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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2011, n. 94 Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania

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020711

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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2011, n. 94 Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania Empty DECRETO-LEGGE 1 luglio 2011, n. 94 Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che il permanere di una situazione di elevata
criticita' dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone
di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei
rifiuti urbani senza soluzione di continuita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In considerazione dello stato di criticita' derivante dalla non
autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011
i rifiuti derivanti dalle attivita' di tritovagliatura praticate
negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in
deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed
alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
gennaio 2011, n.1. E'comunque sempre richiesto il nulla osta della
regione di destinazione.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, la
parola: "delle" e' sostituita dalla seguente: "di"; dopo le parole:
"al patrimonio pubblico"sono inserite le seguenti: ", nonche' alla
conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita'
finalizzate a tali compiti,"; dopo le parole: "carriera prefettizia"
sono inserite le seguenti: ", anche esercitando in via sostitutiva le
funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri di cui
all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo
periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei
limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci".
3. In attuazione del principio comunitario della prossimita' in
sede di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti connessi allo
smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 hanno come destinazione
prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla
Campania.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 2011

NAPOLITANO

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