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Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
+2
erusservice
riger
6 partecipanti
Pagina 1 di 1
Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
Vorrei confrontarmi con voi sul comportamento che dovrebbe tenere un impianto nel caso carico con un FIR che non passi a pieno tutte le verifiche sulle autorizzazioni del trasportatore. Per esempio, un trasportatore che ha autorizzato trattori e rimorchi, ma arrivi con un trattore autorizzato e rimorchio no o viceversa, oppure un trasportatore in 4F che consegni, ma in conto proprio, CER che non ha all'albo.
L'impianto ha culpa in vigilando o meno? e conviene respingere il trasporto, ovvero far rifare il viaggio non autorizzato e su mezzi potenzialmente inidonei, scaricare e segnalare, o cosa?
L'impianto ha culpa in vigilando o meno? e conviene respingere il trasporto, ovvero far rifare il viaggio non autorizzato e su mezzi potenzialmente inidonei, scaricare e segnalare, o cosa?
riger- Moderatore
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Età : 43
Località : Brescia
Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
se stai alla norma devi respingere il carico in quanto " non autorizzato"...questa è stata la risposta data da enti di controllo alla tua stessa domanda fatta ovviamente in maniera ipotetica...
erusservice- Utente Attivo
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Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
Premessa: WOW! Manco dal forum da un sacco di tempo e ho visto notevoli miglioramenti negli strumenti utilizzabili per le formattazioni. Complimenti Admin!
Per il rientro, che non sarà assiduo come ai tempi che furono, mi fa piacere provare a rispondere a una delle colonne portanti del forum. Ciao riger.
Cominciamo con il dire che l’attività svolta in assenza o in contrasto con il titolo abilitativo (e tali sembrano i comportamenti illustrati da riger) rappresenta un comportamento penalmente rilevante per il trasportatore (art. 256 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006). Il reato “proprio” del trasportatore non esclude la configurabilità del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.) quando l’estraneo (ad esempio il produttore di rifiuti), con il suo comportamento attivo o omissivo partecipi alla lesione del bene protetto dalla norma. Se questo vale per il produttore di rifiuti, tanto più vale per chi svolge professionalmente attività di gestione dei rifiuti, come il titolare di un impianto di recupero/smaltimento (in capo a questi soggetti parte della giurisprudenza e della dottrina attribuiscono una vera e propria “posizione di garanzia”, tipica di chi deve agire per impedire il verificarsi di un evento).
Recentemente la Corte di Cassazione ha sottolineato “che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento” (Cass. Pen., sez. III, 10 aprile 2012). Non è proprio esattamente il tuo caso, ma serve a ricavarne il principio generale che è quello della "responsabilità condivisa", affermato oramai innumerevoli volte dalla nostra giurisprudenza.
Definito l’elemento oggettivo, è necessario valutare l’elemento soggettivo del reato, in relazione alla colpa e/o dolo del soggetto terzo che concorre nel reato di gestione di rifiuti non autorizzata (o meglio, in questo caso: gestione in contrasto con il titolo abilitativo).
La sentenza di Cassazione sopra citata ha confermato la condanna di un produttore di rifiuti che versava in dolo, ben sapendo che la gestione dell’impianto fosse illegittima (conclusione fondata sulle risultanze di intercettazioni telefoniche e di altre operazioni di controllo della polizia giudiziaria). E’ evidente che in questa ipotesi si riduce drasticamente lo spazio per il dibattito sulla questione delle responsabilità, perché chi interviene nella circolazione/gestione dei rifiuti, ben sapendo che l’attività nel suo complesso è illegittima, risponde pienamente dei reati alla cui realizzazione fornisca il proprio apporto materiale (e anche un comportamento omissivo è un apporto materiale). E qui fai tu le tue valutazioni, non ti devo insegnare nulla... ma non far trovare le tracce di questa comunicazione!
In assenza di dolo, spetterà al giudice valutare la colpa di chi ha agito (od omesso di agire) in concorso con il trasportatore. In questo caso vale la regola generale dell’ordinaria diligenza e prudenza che deve possedere chi svolge attività in questo settore, secondo il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Non possiamo dire, in assenza di casistica (che non ho cercato per te), quali potrebbero essere le valutazioni del giudice, ma possiamo sicuramente dire che la diligenza che si può richiedere ad un operatore professionale (e tale è il gestore di un impianto di rifiuti) è maggiore di quella che si può richiedere ad un normale produttore di rifiuti.
In definitiva, in presenza di dolo del gestore di un impianto di rifiuti non vi sono grossi dubbi sulla configurabilità del concorso nel reato del terzo (trasportatore). In assenza di dolo, la colpa dovrà essere valutata caso per caso. Io non ho notizie di simili contestazioni, ma non è escluso che organi di polizia giudiziaria e magistratura possano ritenere che un gestore di un impianto di rifiuti, in quanto soggetto che opera professionalmente nel campo dei rifiuti, possa o debba accorgersi di quanto tu, effettivamente... hai scoperto! Ssshhhhhhhhh.......
Ciao riger.
Per il rientro, che non sarà assiduo come ai tempi che furono, mi fa piacere provare a rispondere a una delle colonne portanti del forum. Ciao riger.
Cominciamo con il dire che l’attività svolta in assenza o in contrasto con il titolo abilitativo (e tali sembrano i comportamenti illustrati da riger) rappresenta un comportamento penalmente rilevante per il trasportatore (art. 256 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006). Il reato “proprio” del trasportatore non esclude la configurabilità del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.) quando l’estraneo (ad esempio il produttore di rifiuti), con il suo comportamento attivo o omissivo partecipi alla lesione del bene protetto dalla norma. Se questo vale per il produttore di rifiuti, tanto più vale per chi svolge professionalmente attività di gestione dei rifiuti, come il titolare di un impianto di recupero/smaltimento (in capo a questi soggetti parte della giurisprudenza e della dottrina attribuiscono una vera e propria “posizione di garanzia”, tipica di chi deve agire per impedire il verificarsi di un evento).
Recentemente la Corte di Cassazione ha sottolineato “che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento” (Cass. Pen., sez. III, 10 aprile 2012). Non è proprio esattamente il tuo caso, ma serve a ricavarne il principio generale che è quello della "responsabilità condivisa", affermato oramai innumerevoli volte dalla nostra giurisprudenza.
Definito l’elemento oggettivo, è necessario valutare l’elemento soggettivo del reato, in relazione alla colpa e/o dolo del soggetto terzo che concorre nel reato di gestione di rifiuti non autorizzata (o meglio, in questo caso: gestione in contrasto con il titolo abilitativo).
La sentenza di Cassazione sopra citata ha confermato la condanna di un produttore di rifiuti che versava in dolo, ben sapendo che la gestione dell’impianto fosse illegittima (conclusione fondata sulle risultanze di intercettazioni telefoniche e di altre operazioni di controllo della polizia giudiziaria). E’ evidente che in questa ipotesi si riduce drasticamente lo spazio per il dibattito sulla questione delle responsabilità, perché chi interviene nella circolazione/gestione dei rifiuti, ben sapendo che l’attività nel suo complesso è illegittima, risponde pienamente dei reati alla cui realizzazione fornisca il proprio apporto materiale (e anche un comportamento omissivo è un apporto materiale). E qui fai tu le tue valutazioni, non ti devo insegnare nulla... ma non far trovare le tracce di questa comunicazione!
In assenza di dolo, spetterà al giudice valutare la colpa di chi ha agito (od omesso di agire) in concorso con il trasportatore. In questo caso vale la regola generale dell’ordinaria diligenza e prudenza che deve possedere chi svolge attività in questo settore, secondo il criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Non possiamo dire, in assenza di casistica (che non ho cercato per te), quali potrebbero essere le valutazioni del giudice, ma possiamo sicuramente dire che la diligenza che si può richiedere ad un operatore professionale (e tale è il gestore di un impianto di rifiuti) è maggiore di quella che si può richiedere ad un normale produttore di rifiuti.
In definitiva, in presenza di dolo del gestore di un impianto di rifiuti non vi sono grossi dubbi sulla configurabilità del concorso nel reato del terzo (trasportatore). In assenza di dolo, la colpa dovrà essere valutata caso per caso. Io non ho notizie di simili contestazioni, ma non è escluso che organi di polizia giudiziaria e magistratura possano ritenere che un gestore di un impianto di rifiuti, in quanto soggetto che opera professionalmente nel campo dei rifiuti, possa o debba accorgersi di quanto tu, effettivamente... hai scoperto! Ssshhhhhhhhh.......
Ciao riger.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
Ah, sì: la pappardella non è per dirti che non devi assolutamente accettare. Non sono così bacchettone. E' una scelta che devi ponderare tu in base al rischio, alla convenienza, alle seccature. Non stai mica distruggendo il pianeta... suvvia!
Nel caso però tu non voglia o non possa chiudere un occhio... beh, la scelta di non accettare il rifiuto mi sembra l'unica possibile. Perché non si può dire che si prende il rifiuto perché altrimenti sarebbe più pericoloso. No, sarebbe troppo ingenuo, o troppo facile.
Nel caso però tu non voglia o non possa chiudere un occhio... beh, la scelta di non accettare il rifiuto mi sembra l'unica possibile. Perché non si può dire che si prende il rifiuto perché altrimenti sarebbe più pericoloso. No, sarebbe troppo ingenuo, o troppo facile.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
zesec ha scritto:
Per il rientro, che non sarà assiduo come ai tempi che furono, mi fa piacere provare a rispondere a una delle colonne portanti del forum. Ciao riger.
Ciao Zesec, grazie!
Posto che non ho scoperto niente (ha capito sig. magistrato? ) la questione accettare/non accettare è spinosa, METTI CASO CHE il cliente sia grosso, e fargli pagare 2 volte il viaggio benché LUI si sia scelto un trasportatore poco professionale seppur con troppi mezzi per ricordarsi "quali sì e quali no" è da valutare...
Di fatto, l'autorizzazione sul FIR c'è, ad occhio il FIR è corretto e una verifica postuma dell'ente targa per targa, FIR per FIR è da certosini... può certamente essere mazziato se viene trovato in strada, ma a quel punto in impianto non c'è ancora arrivato.
Comunque capita la questione...
MA, almeno in linea teorica: perché mandarlo indietro? non è forse più "in sicurezza" trattenere un rifiuto in un luogo adatto e autorizzato piuttosto che rimandarlo indietro su un mezzo dubbio, segnalando ai soggetti coinvolti (inclusa provincia?) l'accaduto? Non mi si potrebbe accusare di omessa verifica, l'ho fatta!, e nemmeno di aver contribuito a reiterare un reato col viaggio di ritorno....
riger- Moderatore
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Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
[quote="riger"]
Beh, perché a quel punto l'operazione non si poteva fare e tu non accetti, punto. Poi ti ricordi cosa ti diceva il papà e, usando una parafrasi, gli dici: "il mio impianto non è un albergo!" indicandogli l'uscita. E sono fatti suoi decidere cosa fare (senza scaricare il rifiuto da te). Non agevoli la commissione di un reato, perché il reato si è già consumato (non è che gli contestano due volte il reato perché fa andata e ritorno). E nessuno potrà dirti nulla, perché il tuo ruolo quando fai le verifiche non è quello del collaboratore di giustizia, ma di evitare di compiere (o di agevolare) una irregolarità. Non c'è una norma specifica come quella che impone al produttore di spifferare alla provincia la mancata ricezione del FIR nei termini di legge, per intenderci.
Se invece accetti da chi non poteva portarti i rifiuti (o non poteva portarteli in quel modo), avvisando i "soggetti coinvolti" questi potrebbero pensare che fai il furbo (oltre che non essere carino il comportamento di prendere i rifiuti e fare la spia). E se questi signori invece ti dicono che va tutto bene, mi chiedo: perché non farlo sempre? Se si sparge la voce rischi di fare affari d'oro tra chi porta in giro rifiuti in difetto di autorizzazione...
Riger, credo, tra le altre cose, che stiamo parlando di plastica, non di scorie nucleari trasportate pericolosamente su un'ape cross rubata (che io non prenderei anche se fossi autorizzato). Non sottovalutare i tuoi controllori...
zesec ha scritto:
MA, almeno in linea teorica: perché mandarlo indietro? non è forse più "in sicurezza" trattenere un rifiuto in un luogo adatto e autorizzato piuttosto che rimandarlo indietro su un mezzo dubbio, segnalando ai soggetti coinvolti (inclusa provincia?) l'accaduto? Non mi si potrebbe accusare di omessa verifica, l'ho fatta!, e nemmeno di aver contribuito a reiterare un reato col viaggio di ritorno....
Beh, perché a quel punto l'operazione non si poteva fare e tu non accetti, punto. Poi ti ricordi cosa ti diceva il papà e, usando una parafrasi, gli dici: "il mio impianto non è un albergo!" indicandogli l'uscita. E sono fatti suoi decidere cosa fare (senza scaricare il rifiuto da te). Non agevoli la commissione di un reato, perché il reato si è già consumato (non è che gli contestano due volte il reato perché fa andata e ritorno). E nessuno potrà dirti nulla, perché il tuo ruolo quando fai le verifiche non è quello del collaboratore di giustizia, ma di evitare di compiere (o di agevolare) una irregolarità. Non c'è una norma specifica come quella che impone al produttore di spifferare alla provincia la mancata ricezione del FIR nei termini di legge, per intenderci.
Se invece accetti da chi non poteva portarti i rifiuti (o non poteva portarteli in quel modo), avvisando i "soggetti coinvolti" questi potrebbero pensare che fai il furbo (oltre che non essere carino il comportamento di prendere i rifiuti e fare la spia). E se questi signori invece ti dicono che va tutto bene, mi chiedo: perché non farlo sempre? Se si sparge la voce rischi di fare affari d'oro tra chi porta in giro rifiuti in difetto di autorizzazione...
Riger, credo, tra le altre cose, che stiamo parlando di plastica, non di scorie nucleari trasportate pericolosamente su un'ape cross rubata (che io non prenderei anche se fossi autorizzato). Non sottovalutare i tuoi controllori...
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
[quote="riger"]
E' proprio per questo che io ti ho detto che non sono un bacchettone. Faccio il consulente, e i consulenti devono essere bravi (questo mi manca), precisi, realisti, ma non bacchettoni. Il consulente deve capire le esigenze del cliente e fargli capire se e quanto rischia. Poi sta al cliente, che è un imprenditore e si assume decisioni e rischi, decidere cosa fare. Ma sono valutazioni sue.
Non mi fraintendere: non faccio consulenza per nascondere la merda sotto il tappeto. Se mi chiami per inquinare il Lambro in barba alle Autorità, non sono l'uomo che fa per te. Ma stiamo parlando d'altro.
zesec ha scritto:
Posto che non ho scoperto niente (ha capito sig. magistrato? ) la questione accettare/non accettare è spinosa, METTI CASO CHE il cliente sia grosso, e fargli pagare 2 volte il viaggio benché LUI si sia scelto un trasportatore poco professionale seppur con troppi mezzi per ricordarsi "quali sì e quali no" è da valutare...
Di fatto, l'autorizzazione sul FIR c'è, ad occhio il FIR è corretto e una verifica postuma dell'ente targa per targa, FIR per FIR è da certosini... può certamente essere mazziato se viene trovato in strada, ma a quel punto in impianto non c'è ancora arrivato.
Comunque capita la questione...
E' proprio per questo che io ti ho detto che non sono un bacchettone. Faccio il consulente, e i consulenti devono essere bravi (questo mi manca), precisi, realisti, ma non bacchettoni. Il consulente deve capire le esigenze del cliente e fargli capire se e quanto rischia. Poi sta al cliente, che è un imprenditore e si assume decisioni e rischi, decidere cosa fare. Ma sono valutazioni sue.
Non mi fraintendere: non faccio consulenza per nascondere la merda sotto il tappeto. Se mi chiami per inquinare il Lambro in barba alle Autorità, non sono l'uomo che fa per te. Ma stiamo parlando d'altro.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
altra recente sentenza di Cassazione in materia 29727 del 11 luglio 2013
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_sentenze_260.pdf
Deve in definitiva ribadirsi il principio secondo il quale colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo
Dal primo luglio 2013 sono pubblicati per ogni impresa iscritta all'Albo i veicoli autorizzati con i relativi CER.
Per consultare le targhe scegliere la voce di menu "Elenco iscritti".
Selezionare un criterio di ricerca e cliccare sul "Dettaglio" dell'impresa di interesse.
L'elenco dei veicoli è disponibile in corrispondenza della "Lista mezzi" premendo il pulsante "Visualizza"
le pagine sono aggiornate quotidianamente
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_sentenze_260.pdf
Deve in definitiva ribadirsi il principio secondo il quale colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo
ora non è più opera da certosini. dalla home dell'Albo:Di fatto, l'autorizzazione sul FIR c'è, ad occhio il FIR è corretto e una verifica postuma dell'ente targa per targa, FIR per FIR è da certosini
Dal primo luglio 2013 sono pubblicati per ogni impresa iscritta all'Albo i veicoli autorizzati con i relativi CER.
Per consultare le targhe scegliere la voce di menu "Elenco iscritti".
Selezionare un criterio di ricerca e cliccare sul "Dettaglio" dell'impresa di interesse.
L'elenco dei veicoli è disponibile in corrispondenza della "Lista mezzi" premendo il pulsante "Visualizza"
le pagine sono aggiornate quotidianamente
PiazzaPulita- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
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Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
Buonasera, e se non fosse l'autorizzazione all'Albo, ma l'iscrizione conto terzi, o il trasporto in ADR o il permesso prefettizio per la circolazione durante i giorni interdetti o il certificato animafia prefettizio o l'iscrizione al REN o il DURC e quant'altro.... il destinatario deve controllare tutte queste cose per non essere implicato in una gestione "non conforme".....
magonero- Utente Attivo
- Messaggi : 354
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 55
Re: Responsabilità e comportamento da adottare in caso di trasportatore "non" autorizzato
Ciao zesec è bello rileggerti e soprattutto quotarti fin nella punteggiatura!
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
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