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Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
+2
Gabriele Stefani
FrancyG
6 partecipanti
Pagina 1 di 1
Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
Ciao a tutti, volevo qualche input in merito alle sanzioni vigenti in caso di Trasferimento rifiuti non pericolosi dal luogo di produzione ad altro sito di proprietà dello stesso produttore...Leggendo la 152 non si evince con chiarezza a cosa andrebbe incontro il produttore...
GRazie a tutti
GRazie a tutti
FrancyG- Utente Attivo
- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 24.03.11
Re: Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
FrancyG ha scritto:Ciao a tutti, volevo qualche input in merito alle sanzioni vigenti in caso di Trasferimento rifiuti non pericolosi dal luogo di produzione ad altro sito di proprietà dello stesso produttore...Leggendo la 152 non si evince con chiarezza a cosa andrebbe incontro il produttore...
GRazie a tutti
a titolo esemplificativo:
Giurisp.Penale Cass.
Cass. Sez. III n. 12420 del 20 marzo 2008 (Cc 6 feb. 2008)
Rifiuti. Trasporto illecito e sequestro del mezzo
In caso di sequestro di mezzo con cui è stato consumato il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e, quindi, di bene sottoposto a confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, comma 2; ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259,2 comma, il provvedimento di sequestro può anche prescindere dalla prognosi di pericolosità connessa alla libera disposizione del bene essendo comunque consentito al giudice dal comma 2 dell\'art. 321 il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
se poi tratti illegittimamente rifiuti pericolosi .. subentrano pure sanzioni penali.
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Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
A prescindere dalla natura dei rifiuti, il trasporto non autorizzato di rifiuti (cioè in mancanza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, laddove richiesta) configura sempre sanzioni penali (art. 256/1° comma D.L.vo 152/06) a carico del produttore e del trasportatore, in concorso tra loro.FrancyG ha scritto:...volevo qualche input in merito alle sanzioni vigenti in caso di Trasferimento rifiuti non pericolosi dal luogo di produzione ad altro sito di proprietà dello stesso produttore...Leggendo la 152 non si evince con chiarezza a cosa andrebbe incontro il produttore...
La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi determina solo una diversa quantificazione della pena.
Poi c'è la questione dell'utilizzo del formulario, che è un altro discorso.
Ma nel caso in questione, quello del trasporto è solo uno degli aspetti che entrano in gioco per la valutazione delle condotte illecite.
Se il luogo di destinazione (di proprietà dello stesso produttore) non è autorizzato alla gestione di rifiuti, si configurano anche - a seconda delle circostanze - il deposito incontrollato, lo stoccaggio abusivo o addirittura la discarica abusiva. Tutti reati in cui produttore e trasportatore concorrono tra loro.
zorba- Utente Attivo
- Messaggi : 382
Data d'iscrizione : 01.02.12
Re: Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
Non è che il termine "trasporto" si differenzi dal termine "trasferimento" di rifiuti?
Se il produttore del rifiuto pericoloso o non pericoloso, dal proprio punto di produzione lo carica sul proprio mezzo dell'azinda, condotto da un proprio dipendente, e deposita il rifiuto nel deposito temporaneo della sua azienda è considerato trasporto?
Un ringraziamento a tutti, è un piacere leggervi, peccato per il poco tempo.
Se il produttore del rifiuto pericoloso o non pericoloso, dal proprio punto di produzione lo carica sul proprio mezzo dell'azinda, condotto da un proprio dipendente, e deposita il rifiuto nel deposito temporaneo della sua azienda è considerato trasporto?
Un ringraziamento a tutti, è un piacere leggervi, peccato per il poco tempo.
tochio55- Membro della community
- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 17.11.10
Località : Lombardia
Re: Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
dipende: se deposito temporaneo e luogo di produzione sono all'interno della stessa area recintata .. si può parlare di trasferimento. se il deposito temporaneo è anche dall'altra parte della strada .. siamo in condizioni di trasporto (metti caso che, colpo di sfiga .. ti fermano i NOE mentre stai attraversando la strada .. ti inchiappettano! metti che se gli racconti che stai trasportando merci un po' ti salvi (ti contestano che non ha la ddt); se dichiari di avere a bordo rifiuti .. è fatta).tochio55 ha scritto:Non è che il termine "trasporto" si differenzi dal termine "trasferimento" di rifiuti?
Se il produttore del rifiuto pericoloso o non pericoloso, dal proprio punto di produzione lo carica sul proprio mezzo dell'azinda, condotto da un proprio dipendente, e deposita il rifiuto nel deposito temporaneo della sua azienda è considerato trasporto?
Un ringraziamento a tutti, è un piacere leggervi, peccato per il poco tempo.
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Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
Proprio così, "trasferimento" è cosa ben diversa da "trasporto", che necessita di FIR.
L’art. 28 del Decreto Legge n. 5/2012 recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” interviene nel senso della semplificazione, sottraendo al regime del trasporto dei rifiuti la movimentazione di rifiuti agricoli effettuata percorrendo la pubblica via tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola.
La semplificazione è stata confermata dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012.
Tale nuova norma dispone l’inserimento di un nuovo comma 9-bis nell’art. 183 D.Lgs. n. 152/06 che la suddetta movimentazione non si considera trasporto, a condizione che sia comprovato, da elementi oggettivi ed univoci, che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
Si legge, infatti, all’art. 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo: “ All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9 è inserito il seguente comma 9-bis. “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.
Pertanto, alle condizioni stabilite dalla norma la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda non è considerata "trasporto" e può avere luogo in forma semplificata, senza FIR. Al di fuori di ciò si incorre nelle sanzioni.
Ambiente Legale- Partner
- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: Sanzione per trasferimento rifiuti dal luogo di produzione ad altro sito
Ambiente Legale ha scritto:
Proprio così, "trasferimento" è cosa ben diversa da "trasporto", che necessita di FIR.
L’art. 28 del Decreto Legge n. 5/2012 recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” interviene nel senso della semplificazione, sottraendo al regime del trasporto dei rifiuti la movimentazione di rifiuti agricoli effettuata percorrendo la pubblica via tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola.
La semplificazione è stata confermata dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012.
Tale nuova norma dispone l’inserimento di un nuovo comma 9-bis nell’art. 183 D.Lgs. n. 152/06 che la suddetta movimentazione non si considera trasporto, a condizione che sia comprovato, da elementi oggettivi ed univoci, che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
Si legge, infatti, all’art. 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo: “ All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9 è inserito il seguente comma 9-bis. “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.
Pertanto, alle condizioni stabilite dalla norma la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda non è considerata "trasporto" e può avere luogo in forma semplificata, senza FIR. Al di fuori di ciò si incorre nelle sanzioni.
Vorrei specificare (anche per non incorrere in spiacevoli equivoci) che l'articolo citato parla di fondi agricoli e di imprenditore agricolo.
In tutti gli altri casi le sanzioni variano a seconda dei comportamenti tenuti dal reo.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Località : Casa di riposo
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