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Consulente ADR e procedure

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Messaggio  alexlariete Mer Ott 10, 2012 3:12 pm

Ciao a tutti,
vista la competenza dei frequentatori del forum, vorrei esporre un aspetto che ritengo alquanto controverso nel merito specifico dei compiti del Consulente ADR.

L’1.8.3.3 stabilisce che il consulente ADR agisce “sotto la responsabilità del capo dell’impresa”.
Lo stesso 1.8.3.3 prevede inoltre che il consulente ha, fra gli altri, anche il compito di esaminare le prassi e le procedure concernenti le attività dell’impresa in ambito ADR.

L’espressione “esaminare le procedure”, in particolare, presuppone in maniera implicita che tali documenti siano già presenti in azienda. Proprio per mancanza di conoscenze in materia è però altamente improbabile che un’azienda possa aver già autonomamente implementato delle procedure ADR scritte.

D’altro canto però, lo stesso 1.8.3.3 prevede che il Consulente ADR abbia il compito di “esaminare” le procedure non il compito di “redigere” le procedure: i due verbi non sono sinonimi.

Da qui la mia riflessione:
Rilevata la mancanza di procedure in azienda, un Consulente ADR ne raccomanda ovviamente la stesura ed evidenzia tale necessità anche in forma scritta nella relazione annuale, proponendo in tal senso un proprio preventivo che magari però non viene accettato.

In caso di un eventuale incidente, poste le condizioni sopra, può essere contestato qualcosa al Consulente ADR?

Grazie in anticipo a chi vorrà postare il suo parere nel merito.

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Messaggio  zesec Mer Ott 10, 2012 4:18 pm

Non sono esperto in ADR, ma credo che sia mal posta la questione. Non si tratta di stabilire se "esaminare" sia diverso da "redigere" (cosa per altro ovvia). Si tratta di capire che una "procedura" non è necessariamente una "procedura scritta". Quindi il consulente ADR esaminerà le procedure scritte, se ci sono. Altrimenti esaminerà le procedure non scritte, la prassi, o comunque dovrà esaminare l'attività dell'impresa e le sue implicazioni con la spedizione, carico e/o trasporto di merci pericolose.
No?
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Messaggio  isamonfroni Mer Ott 10, 2012 4:40 pm

zesec ha scritto:Non sono esperto in ADR, ma credo che sia mal posta la questione. Non si tratta di stabilire se "esaminare" sia diverso da "redigere" (cosa per altro ovvia). Si tratta di capire che una "procedura" non è necessariamente una "procedura scritta". Quindi il consulente ADR esaminerà le procedure scritte, se ci sono. Altrimenti esaminerà le procedure non scritte, la prassi, o comunque dovrà esaminare l'attività dell'impresa e le sue implicazioni con la spedizione, carico e/o trasporto di merci pericolose.
No?

Sì! (ciao Zesec)

e, ovviamente, segnalare, nella relazione, quel che ha esaminato, eventualmente proporre la redazione di procedure scritte, se lo ritiene necessario (pagate a parte of course), dopodichè il suo compito è finito. Se l'azienda le procedure le vuol scrivere bene, se no cavoli suoi.

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Messaggio  alexlariete Mer Ott 10, 2012 5:08 pm

Grazie per le vostre risposte.
In effetti si dà molto per scontato (troppo) che le procedure ADR debbano per forza essere scritte quando invece non lo sono, visto che il testo stesso dell'Accordo non specifica il termine "scritte".
Concordo.
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Messaggio  Ranx Mer Ott 10, 2012 5:15 pm

Sono d'accordo con isamonfroni e Zesec.
Vorrei anche aggiungere che la responsabilità sull'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose è riposta dal D.Lgs. 40/2000 unicamente nel "capo" dell'impresa (art. 3 c. 5).
Inoltre, quello di "redigere le procedure" non è un obbligo per il consulente; infatti all'art. 12 del D.Lgs. 35/2010 ("Sanzioni relative al Consulente alla sicurezza") questa fattispecie non è contemplata.
Il Consulente redige la relazione annuale sottolineando eventuali prassi errate da parte dell'impresa e suggerisce eventuali modifiche. Se queste modifiche non vengono effettuate e le prassi rimangono carenti (cosa che sarà senz'altro segnalata nella relazione d'incidente, a scanso di equivoci) è chiaro che la responsabilità non possa che ricadere sull'impresa e non sul consulente.
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Messaggio  Greta1978 Gio Ott 11, 2012 3:40 pm

Arrivo tardi ma vi quoto.
Di fatto il consulente ha il solo obbligo di "analizzare prassi e formazione del personale e dare consigli" (oltre a dover redigere le relazioni obbligatorie) ma poi è tutto in mano al capo dell'impresa.

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Messaggio  matt80 Gio Nov 08, 2012 1:13 pm

buongiorno a tutti,

provo a scrivere qui perchè non ho trovato un topic specifico e questo mi sembrava il più pertinente.
volevo chiedere informazioni circa la responsabilità civile/penale del consulente ADR in caso di incidenti in fase di trasporto/carico/scarico/imballaggio e tutto ciò che normato dall'accordo.

premesso quanto già citato da voi, ovvero i riferimenti al 35/2010 che riguardano solo gli aspetti legati alla consegna della relazione nei tempi, etc..., ipotizzando che il capo di impresa si affida ad un consulente proprio per classificare correttamente le materie, per avere consigli sulle procedure e quant'altro cosa succede nel caso si verifichi ugualmente, accidentalmente, un incidente?

volevo quindi cercare di ragionare sulle responsabilità dirette del consulente che ipotizziamo possa compiere un errore (ovviamente non volontario nè deloso..) nel fare una classificazione di un materia, e quindi a cascata della scelta di un imballaggio, del mezzo di trasporto, etc... che essendo errati portano poi ad un incidente. stesso discorso nel caso il consulente non si accorga di una falla nelle procedure (magari anche lieve) e non segnali la necessità di modifica al capo di impresa.

il capo di impresa (che comunque ha cercato di mettere in campo tutto ciò che era in suo potere per gestire al meglio le merci pericolose per il trasporto) si può rivalere sul consulente?
la legislazione può punire (anche penalmente in caso di incidente "molto" grave) il cosulente stesso? Quali articoli del Codice civile/penale potrebbero essere i più affini a questa tematica.

grazie mille a chi vorra rispondermi e complimenti al sito e ai suoi utenti per i livello di competenza e di chiarezza negli argomenti trattati.

cordiali saluti
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Messaggio  massimilianom Ven Nov 09, 2012 4:00 pm

ti rispondo "a braccio" senza citare norme : come consulente ADR, ma poi come consulente in qualsiasi campo, puoi essere responsabile se hai svolto il tuo compito con "negligenza, imprudenza o imperizia" e se a seguito di questo si è verificato un infortunio o incidente.

queste 3 paroline magiche sono valutate caso per caso da un PM, che se vede la presenza di una delle 3, può chiedere rinvio a giudizio.
Dopodichè decide un giudice.


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