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terre e rocce = bloccata legge friuli
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terre e rocce = bloccata legge friuli
il Governo ha impugnato la norma del FVG sulle terre e rocce da scavo
Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26/2012 recante"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" è censurabile per le seguenti motivazioni: ... 4) L'articolo 199 della legge in esame inserisce l'articolo 18-ter nella legge regionale n. 35 del 1986. Le disposizioni di nuova introduzione prevedono che: "nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base a norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006" a condizione che il produttore dimostri l'esistenza di alcuni requisiti elencati nel medesimo articolo. Si deve rilevare che tale elencazione non appare soddisfare i criteri dettati dal citato DM 161/2012, adottato ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/06, che stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. A tal proposito, si osserva che la disciplina dei rifiuti, afferendo alla materia di tutela dell'ambiente, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, le Regioni non possono derogare alle norme statali che disciplinano la materia, neppure in via sussidiaria e cedevole. Tale orientamento trova conforto nei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 249/2009 in cui si evidenzia che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra " in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali". La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Per le considerazioni suesposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte
Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26/2012 recante"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" è censurabile per le seguenti motivazioni: ... 4) L'articolo 199 della legge in esame inserisce l'articolo 18-ter nella legge regionale n. 35 del 1986. Le disposizioni di nuova introduzione prevedono che: "nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base a norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006" a condizione che il produttore dimostri l'esistenza di alcuni requisiti elencati nel medesimo articolo. Si deve rilevare che tale elencazione non appare soddisfare i criteri dettati dal citato DM 161/2012, adottato ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/06, che stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. A tal proposito, si osserva che la disciplina dei rifiuti, afferendo alla materia di tutela dell'ambiente, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, le Regioni non possono derogare alle norme statali che disciplinano la materia, neppure in via sussidiaria e cedevole. Tale orientamento trova conforto nei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 249/2009 in cui si evidenzia che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra " in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali". La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Per le considerazioni suesposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte
geofranz67- Partner
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Re: terre e rocce = bloccata legge friuli
Mi sembra, se la memoria non mi tradisce, che anche la Regione Veneto abbia normato con proprio provvedimento i cantieri fino a 6000 mc.
Ho l'impressione che anche questa iniziativa regionale andrà in "fuorigioco".
Ho l'impressione che anche questa iniziativa regionale andrà in "fuorigioco".
Supremoanziano- Utente Attivo
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