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CER pezzi di scarto zincatura
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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CER pezzi di scarto zincatura
Salve, forumiani, vorrei porvi un piccolo quesito che magari non sarà epocale, ma che mi interesserebbe chiarire; per questo ho chiesto analogo parere ad ARPA, che qui riassumo:
"... chiedo una indicazione sulla migliore classificazione come rifiuto (quindi, il codice CER più aderente) per i pezzi di scarto derivanti da un ciclo di zincatura acida galvanica (pezzi zincati e/o passivati male, non rilavorabili e non resi al committente, o pezzi caduti nelle vasche di trattamento dai roto-barili, soprattutto se molto piccoli, e recuperati solamente durante la fasi di pulizia delle vasche stesse).
In una azienda che ora seguo come consulente, per la classificazione si è utilizzato, fino all’anno scorso, il CER 17.04.05 “Ferro e acciaio” (coerente con la merceologia dei pezzi), mentre nel 2011 si è passati al CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferrosi” (probabilmente per la ridotta dimensione dei pezzi, recuperati dal fondo vasca); entrambi i codici, tuttavia, non rispecchiano completamente il rifiuto, se non altro per il processo di origine del rifiuto stesso.
In particolare, prospetto alcune considerazioni in merito, da sottoporre a valutazione:
- CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferrosi” (famiglia 12 “rifiuti prodotti da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli …”): secondo me non adeguato in quanto derivante da attività non coerenti con la zincatura galvanica e non perfettamente rispondente alla tipologia dei residui (trucioli, scaglie, etc. e non pezzi interi, per quanto piccoli);
- CER 17.04.05 “Ferro e acciaio” (famiglia 17 “rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione …”): secondo me non completamente adeguato in quanto derivante da attività non coerenti con la zincatura galvanica, ma perfettamente rispondente alla merceologia dei residui (ferro e acciaio, appunto);
- CER 11.01.99 “Rifiuti non specificati altrimenti” (famiglia 11 “rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli …): secondo me non completamente adeguato in quanto derivante da attività coerenti con la zincatura galvanica, ma troppo generico rispetto alla tipologia e merceologia dei residui (tra l’altro i codici che terminano in .99 non sono molto ben visti e molte aziende di trasporto/trattamento rifiuti non li hanno in autorizzazione);
- CER 16.03.04 “Rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose” (famiglia 16 “rifiuti non specificati altrimenti “): secondo me non completamente adeguato in quanto è un codice molto generico, ma utilizzabile come estrema ratio, poiché riflette le motivazioni dell’eliminazione dei pezzi in oggetto, ovvero la non rispondenza alle specifiche di lavorazione e, quindi, la loro non riutilizzazione."
Io propenderei per il CER 17.04.05, anche se l'origine non è pertinente, oppure per il CER 16.03.04, forse più calzante complessivamente, però mi piacerebbe avere qualche vostro parere (per teoria o ancora meglio, esperienza), valido anche come bussola (oltre a quanto detto nell'introduzione dell'all. D) nell'attribuzione di CER "polivalenti"!.
Grazie.
Salute a tutti.
"... chiedo una indicazione sulla migliore classificazione come rifiuto (quindi, il codice CER più aderente) per i pezzi di scarto derivanti da un ciclo di zincatura acida galvanica (pezzi zincati e/o passivati male, non rilavorabili e non resi al committente, o pezzi caduti nelle vasche di trattamento dai roto-barili, soprattutto se molto piccoli, e recuperati solamente durante la fasi di pulizia delle vasche stesse).
In una azienda che ora seguo come consulente, per la classificazione si è utilizzato, fino all’anno scorso, il CER 17.04.05 “Ferro e acciaio” (coerente con la merceologia dei pezzi), mentre nel 2011 si è passati al CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferrosi” (probabilmente per la ridotta dimensione dei pezzi, recuperati dal fondo vasca); entrambi i codici, tuttavia, non rispecchiano completamente il rifiuto, se non altro per il processo di origine del rifiuto stesso.
In particolare, prospetto alcune considerazioni in merito, da sottoporre a valutazione:
- CER 12.01.02 “Polveri e particolato di materiali ferrosi” (famiglia 12 “rifiuti prodotti da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli …”): secondo me non adeguato in quanto derivante da attività non coerenti con la zincatura galvanica e non perfettamente rispondente alla tipologia dei residui (trucioli, scaglie, etc. e non pezzi interi, per quanto piccoli);
- CER 17.04.05 “Ferro e acciaio” (famiglia 17 “rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione …”): secondo me non completamente adeguato in quanto derivante da attività non coerenti con la zincatura galvanica, ma perfettamente rispondente alla merceologia dei residui (ferro e acciaio, appunto);
- CER 11.01.99 “Rifiuti non specificati altrimenti” (famiglia 11 “rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli …): secondo me non completamente adeguato in quanto derivante da attività coerenti con la zincatura galvanica, ma troppo generico rispetto alla tipologia e merceologia dei residui (tra l’altro i codici che terminano in .99 non sono molto ben visti e molte aziende di trasporto/trattamento rifiuti non li hanno in autorizzazione);
- CER 16.03.04 “Rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose” (famiglia 16 “rifiuti non specificati altrimenti “): secondo me non completamente adeguato in quanto è un codice molto generico, ma utilizzabile come estrema ratio, poiché riflette le motivazioni dell’eliminazione dei pezzi in oggetto, ovvero la non rispondenza alle specifiche di lavorazione e, quindi, la loro non riutilizzazione."
Io propenderei per il CER 17.04.05, anche se l'origine non è pertinente, oppure per il CER 16.03.04, forse più calzante complessivamente, però mi piacerebbe avere qualche vostro parere (per teoria o ancora meglio, esperienza), valido anche come bussola (oltre a quanto detto nell'introduzione dell'all. D) nell'attribuzione di CER "polivalenti"!.
Grazie.
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cescal64- Utente Attivo
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Il codice più adatto è 12.01.99. E' vero che tanti impianti fanno storie perchè non hanno questo codice in autorizzazione, ma negli ultimi tempi le cose stanno cambiando e anche le province rilasciano i codici 99 purché venga specificato il tipo di materiale che si vuole trattare.
anpachi- Utente Attivo
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Personalmente, ritengo che la famiglia 11 sia quella più adatta.
Il CER 110199 è in effetti molto generico, ma se si da il codice sulla base del processo di origine, quello è il più indicato: la fam.11 - codice 01 recita "rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli". I tuoi scarti arrivano appunto da questo processo.
Lo so che come tipologia di materiale verrebbe automatico "buttarla" nel 170405, ma non mi pare che gli scarti arrivino da una "costruzione o demolizione".
Il CER 110199 è in effetti molto generico, ma se si da il codice sulla base del processo di origine, quello è il più indicato: la fam.11 - codice 01 recita "rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli". I tuoi scarti arrivano appunto da questo processo.
Lo so che come tipologia di materiale verrebbe automatico "buttarla" nel 170405, ma non mi pare che gli scarti arrivino da una "costruzione o demolizione".
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Greta1978- Moderatrice
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Perchè non il 12?Greta1978 ha scritto:Personalmente, ritengo che la famiglia 11 sia quella più adatta.
Il CER 110199 è in effetti molto generico, ma se si da il codice sulla base del processo di origine, quello è il più indicato: la fam.11 - codice 01 recita "rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli". I tuoi scarti arrivano appunto da questo processo.
Lo so che come tipologia di materiale verrebbe automatico "buttarla" nel 170405, ma non mi pare che gli scarti arrivino da una "costruzione o demolizione".
anpachi- Utente Attivo
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
fam. 11 "rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali"
11 01 - "rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura.....)"
mi pare il caso in questione
mentre la fam.12 parla di trattamento fisico e meccanico (mi dà più l'idea dell'uso di un tornio, o attrezzi simili)
11 01 - "rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura.....)"
mi pare il caso in questione
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Greta1978- Moderatrice
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Greta1978 ha scritto:fam. 11 "rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali"
11 01 - "rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura.....)"
mi pare il caso in questione
mentre la fam.12 parla di trattamento fisico e meccanico (mi dà più l'idea dell'uso di un tornio, o attrezzi simili)
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
...naturalmente, se deve essere un 99, deve derivare dalla famiglia 11.01, però chi acquista/trasporta/ricicla materiali ferrosi in genere dubito abbia questo CER tra quelli che può gestire... e questo vale spesso anche per il CER 16.03.04, perché sono codici con i quali non è molto comune classificare pezzi di ferro...
per questo, la mia richiesta (sottintesa, forse) era quella di individuare il procedimento migliore per attribuire un codice ad un materiale "banale" che può derivare da molteplici attività e, quindi, avere più di CER a disposizione... soprattutto quando non c'è un CER chiaro disponibile nella famiglia di attività dalla quale proviene!
ovvero, se un pezzo di ferro lo classifico con i CER classici del ferro (che siano 12.01.02 o 17.04.05) so di che cosa si tratta e lo posso affidare a chi gestisce rottami ferrosi, ma se lo vado ad infilare in un CER "strano" (11.01.99 o 16.03.04 che sia), mi vado a complicare la vita per trovare chi lo gestisce e, soprattutto, faccio fatica a spiegare che è solo ferro...
cmq, grazie dei contributi ed attendo fiducioso altri commenti.
Salute a tutti.
per questo, la mia richiesta (sottintesa, forse) era quella di individuare il procedimento migliore per attribuire un codice ad un materiale "banale" che può derivare da molteplici attività e, quindi, avere più di CER a disposizione... soprattutto quando non c'è un CER chiaro disponibile nella famiglia di attività dalla quale proviene!
ovvero, se un pezzo di ferro lo classifico con i CER classici del ferro (che siano 12.01.02 o 17.04.05) so di che cosa si tratta e lo posso affidare a chi gestisce rottami ferrosi, ma se lo vado ad infilare in un CER "strano" (11.01.99 o 16.03.04 che sia), mi vado a complicare la vita per trovare chi lo gestisce e, soprattutto, faccio fatica a spiegare che è solo ferro...
cmq, grazie dei contributi ed attendo fiducioso altri commenti.
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cescal64- Utente Attivo
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Secondo me il problema dei codici CER è proprio questo certe volte. Se da una parte il produttore o il consulente cerca di farsi in quattro per trovare il CER più aderente al rifiuto sulla base del processo di lavorazione dal quale scaturisce, proprio come richiesto dalla normativa, dall'altra parte si pone il problema di identificare un impianto e un trasportatore che poi lo accettino e lo trasportino senza fare prezzi esorbitanti solo perchè è un codice "strano", o addirittura trovarsi nella impossibilità di gestirlo perchè non ci sono impianti economicamente vicini per poterlo smaltire. Il problema credo si proprio questo, forse dovrebbe essere riscritto il catalogo riducendo le possibilità di affibbiare ad uno stesso materiale codici cer stravaganti, ma identificarlo con un unico codice CER che rappresenti la famiglia di quei materiali ed accompagnarli poi da una scheda tecnica che ne descriva il processo di produzione. Ovviamente questa è solo un'idea, ma nel corso della mia ancor breve esperienza mi son trovato spesso di fronte a casi del genere e a dover combattere da un lato con il rispetto della normativa e dall'altra con l'evitare di rendere impossibile la vita al produttore.
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
VdT ha scritto:Secondo me il problema dei codici CER è proprio questo certe volte. Se da una parte il produttore o il consulente cerca di farsi in quattro per trovare il CER più aderente al rifiuto sulla base del processo di lavorazione dal quale scaturisce, proprio come richiesto dalla normativa, dall'altra parte si pone il problema di identificare un impianto e un trasportatore che poi lo accettino e lo trasportino senza fare prezzi esorbitanti solo perchè è un codice "strano", o addirittura trovarsi nella impossibilità di gestirlo perchè non ci sono impianti economicamente vicini per poterlo smaltire. Il problema credo si proprio questo, forse dovrebbe essere riscritto il catalogo riducendo le possibilità di affibbiare ad uno stesso materiale codici cer stravaganti, ma identificarlo con un unico codice CER che rappresenti la famiglia di quei materiali ed accompagnarli poi da una scheda tecnica che ne descriva il processo di produzione. Ovviamente questa è solo un'idea, ma nel corso della mia ancor breve esperienza mi son trovato spesso di fronte a casi del genere e a dover combattere da un lato con il rispetto della normativa e dall'altra con l'evitare di rendere impossibile la vita al produttore.
Caro VDT, ma lo sai che 30 anni fa, in vigenza del mai sufficientemente rimpianto DPR 915/82 e prima che fosssimo obbligati a recepire le norme europee, era proprio così?
I rifiuti erano individuati e catalogati nel CIR (Codice Italiano Rifiuti) per tipologie di rifiuto ovvero in base alle caratteristiche merceologiche dello stesso.
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
e non era meglio? Non conosco i pro e i contro di quel sistema ma dovrebbero forse essere integrati i lati positivi di entrambi i sistemi. Io sono un po troppo giovane del settore per sapere quello che è avvenuto in passato ma vedo che forse almeno per una volta il legislatore non era stato tanto miope nell'implementare un sistema del genere.
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
VdT ha scritto:e non era meglio? Non conosco i pro e i contro di quel sistema ma dovrebbero forse essere integrati i lati positivi di entrambi i sistemi. Io sono un po troppo giovane del settore per sapere quello che è avvenuto in passato ma vedo che forse almeno per una volta il legislatore non era stato tanto miope nell'implementare un sistema del genere.
Infatti vedi che ho scritto mai sufficientemente rimpianto.
Guarda se chiedi ai "vecchietti" del forum ne troverai moltissimi che rimpiangono il DPR 915/82 ed il suo applicativo tecnico la del. CI 27/07/84 (della quale, peraltro, alcune parti, relative ai criteri per gli stoccaggi, ancor oggi sopravvivono).
E' chiaro che era una normativa "vecchia", carente sotto molti profili e che oggi sarebbe del tutto insufficiente (non contemplava molte tipologie di rifiuti) per gestire l'evoluzione tecnico/scientifica.
Però l'impianto di base era ottimo.
Infatti era stata scritta da tecnici e non da burocrati ed era ancora "vergine" da tutta una serie di fumisterie utopistiche di derivazione europea (il micidiale principio di precauzione e prevenzione, tanto per dirne una, che, seppur teoricamente giustissimo e condivisibile, viene di fatto oggi brandito come uno scudo per creare alibi all'immobilismo mentale imperante).
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
la butto lì e poi vediamo se ne esce fuori qualcosa...proviamo ad impostare noi una base normativa ed un catalogo cer da proporre ai nostri legislatori?
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
VdT ha scritto:la butto lì e poi vediamo se ne esce fuori qualcosa...proviamo ad impostare noi una base normativa ed un catalogo cer da proporre ai nostri legislatori?
ma magari!!!!!!! Io ci sto!
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Però lo dobbiamo andare a proporre in Europa....VdT ha scritto:la butto lì e poi vediamo se ne esce fuori qualcosa...proviamo ad impostare noi una base normativa ed un catalogo cer da proporre ai nostri legislatori?
Perchè, purtroppo, da qualche annetto a questa parte non possiamo fare altro che recepire le direttive europee.
Che poi, nel recepirle, il nostro legislatore tenda a far casino non ci piove, però il CER è uguale in tutta Europa e quindi le eventuali modifiche (peraltro già in corso) devono necessariamente scaturire in sede Europea.
PS Forse non tutti sanno che........, originariamente il CER è nato ad esclusivi fini statistici, per consentire la raccolta dei dati relativi al flusso dei rifiuti speciali nella Comunità Europea, facendo in modo che, indicandoli con un codice NUMERICO le varie fantasiose definizioni utilizzate dai singoli stati membri potessero confluire in un unico schema di catalogazione coerente.
Poi però, come spesso accade qua da noi, sto cacchio di CER è diventato una specie di Moloch intoccabile e qualcuno degli "spiriti lieti" lo paragona addirittura ad una sorta di certificato analitico.
Vi siete mai domandati perchè, in tutta la normativa ambientale, nella quale non mancano certo le ipotesi sanzionatorie, non esista una specifica ipotesi di reato nè una specifica previsione sanzionatoria relativa all'errata attribuzione del codice CER?
Quando accade che qualcuno attribuisce un CER smaccatamente errato (in particolare un CER NP ad un rifiuto Pericoloso) e lo beccano, il giudice si deve arrangiare con il "falso" e se si tratta di trasporto/smaltimento/recupero, con la gestione non autorizzata (se il CER giusto non c'è in autorizzazione) o con altre ipotesi laterali.
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Re: CER pezzi di scarto zincatura
Si isa, l'idea sarebbe formulare una proposta un testo, un qualcosa che assomigli vagamente a delle parole messe insieme che formano un costrutto di senso compiuto e che faccia comprendere al legislatore europeo prima e a quello italiano dopo (non so come va negli altri paesi) come dovrebbero essere le cose.
Pensateci un po su, poi magari vediamo di approfondirla con chi è interessato.
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