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Proroga a luglio per la Tares
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Proroga a luglio per la Tares
Promemoria primo messaggio :
L'obiettivo è modificare la norma in primavera riportandola nell'alveo della tariffa.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-01-16/rifiuti-commissione-ambiente-senato-110556.shtml?uuid=AbrgJqKH
L'obiettivo è modificare la norma in primavera riportandola nell'alveo della tariffa.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-01-16/rifiuti-commissione-ambiente-senato-110556.shtml?uuid=AbrgJqKH
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: Proroga a luglio per la Tares
ieri sera io invece seguivo una trasmissione pseudo politca, dove i membri di tutti gli schieramenti si mostravano allegri, contenti e soddisfatti per aver di fatto:marcosperandio ha scritto:Se ne sono accorti e nella notte è ridiventata service tax. Almeno così commentavano in rassegna stampa stamattina su radio24. Niente analogie elettriche quindi!!
- eliminato 1 tassa;
- inventato un nuovo acronimo, sotto il quale re-infilare questa ed aggiungerne altre 2.
direi una mossa da festeggiare assolutamente: nessun comune mortale sarebbe giunto a tanto!
in merito alla TARES, TASER, SERVICE TAX .. chiamiamola come vogliano, è forse il caso che il governa si renda conto che con questa genialata, ha messo i gestori dei servizi nella situazione di non poter fatturare da gennaio ad oggi! a titolo esemplificativo, per poter andare avanti (pagare stipendi, alimentare i mezzi, far funzionare gli impianti) abbiamo dovuto ricorrere ad un prestito bancario .. che costerà alla collettività solamente 7.000.000 € di oneri finanziari!
Risottolineo: solo la politica italiana, con la sua miopia ed inconcludenza, poterva arrivare a tanto!
PS: questi 7.000.000 € finiranno nella TASER, che per forza di cose risulterà appensantita. Ma lo stato nn dirà che la colpa è anche sua, dirà che gli aumenti sono da computare ai gestori dei servizi.
E come già successo, mi aspetto anche qualche verifica contabile .. mandata da qualche genio che vorrà sapere il perchè di questo prestito!
_________________
Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: Proroga a luglio per la Tares
cambia il thread ma non cambia il mood.Gabriele Stefani ha scritto:E come già successo, mi aspetto anche qualche verifica contabile .. mandata da qualche genio che vorrà sapere il perchè di questo prestito!
mi sento male ad essere italiota.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Proroga a luglio per la Tares
Ci trattano veramente come carne da macello, che schifo........
fabio65- Utente Attivo
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Località : profondo sud
Re: Proroga a luglio per la Tares
Art. 7
(Deliberazioni in materia di TARES)
1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 10 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. È abrogato il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
(Deliberazioni in materia di TARES)
1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 10 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. È abrogato il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
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Re: Proroga a luglio per la Tares
TARES: bozza o già in gazzetta ?Admin ha scritto:Art. 7
(Deliberazioni in materia di TARES)
[...]
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
SISTRI : quando è prevista la pubblicazione dell "decreto Orlando" sul Sistri ? ne hai idea ?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Proroga a luglio per la Tares
Sono versioni ufficiose.
Entrambi i provvedimenti sono in attesa di pubblicazione, che per i decreti legge di solito avviene in tempi molto stretti.
Entrambi i provvedimenti sono in attesa di pubblicazione, che per i decreti legge di solito avviene in tempi molto stretti.
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Re: Proroga a luglio per la Tares
Pubblicato: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00145&elenco30giorni=false
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Re: Proroga a luglio per la Tares
In principio era la TARSU,
poi TIA, TIA2, TARES e, nel breve volgere di tempo, TASER, SERVICE TAX, oggi:
TRISE. La quale, per semplificare le cose, si compone di TARI E TASI.
Siamo partiti da un tributo per arrivare a... un tributo!
Con buona pace dell'Europa.
http://www.lastampa.it/2013/10/15/economia/rifiuti-e-servizi-insieme-sulla-casa-si-paga-la-trise-D7fge3Q9BlTF8nAHMP0FbP/pagina.html
poi TIA, TIA2, TARES e, nel breve volgere di tempo, TASER, SERVICE TAX, oggi:
TRISE. La quale, per semplificare le cose, si compone di TARI E TASI.
Siamo partiti da un tributo per arrivare a... un tributo!
Con buona pace dell'Europa.
http://www.lastampa.it/2013/10/15/economia/rifiuti-e-servizi-insieme-sulla-casa-si-paga-la-trise-D7fge3Q9BlTF8nAHMP0FbP/pagina.html
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Re: Proroga a luglio per la Tares
Il DL è stato definitivamente approvato ed il testo definitivo, salvo errori (miei) dovrebbe essere il seguente:
Articolo 5 (Disposizioni in materia di TARES)
1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.
4-ter. Al comma 23 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall’autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Articolo 5 (Disposizioni in materia di TARES)
1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.
4-ter. Al comma 23 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall’autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
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prova di rivolta fiscale
“No all’imposta sui rifiuti”. Stazione e traffico bloccati, alta velocità in tilt
http://www.lastampa.it/2013/11/06/italia/cronache/dagli-ambulanti-di-torino-una-prova-di-rivolta-fiscale-Pa7Rn32bhCE7mQVxrIuDYO/pagina.html
E NOI... produttori/trasportatori/gestori di impianti/commercianti-intermediari/consulenti QUANDO ANDIAMO SOTTO LE FINESTRE DEL MATTM????
http://www.lastampa.it/2013/11/06/italia/cronache/dagli-ambulanti-di-torino-una-prova-di-rivolta-fiscale-Pa7Rn32bhCE7mQVxrIuDYO/pagina.html
E NOI... produttori/trasportatori/gestori di impianti/commercianti-intermediari/consulenti QUANDO ANDIAMO SOTTO LE FINESTRE DEL MATTM????
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