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Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
4 partecipanti
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Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
ho appreso ieri a Report delle 'buone pratiche' del comune monferrino in riferimento alla bonifica fai da te con supporto comunale
chissà che ne pensa la procura di Alessandria
chissà che ne pensa la procura di Alessandria
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
beh, la regione piemonte ha una sua "legge regionale amianto" che prevede, come in altre regioni, che un privato possa procedere in prima persona alla rimozione di cemento amianto.
E, se vogliamo dirle proprio tutte, prevede anche degli incentivi alla rimozione...
Permettetemi però di sottolineare che alla (da me, adoratissima) Gabanelli nessuno ha ben pensato di svelare che la discarica di casal monferrato è "dedicata" ai rifiuti contenenti amianto provenienti dai 48 comuni della regione all'epoca interessati da lavorazioni di o con l'amianto, che è una discarica comunale con prezzi "politici" alla quale i terzi non possono conferire.
E come dice un mio amichetto, estikatzy ! , così siamo tutti bravi a risparmiare... Vediamo un momentino quale sia la quotazione che viene fatta alle imprese iscritte all'Albo in cat. 10, A o B poco conta, per lo stoccaggio definitivo di eternit, poi discutiamo di chi risparmia cosa, quanto e come; semmai, anche perchè...
Non mi sono molto approfondita, ma se ben ricordo il limite per la autorimozione è di 50 mq.
Se quindi uno ne ha 120, rimuoverlo in 3 volte da 40 mq/cad è lecito o... ?
E, se vogliamo dirle proprio tutte, prevede anche degli incentivi alla rimozione...
Permettetemi però di sottolineare che alla (da me, adoratissima) Gabanelli nessuno ha ben pensato di svelare che la discarica di casal monferrato è "dedicata" ai rifiuti contenenti amianto provenienti dai 48 comuni della regione all'epoca interessati da lavorazioni di o con l'amianto, che è una discarica comunale con prezzi "politici" alla quale i terzi non possono conferire.
E come dice un mio amichetto, estikatzy ! , così siamo tutti bravi a risparmiare... Vediamo un momentino quale sia la quotazione che viene fatta alle imprese iscritte all'Albo in cat. 10, A o B poco conta, per lo stoccaggio definitivo di eternit, poi discutiamo di chi risparmia cosa, quanto e come; semmai, anche perchè...
Non mi sono molto approfondita, ma se ben ricordo il limite per la autorimozione è di 50 mq.
Se quindi uno ne ha 120, rimuoverlo in 3 volte da 40 mq/cad è lecito o... ?
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
beh nel servizio a casa del Sindaco c'erano altre presone/ditte a svolgere l'attività oltre al sindaco (e al giornalista) cosa vietata dalla normativa piemontese ... comunque non vorrei che queste leggi locali avessero problemi con il 117 della Cost.
superfluo dire che potrebbe essere solo una buccia di banana per il presidente Gabanelli
superfluo dire che potrebbe essere solo una buccia di banana per il presidente Gabanelli
Ultima modifica di Ricardo il Lun Apr 29, 2013 3:23 pm - modificato 1 volta.
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
Pure in Veneto è consentito.
Un privato che intende procedere in proprio DEVE risvolgersi allo SPSAL dovre troverà tutta l'assistenza per la predisposizione del piano, le modalità operative, la messa in sicurezza del materiale tolto d'opera e i DPI da utilizzare.
Un privato che intende procedere in proprio DEVE risvolgersi allo SPSAL dovre troverà tutta l'assistenza per la predisposizione del piano, le modalità operative, la messa in sicurezza del materiale tolto d'opera e i DPI da utilizzare.
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cirillo- Moderatore
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
per me parliamo di attività di gestione rifiuti
basti pensare - ho dato un occhiata a volo alla normativa piemontese - dicono di identificare i rifiuti (quelli prodotti da cittadino) come rifiuti speciali pericolosi e non farsi aiutare da amici e parenti
no, no ..... (secondo me) queste normative regionali non sono 'corrette' i contrasti con la norma statale sono troppi, il 117 grida vendetta
e comunque a casa del sindaco c'erano altri a lavorare, oltre al giornalisita, e per sua stessa ammissione 256 c.1 tutti in concorso
basti pensare - ho dato un occhiata a volo alla normativa piemontese - dicono di identificare i rifiuti (quelli prodotti da cittadino) come rifiuti speciali pericolosi e non farsi aiutare da amici e parenti
no, no ..... (secondo me) queste normative regionali non sono 'corrette' i contrasti con la norma statale sono troppi, il 117 grida vendetta
e comunque a casa del sindaco c'erano altri a lavorare, oltre al giornalisita, e per sua stessa ammissione 256 c.1 tutti in concorso
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
questo è scontato ed è la prerogativa per tutti i lavori fatti "in economia".Ricardo ha scritto: ........... e non farsi aiutare da amici e parenti
Ultima modifica di cirillo il Gio Mag 02, 2013 9:19 am - modificato 1 volta.
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cirillo- Moderatore
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
In effetti il servizio pecca di eccessiva semplificazione.
In Veneto questa attività è regolata dalla DGRV n. 1690/2002 e funziona così (fonte: ARPAV):
Con il termine “microraccolta” non si è intesa solamente l’attività di prelievo dei rifiuti contenenti amianto, ma anche l’insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei M.C.A. ed il loro confezionamento (“microrimozione”), sia effettuate da ditta specializzata che dal singolo proprietario.
Vengono stabilite delle precise limitazioni sulla provenienza, tipologia e quantità dei M.C.A..
Per quanto concerne la provenienza, i materiali devono provenire esclusivamente da insediamenti civili.
La tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della micro-raccolta comprende:
Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto non in opera;
Altri M.C.A. in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
M.C.A. di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).
Infine, le quantità massime previste sono:
Per lastre in cemento-amianto, una superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
Per manufatti di vario tipo in matrice compatta, un peso complessivo non superiore a 1.000 Kg;
Per altri M.C.A. in confezione originale, un peso non superiore a 10 Kg;
Per M.C.A. di uso domestico, un peso non superiore a 5 Kg.
Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono comunque essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile. L’altezza massima consentita del manufatto è pari a tre metri dal suolo.
La rimozione e bonifica di tipologie di materiali non compresi nell’elenco, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati, deve essere effettuata da un’impresa di bonifica ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro.
L’impresa che intenda effettuare il servizio di micro-raccolta deve predisporre un Piano di Lavoro Generale (PLG), da presentare una tantum (salvo variazioni), agli SPISAL competenti per territorio. Copia del PLG va inviata al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio. Gli interventi di rimozione vanno comunicati preventivamente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, allo SPSAL e al Dipartimento Provinciale ARPAV competenti per territorio.
Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (l’amianto è un cancerogeno accertato), la norma regionale ha inteso comunque affidare all’impresa di bonifica un ruolo fondamentale di guida e “supervisione” dell’attività, prevedendo una precisa procedura di intervento, così riassumibile:
Il proprietario richiede (anche telefonicamente) l’intervento dell’impresa;
Il tecnico dell’impresa, se necessario, effettua un sopralluogo; in seguito:
fa compilare al proprietario una scheda di richiesta del servizio di micro-raccolta di rifiuti contenenti amianto;
fornisce notizie sui materiali e consegna le istruzioni per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto;
consegna l’elenco dei materiali occorrenti ed eventualmente un kit contenente i materiali stessi.
Dopo la rimozione, al momento della consegna dei rifiuti contenenti amianto all’impresa, viene compilata da parte del proprietario e dell’addetto dell’Impresa la seconda parte della Scheda di richiesta del Servizio di micro-raccolta di rifiuti contenenti amianto, ove si attesta la regolarità delle operazioni effettuate.
In Veneto questa attività è regolata dalla DGRV n. 1690/2002 e funziona così (fonte: ARPAV):
Con il termine “microraccolta” non si è intesa solamente l’attività di prelievo dei rifiuti contenenti amianto, ma anche l’insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei M.C.A. ed il loro confezionamento (“microrimozione”), sia effettuate da ditta specializzata che dal singolo proprietario.
Vengono stabilite delle precise limitazioni sulla provenienza, tipologia e quantità dei M.C.A..
Per quanto concerne la provenienza, i materiali devono provenire esclusivamente da insediamenti civili.
La tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della micro-raccolta comprende:
Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto non in opera;
Altri M.C.A. in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
M.C.A. di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).
Infine, le quantità massime previste sono:
Per lastre in cemento-amianto, una superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
Per manufatti di vario tipo in matrice compatta, un peso complessivo non superiore a 1.000 Kg;
Per altri M.C.A. in confezione originale, un peso non superiore a 10 Kg;
Per M.C.A. di uso domestico, un peso non superiore a 5 Kg.
Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono comunque essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile. L’altezza massima consentita del manufatto è pari a tre metri dal suolo.
La rimozione e bonifica di tipologie di materiali non compresi nell’elenco, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati, deve essere effettuata da un’impresa di bonifica ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro.
L’impresa che intenda effettuare il servizio di micro-raccolta deve predisporre un Piano di Lavoro Generale (PLG), da presentare una tantum (salvo variazioni), agli SPISAL competenti per territorio. Copia del PLG va inviata al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio. Gli interventi di rimozione vanno comunicati preventivamente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, allo SPSAL e al Dipartimento Provinciale ARPAV competenti per territorio.
Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (l’amianto è un cancerogeno accertato), la norma regionale ha inteso comunque affidare all’impresa di bonifica un ruolo fondamentale di guida e “supervisione” dell’attività, prevedendo una precisa procedura di intervento, così riassumibile:
Il proprietario richiede (anche telefonicamente) l’intervento dell’impresa;
Il tecnico dell’impresa, se necessario, effettua un sopralluogo; in seguito:
fa compilare al proprietario una scheda di richiesta del servizio di micro-raccolta di rifiuti contenenti amianto;
fornisce notizie sui materiali e consegna le istruzioni per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto;
consegna l’elenco dei materiali occorrenti ed eventualmente un kit contenente i materiali stessi.
Dopo la rimozione, al momento della consegna dei rifiuti contenenti amianto all’impresa, viene compilata da parte del proprietario e dell’addetto dell’Impresa la seconda parte della Scheda di richiesta del Servizio di micro-raccolta di rifiuti contenenti amianto, ove si attesta la regolarità delle operazioni effettuate.
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Re: Report - Puntata sullo smaltimento "fai da te" dell'amianto
... anche se nel caso di specie parliamo di Piemonte e la norma è un'altra
Nella Circolare della REGIONE PIEMONTE n. 0010716-27.02 del 03/08/2007 si specifica :
“Preso atto dei rischi per la salute derivanti dall’inalazione di fibre di amianto, considerato inoltre che per effettuare interventi di rimozione o bonifica in condizioni di reale sicurezza rispetto alla possibile dispersione di fibre nell’ambiente sono necessarie specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute da operatori specializzati del settore, si evidenzia la sostanziale inopportunità, da parte di privati, di procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica amianto".
Tuttavia, qualora il singolo privato intenda comunque effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, pur non essendo soggetto ai vincoli previsti dal D.Lgs 81/08 (n.d.r. ex D.Lgs 626/94) che trova applicazione solo in caso di lavoro subordinato, per evitare violazioni di natura penale, dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
i lavori dovranno essere effettuati senza l’ausilio di collaboratori;
i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale;
i rifiuti contenenti amianto andranno adeguatamente stoccati, trasportati e smaltiti;
i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto di eventuali norme comunali e/o regolamenti condominiali che disciplinano il “comparto edile”.
Nella Circolare della REGIONE PIEMONTE n. 0010716-27.02 del 03/08/2007 si specifica :
“Preso atto dei rischi per la salute derivanti dall’inalazione di fibre di amianto, considerato inoltre che per effettuare interventi di rimozione o bonifica in condizioni di reale sicurezza rispetto alla possibile dispersione di fibre nell’ambiente sono necessarie specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute da operatori specializzati del settore, si evidenzia la sostanziale inopportunità, da parte di privati, di procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica amianto".
Tuttavia, qualora il singolo privato intenda comunque effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, pur non essendo soggetto ai vincoli previsti dal D.Lgs 81/08 (n.d.r. ex D.Lgs 626/94) che trova applicazione solo in caso di lavoro subordinato, per evitare violazioni di natura penale, dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
i lavori dovranno essere effettuati senza l’ausilio di collaboratori;
i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale;
i rifiuti contenenti amianto andranno adeguatamente stoccati, trasportati e smaltiti;
i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto di eventuali norme comunali e/o regolamenti condominiali che disciplinano il “comparto edile”.
Ricardo- Utente Attivo
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