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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 - Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

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110612

Messaggio 

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 - Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente Empty DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 - Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente




DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096) (GU n. 131 del 7-6-2012 )

Art. 17 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione
e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152
del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei
rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o
materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente
individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le
modalita' del punto 2.
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto
occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,
nel modo seguente:
- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture,
queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita' deve
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita'
e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle
aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere
allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono
devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di
protezione con suole antiscivolo).
- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non
devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in
attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte
autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il
materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del
D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'
pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore
lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo
di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende
e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le
disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il
luogo di destinazione.
4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche' insistenti in
ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono
stati prodotti, senza necessita' di preventivo e specifico Accordo
fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione
vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono
essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
- Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di
titolarita' di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarita' di
HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarita' di HERAmbiente
S.p.A.;
- Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarita' di AIMAG
S.p.A.;
- Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarita' di
AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), localita' Molino
Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
In caso di ulteriori necessita' con decreto del Presidente della
Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui e'
possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.
5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di
seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai
metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04,
ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e
batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non
altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;
6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori
dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche
Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in
possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di
rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a
disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attivita' di
carico dei mezzi di trasporto.
7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a
recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i
territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili
del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della
targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al
punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe
dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e
successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di
trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi
preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico.
8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso
all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti
conferiti.
9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4
possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al
precedente punto 1, nonche' operazioni di selezione meccanica e
cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a
titolarita' propria o di imprese terze con essi convenzionate. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente secondo le finalita' della parte quarta del D.Lgs.
152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle
attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie
sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e
gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in
deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche'
all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di gestione
dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi del
titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.
Per le suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporre
specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita
dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del
D.Lgs 152/2006.
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4
assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di
cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonche' il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo
recupero o smaltimento.
11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7
senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico
presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in
riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza,
alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole
medesime e nelle loro adiacenze.
12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno
essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il
principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e ridurre al
minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi).
In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda
preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone
comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.
13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia
Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti
alla gestione dell'emergenza.
14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il
rispetto del presente articolo.
15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di
evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico.
16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed
in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo
smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel
limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo
della Protezione Civile gia' finalizzate agli interventi conseguenti
al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano
con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.

Art. 18 Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corso
di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in
relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo
di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi
nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta
documentata dei soggetti interessati.
2. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8
(attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo
prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e'
attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D.
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sino
all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
3. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8
(attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo
entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga
all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006,
l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012
e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata fino al 30
giugno 2013.
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli
eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente
ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli
programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e
4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero non
incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato Cool.

Art. 19 Semplificazione di procedure di autorizzazione
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento
calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto
dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni
ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche
non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D.
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)
possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche
comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative
ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 puo'
svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le
verifiche necessarie.
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende
danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova
autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA
ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione
Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita
da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP,
integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri
Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL,
TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio,
cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato,
degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo
modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione,
consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le
procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la
semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli
paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei
procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione
previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4
per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della
Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione
Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le
procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia
di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono
ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore.

Art. 20 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3,
3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del presente decreto.

Art. 21 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 - Capo III Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente :: Commenti

fontanili

Messaggio Lun Giu 11, 2012 4:43 pm  fontanili

Qualcuno ha notato che l'art. 17, al comma 5, riporta la descrizione del codice CER 17.08.02 in modo "errato"? La descrizione comincia con quella relativa al 17.08.02 e termina con quella del 17.09.04.

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isamonfroni

Messaggio Lun Giu 11, 2012 4:57 pm  isamonfroni

complimenti per "l'occhio"

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geofranz67

Messaggio Mar Giu 12, 2012 8:01 am  geofranz67

complimenti per la vista !

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