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Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Terre e rocce da scavo
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Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
Salve avrei un dubbio che spero di esprimere correttamente relativo al trattamento di “terre e rocce da scavo”.
Se una ditta, che sta procedendo ad uno scavo, analizza i terreni e trova superamenti della CSC (consideriamo per esempio solo idrocarburi con valore 800 mg/kg). Decide quindi di trattare il materiale come rifiuto producendo un’analisi sul tal quale che consente di considerare tale materiale come “rifiuto speciale non pericoloso” e lo conferisce ad un impianto di recupero (CER 17 05 04 perché consideriamo per semplicità solo idrocarburi con valore inferiore a 1000 mg/kg, sebbene a rigore l’analisi come rifiuto è diversa da quella relativa al confronto con le CSC – ma trascuriamo). L’impianto accetta il materiale (tutti gli impianti che conosco non possono fare lavorazioni particolari che abbattano la contaminazione avendo solo dei macchinari per triturare) e ragionevolmente potrà solo mescolare tale materiale con altri terreni ottenendo molto probabilmente un terreno conforme anche ai valori di colonna A in uscita. Ovviamente l’analisi del materiale in uscita sarà fatta su un campione medio composito costituito da n°6-10-20 incrementi prelevati su un cumulo pari anche a 1000 mc) e probabilmente non troverò superamenti delle CSC col A (forse non li troverei anche se non mescolassi il terreno facendo un campionamento medio composito.
Quindi, mi sembrerebbe di capire, che la bonifica con asportazione di terreno contaminato (pur sempre rientrante nei limiti per non essere classificato come rifiuto pericoloso) diventerebbe la metodologia più economica, piuttosto che mettere in atto altre opere di bonifica.
Esiste una norma che vieta esplicitamente tale comportamento? Anche il DPR120 per i terreni che sono considerati rifiuti non mi sembra dica nulla di specifico qualora non si voglia considerare il terreno come sottoprodotto, ma invece lo si voglia considerare come rifiuto.
Esiste una distinzione in tal senso tra procedura ordinaria e semplificata?
Nel DM 98 leggo solo che sul materiale in uscita ci debbano essere dei limiti analitici (test cessione e analisi con riferimento alle CSC per specifica destinazione d’uso), ma sul materiale in ingresso non vedo prescrizioni.
Per una procedura ordinaria non ho trovato nulla (a meno che non sia specificato meglio nell’autorizzazione).
Inoltre alla luce della recente sentenza del consiglio di Stato n. 1229/2018 (mi sembra di capire che è possibile applicare per le EoW/ex MPS solo decreti specifici comunitari o statali, o il DM 5.2.98) la situazione è ancor più complessa.
Ho letto un'altra discussione (2012) ma non ho trovato riferimenti normativi (ma dal 2012 le modifiche interventue sono state numerose).
Grazie in anticipo per i vostri chiarimenti.
Se una ditta, che sta procedendo ad uno scavo, analizza i terreni e trova superamenti della CSC (consideriamo per esempio solo idrocarburi con valore 800 mg/kg). Decide quindi di trattare il materiale come rifiuto producendo un’analisi sul tal quale che consente di considerare tale materiale come “rifiuto speciale non pericoloso” e lo conferisce ad un impianto di recupero (CER 17 05 04 perché consideriamo per semplicità solo idrocarburi con valore inferiore a 1000 mg/kg, sebbene a rigore l’analisi come rifiuto è diversa da quella relativa al confronto con le CSC – ma trascuriamo). L’impianto accetta il materiale (tutti gli impianti che conosco non possono fare lavorazioni particolari che abbattano la contaminazione avendo solo dei macchinari per triturare) e ragionevolmente potrà solo mescolare tale materiale con altri terreni ottenendo molto probabilmente un terreno conforme anche ai valori di colonna A in uscita. Ovviamente l’analisi del materiale in uscita sarà fatta su un campione medio composito costituito da n°6-10-20 incrementi prelevati su un cumulo pari anche a 1000 mc) e probabilmente non troverò superamenti delle CSC col A (forse non li troverei anche se non mescolassi il terreno facendo un campionamento medio composito.
Quindi, mi sembrerebbe di capire, che la bonifica con asportazione di terreno contaminato (pur sempre rientrante nei limiti per non essere classificato come rifiuto pericoloso) diventerebbe la metodologia più economica, piuttosto che mettere in atto altre opere di bonifica.
Esiste una norma che vieta esplicitamente tale comportamento? Anche il DPR120 per i terreni che sono considerati rifiuti non mi sembra dica nulla di specifico qualora non si voglia considerare il terreno come sottoprodotto, ma invece lo si voglia considerare come rifiuto.
Esiste una distinzione in tal senso tra procedura ordinaria e semplificata?
Nel DM 98 leggo solo che sul materiale in uscita ci debbano essere dei limiti analitici (test cessione e analisi con riferimento alle CSC per specifica destinazione d’uso), ma sul materiale in ingresso non vedo prescrizioni.
Per una procedura ordinaria non ho trovato nulla (a meno che non sia specificato meglio nell’autorizzazione).
Inoltre alla luce della recente sentenza del consiglio di Stato n. 1229/2018 (mi sembra di capire che è possibile applicare per le EoW/ex MPS solo decreti specifici comunitari o statali, o il DM 5.2.98) la situazione è ancor più complessa.
Ho letto un'altra discussione (2012) ma non ho trovato riferimenti normativi (ma dal 2012 le modifiche interventue sono state numerose).
Grazie in anticipo per i vostri chiarimenti.
matseb- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
Il tuo rifiuto è stato classificato, tramite analisi, pericoloso o non pericoloso? L'impianto è autorizzato in procedura semplificata o ordinaria e per quali operazioni di recupero. Al fine di poter risolvere il tuo problema vorresti fare una miscelazione tra terreni con diverse caratteristiche al fine di farlo rientrare all'interno dei parametri?
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
Ero pronto a darti un parere, ma, pur rileggendo più volte il post, davvero non ho capito niente, sinceramente.
matteorossi- Utente Attivo
- Messaggi : 346
Data d'iscrizione : 28.08.15
Età : 49
Località : Roma
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
mi pare di aver capito che le perplessità di matseb riguardino impianti di recupero art.216 di terre inquinate il cui processo consiste nella sola miscelazione (triturazione) con altre che inquinate non sono, così un terreno con contaminazioni superiori alle csc di colonna B può essere "diluito" con altri poco contaminati fino a rientrare nelle csc di colonna A in modo da poterlo riutilizzare in opere di ripristino o recupero ambientale, il tutto per una modica spesa. Il prodotto finale della miscelazione verrebbe inoltre classificato come EOW, in contrasto con l'ultima sentenza del Consiglio di Stato che ritiene assegnata la potestà di questa classificazione alla sola autorità statale e non alle regioni, nè alle province.
L'unica norma che può servire è l'articolo 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, che tuttavia si riferisce, come dice il titolo, alle concentrazioni di sostanze che rendono o meno pericoloso un rifiuto, spesso assai più alte delle csc di colonna A o B. In questo caso dovrebbe essere l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ad avere l'accortezza di evitare, con prescrizioni ad hoc, che si possano miscelare terreni a diversa contaminazione favorendo così implicitamente la tecnica della diluizione.
Art.187
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
L'unica norma che può servire è l'articolo 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, che tuttavia si riferisce, come dice il titolo, alle concentrazioni di sostanze che rendono o meno pericoloso un rifiuto, spesso assai più alte delle csc di colonna A o B. In questo caso dovrebbe essere l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ad avere l'accortezza di evitare, con prescrizioni ad hoc, che si possano miscelare terreni a diversa contaminazione favorendo così implicitamente la tecnica della diluizione.
Art.187
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
Robicheaux- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 19.01.11
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
Grazie Robicheaux.
In effetti il mio dubbio è proprio legato alla relativa facilità con cui (ovviamente parlando di terre e rocce da scavo) possano entrare in un impianto di recupero terreni anche con superamenti delle CSC col B ed uscire (sostanzialmente senza altre operazioni se non la miscelazione) terreni da destinare ad aiuole o altre destinazioni riferite a colonna A.
Quindi mi sembra di capire che solo l'autorizzazione può ovviare a questo tramite apposite prescrizioni.
Ma ovviamente quando parliamo di autorizzazione ci riferiamo solo ad art. 208. Perciò un impianto in procedura semplificata (iscrizione alla Provincia) comunque sarebbe fuori dalla possibilità di evitare questa possibilità di abbattere la contaminazione solo con la miscelazione tra rifiuti che comunque rimangono non pericolosi e per i quali l'art. 187 potrebbe non essere calzante (a meno che un terreno che superi la CSC possa ricadere in una categoria di pericolosità (?) pur non superando le concentrazioni limite).
Speravo ci fosse un preciso riferimento normativo visto che tra le "Autorizzazioni provinciali" in procedura semplificata non ho mai trovato uno specifico riferimento o una specifica prescrizione in tal senso.
Il mio problema si pone dal lato del controllo, che comunque deve essere basato su riferimenti precisi affinchè si possa imporre qualcosa.
Grazie
In effetti il mio dubbio è proprio legato alla relativa facilità con cui (ovviamente parlando di terre e rocce da scavo) possano entrare in un impianto di recupero terreni anche con superamenti delle CSC col B ed uscire (sostanzialmente senza altre operazioni se non la miscelazione) terreni da destinare ad aiuole o altre destinazioni riferite a colonna A.
Quindi mi sembra di capire che solo l'autorizzazione può ovviare a questo tramite apposite prescrizioni.
Ma ovviamente quando parliamo di autorizzazione ci riferiamo solo ad art. 208. Perciò un impianto in procedura semplificata (iscrizione alla Provincia) comunque sarebbe fuori dalla possibilità di evitare questa possibilità di abbattere la contaminazione solo con la miscelazione tra rifiuti che comunque rimangono non pericolosi e per i quali l'art. 187 potrebbe non essere calzante (a meno che un terreno che superi la CSC possa ricadere in una categoria di pericolosità (?) pur non superando le concentrazioni limite).
Speravo ci fosse un preciso riferimento normativo visto che tra le "Autorizzazioni provinciali" in procedura semplificata non ho mai trovato uno specifico riferimento o una specifica prescrizione in tal senso.
Il mio problema si pone dal lato del controllo, che comunque deve essere basato su riferimenti precisi affinchè si possa imporre qualcosa.
Grazie
matseb- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 22.06.17
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
Idem...matteorossi ha scritto:Ero pronto a darti un parere, ma, pur rileggendo più volte il post, davvero non ho capito niente, sinceramente.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
matseb ha scritto:
Speravo ci fosse un preciso riferimento normativo visto che tra le "Autorizzazioni provinciali" in procedura semplificata non ho mai trovato uno specifico riferimento o una specifica prescrizione in tal senso.
Lo specifico riferimento è il DM 05/02/1998.
Per un rifiuto costituito da "terre e rocce da scavo" 170504, ci si deve rifare alla Tipologia 7.31-bis
Operazioni di recupero
R5 nell'industria ceramica e laterizia
R10 recuperi ambientali (previo test di cessione)
R5 rilevati e sottofondi stradali (previo test di cessione)
Non leggo la possibilità di utilizzarlo per "aiuole", né, tantomeno, leggo la possibilità di miscelare i terreni per farne "terreno vergine".
Di cosa stiamo parlando?
matteorossi- Utente Attivo
- Messaggi : 346
Data d'iscrizione : 28.08.15
Età : 49
Località : Roma
Re: Conferimento Terre e rocce ad impianto di recupero
Miscelazione di rifiuti al fine di risparmiare soldi della bonifica degli stessi. Se si potesse fare, allora potremmo miscelare rifiuti pericolosi con non pericolosi il tanto che basta al fine di considerare il prodotto finale non pericoloso.
Mi sa che più di qualche ente di controllo avrebbe da ridire su questa procedura.
Mi sa che più di qualche ente di controllo avrebbe da ridire su questa procedura.
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
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