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Smaltimento pezzi riparazione veicoli alla luce della legge comunitaria 217 del 15/12/11
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Veicoli fuori uso
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Smaltimento pezzi riparazione veicoli alla luce della legge comunitaria 217 del 15/12/11
Ciao,
chiedo che novità secondo voi comporta questa modifica per gli autoriparatori(già anticipata in parte con D.L.135/2009):
Legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217 - novità per veicoli fuori uso
Modifiche dirette al D.lgs 209/2003 in particolare al comma 15 dell'articolo 5 e all'articolo 10 con la modifica del comma 1-bis: gli autoriparatori avranno l'obbligo di consegnare, quando tecnicamente possibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta, inoltre, il produttore dei componenti del veicolo dovrà mettere a disposizione degli impianti di trattamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. Così è scritto sulla legge comunitaria approvata in Senato. Si parte dal 17-01-2012
I meccanici di auto che ad oggi smaltivano il ferro(codice 160117) presso impianti autorizzati con tiplogia 3.1 o 5.1 (Decreto febbraio 1998) dovranno invece far smaltire il ferro solo presso impianti autorizzati anche per rottamare i veicoli(autodemolitore)?
Come interpretereste il "quando tecnicamente possibile"?Continuare ad utilizzare lo stesso impianto in semplificata(Decreto 1998) perchè è più vicino al produttore e costa meno di un autodemolitore..
Grazie delle vostre risposte.
Laura
chiedo che novità secondo voi comporta questa modifica per gli autoriparatori(già anticipata in parte con D.L.135/2009):
Legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217 - novità per veicoli fuori uso
Modifiche dirette al D.lgs 209/2003 in particolare al comma 15 dell'articolo 5 e all'articolo 10 con la modifica del comma 1-bis: gli autoriparatori avranno l'obbligo di consegnare, quando tecnicamente possibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta, inoltre, il produttore dei componenti del veicolo dovrà mettere a disposizione degli impianti di trattamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. Così è scritto sulla legge comunitaria approvata in Senato. Si parte dal 17-01-2012
I meccanici di auto che ad oggi smaltivano il ferro(codice 160117) presso impianti autorizzati con tiplogia 3.1 o 5.1 (Decreto febbraio 1998) dovranno invece far smaltire il ferro solo presso impianti autorizzati anche per rottamare i veicoli(autodemolitore)?
Come interpretereste il "quando tecnicamente possibile"?Continuare ad utilizzare lo stesso impianto in semplificata(Decreto 1998) perchè è più vicino al produttore e costa meno di un autodemolitore..
Grazie delle vostre risposte.
Laura
lauramantova- Utente Attivo
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Sollecito risposte/suggerimenti
Dato l'assenza di risposte, mi permetto di sollecitare nel caso qualcuno avesse qualche opinione/suggerimento a riguardo.
O forse mi sto ponendo un problema che non sussiste perchè continua tutto come prima?
Grazie
Laura
O forse mi sto ponendo un problema che non sussiste perchè continua tutto come prima?
Grazie
Laura
lauramantova- Utente Attivo
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