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Conservazione schede Sistri

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Messaggio  toscano Lun Gen 25, 2010 1:55 am

Dal momento che le schede di movimentazione vanno comunque stampate, esiste un obbligo di conservazione?
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Messaggio  Admin Lun Gen 25, 2010 2:38 am

No.
L'obbligo non è espressamente previsto e pertanto non sussiste.
E' obbligatoria, invece, la conservazione per cinque anni nei casi di cui all'art. 6, c.1 (produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno piu' di
dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema
).

Stranamente, però, il medesimo obbligo non è previsto per i casi di cui al successivo comma 2 (imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
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Messaggio  zesec Ven Feb 28, 2014 11:48 am

Riprendo questo post, anche se datato (prima del DM 52/2011) per ritornare sull'obbligo di conservazione delle registrazioni cronologiche e della scheda Sistri.
Il manuale operativo, a pagina 13, dice che le registrazioni cronologiche, una volta firmate, devono essere scaricate e conservate elettronicamente presso la sede dell'impresa. Ricordo qualcosa di analogo anche per le schede Sistri, da salvare sia in formato elettronico che cartaceo.
Non ricordo però se questa viene scritta da qualche parte sul DM 52/2011 o altra norma. Perché non riesco a ritrovare nulla in questo casino.
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Messaggio  mauro.sanciolo Ven Feb 28, 2014 1:10 pm

Il riferimento è nell'art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006, al comma 3:
 
 
"3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi
relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché
dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia
cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro
cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all’autorità di
controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in
formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti
, ad eccezione dei
quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono
essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti
di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della
fase di gestione post operativa della discarica."
 
In pratica dopo ogni registrazione il delegato dovrebbe salvarsi il documento di registrazione e dopo ogni movimentazione dovrebbe salvarsi la scheda di movimentazione conclusa. In merito alla conservazione, il SISTRI Browser salva questi documenti nella cartella ARCHIVIO presente sul dispositivo USB SISTRI. Data la limitata affidabilità del supporto è opportuno copiare o spostare i file su un supporto più affidabile (es. disco di rete con back-up periodico).
Il manuale operativo 3.1 riporta l'indicazione di conservare i file presso la sede legale... cosa talvolta materialmente impossibile e comunque non discendente da una prescrizione normativa.
Resta la perplessità rispetto all'utilità della prescrizione a fronte del fatto che gli enti di controllo potrebbero vedere il tutto direttamente nel SISTRI.
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Messaggio  zesec Ven Feb 28, 2014 1:19 pm

Ah eccola lì, grazie.
E sull'obbligo di conservazione della scheda Sistri anche in formato cartaceo, c'è qualcosa? Perché in una dispensa con slides preparate da un'associazione di categoria (sezione locale) un paio di giorni fa, è indicato (solo per la scheda sistri) anche l'obbligo di conservazione del cartaceo. C'è niente?
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Messaggio  mauro.sanciolo Ven Feb 28, 2014 3:34 pm

Per quanto concerne la conservazione delle schede cartacee, questa è necessaria quando:

  1. la presa in carico o la consegna sono avvenute in modalità non contestuale

  2. la compilazione della scheda è avvenuta conto terzi (il soggetto impossibilitato alla compilazione deve sottoscrivere le ragioni dell'impossibilità)

 
Presumo che i tempi per la conservazione non debbano essere superiori a 3 anni.
Probabilmente nel primo caso il produttore potrebbe anche buttare via la scheda dopo che ha potuto scaricare la scheda conclusa recante l'esito inserito dal destinatario, ma questo spero sia chiarito dalla manualistica prossima ventura...
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Messaggio  Oskar Ven Feb 28, 2014 5:28 pm

mauro.sanciolo ha scritto:
Resta la perplessità rispetto all'utilità della prescrizione a fronte del fatto che gli enti di controllo potrebbero vedere il tutto direttamente nel SISTRI.

Certo!.... a patto che abbiano un token USB e un identity, credo

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