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RAEE: nuova direttiva UE
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RAEE: nuova direttiva UE
Ho trovato questo interessante articolo su ITALIAOGGISETTE del 12 marzo.
Raee, la gestione allarga il raggio. Possibile anche la raccolta uno a zero per piccoli apparecchi. La direttiva comunitaria in arrivo rinnova le regole sui rifiuti elettrici ed elettronici.
Obbligo di ritiro gratuito delle «Aee» (apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche) domestiche usate anche senza corrispondente acquisto di nuovo prodotto, ma con semplificazioni gestionali e innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata dei «Raee».
Le novità previste dalla legislazione comunitaria, in arrivo per il tramite della neo direttiva Ue già licenziata lo scorso gennaio dal parlamento Ue, promettono di riscrivere le regole dell'intera filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. «Raee»), rivedendo sia gli oneri dei distributori di nuove apparecchiature (cd. «Aee») sia gli obblighi dei soggetti responsabili della gestione di quella giunte a fine vita.
Le novità Ue. Lo schema di nuova direttiva «Raee» in corso di ufficializzazione da parte del consiglio Ue sostituirà l'attuale direttiva 2002/96/Ce), innovandone i contenuti sia a monte che a valle della catena produttiva. Sotto il primo profilo, le novità riguardano i distributori di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (ossia i soggetti che rendono disponibili sul mercato tali «Aee») che dovranno assicurare il ritiro gratuito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di «piccolissime dimensioni» (ossia di dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri) e provenienti da nuclei domestici conferiti dagli utenti finali senza obbligo per questi ultimi di acquistare una Aee di tipo equivalente (laddove, a oggi, il ritiro è obbligatorio solo nella formula «one on one», ossia previo acquisto di nuovo ed analogo prodotto).
In particolare, tale ritiro sarà obbligatorio presso i negozi al dettaglio con superficie di vendita di «Aee» uguali o superiore ai 400 metri quadrati o in loro prossimità e i «Raee» in parola dovranno essere sottoposti a successivo trattamento finalizzato al loro recupero o smaltimento. L'obbligo del ritiro «one on zero» potrà essere dai distributori evitato solo ove sia pubblicamente dimostrato che i regimi di raccolta alternativa esistenti siano altrettanto efficaci. Parallelamente, il nuovo provvedimento Ue prevede però, per gli stessi distributori di «Aee», delle semplificazioni, non esigendo in relazione ai punti di raccolta dei «Raee» presenti presso i loro negozi al dettaglio né il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla direttiva 2008/98/Ce per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti né la relativa autorizzazione all'esercizio.
A valle, le novità riguarderanno invece i gestori dei relativi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: la direttiva in itinere prevede infatti un innalzamento all'85% (dall'attuale «range» del 70-80%) della percentuale dei «Raee» prodotti sul territorio che dovranno essere annualmente raccolta nei singoli Stati Ue. In alternativa, gli stessi Stati dovranno assicurare un tasso di raccolta pari al 65% delle «Aee» immesse sul mercato negli ultimi tre anni.
Le regole nazionali. L'attuale normativa nazionale in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sulla quale le nuove norme Ue sono destinate a incidere, è costituita dal dlgs 25 luglio n. 151 (provvedimento di recepimento della direttiva 2002/96/Ce) e dal connesso dm ambiente 08.03.2010 n. 65 (recante, in attuazione del decreto legislativo, le modalità semplificate la gestione dei «Raee» da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
In particolare, il dm 65/2010 prevede a favore dei soggetti in parola il rispetto di standard tecnici e burocratici semplificati rispetto a quelli ordinari imposti dal dlgs 151/2005 e dal dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale») per deposito, trasporto rifiuti e iscrizione all'Albo gestori ambientali. E proprio in vista delle novità comunitarie in arrivo, novità che (come più sopra accennato) ampliano gli oneri a carico dei distributori di «Aee», lo stesso legislatore nazionale ha prontamente avviato un ulteriore allargamento delle procedure semplificate previste dal citato dm 65/2010 per i soggetti in questione.
L'upgrade in arrivo, previsto inizialmente dalla legge di conversione del dl 2/2012 (c.d. «dl ambiente») ma da esso espunto per mera incompatibilità tecnica (ex sentenza Corte costituzionale 22/2012) e quindi in attesa di nuova base giuridica, andrà sostanzialmente nella direzione di un ampliamento delle tempistiche di deposito temporaneo presso i punti vendita dei «Raee» ritirati dai distributori e di una maggior snellezza nelle procedure di trasporto verso i relativi centri di trattamento.
Raee, la gestione allarga il raggio. Possibile anche la raccolta uno a zero per piccoli apparecchi. La direttiva comunitaria in arrivo rinnova le regole sui rifiuti elettrici ed elettronici.
Obbligo di ritiro gratuito delle «Aee» (apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche) domestiche usate anche senza corrispondente acquisto di nuovo prodotto, ma con semplificazioni gestionali e innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata dei «Raee».
Le novità previste dalla legislazione comunitaria, in arrivo per il tramite della neo direttiva Ue già licenziata lo scorso gennaio dal parlamento Ue, promettono di riscrivere le regole dell'intera filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. «Raee»), rivedendo sia gli oneri dei distributori di nuove apparecchiature (cd. «Aee») sia gli obblighi dei soggetti responsabili della gestione di quella giunte a fine vita.
Le novità Ue. Lo schema di nuova direttiva «Raee» in corso di ufficializzazione da parte del consiglio Ue sostituirà l'attuale direttiva 2002/96/Ce), innovandone i contenuti sia a monte che a valle della catena produttiva. Sotto il primo profilo, le novità riguardano i distributori di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (ossia i soggetti che rendono disponibili sul mercato tali «Aee») che dovranno assicurare il ritiro gratuito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di «piccolissime dimensioni» (ossia di dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri) e provenienti da nuclei domestici conferiti dagli utenti finali senza obbligo per questi ultimi di acquistare una Aee di tipo equivalente (laddove, a oggi, il ritiro è obbligatorio solo nella formula «one on one», ossia previo acquisto di nuovo ed analogo prodotto).
In particolare, tale ritiro sarà obbligatorio presso i negozi al dettaglio con superficie di vendita di «Aee» uguali o superiore ai 400 metri quadrati o in loro prossimità e i «Raee» in parola dovranno essere sottoposti a successivo trattamento finalizzato al loro recupero o smaltimento. L'obbligo del ritiro «one on zero» potrà essere dai distributori evitato solo ove sia pubblicamente dimostrato che i regimi di raccolta alternativa esistenti siano altrettanto efficaci. Parallelamente, il nuovo provvedimento Ue prevede però, per gli stessi distributori di «Aee», delle semplificazioni, non esigendo in relazione ai punti di raccolta dei «Raee» presenti presso i loro negozi al dettaglio né il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla direttiva 2008/98/Ce per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti né la relativa autorizzazione all'esercizio.
A valle, le novità riguarderanno invece i gestori dei relativi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: la direttiva in itinere prevede infatti un innalzamento all'85% (dall'attuale «range» del 70-80%) della percentuale dei «Raee» prodotti sul territorio che dovranno essere annualmente raccolta nei singoli Stati Ue. In alternativa, gli stessi Stati dovranno assicurare un tasso di raccolta pari al 65% delle «Aee» immesse sul mercato negli ultimi tre anni.
Le regole nazionali. L'attuale normativa nazionale in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sulla quale le nuove norme Ue sono destinate a incidere, è costituita dal dlgs 25 luglio n. 151 (provvedimento di recepimento della direttiva 2002/96/Ce) e dal connesso dm ambiente 08.03.2010 n. 65 (recante, in attuazione del decreto legislativo, le modalità semplificate la gestione dei «Raee» da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
In particolare, il dm 65/2010 prevede a favore dei soggetti in parola il rispetto di standard tecnici e burocratici semplificati rispetto a quelli ordinari imposti dal dlgs 151/2005 e dal dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale») per deposito, trasporto rifiuti e iscrizione all'Albo gestori ambientali. E proprio in vista delle novità comunitarie in arrivo, novità che (come più sopra accennato) ampliano gli oneri a carico dei distributori di «Aee», lo stesso legislatore nazionale ha prontamente avviato un ulteriore allargamento delle procedure semplificate previste dal citato dm 65/2010 per i soggetti in questione.
L'upgrade in arrivo, previsto inizialmente dalla legge di conversione del dl 2/2012 (c.d. «dl ambiente») ma da esso espunto per mera incompatibilità tecnica (ex sentenza Corte costituzionale 22/2012) e quindi in attesa di nuova base giuridica, andrà sostanzialmente nella direzione di un ampliamento delle tempistiche di deposito temporaneo presso i punti vendita dei «Raee» ritirati dai distributori e di una maggior snellezza nelle procedure di trasporto verso i relativi centri di trattamento.
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