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Procedure Autodemolitori
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Veicoli fuori uso
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Procedure Autodemolitori
Promemoria primo messaggio :
buonasera, mi rivolgo a voi sperando di avere delucidazioni in merito ad una questione.
è la prima volta che ci capita di lavorare con un autodemolitore. Siamo ancora nella fase di valutazione e studio dell'attuale gestione del centro di raccolta (non è ancora un nostro cliente).
attualmente il lavoro viene svolto come segue:
1) la ditta riceve i veicoli da destinare a demolizione - direttamente dai proprietari (privati) o dalle concessionarie;
1.1) capita che la ditta, autorizzata anche al trasporto, si rechi personalmente presso il privato o la concessionaria per il ritiro del veicolo. in questo caso emette il formulario;
2) tutti i veicoli ricevuti vengono registrati sul c.d. "registro dell' autodemolitore" opportunamente vidimato dalla P.S.
3) i veicoli sono sottoposti alla bonifica per la messa in sicurezza.
4) i rifiuti prodotti dalla bonifica del veicolo sono registrati nel registro di carico e scarico e successivamente inviati a recupero
5) viene eseguito un adeguamento volumetrico delle carcasse che vengono stoccate in attesa dell'invio a recupero
secondo voi è tutto in ordine o c'è qualcosa che mi sfugge?
grazie anticipatamente a chi vorrà supportarmi
buonasera, mi rivolgo a voi sperando di avere delucidazioni in merito ad una questione.
è la prima volta che ci capita di lavorare con un autodemolitore. Siamo ancora nella fase di valutazione e studio dell'attuale gestione del centro di raccolta (non è ancora un nostro cliente).
attualmente il lavoro viene svolto come segue:
1) la ditta riceve i veicoli da destinare a demolizione - direttamente dai proprietari (privati) o dalle concessionarie;
1.1) capita che la ditta, autorizzata anche al trasporto, si rechi personalmente presso il privato o la concessionaria per il ritiro del veicolo. in questo caso emette il formulario;
2) tutti i veicoli ricevuti vengono registrati sul c.d. "registro dell' autodemolitore" opportunamente vidimato dalla P.S.
3) i veicoli sono sottoposti alla bonifica per la messa in sicurezza.
4) i rifiuti prodotti dalla bonifica del veicolo sono registrati nel registro di carico e scarico e successivamente inviati a recupero
5) viene eseguito un adeguamento volumetrico delle carcasse che vengono stoccate in attesa dell'invio a recupero
secondo voi è tutto in ordine o c'è qualcosa che mi sfugge?
grazie anticipatamente a chi vorrà supportarmi
MareBlu- Membro della community
- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 16.04.12
Età : 45
Re: Procedure Autodemolitori
Intanto grazie.
Anche io penso che la procedura che mi hai indicato sia corretta.
Il dubbio che ho, in quella che tu hai indicato come situazione 1, è questo:
Visto che come destinatario ho 48h di tempo per fare il carico del rifiuto d'ingresso sul registro di c/s, se i tempi di risposta del PRA sono più lunghi,
devo comunque attende il pra per fare il carico del registro rifiuti o posso fare cmq prima il carico sul registro rifiuti, in attesa della chiusura delle pratiche successive?
Anche io penso che la procedura che mi hai indicato sia corretta.
Il dubbio che ho, in quella che tu hai indicato come situazione 1, è questo:
Visto che come destinatario ho 48h di tempo per fare il carico del rifiuto d'ingresso sul registro di c/s, se i tempi di risposta del PRA sono più lunghi,
devo comunque attende il pra per fare il carico del registro rifiuti o posso fare cmq prima il carico sul registro rifiuti, in attesa della chiusura delle pratiche successive?
Gisella76- Utente Attivo
- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 27.08.13
Età : 48
Re: Procedure Autodemolitori
C'è una remota probabilità che il PRA "rifiuti" la radiazione del mezzo?Gisella76 ha scritto:Intanto grazie.
Anche io penso che la procedura che mi hai indicato sia corretta.
Il dubbio che ho, in quella che tu hai indicato come situazione 1, è questo:
Visto che come destinatario ho 48h di tempo per fare il carico del rifiuto d'ingresso sul registro di c/s, se i tempi di risposta del PRA sono più lunghi,
devo comunque attende il pra per fare il carico del registro rifiuti o posso fare cmq prima il carico sul registro rifiuti, in attesa della chiusura delle pratiche successive?
Ritengo proprio di no.
Conseguentemente, al di là della risposta che dovrà pervenire dal PRA, a far fede è la "volontà di disfarsi del bene" che lo rende rifiuto.
Conseguentemente, le 48h, a mio sommesso avviso, partono dall'inoltro della documentazione di richiesta di radiazione del mezzo (chiedo scusa se ho usato termini poco tecnici) ma il quando si origina un rifiuto è una questione di carattere generale.
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: Procedure Autodemolitori
Aggiungo per amor di precisione alcune definizioni tratte dal DLgs 209/2003 che aiutano a capire quando un veicolo diventa rifiuto:
Art.3 comma 1 lettera b)
«veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
Art.3 comma 2
Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorchè giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Da quanto si evince dal dettato del legislatore sembra che la volontà del detentore di considerarlo rifiuto non sia sufficiente, ma che sia indispensabile la privazione ufficiale delle targhe.
Art.3 comma 1 lettera b)
«veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
Art.3 comma 2
Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorchè giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Da quanto si evince dal dettato del legislatore sembra che la volontà del detentore di considerarlo rifiuto non sia sufficiente, ma che sia indispensabile la privazione ufficiale delle targhe.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
autodemolitori
La procedura corretta è quella indicata nel primo post da Mare blu . Non si può gestire questa attività senza il registro autodemolitori . Il registro rifiuti entra in funzione quando ci registri i rifiuti prodotti dalla bonifica del veicolo e poi successivamente ottenuta la radiazione al Pra , i rifiuti prodotti dalla rottamazione della carcassa .Gisella76 ha scritto:Intanto grazie.
Anche io penso che la procedura che mi hai indicato sia corretta.
Il dubbio che ho, in quella che tu hai indicato come situazione 1, è questo:
Visto che come destinatario ho 48h di tempo per fare il carico del rifiuto d'ingresso sul registro di c/s, se i tempi di risposta del PRA sono più lunghi,
devo comunque attende il pra per fare il carico del registro rifiuti o posso fare cmq prima il carico sul registro rifiuti, in attesa della chiusura delle pratiche successive?
Metallaro- Utente Attivo
- Messaggi : 86
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Re: Procedure Autodemolitori
nessuno ha detto di voler operare senza registro autodemolitori.
il veicolo diventa rifiuto quanto viene radiato dal PRA.
Dopo la radiazione si effettua il carico dell'intero veicolo sul registro carico e scarico, per poi effettuare lo scarico per lavorazione e a questo punto caricare i rifiuti prodotti dalla bonifica.
il veicolo diventa rifiuto quanto viene radiato dal PRA.
Dopo la radiazione si effettua il carico dell'intero veicolo sul registro carico e scarico, per poi effettuare lo scarico per lavorazione e a questo punto caricare i rifiuti prodotti dalla bonifica.
Giuliggia- Utente Attivo
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Età : 39
Località : Pescara
autodemolitori
Non c'è bisogno di ri - registrare il veicolo intero sul registro rifiutiGiuliggia ha scritto:nessuno ha detto di voler operare senza registro autodemolitori.
il veicolo diventa rifiuto quanto viene radiato dal PRA.
Dopo la radiazione si effettua il carico dell'intero veicolo sul registro carico e scarico, per poi effettuare lo scarico per lavorazione e a questo punto caricare i rifiuti prodotti dalla bonifica.
Metallaro- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.10.13
Re: Procedure Autodemolitori
Perché ri-registrare?
Lo registro una sola volta, dopo l'avvenuta radiazione del PRA, e successivamente lo bonifico.
Lo registro una sola volta, dopo l'avvenuta radiazione del PRA, e successivamente lo bonifico.
Giuliggia- Utente Attivo
- Messaggi : 165
Data d'iscrizione : 23.02.12
Età : 39
Località : Pescara
autodemolitori
Giuliggia ha scritto:Perché ri-registrare?
Lo registro una sola volta, dopo l'avvenuta radiazione del PRA, e successivamente lo bonifico.
Sul piazzale non puoi tenere nulla che non sia registrato nel registro autodemolitori , con eventuali formulari e certificati di presa in carico controfirmati da chi ti consegna il veicolo , a supporto .
Successivamente effettui la radiazione e la bonifica , annoti sul registro rifiuti i rifiuti pericolosi prodotti ,
poi hai sei mesi per la rottamazione , annoti l'evento sul registro autodemolitori e annoti i rifiuti prodotti con la rottamazione sul registro rifiuti
Metallaro- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.10.13
Re: Procedure Autodemolitori
ribadisco la procedura:
arriva il sig. Rossi, mi consegna la macchina e gli rilascio il certificato di rottamazione, compilo il registro della questura.
Il giorno successivo vado al PRA con le targhe ed effettuo la radiazione, aggiorno il registro della questura inserendo gli estremi della radiazione.
A questo punto, e solo adesso, effettuo il carico sul registro di carico e scarico.
Metallaro, sei un centro di rottamazione o un concessionario? Perché non ti sto capendo...
arriva il sig. Rossi, mi consegna la macchina e gli rilascio il certificato di rottamazione, compilo il registro della questura.
Il giorno successivo vado al PRA con le targhe ed effettuo la radiazione, aggiorno il registro della questura inserendo gli estremi della radiazione.
A questo punto, e solo adesso, effettuo il carico sul registro di carico e scarico.
Metallaro, sei un centro di rottamazione o un concessionario? Perché non ti sto capendo...
Giuliggia- Utente Attivo
- Messaggi : 165
Data d'iscrizione : 23.02.12
Età : 39
Località : Pescara
Re: Procedure Autodemolitori
Giuliggia ha scritto:arriva il sig. Rossi, mi consegna la macchina e gli rilascio il certificato di rottamazione
In questo momento diventa un rifiuto. Hai tempo 10 gg. lavorativi per registrarlo.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
aautodemolitori
Supremoanziano ha scritto:Giuliggia ha scritto:arriva il sig. Rossi, mi consegna la macchina e gli rilascio il certificato di rottamazione
In questo momento diventa un rifiuto. Hai tempo 10 gg. lavorativi per registrarlo.
Non puoi tenere un veicolo cosegnato dal cliente con lo scopo della demolizione
senza registrarlo . Come i concessionari e rivenditori di auto , sono obbligati a registare i veicoli lasciati dei clienti lo stesso vale per noi demolitori . C'è anche una responsabilità penale connessa al possesso nel caso possa risultare oggetto di furto o di altri reati .Alle norme sui rifiuti bisogna aggiungere quelle sul commercio di cose usate .Da noi la stradale è intransigente su questi aspetti .
Metallaro- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.10.13
autodemolitori
Centro rottamazioneGiuliggia ha scritto:ribadisco la procedura:
arriva il sig. Rossi, mi consegna la macchina e gli rilascio il certificato di rottamazione, compilo il registro della questura.
Il giorno successivo vado al PRA con le targhe ed effettuo la radiazione, aggiorno il registro della questura inserendo gli estremi della radiazione.
A questo punto, e solo adesso, effettuo il carico sul registro di carico e scarico.
Metallaro, sei un centro di rottamazione o un concessionario? Perché non ti sto capendo...
Se non registri subito dove raccogli le firme e gli estremi identificativi di chi lascia il veicolo ? I riferimenti a quale registro e quale data metti sul certificato che rilasci al cliente e che va allegato alla pratica di radiazione al Pra ?
Metallaro- Utente Attivo
- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 03.10.13
Procedura autodemolitori
Diciamo che hai evidenziato i passaggi principali, in questo caso è tutto OK. Vorrei ricordarti che l'autodemolizione è un impianto di recupero rifiuti e pertanto l'obbligo di registrazione del veicolo sul registro di P.S. è di 48 ore. Infatti tale registro è stato equiparato a quello dei rifiuti tant'è che non c'è l'obbligo della doppia registrazione del veicolo: P.S. e carico/scarico. Ciò in base alla Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Industria che recita al Punto 2):
"g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, dei decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare. inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il «numero di registro» da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formula rio di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998."
Pertanto le regole che valgono per la tenuta del registro di carico/scarico sono, per quanto possibile, applicabili a quello vidimato dalla Questura
Spero ti sia stato utile
"g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, dei decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare. inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il «numero di registro» da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formula rio di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998."
Pertanto le regole che valgono per la tenuta del registro di carico/scarico sono, per quanto possibile, applicabili a quello vidimato dalla Questura
Spero ti sia stato utile
MareBlu ha scritto:buonasera, mi rivolgo a voi sperando di avere delucidazioni in merito ad una questione.
è la prima volta che ci capita di lavorare con un autodemolitore. Siamo ancora nella fase di valutazione e studio dell'attuale gestione del centro di raccolta (non è ancora un nostro cliente).
attualmente il lavoro viene svolto come segue:
1) la ditta riceve i veicoli da destinare a demolizione - direttamente dai proprietari (privati) o dalle concessionarie;
1.1) capita che la ditta, autorizzata anche al trasporto, si rechi personalmente presso il privato o la concessionaria per il ritiro del veicolo. in questo caso emette il formulario;
2) tutti i veicoli ricevuti vengono registrati sul c.d. "registro dell' autodemolitore" opportunamente vidimato dalla P.S.
3) i veicoli sono sottoposti alla bonifica per la messa in sicurezza.
4) i rifiuti prodotti dalla bonifica del veicolo sono registrati nel registro di carico e scarico e successivamente inviati a recupero
5) viene eseguito un adeguamento volumetrico delle carcasse che vengono stoccate in attesa dell'invio a recupero
secondo voi è tutto in ordine o c'è qualcosa che mi sfugge?
grazie anticipatamente a chi vorrà supportarmi
LattanziAmbiente- Membro della community
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Re: Procedure Autodemolitori
Giuliggia ha scritto:nessuno ha detto di voler operare senza registro autodemolitori.
il veicolo diventa rifiuto quanto viene radiato dal PRA.
Dopo la radiazione si effettua il carico dell'intero veicolo sul registro carico e scarico, per poi effettuare lo scarico per lavorazione e a questo punto caricare i rifiuti prodotti dalla bonifica.
Sono capitata per caso su questo post
E' passato parecchio tempo quindi non so se sarà ancora di interesse per qualcuno.. ad ogni modo:
1) il veicolo diventa rifiuto nel momento in cui il proprietario decide di disfarsene portandolo dall'autodemolitore (quindi prima della radiazione al PRA); ne consegue che la presa in carico dello stesso deve essere annotata dal centro di demolizione entro 48 ore sul registro autodemolitori ed eventualmente anche sul registro di carico e scarico (infatti il primo, come già spiegato, integra il secondo, per cui non è obbligatoria la doppia registrazione). Prima di prendere in carico un veicolo è bene fare una visura per assicurarsi che sullo stesso non ci siano fermi amministrativi che ne impediscano la radiazione.
2) entro 30 giorni l'autodemolitore provvede a radiare le targhe al PRA e annota questa operazione sul registro autodemolitori negli apposti spazi
3) quando il veicolo viene bonificato i rifiuti prodotti vengono annotati sul registro di carico e scarico (se la presa in carico del veicolo era stata registrata anche sul registro di carico e scarico si dovrà contestualmente provvedere a fare un movimento di scarico dello stesso)
Tutto ciò sarà vero fino al 31/12/2019, data in cui cesserà l'obbligo di far vidimare il registro autodemolitori..
Dal primo gennaio 2020 ritengo sia più tutelativo procedere sempre alla doppia annotazione della presa in carico sia sul registro autodemolitori che sul registro di carico e scarico.
elf-elf- Membro della community
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