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Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
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CROCIDOLITE
geofranz67
isamonfroni
FrancyG
zesec
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Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Promemoria primo messaggio :
Sempre più spesso vedo contratti predisposti da impianti che (giustamente) disciplinano le azioni da intraprendere a seguito del conferimento di rifuti difformi da quanto dichiarato nella procedura dell'omologazione pre-conferimento.
Ciò che non mi va giù è che, oltre all'ipotesi di respingimento (legittima, anzi doverosa se l'impianto ritiene di non essere autorizzato a gestire quel rifiuto!), il gestore si riserva la possibilità di accettare comunque il rifiuto, addebitando tuttavia al cliente i maggiori oneri di smaltimento. Ora, al di là degli accordi commerciali capestro nei quali ognuno è libero di infilarsi (ma se non ho contrattato prima il prezzo, questi maggiori oneri potrebbero essere delle vere e proprie bastonate), non mi va bene l'inquadramento nel sistema normativo ambientale: se il gestore ritiene (legittimamente) il rifiuto non conforme, probabilmente ritiene che le informazioni indicate sul FIR non siano corrette (presumibilmente CER o attribuzione delle classi di pericolo). Ma non è che può riclassificare lui il rifiuto e smaltirlo ugualmente (o peggio, inviarlo ad altro impianto). Lo respingerà, avviserà il produttore o l'intermediario e a quel punto saranno loro che decideranno il da farsi.
Dico sciocchezze? E' corretto e mi perdo io qualche passaggio E' prassi diffusa?
Magari i gestori di impianti mi chiariscono il passaggio.
Sempre più spesso vedo contratti predisposti da impianti che (giustamente) disciplinano le azioni da intraprendere a seguito del conferimento di rifuti difformi da quanto dichiarato nella procedura dell'omologazione pre-conferimento.
Ciò che non mi va giù è che, oltre all'ipotesi di respingimento (legittima, anzi doverosa se l'impianto ritiene di non essere autorizzato a gestire quel rifiuto!), il gestore si riserva la possibilità di accettare comunque il rifiuto, addebitando tuttavia al cliente i maggiori oneri di smaltimento. Ora, al di là degli accordi commerciali capestro nei quali ognuno è libero di infilarsi (ma se non ho contrattato prima il prezzo, questi maggiori oneri potrebbero essere delle vere e proprie bastonate), non mi va bene l'inquadramento nel sistema normativo ambientale: se il gestore ritiene (legittimamente) il rifiuto non conforme, probabilmente ritiene che le informazioni indicate sul FIR non siano corrette (presumibilmente CER o attribuzione delle classi di pericolo). Ma non è che può riclassificare lui il rifiuto e smaltirlo ugualmente (o peggio, inviarlo ad altro impianto). Lo respingerà, avviserà il produttore o l'intermediario e a quel punto saranno loro che decideranno il da farsi.
Dico sciocchezze? E' corretto e mi perdo io qualche passaggio E' prassi diffusa?
Magari i gestori di impianti mi chiariscono il passaggio.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
@isa:
Grazie per la citazione!
Condivido pienamente l'inesistenza dell' "accettato con riserva", che purtroppo vedo spesso e complimenti per la procedura dei conferimenti in prestoccaggio
Grazie per la citazione!
Condivido pienamente l'inesistenza dell' "accettato con riserva", che purtroppo vedo spesso e complimenti per la procedura dei conferimenti in prestoccaggio
homer- Utente Attivo
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Perfetto. Questo è un comportamento da Signori, oltre che rispettoso della normativa.
Al di là dei comportamenti signorili che sono quelli che hanno sempre la soluzione più lineare, come tu ben sai esistono altre situazioni e categorie di operatori: produttori furbetti e poco signorili, ma anche gestori furbetti e altrettanto poco signorili.
Tutto questo discorso, per me, era incentrato sulle previsioni contrattuali che gestori di impianti, sempre più spesso, impongono ai produttori. Possono essere previsioni che cautelano un Signor gestore da comportamenti di produttori scorretti, ma potrebbero essere anche trappole poste da gestori scorretti nei confronti di produttori sprovveduti. Queste clausole, sostanzialmente, dicono che se si i rifiuti conferiti sono difformi da quelli identificati nelle schede descrittive e/o dalle analisi di classificazione, il gestore si riserva l'insindacabile facoltà di accettare il rifiuto, rivalendosi sul cliente per i maggiori oneri sostenuti per il diverso trattamento o per lo smaltimento in impianto adeguato.
Allora, se mi chiami e concordiamo che è meglio così (come fai tu nei tuoi impianti), mi va bene e magari mi fai anche un favore. Ma se decidi tu che fare di quel rifiuto in base alla classificazione che insindacabilmente decidi di attribuire, non mi va più bene. Se poi questa delega in bianco la devo anche firmare su un contratto, ancora meno. Io sul contratto ammetto che sia prevista la rivalsa degli oneri sostenuti (e magari documentati) dall'impianto a seguito di giustificato respingimento del rifiuto non conforme. E per i miei clienti (i miei clienti sono produttori, come tu sai), mi batto per questo.
Poi se con l'impianto troviamo una soluzione, nella legalità o ai margini di essa, che vada bene anche a me e che eviti di rispedirmi i rifiuti indietro, BINGO!
Altrimenti voglio i rifiuti indietro e ti pagherò quello che devo pagarti per le prestazioni che hai fatto.
Al di là dei comportamenti signorili che sono quelli che hanno sempre la soluzione più lineare, come tu ben sai esistono altre situazioni e categorie di operatori: produttori furbetti e poco signorili, ma anche gestori furbetti e altrettanto poco signorili.
Tutto questo discorso, per me, era incentrato sulle previsioni contrattuali che gestori di impianti, sempre più spesso, impongono ai produttori. Possono essere previsioni che cautelano un Signor gestore da comportamenti di produttori scorretti, ma potrebbero essere anche trappole poste da gestori scorretti nei confronti di produttori sprovveduti. Queste clausole, sostanzialmente, dicono che se si i rifiuti conferiti sono difformi da quelli identificati nelle schede descrittive e/o dalle analisi di classificazione, il gestore si riserva l'insindacabile facoltà di accettare il rifiuto, rivalendosi sul cliente per i maggiori oneri sostenuti per il diverso trattamento o per lo smaltimento in impianto adeguato.
Allora, se mi chiami e concordiamo che è meglio così (come fai tu nei tuoi impianti), mi va bene e magari mi fai anche un favore. Ma se decidi tu che fare di quel rifiuto in base alla classificazione che insindacabilmente decidi di attribuire, non mi va più bene. Se poi questa delega in bianco la devo anche firmare su un contratto, ancora meno. Io sul contratto ammetto che sia prevista la rivalsa degli oneri sostenuti (e magari documentati) dall'impianto a seguito di giustificato respingimento del rifiuto non conforme. E per i miei clienti (i miei clienti sono produttori, come tu sai), mi batto per questo.
Poi se con l'impianto troviamo una soluzione, nella legalità o ai margini di essa, che vada bene anche a me e che eviti di rispedirmi i rifiuti indietro, BINGO!
Altrimenti voglio i rifiuti indietro e ti pagherò quello che devo pagarti per le prestazioni che hai fatto.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Grazie dei complimenti Homer diciamo che siamo ISO 14001 dappertutto e proviamo anche a fare in modo che non sia solo un pezzo di carta..........homer ha scritto:@isa:
Grazie per la citazione!
Condivido pienamente l'inesistenza dell' "accettato con riserva", che purtroppo vedo spesso e complimenti per la procedura dei conferimenti in prestoccaggio
In ogni caso, il prestoccaggio con quella procedura lì è una MTD per gli impianti in AIA e pertanto a noi lo hanno imposto praticamente ovunque (anche in un banale R13 monorifiuto e monoproduttore che non sarebbe neppure in AIA ma tant'è........).
Se vuoi farti cogliere da un attacco di libidine, ti dico anche che noi abbiamo pure una ulteriore procedura (questa volta volontaria) al conferimento del rifiuto, oltre all'omologa, per ogni conferimento, preleviamo in contraddittorio con l'autista un campione dall'autobotte (facciamo quasi solo liquidi), tale campione viene sigillato, piombato ed etichettato con lo stesso numero del registro e i dati del FIR, controfirmato da noi e dall'autista e tenuto lì a futura memoria (5 anni), in caso di eventuali possibili contestazioni abbiamo un campione vero da poter analizzare.........per noi che facciamo principalmente matrici oleose, il problema principale è il PCB, che se ti entra in casa non te lo togli più..........
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Zesec, ma io son d'accordo.......l'impianto può decidere di non accettare il tuo rifiuto a suo insindacabile giudizio (anche banalmente perchè gli stai sull'anima), ma appunto di non accettarlo, ovvero respingerlo.........e quindi possono essere previsti anche contrattualmente rivalse economiche per gli oneri sostenuti e documentati per il respingimento.zesec ha scritto:Perfetto. Questo è un comportamento da Signori, oltre che rispettoso della normativa.
Al di là dei comportamenti signorili che sono quelli che hanno sempre la soluzione più lineare, come tu ben sai esistono altre situazioni e categorie di operatori: produttori furbetti e poco signorili, ma anche gestori furbetti e altrettanto poco signorili.
Tutto questo discorso, per me, era incentrato sulle previsioni contrattuali che gestori di impianti, sempre più spesso, impongono ai produttori. Possono essere previsioni che cautelano un Signor gestore da comportamenti di produttori scorretti, ma potrebbero essere anche trappole poste da gestori scorretti nei confronti di produttori sprovveduti. Queste clausole, sostanzialmente, dicono che se si i rifiuti conferiti sono difformi da quelli identificati nelle schede descrittive e/o dalle analisi di classificazione, il gestore si riserva l'insindacabile facoltà di accettare il rifiuto, rivalendosi sul cliente per i maggiori oneri sostenuti per il diverso trattamento o per lo smaltimento in impianto adeguato.
Allora, se mi chiami e concordiamo che è meglio così (come fai tu nei tuoi impianti), mi va bene e magari mi fai anche un favore. Ma se decidi tu che fare di quel rifiuto in base alla classificazione che insindacabilmente decidi di attribuire, non mi va più bene. Se poi questa delega in bianco la devo anche firmare su un contratto, ancora meno. Io sul contratto ammetto che sia prevista la rivalsa degli oneri sostenuti (e magari documentati) dall'impianto a seguito di giustificato respingimento del rifiuto non conforme. E per i miei clienti (i miei clienti sono produttori, come tu sai), mi batto per questo.
Poi se con l'impianto troviamo una soluzione, nella legalità o ai margini di essa, che vada bene anche a me e che eviti di rispedirmi i rifiuti indietro, BINGO!
Altrimenti voglio i rifiuti indietro e ti pagherò quello che devo pagarti per le prestazioni che hai fatto.
Ricordiamo che un impianto privato che tratta speciali non ha alcun obbligo di ritirare i rifiuti.
Ma la sua insindacabilità non può spingersi fino al modificare il CER e ad applicare maggiorazioni solo a suo insindacabile giudizio. Questa previsione può anche essere inserita nei contratti, ma sempre sotto forma di possibilità lasciata al produttore ovvero di riprendersi indietro la robaccia o in alternativa di lasciarla là all'impianto e pagare di più lo smaltimento.
Diversamente, a mio parere, la clausola diverrebbe vessatoria, ma questo credo che attenga più alla contrattualistica che all'ambiente.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
dato per assodato che condivido quanto detto dalla solita ottima Isa e da Homer, rimane il dubbio di come restituire i rifiuto al mittente e/o destinarlo a nuovo impianto:
esempio: nel caso citato nel suo esempio da Isa degli stracci grondati di tutto, se io li accetto all'impianto, siamo davanti ad un caso di cattiva gestione d'impianto, per non aver verificato il rifiuto all'arrivo, prima dell'accettazione.
Superato questo attimo di confusione, come lo rimando via con il cer d'arrivo (15 02 03 nel caso di Isa) o 15 20 02, cer fondamentalmente corretto ma inesistente all'arrivo ?
Se lo rimando al mittente, cosa scrivo nel formulario?
se invece, d'accordo con il produttore iniziale lo mando ad altro impianto idoneo, come giustifico la detenzione di quel rifiuto?
Qualunque condizione mi obbliga a comunicare l'accaduto all'ente di controllo, con tutte le conseguenze (per il produttore iniziale) del caso.
esempio: nel caso citato nel suo esempio da Isa degli stracci grondati di tutto, se io li accetto all'impianto, siamo davanti ad un caso di cattiva gestione d'impianto, per non aver verificato il rifiuto all'arrivo, prima dell'accettazione.
Superato questo attimo di confusione, come lo rimando via con il cer d'arrivo (15 02 03 nel caso di Isa) o 15 20 02, cer fondamentalmente corretto ma inesistente all'arrivo ?
Se lo rimando al mittente, cosa scrivo nel formulario?
se invece, d'accordo con il produttore iniziale lo mando ad altro impianto idoneo, come giustifico la detenzione di quel rifiuto?
Qualunque condizione mi obbliga a comunicare l'accaduto all'ente di controllo, con tutte le conseguenze (per il produttore iniziale) del caso.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
CROCIDOLITE ha scritto:Se lo rimando al mittente, cosa scrivo nel formulario?
se invece, d'accordo con il produttore iniziale lo mando ad altro impianto idoneo, come giustifico la detenzione di quel rifiuto?
Qualunque condizione mi obbliga a comunicare l'accaduto all'ente di controllo, con tutte le conseguenze (per il produttore iniziale) del caso.
Beh sì, certo, anche se sei autorizzato per entrambi i CER e hai un prestoccaggio di quarantena con relativo registro, sei certamente tenuto a comunicare l'accaduto agli Enti di controllo, con le ovvie conseguenze per il produttore.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Arrivo tardi ma voglio dare il mio contributo da impianto D8-D9.
Concordo con ISA praticamente su tutto.
Per quanto riguarda i liquidi mai capitato di riclassificare CER se non fosse altro che le analisi che facciamo noi sull'omologa (e qui veramente casi di acqua fresca che poi diventa una schifezza al primo carico) e sui carichi NON sono analisi di classificazione ma di monitoraggio parametri del nostro PDM AIA. In ogni caso cambiare il CER con eventuali cambi di formulari mi sembra assai rischioso.
I circa 10/15 respinti annui che facciamo sono sempre per impossibilità di trattare il rifiuto, scosamenti anche importanti qualitativi si tramutano in rincari concordati PRIMA dello scarico, se il cliente non lo accetta il carico viene respinto per non conformità con l'omologa con relative segnalazioni. C'è da dire che nella mia omologa ai parametri ritenuti critici sono dati dei limiti riportati sul contratto quindi la situazione è chiara.
Diverso il discorso sui CER un pò strampalati: ovviamente cerco sempre di agire in fase di omologa, qualche volta li convinci, molto spesso (soprattutto se c'è un intermediario) no ed allora?
Adesso per esempio è di moda il 161002 anche quando ci sarebbe un CER più appropriato io onestamento ci provo se il produttore si incaponisce onestamente (sempre a meno di casi proprio allucinanti) me ne lavo le mani.
Concordo con ISA praticamente su tutto.
Per quanto riguarda i liquidi mai capitato di riclassificare CER se non fosse altro che le analisi che facciamo noi sull'omologa (e qui veramente casi di acqua fresca che poi diventa una schifezza al primo carico) e sui carichi NON sono analisi di classificazione ma di monitoraggio parametri del nostro PDM AIA. In ogni caso cambiare il CER con eventuali cambi di formulari mi sembra assai rischioso.
I circa 10/15 respinti annui che facciamo sono sempre per impossibilità di trattare il rifiuto, scosamenti anche importanti qualitativi si tramutano in rincari concordati PRIMA dello scarico, se il cliente non lo accetta il carico viene respinto per non conformità con l'omologa con relative segnalazioni. C'è da dire che nella mia omologa ai parametri ritenuti critici sono dati dei limiti riportati sul contratto quindi la situazione è chiara.
Diverso il discorso sui CER un pò strampalati: ovviamente cerco sempre di agire in fase di omologa, qualche volta li convinci, molto spesso (soprattutto se c'è un intermediario) no ed allora?
Adesso per esempio è di moda il 161002 anche quando ci sarebbe un CER più appropriato io onestamento ci provo se il produttore si incaponisce onestamente (sempre a meno di casi proprio allucinanti) me ne lavo le mani.
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marcosperandio- Moderatore
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Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Benissimo. Quindi mi confermate che nessuno di voi gestori (e che Gestori... caspita! Averne di così!) inserisce nei contratti quelle diciture che riportavo io. E che faccio bene a tutelare i miei poooooooveri produttori, altrimenti alla mercé di gestori cattivoni, da queste inique previsioni contrattuali.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Fai bene. Si tratta una clausola che attribuisce all'impianto una facoltà che il legislatore non ha previsto.
Il sistema di gestione dei rifiuti (al quale si conforma il modello uniforme di formulario) prevede, per il destinatario, tre possibilità:
1) Accettare
2) Accettare in parte
3) Respingere
Punto.
Il destinatario non può ri-classificare il rifiuto, responsabilità che è affidata al detentore. Se l'impianto ha incautamente accettato, allora diviene detentore del rifiuto e si regolerà come gli pare.
Se invece non lo ha accettato, il detentore resta il produttore iniziale ed è lui che risponderà della corretta gestione, peraltro in una situazione straordinaria e delicata.
Il sistema di gestione dei rifiuti (al quale si conforma il modello uniforme di formulario) prevede, per il destinatario, tre possibilità:
1) Accettare
2) Accettare in parte
3) Respingere
Punto.
Il destinatario non può ri-classificare il rifiuto, responsabilità che è affidata al detentore. Se l'impianto ha incautamente accettato, allora diviene detentore del rifiuto e si regolerà come gli pare.
Se invece non lo ha accettato, il detentore resta il produttore iniziale ed è lui che risponderà della corretta gestione, peraltro in una situazione straordinaria e delicata.
Admin- Amministratore
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Età : 51
RiRe: Conferimento rifiuti difformi omologazione e azioni impianto
Isa, in riferimento alla presenza del pre-stoccaggio...mi hai aperto un mondo!
Sono ancora nuova del settore e mi sono sempre chiesta come caspita si usasse l' "accettato con riserva" che compare nel manuale sistri. Quindi si usa con il prestoccaggio?
Ma, scusa l'ignoranza, se ti arriva un rifiuto devi necessariamente verificarlo per poter scrivere sul FIR se è accettato o meno oppure puoi es. mettere sul FIR "accettato", lo pre-stocchi e se poi verifichi che non è conforme...
Scusa, dò per scontato che bisognerebbe verificare subito il rifiuto, ma dove lavoravo prima (come attività secondaria erano R5) arrivavano rifiuti solidi talvolta non ben ripuliti, ossia ci si potevano trovare in mezzo altri materiali (magari chi passava buttava qualcosa nel cassone...). Talvolta però queste cose erano nascoste nel rifiuto, che arrivava sfuso in un container, e magari lì per lì il rifiuto risultava conforme (quindi accettato), poi ci si accorgeva del contrario.
Volevo quindi capire: se es. accetto il rifiuto, il trasportatore se ne va, poi mi accorgo che il rifiuto non è conforme, se a quel punto volessi rimandare il rifiuto al produttore non si potrebbe fare, vero? O si potrebbe fare se avessi un pre-stoccaggio?
Spero di essere stata chiara, grazie
Sono ancora nuova del settore e mi sono sempre chiesta come caspita si usasse l' "accettato con riserva" che compare nel manuale sistri. Quindi si usa con il prestoccaggio?
Ma, scusa l'ignoranza, se ti arriva un rifiuto devi necessariamente verificarlo per poter scrivere sul FIR se è accettato o meno oppure puoi es. mettere sul FIR "accettato", lo pre-stocchi e se poi verifichi che non è conforme...
Scusa, dò per scontato che bisognerebbe verificare subito il rifiuto, ma dove lavoravo prima (come attività secondaria erano R5) arrivavano rifiuti solidi talvolta non ben ripuliti, ossia ci si potevano trovare in mezzo altri materiali (magari chi passava buttava qualcosa nel cassone...). Talvolta però queste cose erano nascoste nel rifiuto, che arrivava sfuso in un container, e magari lì per lì il rifiuto risultava conforme (quindi accettato), poi ci si accorgeva del contrario.
Volevo quindi capire: se es. accetto il rifiuto, il trasportatore se ne va, poi mi accorgo che il rifiuto non è conforme, se a quel punto volessi rimandare il rifiuto al produttore non si potrebbe fare, vero? O si potrebbe fare se avessi un pre-stoccaggio?
Spero di essere stata chiara, grazie
sugarmoon81- Membro della community
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