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Conversione Dl 2/2012 (cd. "Dl ambiente"), marcia indietro della Camera

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Messaggio  alessiog Sab Mar 10, 2012 1:58 pm

Promemoria primo messaggio :

http://reteambiente.it/news/16328/conversione-dl-2-2012-cd-dl-ambiente-marcia/


http://new.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12002.htm%23dossierList&back_to=http%3A//new.camera.it/465%3Farea%3D5%26tema%3D545%26DL+2%252F2012+-+Misure+in+materia+ambientale+
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Messaggio  benassaisergio Ven Mar 23, 2012 11:59 am

Precisando che, sulle considerazioni di carattere generale, sono d'accordo con Homer, provo a tornare un momento sul problema specifico H14 e ADR, sul quale tra l'altro ho scritto un paio di articoli per gli abbonati sul sito col quale collaboro.
Dunque: la nuova legge prevede che la caratteristica H14 venga attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.
Ma cosa dice l'ADR ?
Prevede diversi percorsi per la classificazione, in relazione al diverso grado di conoscenza delle caratteristiche dei rifiuti.
Credo però che un riferimento utile sia costituito dalla possibilità di far riferimento alla Direttiva 1999/45/CE (e quindi, se non sbaglio, anche alle tabelle nella parte B dell’allegato III della Direttiva ).
Quanto poi al trasporto, ricordo ancora che l'ADR (al paragrafo 2.1.3.5.5) prevede, come principio generale (che però non è richiamato nella legge in questione), che "Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d‟imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente".
Inoltre, secondo l'accordo M222, firmato anche dall'Italia, se un rifiuto ha altre caratteristiche di pericolosità, la sua eventuale pericolosità per l'ambiente non comporta conseguenze pratiche (marcatura, menzione nel documento di trasporto, ecc.) ai fini del trasporto.
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Messaggio  zesec Ven Mar 23, 2012 12:41 pm

Vi ringrazio per il tentativo di farmi capire, ma io sono ancora molto lontano dall'obiettivo. Probabilmente date per scontato che io abbia capito qualcosa sui sistemi alternativi al tempo di resistenza dei pesci a queste schifezze, ma non è così.
Cosa intendete quando scrivete che "si lavorerà con le concentrazioni delle sostanze e le nuove soglie"? Quali sono queste soglie? Io non le ho ancora individuate, sul serio!
Ho capito solo che devo fare riferimento alle modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Ma non ho capito quali sono queste modalità. Ho iniziato al leggere il 2.2.9.1.10 e dopo un po' ho abbandonato l'impresa perché non ci capivo nulla. Ma non so nemmeno se dovevo leggere quello o altro.
La domanda terra-terra è: quando devo attribuire H14 a un rifiuto che è classificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose?
Nel caso debba decidere se attribuire H6-Tossico so che devo accertarmi se vi sono sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore (uguale) o minore al 3%. Per l'H14?
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Messaggio  zesec Ven Mar 23, 2012 12:44 pm

Mai come ora il mio avatar mi è sembrato azzeccato.
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Messaggio  benassaisergio Ven Mar 23, 2012 1:07 pm

Secondo me, ma non sono un esperto in classificazione di rifiuti, l'ADR (paragrafo 2.2.9.1.10.5) permette di far riferimento alle concentrazioni definite nelle tabelle della parte B dell'Allegato III della Direttiva 1999/45/CE
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Messaggio  homer Ven Mar 23, 2012 1:23 pm

Infatti,
@zesec: in estrema sintesi e tralasciando pescetti ed alghette vai al 2.2.9.1.10.5, come arrivare a dire che il rifiuto è acuto 1 o cronico 1 e 2, è scritto nei paragrafi precedenti e si fa con la somma delle concentrazioni, i limiti, ahimè, sono scritti lì e sono ben diversi da quelli comunemente utiizzati.
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Messaggio  astroboy Ven Mar 23, 2012 2:53 pm

homer ha scritto:@astroboy: il parere iss è lì nel sito da tempo e c'è ancora (controllato adesso),
non credo, i pareri dell'ISS sono moltissimi e non solo quello che 'intendi' tu .... prova a trovare parere ISS n° 20606 AMPP/IA.12 del 23/06/2009 - molto importante per gli olii
bounce
scusate l'OT
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Messaggio  zesec Ven Mar 23, 2012 3:41 pm

Per farla facile, si può dire che se io conosco la composizione della sostanza, ad esempio dalla scheda tecnica, e se dalla scheda tecnica leggo che a quella sostanza sono state attribuite la/e frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53, allora scatta l'attribuzione dell'H14 al mio rifiuto?
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Messaggio  cescal64 Ven Mar 23, 2012 4:09 pm

... mi intrometto da non esperto ADR, ma nei panni di chi dovrà consigliare/valutare questa attribuzione e condivido in toto quanto esposto da zesec, anche in relazione all'ultimo post, che mi sembrerebbe il consiglio più semplice da seguire:
- se ho una sostanza che è classificata con frasi di rischio "ecotossiche", probabilmente anche il rifiuto che ne consegue potrebbe esserlo ancora (almeno, in via cautelativa...);
però:
- se ho una sostanza che non ha frasi di rischio "ecotossiche" (come molti oli per lubrificazione, lavorazione, taglio, etc., ad esempio), allora si apre un problema, perché tutti i rifiuti della categoria 13 (o 12 se da lavorazioni meccaniche) sono pericolosi e, quasi sempre, sono classificati H14 da produttori/trasportatori/smaltitori/recuperatori;

quindi la sola provenienza da sostanze non classificate "ecotossiche" non mi garantisce che il rifiuto conseguente sia non "ecotossico"...

salute a tutti.
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Messaggio  zesec Lun Set 10, 2012 12:01 pm

Buongiorno a tutti gi Adierrerrs. Sapete quanto io Vi adori e quanta sia la mia ignoranza (e anche rifiuto, diciamolo) in materia ADR.
Riprendo questo thread tra i tanti sul delirio "Nuova classificazione rifiuti H14-ADR".
Tirando le somme di quel tanto che avete scritto su questo argomento e di quel poco che io ho potuto capire, c'è che se una sostanza è classificata pericolosa in H14, viaggia in ADR. Ma la domanda è: tutte o solo quelle "che fanno riferimento specifico o generico a sostanza pericolose", come recita il punto 5 allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006?
Quindi: se ho una sostanza pericolosa sin dall'origine (no codice a specchio) e il laboratorio mi dice che è H14 per presenza di idrocarburi totali, ma le sostanze pericolose con frasi di rischio R50-53 o R51-53che compongono la mia miscela non arrivano a concentrazioni superiori rispettivamente a 2,5% e 25%, viaggio in ADR con biglietto di prima classe o no?

Scusate le castronerie che, come al solito, avrò messo dentro a questa mia tragica e invincibile lotta personale con le norme ADR. Ma proprio non ci capisco nulla. E invidio Voi che volate sulle vette di queste norme tecniche (per me) impossibili.

PS. c'è nessuno che mi fa un corso personale di un triennio a 15 ore al giorno sull'ADR? Che forse ci capisco qualcosa e smetto di rompere on line.
Grazie
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