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Art. 193 comma 9

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Messaggio  magonero Mar Set 04, 2012 7:16 pm

Buonasera, ho bisogno di un aiuto, l'art che ho menzionato non considera trasporto la movimentazione di un rifiuto da un impianto ad altro impianto adiacente (9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.), purchè sui registri di entrambi gli impianti vengano riportate tutte le informazioni inerente la gestione.
Tuttavia l'automezzo che si sposta da un impianto ad un'altro è sottoposto alle regole che disciplinano il trasporto stradale, cioè mi spiego meglio, l'automezzo deve trasportare in portata o può circolare anche fuori portata, e soprattutto a mio avviso ai fini assicurativi se succede un incidente, devo coinvolgere l'autorizzazione del mezzo o degli impianti.....
vi chiedo ciò perchè una mia consulente ipotizza l'uso delle ns aree private come aree private ad uso pubblico, e quindi soggette alla normativa stradale !!!
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Messaggio  cirillo Mar Set 04, 2012 7:59 pm

Art. 193 - co 9
La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private* non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

(* e non tra un'area privata e un'altra)


Art. 193 - co 9-bis.
La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Dalla mia lettura l'agevolazione è riferita alle sole aziende agricole.
Qualsiasi altra tipologia di trasporto di rifiuti, nel momento in cui avviene su strada, è soggetta a emissione di FIR e deve essere effettuata con mezzo autorizzato.

a.m.m.a.

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Messaggio  zorba Mer Set 05, 2012 11:14 am

cirillo ha scritto:Art. 193 - co 9
La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private* non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

(* e non tra un'area privata e un'altra)
Il comma 9 che citi non è ancora in vigore, né sappiamo se e quando lo diventerà.
L'attuale comma 9 è limitato alla parte che hai evidenziato in grassetto.

Quindi effettivamente abbiamo che:
1) Ai fini della parte quarta del TUA, la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto;
2) La circolazione di veicoli esclusivamente all'interno di aree private non rientra nella disciplina del Codice della Strada.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che la circolazione di veicoli esclusivamente all'interno di aree private adibite tra l'altro a luoghi di lavoro non debba osservare le norme generali di perizia e prudenza, anche in riferimento alla disciplina in materia di sicurezza.
Se per esempio accade un infortunio all'interno del luogo di lavoro a causa di una movimentazione effettuata con veicolo sovraccarico oltre la portata consentita, ci saranno sicuramente responsabilità colpose da contestare!
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Messaggio  cirillo Mer Set 05, 2012 11:29 am

zorba ha scritto:
Quindi effettivamente abbiamo che:
1) Ai fini della parte quarta del TUA, la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto;
2) La circolazione di veicoli esclusivamente all'interno di aree private non rientra nella disciplina del Codice della Strada.
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la circolazione di veicoli esclusivamente all'interno di aree private adibite tra l'altro a luoghi di lavoro non debba osservare le norme generali di perizia e prudenza, anche in riferimento alla disciplina in materia di sicurezza.
Se per esempio accade un infortunio all'interno del luogo di lavoro a causa di una movimentazione effettuata con veicolo sovraccarico oltre la portata consentita, ci saranno sicuramente responsabilità colpose da contestare!

Ovviamente concordo ma non siamo più nel campo di competenza del D.Lgs 152/2006. La questione è relativa alla sicurezza nel lavoro e il riferimento è il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori - Decreto Legislativo n° 81/2008 (altra questione).

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Messaggio  isamonfroni Mer Set 05, 2012 11:32 am

Allora....la movimentazione dei rifiuti all'interno di un'area privata non è considerata trasporto ai fini della normativa sui rifiuti però è necessario che l'area privata in oggetto sia una e sia tutta della stessa proprietà (giusto per fare un esempio in un grande stabilimento con più reparti produttivi, non è trasporto con il FIR portare i rifiuti dai vari reparti fino alla piattaforma di stoccaggio)

Ma se l'area privata fosse, che so, un consorzio industriale con più ditte adiacenti e tu porti i rifiuti da impianto ditta A a impianto ditta B, altrochè se il movimento è trasporto!!
(questo dubbio mi è venuto visto che hai parlato di registri dei vari impianti)

Nel caso 1) non si soggiace alle previsioni del codice della strada
Nel caso 2) sì perchè l'area sarà pure privata ma è certamente ad uso pubblico.

Il fatto che non si soggiace alle previsioni del CdS non vuol dire "liberi tutti", anzi...all'interno di un'area operativa il transito dei mezzi deve essere regolamentato in modo ancora più stringente considerando che è possibile il movimento contemporaneo di mezzi e di pedoni.
In particolare, di certo sono regolamentati, in modo netto e sulla base delle norme in materia di salute e sicurezza: la velocità massima, il diritto di precedenza, il transito pedonale, le aree di sosta e di manovra ecc...

Certo se sovraccarichi un mezzo non ci sarà certo la stradale che te lo sequestra.....però se a causa del sovraccarico (per esempio malfunzionamento freni) si dovesse verificare un incidente con feriti, credo che il Datore di Lavoro avrebbe le sue belle responsabilità alla luce delle norme in materia di sicurezza.

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Messaggio  magonero Mer Set 05, 2012 11:41 am

grazie per le pronte risposte, ma le due aree private adiacenti l'una all'altra senza nessun percorso su strada ma solo un cancello che delimita un'area dall'altra, non possono a mio avviso essere sottoposte alla disciplina stradale.... e ancor di più al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti "su Strada"....(percorso e quant'altro necessario).... difatti venen specificata anche a suo tempo nella circolare esplicativa "n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni"."

più preoccupante mi appare la risposta di Zorba ed Isamonfroni, effettivamente nello studio AIA degli impianti la gestione dei flussi e quant'altro è stata attentamente curata anche sotto l'aspetto della sicurezza, e quindi il mio dubbio era che se comunque succede un incidente anche grave, sono soggetto alle disposizioni tecniche del mezzo o meno.....

comunque grazie....
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Messaggio  zorba Mer Set 05, 2012 11:57 am

suamjanik ha scritto:...il mio dubbio era che se comunque succede un incidente anche grave, sono soggetto alle disposizioni tecniche del mezzo o meno.....
Sicuramente sì!
Anche se - come ricordava Isa - il fatto non comporterà l'applicazione di una specifica sanzione prevista dal C.d.S., ci sarà indubbiamente la verifica di un'eventuale negligenza/imperizia/imprudenza in relazione all'uso "irregolare" del mezzo e ad un'eventuale violazione delle disposizioni previste in materia di sicurezza del luogo di lavoro.
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Messaggio  isamonfroni Mer Set 05, 2012 11:59 am

A prescindere dall'AIA, l'aspetto della sicurezza delle movimentazioni di mezzi all'interno di aree operative, va studiato con estrema attenzione dato che la sicurezza sui luoghi di lavoro prevale un po' su tutte le altre norme (e dato anche che le conseguenze penali per le figure responsabili sono tutto meno che banali - se c'è un incidente con >30 gg di prognosi il Ddl si becca come minimo le "lesioni personali gravissime").
Con ciò detto, le disposizioni tecniche dei mezzi (portata, efficienza del mezzo, revisioni ecc..) non sono campate per aria, sono state stabilite proprio perchè un veicolo nel corretto assetto di marcia dovrebbe teoricamente essere "sicuro" al netto della perizia del guidatore.

E con questo ti ribadisco che se vuoi sovraccaricare, lo puoi anche fare, nessuno ti sequestrerà il mezzo....ma se accade un incidente perchè il mezzo sovraccarico ha rotto i freni e ha steso qualcuno, il Ddl responsabile si potrebbe beccare anche l'omicidio volontario (Thyssen Krupp insegna)

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