della pubblica amministrazione.
9/1682-A/40. Grimoldi.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in commento reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituita con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 78/2009 e successivamente, inserita nel D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) recependo quanto disposto dalla direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE che prevede che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale;
accanto alle modifiche riguardanti la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema, l'individuazione di nuovi termini per l'operatività del SISTRI e l'applicazione delle sanzioni, ve ne sono altre per la semplificazione del sistema, individuabili in quattro distinte procedure di verifica in senso lato: la semplificazione periodica del sistema (comma 7); le operazioni di collaudo e la commissione di collaudo (comma ; l'audit dei costi (comma 10); il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (comma 13);
in particolare, l'articolo 11, al comma 8 nel disciplinare in sede di prima applicazione gli interventi di semplificazione del SISTRI, dispone che «Sono fatte salve le operazioni di collaudo, (che verificano la conformità del SISTRI alle norme e alle finalità vigenti prima dell'emanazione del decreto di semplificazione del sistema, previsto al comma 7) che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.»,
impegna il Governo
a presentare nelle competenti Commissioni parlamentari i risultati delle operazioni del collaudo previste nel decreto in commento.
9/1682-A/45. Bratti, Mariani, Braga, Realacci.
ACCOLTO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
l'articolo 11 composto di oltre 14 commi è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali;
negli ultimi anni migliaia di imprenditori italiani hanno speso milioni di euro per iscriversi al sistema e per acquistare chiavette usb e black box senza che il sistema fosse divenuto operativo,
impegna il Governo
ad adottare un piano di intervento che preveda che ogni onere versato a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 1012 dai soggetti di cui all'articolo 3 del 17 dicembre 2009 sia restituito o compensato secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9/1682-A/77. Busto, Terzoni, Zolezzi.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
l'articolo 11 composto di oltre 14 commi è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali,
impegna il Governo
a porre in essere interventi affinché siano progettate ed implementate applicazioni che consentano la trasmissione dei dati e delle informazioni per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti anche su apparecchiature smartphone e Tablet al fine garantire una comunicazione più sollecita e sicura, contestualmente ponendo in essere interventi affinché sia garantita la copertura e la piena efficacia ed utilizzabilità della rete Internet su tutto il territorio nazionale, così assicurando il ruolo di controllo al sistema SITRI affidato dalla legge.
9/1682-A/78. Terzoni, Zolezzi, Busto.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;
ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema, con vantaggi per i piccoli produttori;
ritenuto opportuno prevedere la possibilità di delegare gli adempimenti di iscrizione al SISTRI, movimentazione e registrazione di rifiuti da parte degli Enti e imprese produttori di minori dimensioni, agli operatori professionali, come trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria, per evitare di caricare con nuovi obblighi, anche onerosi, soggetti che producono quantità minime di rifiuti pericolosi,
impegna il Governo
nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 11, a procedere ad una ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, ossia imprese fino a 10 dipendenti, e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8 del codice).
9/1682-A/34. Borghesi, Grimoldi.
ACCOLTO
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
considerato che l'articolo 11 non prevede la possibilità per le amministrazioni di controllo di tenere conto della buona fede degli operatori permettendo al soggetto che sbaglia di poter denunciare senza timore il proprio errore agli organi competenti;
tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,
impegna il Governo
nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare apposite procedure che introducono per talune fattispecie di violazioni minori l'istituto del ravvedimento operoso in analogia a quanto previsto per le violazione di natura fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.
9/1682-A/37. Fedriga, Grimoldi.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
considerato che con l'emendamento 11.500 del Governo è stato previsto uno slittamento dell'applicazione delle sanzioni e delle sanzioni accessorie per l'omessa iscrizione al sistema e per tutte le alte violazioni commesse dai soggetti obbligati al SISTRI e che pertanto tale periodo si presenta come un periodo in cui si dovrebbe sperimentare la funzionalità generale del sistema;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede l'emanazione i decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;
ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema con vantaggi per i piccoli produttori e per l'amministrazione pubblica,
impegna il Governo
nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 11, a rivedere le norme di applicazione del SISTRI, previa consultazione del e associazioni degli utenti e delle categorie dei soggetti obbligati, verso una ulteriore semplificazione e razionalizzazione del sistema.
9/1682-A/38. Molteni, Grimoldi.
ACCOLTO
La Camera,
esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
considerato che l'articolo 11 non prevede nulla in favo e dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, nonostante il vecchio sistema non sia mai entrato in vigore;
tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,
impegna il Governo
nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare un'apposita procedura amministrativa per restituire le somme versate per l'iscrizione al vecchio SISTRI negli anni in cui tale sistema non è entrato in operatività o, in alternativa, per compensarle con i debiti di qualunque genere (tributari, fiscali, contribuitivi) vantati dal soggetto titolato nei confronti della pubblica amministrazione.
9/1682-A/40. Grimoldi.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in commento reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituita con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 78/2009 e successivamente, inserita nel D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) recependo quanto disposto dalla direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE che prevede che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale;
accanto alle modifiche riguardanti la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema, l'individuazione di nuovi termini per l'operatività del SISTRI e l'applicazione delle sanzioni, ve ne sono altre per la semplificazione del sistema, individuabili in quattro distinte procedure di verifica in senso lato: la semplificazione periodica del sistema (comma 7); le operazioni di collaudo e la commissione di collaudo (comma ; l'audit dei costi (comma 10); il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (comma 13);
in particolare, l'articolo 11, al comma 8 nel disciplinare in sede di prima applicazione gli interventi di semplificazione del SISTRI, dispone che «Sono fatte salve le operazioni di collaudo, (che verificano la conformità del SISTRI alle norme e alle finalità vigenti prima dell'emanazione del decreto di semplificazione del sistema, previsto al comma 7) che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.»,
impegna il Governo
a presentare nelle competenti Commissioni parlamentari i risultati delle operazioni del collaudo previste nel decreto in commento.
9/1682-A/45. Bratti, Mariani, Braga, Realacci.
ACCOLTO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
l'articolo 11 composto di oltre 14 commi è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali;
negli ultimi anni migliaia di imprenditori italiani hanno speso milioni di euro per iscriversi al sistema e per acquistare chiavette usb e black box senza che il sistema fosse divenuto operativo,
impegna il Governo
ad adottare un piano di intervento che preveda che ogni onere versato a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 1012 dai soggetti di cui all'articolo 3 del 17 dicembre 2009 sia restituito o compensato secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9/1682-A/77. Busto, Terzoni, Zolezzi.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha subito modifiche in sede di conversione in legge, anche in riferimento all'articolo 11 che recita in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia;
l'articolo 11 composto di oltre 14 commi è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test-stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali,
impegna il Governo
a porre in essere interventi affinché siano progettate ed implementate applicazioni che consentano la trasmissione dei dati e delle informazioni per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti anche su apparecchiature smartphone e Tablet al fine garantire una comunicazione più sollecita e sicura, contestualmente ponendo in essere interventi affinché sia garantita la copertura e la piena efficacia ed utilizzabilità della rete Internet su tutto il territorio nazionale, così assicurando il ruolo di controllo al sistema SITRI affidato dalla legge.
9/1682-A/78. Terzoni, Zolezzi, Busto.
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Admin- Amministratore
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Grazie a zesec e admin anche da parte mia
mauro.sanciolo- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
per stare "al passo "con qualcuno devi almeno vedere in che direzione sta andando, e non mi sembra la fattispecie calzante già il solo termine "direzione".ceresio18 ha scritto:grazie anche da parte mia...e poi diciamo che a Roma non fanno nulla.....non si riesce a stare al passo con le modifiche che apportano alla normativa!!!!!!
@zesec: come scrivono su FB i "giovani" (= ormai, <40...), STIMA !
Anche se per mia enorme fortuna non mi dovrò interfacciare di persona con questo casino, credo inizierò a prendere assai seriamente in considerazione l'opportunità di mettermi a fare lezioni private di matematica e scienze, per campare: in ambito metropolitano persino adesso che sono crollati tutti i consumi comunque ho sentito parlare di non meno di 30€/h nettissimissime (= non fatturate).
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
cara Aurora, hai proprio ragione....non si può esattamente parlare di "restare al passo"
ceresio18- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00721401.pdf
sembra che sia stata approvata definitivamente ed in corso di pubblicazione
sembra che sia stata approvata definitivamente ed in corso di pubblicazione
magonero- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/norme/2013-10-29/decreto-sistri-congelato-mesi-115248.php?uuid=Abq9YQyI&fromSearch
Congelato? Mi son persa qualcosa?
Congelato? Mi son persa qualcosa?
rossiross- Membro della community
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
uhm... congelato nel senso che per 10 mesi si continua ad appplicare il regime cartaceo, pur in presenza del Sistri attivo senza sanzioni (almeno in parte, mi pare...)... è quello che hanno deliberato alla Camera nella modifica al decreto-legge, come riportato nei post precedenti da zesec... poiché è stato approvato definitivamente, il Senato non ha apportato nessuna ulteriore modifica... e del resto, non ci sarebbe poi stato il tempo di approvare il decreto-legge prima della sua scadenza (60 giorni...).
Salute a tutti.
Salute a tutti.
cescal64- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 08.09.11
Età : 60
Località : bologna
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Cara Ross...un raro caso di mattinata che inizia con buone notizie ...rossiross ha scritto: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/norme/2013-10-29/decreto-sistri-congelato-mesi-115248.php?uuid=Abq9YQyI&fromSearch
Congelato? Mi son persa qualcosa?
RIchiudiamo i benedetti token nei cassetti e ne riparliamo ad estate 2014 inoltrata....
bcrick- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.03.10
Località : Cagliari
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
AIUTOOO!!! Con tutti questi decreti e modifiche mi sono persa.
Ho letto il testo approvato dal Senato (che se ho capito bene è uguale a quello modificato qualche giorno fa dalla Camera) e non mi è chiaro quando parla di chi è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico: "dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi"
Ma scusate, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non sono obbligati ad aderire al SISTRI
Vuol dire che devono avere il registro fino a quando non utilizzano il sistri???
Ma subito dopo dice: "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)"
Sarà che ieri sono stata in ufficio fino alle 22 e sono un po' bollita, ma sta cosa proprio non riesco a capirla...
Ho letto il testo approvato dal Senato (che se ho capito bene è uguale a quello modificato qualche giorno fa dalla Camera) e non mi è chiaro quando parla di chi è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico: "dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi"
Ma scusate, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non sono obbligati ad aderire al SISTRI
Vuol dire che devono avere il registro fino a quando non utilizzano il sistri???
Ma subito dopo dice: "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)"
Sarà che ieri sono stata in ufficio fino alle 22 e sono un po' bollita, ma sta cosa proprio non riesco a capirla...
luanap- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
ho già iniziato la pratica di cancellazione dei siti ove produco/tratto rifiuti non pericolosi e della cancellazione dei mezzi per i rifiuti non pericolosi.... devo solo valutare il rimborso da chiedere:twisted:
magonero- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Quindi 10 mesi di doppio binario con tanti saluti alle semplificazioni................
simone1980- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
oppure 10 mesi di niente
erusservice- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
secondo me no... sono sospese le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo ma restano quelle relative a comunicazioni incomplete o inesatte quindi (credo) che il sistema vada cmq usato..... attendo però conferme da qualcuno più ferrato di me.....erusservice ha scritto:oppure 10 mesi di niente
simone1980- Utente Attivo
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Località : Pavia
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
...stando alla maschera più ferrato di te.......ma a parte gli scherzi attendiamo la pubblicazione in GU e (forse) la situazione si chiariràsimone1980 ha scritto:secondo me no... sono sospese le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo ma restano quelle relative a comunicazioni incomplete o inesatte quindi (credo) che il sistema vada cmq usato..... attendo però conferme da qualcuno più ferrato di me.....erusservice ha scritto:oppure 10 mesi di niente
Maverick- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
in gazzetta .... buona lettura....
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
link ?? http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&atto.codiceRedazionale=13G00169&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originarioPiazzaPulita ha scritto:in gazzetta .... buona lettura....
Mersi'. $ivuple'
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
beh sul decreto viene riportato che le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter non si applicano per i 10 mesi successivi al 1^ Ottobre..e il comma 3 del 260-bis parla di compilazione registro cronologico o scheda SISTRI...quindi secondo me in teoria si potrebbe anche non usare l'intero sistema... rimangono poi forti dubbi su come essere allineati quando finirà questo periodo transitorio, sul fatto che gli articoli in cui si parla di obbligo di utilizzo del sistema sono ancora in vigore, ecc, ecc.. siamo obbligati ad usarlo ma nessuno ci sanziona se non lo usiamo??? il succo del discorso mi sembra un pò questo... o no??simone1980 ha scritto:secondo me no... sono sospese le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento del contributo ma restano quelle relative a comunicazioni incomplete o inesatte quindi (credo) che il sistema vada cmq usato..... attendo però conferme da qualcuno più ferrato di me.....erusservice ha scritto:oppure 10 mesi di niente
Input- Utente Attivo
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Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
Da una prima lettura mi sembra che vengano completamente ignorati i trasportatori art.212 comma 8 di rifiuti speciali pericolosi: non vengono citati nè come obbligati al Sistri, nè come obbligati al registro cartaceo.
Qualcuno mi quota?
Qualcuno mi quota?
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Art. 11 DL 101/2013 - Legge di conversione - Emendamenti Senato
SE e dico SE, come già discusso altrove nei gg scorsi ( www.sistriforum.com/t9975p45-la-circolare-di-chiarimento-sul-sistri#119411 ) , quelli del c. 8 sono dentro nei "trasportatori a titolo professionale" (in conseguenza di quella famosa Sentenza Europea), ebbene devono iscriversi e dovevano partire il 1° ottobre (spero di sbagliarmi ) MA a confutazione di ciò che ho appena detto sono stati richiamati in partenza al 03.03.14 dal Ministrorlando nella sua tenera circolare del 1° ottobre ... (spero di non sbagliarmi )Supremoanziano ha scritto:Da una prima lettura mi sembra che vengano completamente ignorati i trasportatori art.212 comma 8 di rifiuti speciali pericolosi: non vengono citati nè come obbligati al Sistri, nè come obbligati al registro cartaceo....
La follia è che per capire chi parte e quando, ci rimane il DM 20.03.13 (al quale però hanno tagliato l'art. 1 che aiutava ) e la lettura del DL 101 di fine agosto all'art. 11 c.2 +c.3 MA come modificati dalla L. 125 (quella di questa notte !) mi fa male la testa
questo obbligo te lo dice l'art. 12-bis appena inserito con L. 125Supremoanziano ha scritto:i trasportatori art.212 comma 8 di rifiuti speciali pericolosi non vengono citati ... come obbligati al registro cartaceo....
12-bis ha scritto:[omissis]
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
[omissis]
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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