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TARES
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TARES
La TARES è il nuovo tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sarà applicato in tutti i Comuni d’Italia, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Il D.L. n. 201/2011 prevede che la TARES sia dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dall’uso a cui sono adibiti . La superficie utile ai fini dell’imposizione del nuovo tributo, deve essere pari all’80% della superficie catastale. Se mancano dati per determinare la superficie catastale, gli interessati hanno l’onere di presentare ad istanza del Comune, direttamente all’Agenzia del Territorio, la mappa catastale dell’immobile interessato.
Tuttavia, si possono avere tempi molto lunghi per l’acquisizione dei dati. Di qui la modifica operata con il decreto semplificazioni fiscali.
L’art. 6 del decreto semplificazioni fiscali al comma 2 dispone, infatti, che “al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti periodi: “In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e’ corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”.
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Il D.L. n. 201/2011 prevede che la TARES sia dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dall’uso a cui sono adibiti . La superficie utile ai fini dell’imposizione del nuovo tributo, deve essere pari all’80% della superficie catastale. Se mancano dati per determinare la superficie catastale, gli interessati hanno l’onere di presentare ad istanza del Comune, direttamente all’Agenzia del Territorio, la mappa catastale dell’immobile interessato.
Tuttavia, si possono avere tempi molto lunghi per l’acquisizione dei dati. Di qui la modifica operata con il decreto semplificazioni fiscali.
L’art. 6 del decreto semplificazioni fiscali al comma 2 dispone, infatti, che “al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti periodi: “In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e’ corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”.
Ambiente Legale- Partner
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Tares
Salve,
colgo l'occasione per augurarVi un buon anno , già iniziato pieno di novità .
In riferimento alla Tares vi chiedo, in concreto, come una azienda che gestisce correttamente i propri rifiuti, possa ottenere delle riduzioni nel pagamento della stessa.
Grazie
colgo l'occasione per augurarVi un buon anno , già iniziato pieno di novità .
In riferimento alla Tares vi chiedo, in concreto, come una azienda che gestisce correttamente i propri rifiuti, possa ottenere delle riduzioni nel pagamento della stessa.
Grazie
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
Re: TARES
Per i comuni che sono già in regime TIA 2, ovvero con la quantificazione del rifiuto"resto"
e la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti,non dovrebbero esserci problemi
se non per quella frase sibillina: "... e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni".
Non è che, come dubito, i comuni possano inserire voci che nulla hanno a che vedere con
la gestione dei rifiuti?
Testo dell'articolo 14 comma 1 Decreto 201/2011
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni".
e la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti,non dovrebbero esserci problemi
se non per quella frase sibillina: "... e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni".
Non è che, come dubito, i comuni possano inserire voci che nulla hanno a che vedere con
la gestione dei rifiuti?
Testo dell'articolo 14 comma 1 Decreto 201/2011
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni".
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Re: TARES
confermo.gianfranco bardella ha scritto:Per i comuni che sono già in regime TIA 2, ovvero con la quantificazione del rifiuto "resto" e la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti,non dovrebbero esserci problemi.
a mio modo di vedere, se i comuni si fossero allineati fin da subito ai dettami del D.Lgs. 22/97 e successivo D.Lgs. 152/06 la TARES non sarebbe uno spauracchio .. ma solamente un modo diverso per richiamare la TARSU CON CRITERI TARIFFARI, o la TIA.
Certo è che tutti quei comuni che negli ultimi 15 anni hanno fatto orecchie da mercante, o si sono nascosti dietro al falso problema dell'IVA, per non affrontare la questione, ora si si trovano in difficoltà.
il fatto che la dicitura possa o meno essere sibillina, dipenderà dal buonsenso e dal coraggio degli amministratori locali.gianfranco bardella ha scritto:se non per quella frase sibillina: "... e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni".
Come ho già detto, se 100 sono i costi del servizio NU, che questi 100 vengano racimolati con TARSU/TIA, o in parte con la TARSU/TIA e in parte attingendo da altri capitoli di spesa (da qui le coperture, o non coperture, al 100%) poco cambia per il cittadino/utente: sempre 100 deve tirar fuori (indipendentemente dal nome del tributo che deve pagare).
E, giusto per essere sempre monotono e ripetitivo, tra i "servizi indivisibili" ricade anche la PUBBLICA ILLUMINAZIONE: servizio che, se ad oggi fosse conosciuto, manutentato ed efficientato, non rappresenterebbe un costo ulteriore.
Ma, invece (giusto per rimarcare l'importanza della pianificazione a medio/lungo termine), cosiderato che il 90% dei comuni italiani non sa quanti kWh/anno consuma (e paga) .. ne vedremo delle belle.
PS: provate a chiamare nel vostro comune, e chiedete:
quanti lampioni sono presenti sul territorio
quante ore/anno di funzionamento sono previste
che tipologie di lampade sono installate
se i punti luce presenti soddisfano le varie LR in tema di inquinamento luminoso
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Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: TARES
ilGabri ha scritto: PS: provate a chiamare nel vostro comune, e chiedete:
quanti lampioni sono presenti sul territorio
quante ore/anno di funzionamento sono previste
che tipologie di lampade sono installate
se i punti luce presenti soddisfano le varie LR in tema di inquinamento luminoso
Già fatto Gabri ed in modo professionale.
Non sono mai arrivata alla quarta domanda........ erano già svenuti prima!
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
Località : roma
Re: TARES
a Il Gabri,
il mio dubbio resta. Come scrissi facendo gli auguri di buone feste, considero penalizzante
inserire nuove voci di spesa nella TIA/TARES facendola lievitare proprio perché il cittadino
utente, ritrovandosi dei rincari, non comprenderebbe più quali benefici economici potrebbero
venire da una raccolta differenziata. Come sostenuto altre volte, la resa di una efficiente gestione,
si può avere agevolando ed incentivando le utenze e non penalizzandole con spese e costi incomprensibili.
il mio dubbio resta. Come scrissi facendo gli auguri di buone feste, considero penalizzante
inserire nuove voci di spesa nella TIA/TARES facendola lievitare proprio perché il cittadino
utente, ritrovandosi dei rincari, non comprenderebbe più quali benefici economici potrebbero
venire da una raccolta differenziata. Come sostenuto altre volte, la resa di una efficiente gestione,
si può avere agevolando ed incentivando le utenze e non penalizzandole con spese e costi incomprensibili.
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Età : 73
Località : provincia milano
Re: TARES
il dubbio resta anche a me Gianfranco.gianfranco bardella ha scritto:a Il Gabri,
il mio dubbio resta.
Ma non tanto per gli aumenti in se, quanto per le modalità gestionali ed organizzative .. che nemmeno i comuni stessi conoscono.
Credimi che è desolante, in fase di stesura di piani finanziari e simulazioni, chiedere all'assessore di turno a cosa faccia riferimento una certa riduzione, e sentirsi risponde: "non lo so .. ".
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: TARES
Almeno quell'Assessore si é dimostrato intelligente riconoscendo l'ignoranza della materia.
Io mi sono sentito rispondere: "alla fin della fera sa parla da rug" (la u vorrebbe la dieresis
ma non la trovo sulla tastiera)
Io mi sono sentito rispondere: "alla fin della fera sa parla da rug" (la u vorrebbe la dieresis
ma non la trovo sulla tastiera)
gianfranco bardella- Utente Attivo
- Messaggi : 270
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Età : 73
Località : provincia milano
Re: TARES
Mah!gianfranco bardella ha scritto:Almeno quell'Assessore si é dimostrato intelligente riconoscendo l'ignoranza della materia.
In genere, per i comuni cittadini .. la legge non ammette ignoranza.
W l'Itaglia!
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Gabriele Stefani- Moderatore
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