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Raee, gestione RAEE CER pericoloso
2 partecipanti
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Raee, gestione RAEE CER pericoloso
Salve,
vorrei porre un quesito:
se sono un distributore di AEE che vende (scaldabagni e condizionatori e ....) e sono obbligato dal D.M. 65/10 al ritiro dei Raee al momento della vendita, devo iscriverrmi al sitri se i rifiuti che ritiro sono pericolosi? (200121*, 200123*, 200135*). Inoltre la gestione e lo stoccaggio in deposito temporaneo di tali rifiuti pericolosi mi comporta altri obblighi quali bacini di contenimento o altri adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti pericolosi).
Sara
vorrei porre un quesito:
se sono un distributore di AEE che vende (scaldabagni e condizionatori e ....) e sono obbligato dal D.M. 65/10 al ritiro dei Raee al momento della vendita, devo iscriverrmi al sitri se i rifiuti che ritiro sono pericolosi? (200121*, 200123*, 200135*). Inoltre la gestione e lo stoccaggio in deposito temporaneo di tali rifiuti pericolosi mi comporta altri obblighi quali bacini di contenimento o altri adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti pericolosi).
Sara
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
Re: Raee, gestione RAEE CER pericoloso
I distributori che adempiono agli obblighi previsti dal dm 65 sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI, dalla presentazione della dichiarazione annuale MUD, non compilano il registro di carico e scarico ed il formulario. Al contempo sono invece obbligati ad iscriversi all'albo nazionale gestori ambientali nella sezione RAEE, devono compilare e custodire lo schedario di carico e scarico e devono compilare il documento di trasporto semplificato per il trasporto dei RAEE.
PEr quanto riguarda il raggruppamento dei RAEE presso il proprio punto vendita o presso altro luogo risultante al momento dell'iscrizione, tale luogo deve rispettare i parametri già riportati nel DM 65, non deve superare attualmente il periodo massimo di un mese dal momento della presa in consegna del RAEE e non deve superare il peso massimo complessivo di 3500 KG. Superati tali limiti il distributore ha l'obbligo di conferire i RAEE domestici raggruppati presso il centro di raccolta.
PEr quanto riguarda il raggruppamento dei RAEE presso il proprio punto vendita o presso altro luogo risultante al momento dell'iscrizione, tale luogo deve rispettare i parametri già riportati nel DM 65, non deve superare attualmente il periodo massimo di un mese dal momento della presa in consegna del RAEE e non deve superare il peso massimo complessivo di 3500 KG. Superati tali limiti il distributore ha l'obbligo di conferire i RAEE domestici raggruppati presso il centro di raccolta.
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VdT- Moderatore
- Messaggi : 1865
Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: Raee, gestione RAEE CER pericoloso
Grazie mille della risposta. Utilissima, sintetica e chiara.
considerato che sei cosi preparato, mi permetto di domandare un ultimo punto.
Un distributore che riceve dal suo fornitore una fattura di acquisto di scaldabagni con indicato il contributo Raee versato (es 1.5€ per ciascun pezzo), secondo la norma dovrebbe riportare in modo esatto tale cifra su tutte le sue fatture di vendita per quell'articolo. Il mio quesito è, esiste una sanzione se il distributore non indica nelle sue fatture il contributo versatto da fabbricante nonostante il produttore lo indichi???????? Nella norma ho trovato il preceto ma non una sanzione. L'esposizione del contributo in fattura è una facolta per il produttore mentre per il distributore la scelta del produttore diventa un obbligo, se il prooduttore indica il contributo versato anche il distributore deve indicarlo.
Sara
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
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