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Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
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Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
Buonasera, oggi parlando con il gestore di un take-away ho chiesto informazioni in merito al ritiro degli oli vegetali 200125. Alla mia domanda "la segue qualcuno per le registrazioni sul registro di Carico/Scarico?" Mi ha guardato e mi ha detto: ma il registro di che?! La ditta che gli fa il ritiro gli ha detto che non ha bisogno perchè ci sono le esenzioni per metratura e per numero di dipendenti..... La sua attività è 50mq e sono in tutto 2 a lavorare...ma di che esenzioni parla?? Mi sono perso qualcosa!?!?!?
asmsrl- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.04.12
Re: Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
Presumo che per tipologia di attività e dimensione aziendale, buona parte dei rifiuti siano assimilabili agli urbani.asmsrl ha scritto:Buonasera,
oggi parlando con il gestore di un take-away ho chiesto informazioni in merito al ritiro degli oli vegetali 200125. Alla mia domanda "la segue qualcuno per le registrazioni sul registro di Carico/Scarico?"
Mi ha guardato e mi ha detto: ma il registro di che?!
La ditta che gli fa il ritiro gli ha detto che non ha bisogno perchè ci sono le esenzioni per metratura e per numero di dipendenti.....
La sua attività è 50mq e sono in tutto 2 a lavorare...ma di che esenzioni parla??
Mi sono perso qualcosa!?!?!?
Il comune dove ha sede l'attività dispone di una raccolta stradale degli olii vegetali?
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Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
Questa della metratura è bellissima, non si finisce mai di imparare.
Da adesso in avanti gestiremo rifiuti pericolosi in uno sgabuzzino per evitare di registrarli.
Dai un occhio a questa discussione: https://www.sistriforum.com/t5572-registro-c-s-per-ristoranti-e-bb?highlight=vegetali
Da adesso in avanti gestiremo rifiuti pericolosi in uno sgabuzzino per evitare di registrarli.
Dai un occhio a questa discussione: https://www.sistriforum.com/t5572-registro-c-s-per-ristoranti-e-bb?highlight=vegetali
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
Direi di si.asmsrl ha scritto:...........Mi sono perso qualcosa!?!?!?
- la metratura non c'entra nulla (questa è bellisima e, soprattutto, nuova)
- se l'attività (come immagino) è commerciale, non c'entra nulla nemmeno il nr. dei dipendenti (3 poi non esiste più da una vita, semmai 10).
L'esenzione è data semplicemente dal fatto che è un'attività commerciale che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi.
(combinato disposto artt. 183, 184, 188ter, 189, 190 D.Lgs 152/2006 - nà ripassatina?)
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cirillo- Moderatore
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Località : veneto
Re: Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
cirillo ha scritto:Direi di si.asmsrl ha scritto:...........Mi sono perso qualcosa!?!?!?
- la metratura non c'entra nulla (questa è bellisima e, soprattutto, nuova)
- se l'attività (come immagino) è commerciale, non c'entra nulla nemmeno il nr. dei dipendenti (3 poi non esiste più da una vita, semmai 10).
L'esenzione è data semplicemente dal fatto che è un'attività commerciale che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi.
(combinato disposto artt. 183, 184, 188ter, 189, 190 D.Lgs 152/2006 - nà ripassatina?)
Beh..anche a me questa della metratura è sembrata na balla....ma magari ha capito male lui....per quanto riguarda le attività commerciali, si concordo con te...le attività commerciali non sono tenute a tenere il registro di C/S....ma quindi niente registro per take-away,ristoranti e paninerie e pollerie....se sono inquadrati come imprese commerciale e non come artigiani...!!??!
asmsrl- Utente Attivo
- Messaggi : 57
Data d'iscrizione : 24.04.12
Re: Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
184. Classificazione
Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione eda altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (lettera soppressa dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
190. Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione eda altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) (lettera soppressa dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
190. Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
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Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Take away: esenzione registro di carico e scarico ?!?!?
Quasi sicuramente i riferimenti alla metratura sono stati...diciamo...un po' adattati. Si riferiva, con ogni probabilità, all'assimibilità del rifiuto speciale all'urbano.
Poi, vuoi la fretta nel caricare il camion, vuoi che l'autista era rumeno piuttosto che greco-ortodosso, vuoi che chi ascoltava era contemporaneamente al cellulare, ecco come nascono le leggende metropolitane...
Poi, vuoi la fretta nel caricare il camion, vuoi che l'autista era rumeno piuttosto che greco-ortodosso, vuoi che chi ascoltava era contemporaneamente al cellulare, ecco come nascono le leggende metropolitane...
Supremoanziano- Utente Attivo
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Località : Casa di riposo
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