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Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
+2
homer
lauramantova
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
Ciao,
inserisco in questo argomento "rifiuti edili ed imballaggi" una domanda che spero possa trovare risposta nell'esperienza pratica di aziende edili.
I rifiuti costituiti dai sacchetti completamente vuoti che contenevano calce in polvere per l'edilizia o contenenti cemento, in cui è indicato la croce nera su sfondo arancio con la scritta "irritante", viene considerato rifiuto pericoloso (H4) o no?
E' molto difficile che le aziende richiedano le analisi dei sacchetti vuoti per vedere se associate alla frasi di rischi R41 si sta sotto al limite del 10% o associate a R36/37/38 si sta sotto al limite del 20% (all.I a D.Lgs 152/06)
Grazie
Laura
inserisco in questo argomento "rifiuti edili ed imballaggi" una domanda che spero possa trovare risposta nell'esperienza pratica di aziende edili.
I rifiuti costituiti dai sacchetti completamente vuoti che contenevano calce in polvere per l'edilizia o contenenti cemento, in cui è indicato la croce nera su sfondo arancio con la scritta "irritante", viene considerato rifiuto pericoloso (H4) o no?
E' molto difficile che le aziende richiedano le analisi dei sacchetti vuoti per vedere se associate alla frasi di rischi R41 si sta sotto al limite del 10% o associate a R36/37/38 si sta sotto al limite del 20% (all.I a D.Lgs 152/06)
Grazie
Laura
lauramantova- Utente Attivo
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
..... analisi??? é ben poco fattibile, ragionerei in un altro modo: quanto pesa un sacco vuoto? Quanta polvere + o - rimane dentro?
Dato che il sacco è leggero e la polvere è, invece, più pesante, è probabile che le soglie per attribuire H4 siano raggiunte e superate.
Ma se "scotoliando" il sacco non esce più niente di quantitativamente significativo allora niente, questo è il criterio occhiometrico.
Dato che il sacco è leggero e la polvere è, invece, più pesante, è probabile che le soglie per attribuire H4 siano raggiunte e superate.
Ma se "scotoliando" il sacco non esce più niente di quantitativamente significativo allora niente, questo è il criterio occhiometrico.
homer- Utente Attivo
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
in giurisprudenza: "ad hoculum"homer ha scritto:Ma se "scotoliando" il sacco non esce più niente di quantitativamente significativo allora niente, questo è il criterio occhiometrico.
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
cirillo ha scritto:in giurisprudenza: "ad hoculum"homer ha scritto:Ma se "scotoliando" il sacco non esce più niente di quantitativamente significativo allora niente, questo è il criterio occhiometrico.
Grande Homer!!!
Moltissimi anni fa fui "formata" alle tecniche di laboratorio dall'allora Direttore dei laboratori di Igiene e profilassi (oggi ARPA) di Genova, che era un assoluto sostenitore e fautore dell'occhiometria e, tra l'altro, ci pigliava spesso, molto spesso.
Un mito!
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Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
Grazie delle vostre risposte,condivido e apprezzo l'occhiometria che spesso si coniuga con il buon senso...
Colgo l'occasione per augure agli utili e sempre disponibili amici del forum, buone feste!
Laura
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lauramantova- Utente Attivo
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
stavo facendo esercizi di perizie, giusto per non perdere l'allenamento, e mi è tornato questo post sotto le mani... sperando non succeda nulla, che mentre ci stavo scrivendo una risposta, una decina di giorni fa, mi è successo il di tutto e il di più.
Oh, e allora io volevo appunto riallacciarmi alla ormai mitica discussione sulle certificazioni merceologiche: se io ho un sacchetto, come una tanica o uno scatolo o altra confezione qualunque, contenente ancora qualcosa del contenuto originale, ciò che vado a smaltire è il qualcosa "contenuto in...(imballaggio)" e mi devo attenere alle indicazioni di etichettatura. Se invece io ho un sacchetto, ovvero tanica/scatolo/imballaggio da cui non posso altrimenti tirare fuori contenuto utilizzabile per il suo scopo originario, quello è senza meno un imballaggio cui in sè non possiamo atribuire le caratteristiche di pericolosità del contenuto. Sono estremamente esigue le possibilità di residui che rendano pericoloso il rifiuto per la sola "contaminazione", e questo può accadere prevalentemente per gli R45/49, ossia i cancerogeni.
Oh, e allora io volevo appunto riallacciarmi alla ormai mitica discussione sulle certificazioni merceologiche: se io ho un sacchetto, come una tanica o uno scatolo o altra confezione qualunque, contenente ancora qualcosa del contenuto originale, ciò che vado a smaltire è il qualcosa "contenuto in...(imballaggio)" e mi devo attenere alle indicazioni di etichettatura. Se invece io ho un sacchetto, ovvero tanica/scatolo/imballaggio da cui non posso altrimenti tirare fuori contenuto utilizzabile per il suo scopo originario, quello è senza meno un imballaggio cui in sè non possiamo atribuire le caratteristiche di pericolosità del contenuto. Sono estremamente esigue le possibilità di residui che rendano pericoloso il rifiuto per la sola "contaminazione", e questo può accadere prevalentemente per gli R45/49, ossia i cancerogeni.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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pH estremi
Essendo calce la sostanza di carica che non c'è quasi più secondo me dovresti verificare per lo meno il pH dell'eluato. Se rientra nel range definito dei "pH estremi" segui le indicazioni di merito.
andrea zanardi- Membro della community
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
andrea zanardi ha scritto:Essendo calce la sostanza di carica che non c'è quasi più secondo me dovresti verificare per lo meno il pH dell'eluato. Se rientra nel range definito dei "pH estremi" segui le indicazioni di merito.
A parte che, comunque, se la sacchette avessero contenuto una sostanza a pH così estremo da alterare il pH dell'eluato l'etichettatura sarebbe stata "corrosivo", e non certo solo "irritante", giusto per imparare io qualcosa che torna sempre comoda, come procederesti per avere un eluato rappresentativo del campione?
Poi, l'eluato per mandarle dove, in discarica? un imballaggio, di carta? ma non credo ci possa andare! cioè, magari uno capita, passi, non sarà chissà che danno, ma un intero carico di sacchette di carta, la vedo difficilotta che la accettino!
Io questo tipo di imballaggi di carta lo manderei serenamente a termovalorizzazione, evitando/bypassando anche che la triturazione della carta in fase di recupero possa disperdere qualcosina di irritante anche chimicamente, a parte gli scontati frustolini di cellulosa che sono irritanti fisicamente e che già si disperdono in quelle attività.
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
Non mi riferivo all'ammissibilità ma alla classificazione infatti nella fase di caratterizzazione del rifiuto tal quale (per come la conosco io) per pH "dell'eluato" si intende il pH determinato in base al vecchio metodo IRSA-CNR Man.1 Quad.64 Vol.3 unico che resta a disposizione visto che l'UNI EN ISO 10523:2012 è per matrici liquide acquose (e test cessione). Il metodo IRSA differisce dalla determinazione del pH effettuata su test di cessione in base alla UNI-EN 12457-2 per il rapporto L/S ed altro.
andrea zanardi- Membro della community
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Re: Sacchetti di plastica che contenevano calce:rifiuti pericolosi?
Per la verità, essendo il 152/06 una legge, o meglio di pari grado, io sapevo che la classificazione ha delle regole piuttosto precise così come ce le ha il destino dei rifiuti, recupero/smaltimento nell'ordine, e per i rispettivi test di cessione o eluato (che sono effettivamente differenti e differenti proprio per il rapporto L/S) si deve ad oggi fare riferimento alle disposizioni normative collegate.
Il che significa test di cessione ex DM 5 febbraio 1998 come modificato da ultimo dal 186/06, ed eluato secondo il DM 27 settembre 2010, che di pH non parla proprio.
Chiedevo perchè l'eluato, in quanto l'eluato su campione predisposto ex UNI 10802 va eseguito per il conferimento a discarica, e la carta non mi pare sia ammessa in discarica, e quindi non può andare neppure a R10 o per rilevati e sottofondi stradali, che è l'unico caso in cui un materiale/rifiuto debba essere sottoposto a test di cessione prima del recupero per verificarne la conformità alla tabella di allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, che al momento è l'unico riferimento normativo.
Se è ancora valida quella cosa che il pH è il logaritmo negativo della concentrazione idrogenionica, la determinazione del pH di un solido, prendi ad esempio già solo i terreni, è una misura di fatto "convenzionale", perchè gli ioni in quanto tali in un solido che sia solido è almeno improbabile, fisicamente, trovarceli, perchè ammesso che ci siano tra le molecole del solido, si "accocchiano" tra di loro a fare l'elettrolita che dà origine agli ioni: sempre se ricordo bene quanto studiato all'epoca e sempre se l'ho anche capito, gli ioni in genere e quindi anche gli H+ e gli OH- correlati tanto li possiamo "misurare" se il composto è in soluzione acquosa e quindi l'apporto del solido sposta l'equilibrio idrogenionico della soluzione, altrimenti no. Mi pare si chiamasse Arrhenius quello che ha trovato sta cosa... ma taaaantissimiiiiii anni fa. In realtà,
Per quanto la metodica analitica da te citata non sia mai stata "ritirata", non essendo appunto una norma tecnica ma una metodica, ritengo che l'utilizzo della stessa, datata al 1985 e quindi pensata per il DPR 915/82 & C., sia forse non adatta a classificare oggi 2013 un rifiuto in relazione al pH dello stesso, soprattutto se in base a quel risultato si deve assegnare una determinata caratteristica di pericolosità come appunto il "pH estremo". Naturalmente, poi, ogni direttore di laboratorio e/o professionista si assume le responsabilitò di ciò che scrive, ma almeno utilizzare metodiche previste ex lege dà un aiutino in caso di discussione.
Discorso diverso abbiamo se parliamo di acidità totale, invece: ma sempre di liquidi discutiamo, e quindi si torna a come preparare la soluzione da cui poi desumere di che stiamo trattando.
In ogni caso, ritengo che quella da "accendere" sia e resti la prima risposta data da homer, che di analisi in questi casi un po' particolari non parla.
Il che significa test di cessione ex DM 5 febbraio 1998 come modificato da ultimo dal 186/06, ed eluato secondo il DM 27 settembre 2010, che di pH non parla proprio.
Chiedevo perchè l'eluato, in quanto l'eluato su campione predisposto ex UNI 10802 va eseguito per il conferimento a discarica, e la carta non mi pare sia ammessa in discarica, e quindi non può andare neppure a R10 o per rilevati e sottofondi stradali, che è l'unico caso in cui un materiale/rifiuto debba essere sottoposto a test di cessione prima del recupero per verificarne la conformità alla tabella di allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, che al momento è l'unico riferimento normativo.
Se è ancora valida quella cosa che il pH è il logaritmo negativo della concentrazione idrogenionica, la determinazione del pH di un solido, prendi ad esempio già solo i terreni, è una misura di fatto "convenzionale", perchè gli ioni in quanto tali in un solido che sia solido è almeno improbabile, fisicamente, trovarceli, perchè ammesso che ci siano tra le molecole del solido, si "accocchiano" tra di loro a fare l'elettrolita che dà origine agli ioni: sempre se ricordo bene quanto studiato all'epoca e sempre se l'ho anche capito, gli ioni in genere e quindi anche gli H+ e gli OH- correlati tanto li possiamo "misurare" se il composto è in soluzione acquosa e quindi l'apporto del solido sposta l'equilibrio idrogenionico della soluzione, altrimenti no. Mi pare si chiamasse Arrhenius quello che ha trovato sta cosa... ma taaaantissimiiiiii anni fa. In realtà,
Per quanto la metodica analitica da te citata non sia mai stata "ritirata", non essendo appunto una norma tecnica ma una metodica, ritengo che l'utilizzo della stessa, datata al 1985 e quindi pensata per il DPR 915/82 & C., sia forse non adatta a classificare oggi 2013 un rifiuto in relazione al pH dello stesso, soprattutto se in base a quel risultato si deve assegnare una determinata caratteristica di pericolosità come appunto il "pH estremo". Naturalmente, poi, ogni direttore di laboratorio e/o professionista si assume le responsabilitò di ciò che scrive, ma almeno utilizzare metodiche previste ex lege dà un aiutino in caso di discussione.
Discorso diverso abbiamo se parliamo di acidità totale, invece: ma sempre di liquidi discutiamo, e quindi si torna a come preparare la soluzione da cui poi desumere di che stiamo trattando.
In ogni caso, ritengo che quella da "accendere" sia e resti la prima risposta data da homer, che di analisi in questi casi un po' particolari non parla.
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