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Art. 212 comma 18

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Messaggio  accornerofabio Ven Set 10, 2010 5:30 pm

Ciao A tutti
Premetto che prima di aprire un topic nuovo ho letto già le risposte a quesiti simili ma ho ancora dei dubbi che ho paura rimaranno tali. Vorrei focalizzare alcuni punti dando anche una mia risposta per vedere se è corretto cio che penso.

Caso: ditta effettua solo trasporto di materiale avviato al recupero (legno).

1) iscrizione ditta all' Albo Gestori cat 2 classe F: art 212 comma 18, assegnato subito un numero iscrizione e permesso di operare subito.
Il comma 18 disciplina le iscrizioni semplificate (categorie 2 e 3 dell'Albo) che sono una particolare tipologia di iscrizione prevista dall'art. 212 - comma 5?

2) Quindi per quello detto nel punto 1) Essendo l'azienda iscritta all'Albo e facendo trasporto è OBBLIGATA AD ISCRIVERSI AL SISTRI in quanto impresa di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali?

3) Se si entro quando?

4) Se sono giuste le prime conclusioni ( quindi devo iscrivermi al sistri) ho questo dubbio:

Unico cliente produttore di rifiuto non pericoloso con meno di 10 dipendenti quindi:
a) non ha l'obbligo di iscriversi al sistri?
b) mantiene i suoi formulari cartacei e la dichiarazione Mud telematica?

Quindi si crea questa situazione: cliente non iscritto al sistri con formulari cartacei trasportatore iscritto al sistri

COSA DEVE FARE IL TRASPORTATORE?

a) continua a compilare formulari cartacei del produttore senza preuccuparsi del SISTRI?
Tradotto: sono obbligato a iscrivermi al sistri pago metto blak box compro il pc internet.. e poi non lo userò mai?

b) prendo le informazioni dei formulari cartacei del produttore e li gestice con il SISTRI?

Spero di essere stato chiaro

Saluti

accornerofabio
accornerofabio
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Art. 212 comma 18 Empty Re: Art. 212 comma 18

Messaggio  Admin Ven Set 10, 2010 6:05 pm

Benvenuto nel forum Smile

Devi iscriverti.
Per i produttori non iscritti al Sistri dovrai compilare la scheda area movimentazione anche per la parte del produttore, sulla base dei dati che ti fornira'.
Niente formulario. La procedura e' descritta nel manuale (5.1.2).

Attenzione: con la cat. 2 puoi trasportare solo rifiuti non pericolosi avviati a recupero "agevolato".
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