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SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
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SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
Promemoria primo messaggio :
Buongiorno a tutti,
da mesi ormai noi come i nostri colleghi, per quanto riguarda la pulizia delle fosse settiche da codice CER 200304 compiliamo il formulario mettendoci come produttori e aggiungendo nelle note rifiuto prelevato dal condominio etc etc .
SORPRESA
un nostro collega a seguito di un accertamento della guardia di finanza, che ha fermato il camion alla fine di un lavoro, dopo il controllo di tutta la documentazione e del formulario, ha compilato una bel verbale per aver messo lo spurghista come produttore....
TUTTI gli spurghisti della privincia di Rimini da mesi compilano in questo modo il formulario e anche il depuratore concorda accettando questa procedura...
Il mio consulente dei rifiuti pure....
So che si è scritto tanto su questo argomento ma........ mi arrendo
QUALCUNO HA CHIARO DOVE STA' SCRITTA LA VERITA' ???[u]
Grazie a tutti e forza e coraggio
Moni
Buongiorno a tutti,
da mesi ormai noi come i nostri colleghi, per quanto riguarda la pulizia delle fosse settiche da codice CER 200304 compiliamo il formulario mettendoci come produttori e aggiungendo nelle note rifiuto prelevato dal condominio etc etc .
SORPRESA
un nostro collega a seguito di un accertamento della guardia di finanza, che ha fermato il camion alla fine di un lavoro, dopo il controllo di tutta la documentazione e del formulario, ha compilato una bel verbale per aver messo lo spurghista come produttore....
TUTTI gli spurghisti della privincia di Rimini da mesi compilano in questo modo il formulario e anche il depuratore concorda accettando questa procedura...
Il mio consulente dei rifiuti pure....
So che si è scritto tanto su questo argomento ma........ mi arrendo
QUALCUNO HA CHIARO DOVE STA' SCRITTA LA VERITA' ???[u]
Grazie a tutti e forza e coraggio
Moni
moni- Membro della community
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
cescal64 ha scritto:Breve escursus tra definizioni:
CER 20.03.04: fanghi delle fosse settiche.
CER 20.03.06: rifiuti della pulizia delle fognature.
Devoto-Oli: fossa biologica, impianto per lo smaltimento delle acque luride anche in assenza di fognature; fossa settica, serbatoio nel quale le acque luride di un fabbricato vengono raccolte e depurate, in modo da poter essere immesse in corsi d'acqua superficiali.
Wikipedia: Mentre i pozzi neri sono destinati alla raccolta delle deiezioni e pertanto sono dotati soltanto di condotta di afflusso, le fosse biologiche (o fosse settiche convenzionali, tradizionali o Imhoff) permettono lo scarico per sfioramento dalla parte opposta a quella di immissione dei liquami e sono pertanto dotate anche di condotta di efflusso per il convogliamento dell'effluente verso un recapito finale.
Quindi, a differenza dei pozzi neri, le fosse biologiche (o fosse settiche convenzionali, tradizionali o Imhoff) hanno il problema dello smaltimento dell'effluente.
Direi che la differenziazione con i CER non è molto affidabile, in quanto le fosse settiche sono quelle dotate di scarico dell'effluente depurato (quindi con i fanghi che restano all'interno, da prelevare durante la pulizia/manutenzione), e pertanto inserite in una rete fognaria (con conferimento finale dove vi pare), mentre i pozzi neri sono vasche chiuse a tenuta, che accumulano il materiale biologico scaricato e per i quali si potrebbe parlare di svuotamento e non manutenzione (per me, confine sempre labile...).
Comunque, è evidente che ognuno di noi ha un proprio parere, e secondo me entrambi gli orientamenti presentano aspetti condivisibili e, soprattutto, compatibili con una "corretta" interpretazione della norma... ed il solo fatto che una norma sia interpretabile in modi quasi opposti la dice lunga sulla qualità del legislatore (ma questo già si sapeva...).
Pertanto, quando invocavo un contenzioso sul verbale della Finanza, confidavo in una interpretazione "originale" della norma da parte dell'unico organo deputato a farlo (la magistratura, di qualche ordine e grado)... invece entreranno in gioco altri fattori (costa più il ricorso che pagare... non voglio cercare altre noie... etc. etc. etc.), quindi chi è stato sanzionato pagherà e noi rimarremo nel vago...
Infine, consentitemi una postilla OT: ma la Finanza, con i tanti problemi che abbiamo ora in Italia, si apposta per seguire uno spurghista e beccarlo con le mani nella marmellata, contestandogli non la mancata emissione di fattura/ricevuta per ll'intervento (e qualunque privato abbia avuto bisogno di questi interventi, ne ha esperienza diretta...), ma l'errata compilazione del FIR, per un rifiuto chissà quanto pericoloso e dall'equivoco riutilizzo/smaltimento?!? mah......
Buona salute a tutti.
quoto cescal64 volevo chiederti se le acque reflue chiarificate provenienti
da fossa settica di civile abitazione e prelevate da una vasca in cemento tramite
autospurgo perchè la strada dove è ubicata l'abitazione non è ancora servita da
fognatura pubblica, possono essere classificate con cer 190899?
scusa per la domanda un pò OT, non sapevo dove postarla!
paco- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
il semplice lavaggio di un pozzo nero, a seguito della vuotatura dello stesso non è configurabie come "manutenzione.
fosse vero il contrario, la vuotatura di una cabina di verniciatura da parte di una cistrna aspirante, con conseguente lavaggio ed asirazione delle acque di lavaggio sarebbe anch'essa "manutenzione.
fosse vero il contrario, la vuotatura di una cabina di verniciatura da parte di una cistrna aspirante, con conseguente lavaggio ed asirazione delle acque di lavaggio sarebbe anch'essa "manutenzione.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
@paco
io credo che, come impongono le norme di classificazione di un rifiuto, sia buona cosa evitare il più possibile di ricorrere ai CER del tipo xx.xx.99, quindi cercherei qualcosa di più specifico, nella sezione rifiuti urbani domestici ed assimilabili 20, e in particolare, opterei per un CER 20.03.04 o forse, ancora meglio, un 20.03.06... ora si ripropone la questione tanto dibattuta, che in questo caso mi vede più portato ad indicare come produttore del rifiuto il condominio piuttosto che lo spurghista, perché inquadrare come "manutenzione di un rete fognaria" lo svuotamento di uno o due serbatoi "ciechi" mi parrebbe un po' forzato...
@crocidolite
...forse non è l'esempio più calzante, dal momento che la verniciatura è una attività industriale e rientra nella sezione 08 Rifiuti da P.F.F.U. di rivestimenti (pitture, vernici, smalti, ...), anche per la parte inerente i residui derivanti dalla pulizia delle cabine ad acqua (fanghi, fanghi acquosi, sospensioni acquose, ...), mentre i liquami dei pozzi neri sono cmq rifiuti urbani domestici/assimilabili, quindi 20.03.04/06.
come detto sopra, però, in questo caso sono più propenso a considerare come produttore il "padrone di casa" e quindi a non trattare l'attività come "manutenzione di reti fognarie"...
Salute a tutti.
io credo che, come impongono le norme di classificazione di un rifiuto, sia buona cosa evitare il più possibile di ricorrere ai CER del tipo xx.xx.99, quindi cercherei qualcosa di più specifico, nella sezione rifiuti urbani domestici ed assimilabili 20, e in particolare, opterei per un CER 20.03.04 o forse, ancora meglio, un 20.03.06... ora si ripropone la questione tanto dibattuta, che in questo caso mi vede più portato ad indicare come produttore del rifiuto il condominio piuttosto che lo spurghista, perché inquadrare come "manutenzione di un rete fognaria" lo svuotamento di uno o due serbatoi "ciechi" mi parrebbe un po' forzato...
@crocidolite
...forse non è l'esempio più calzante, dal momento che la verniciatura è una attività industriale e rientra nella sezione 08 Rifiuti da P.F.F.U. di rivestimenti (pitture, vernici, smalti, ...), anche per la parte inerente i residui derivanti dalla pulizia delle cabine ad acqua (fanghi, fanghi acquosi, sospensioni acquose, ...), mentre i liquami dei pozzi neri sono cmq rifiuti urbani domestici/assimilabili, quindi 20.03.04/06.
come detto sopra, però, in questo caso sono più propenso a considerare come produttore il "padrone di casa" e quindi a non trattare l'attività come "manutenzione di reti fognarie"...
Salute a tutti.
cescal64- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
Isa non sono d'accordo (questa volta), una fossa non è una rete fognaria e quindi, per me, sempre 200304 sarebbe.isamonfroni ha scritto:marcosperandio ha scritto:curiosità: e questa differenza (vera) come la evidenzi in un FIR??zorba ha scritto:Questa è una buona domanda...,cescal64 ha scritto:...però non capisco perché l'interpretazione della Finanza dovrebbe essere quella corretta rispetto alle interpretazioni che ne danno molte Province, molte ARPA e molti altri Enti di controllo o meno che sono interessati alla questione, per i quali è corretto indicare lo spurghista come produttore...
soprattutto alla luce del fatto che per tali illeciti in materia di rifiuti l'irrogazione delle sanzioni amministrative (che è una cosa ben diversa dal mero "accertamento" del presunto illecito) è di competenza della provincia....
Senza alimentare la confusione sul tema, che ha già avuto modo di manifestarsi in numerose discussioni in cui generalmente ciascuno rimaneva poi sulle proprie posizioni, mi permetto solo di riproporre un'osservazione: "fossa settica" è una cosa ben diversa da "fossa a tenuta" (o "pozzo nero"):
- la prima è un impianto di trattamento, che va sottoposto a manutenzione affinché ne sia garantito il buon funzionamento;
- la seconda è un mero accumulo, che va solo svuotato.
Col CER
Nel caso di svuotamento di fossa ad accumulo 20.03.04
Nel caso di pulizia manutentiva anche della fossa settica asservita come impianto di trattamento alla rete fognaria con 20.03.06
marcosperandio- Moderatore
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
Marco personalmente sono un po' allibita da tutto sto casino, creato dalla Finanza, per un po' di sana cacca (visto che i problemi dei rifiuti sono ben altri e , peraltro, la Finanza avrebbe ben altro da fare, ....)marcosperandio ha scritto: Isa non sono d'accordo (questa volta), una fossa non è una rete fognaria e quindi, per me, sempre 200304 sarebbe.
Però riflettevo sul fatto che gli organi di vigilanza in divisa (NOE, Finanza, Forestale ecc...) fanno formazione ambientale dalla Ficco, e se ricordi quel parere che ti ho mandato per lei la questione è chiara:
fosse 20.03.04 produttore il proprietario della fossa
fognature 20.03.06 produttore lo spurghista
W l'itaglia
isamonfroni- Moderatrice
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
@isa, non stavo criticando quello, la mia interpretazione di rete fognaria (se non fosse altro che il primo lavoro da neoassunto fu progettare il sistema idrico integrato per un pò di province lombarde) è diversa e non comprende fosse imhoff e pozzi neri.
marcosperandio- Moderatore
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
Il parere della dott.ssa Ficco (e di altri autori di dottrina) può anche essere quello, ed è un dato di fatto che gli stessi autori gestiscono corsi di formazione per diversi organi di vigilanza in divisa.
Tuttavia, per tornare al caso specifico segnalato da @moni, vorrei sottolineare che se è vero che non solo l'attuale "trasgressore", ma tutti i suoi colleghi spurghisti della provincia nonché i relativi consulenti, si erano conformati a quella linea di condotta, verosimilmente è perché avevano avuto adeguate indicazioni in merito da parte dei competenti organi locali di amministrazione e controllo in materia di rifiuti [in primis, la Provincia].
Poi arriva la pattuglia di un organo di controllo "diverso" che - a torto o a ragione - la pensa in modo differente ed accerta quella che a suo giudizio sarebbe una violazione amministrativa, compila il verbale e la contesta allo spurghista.
Ebbene: ognuno è ovviamente libero di fare come meglio crede o come ritiene più opportuno, ma occorre considerare che:
Tutto ciò premesso, io qualche pensierino ad un ricorso alla Provincia lo farei...
Tuttavia, per tornare al caso specifico segnalato da @moni, vorrei sottolineare che se è vero che non solo l'attuale "trasgressore", ma tutti i suoi colleghi spurghisti della provincia nonché i relativi consulenti, si erano conformati a quella linea di condotta, verosimilmente è perché avevano avuto adeguate indicazioni in merito da parte dei competenti organi locali di amministrazione e controllo in materia di rifiuti [in primis, la Provincia].
Poi arriva la pattuglia di un organo di controllo "diverso" che - a torto o a ragione - la pensa in modo differente ed accerta quella che a suo giudizio sarebbe una violazione amministrativa, compila il verbale e la contesta allo spurghista.
Ebbene: ognuno è ovviamente libero di fare come meglio crede o come ritiene più opportuno, ma occorre considerare che:
- il rapporto della Finanza sarà trasmesso alla Provincia, alla quale spetterà (qualora non dovesse intervenire il c.d. "pagamento in misura ridotta") l'effettiva irrogazione della sanzione amministrativa;
- sempre la Provincia è l'autorità competente a ricevere - entro 30 giorni dalla contestazione - eventuali scritti difensivi e documenti da parte del "trasgressore", che può anche chiedere di essere sentito dalla medesima autorità (e può ovviamente chiedere che vengano sentite anche eventuali altre persone "informate sui fatti");
- solo dopo aver sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, la Provincia - se ritiene fondato l'accertamento - può determinare la somma dovuta per la violazione ed ingiungerne il pagamento.
Tutto ciò premesso, io qualche pensierino ad un ricorso alla Provincia lo farei...
zorba- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
@zorba, sono assolutamente d'accordo con te, il ricorso alla Provincia va fatto senza alcun dubbio. Per esperienza personale, però, ti dico che non proprio sempre e non proprio tutte le provincie sono ferratissime in materia interpretativa e spesso suggeriscono comportamenti discutibili che nelmio caso non ho seguito (e ho avuto ragione a farlo),però, per precisione, ti dico anche che era un caso del tutto diverso da quello di cui si discute.
@marco, d'accordissimo con te, le fosse imhoff e i pozzi neri non sono affatto reti fognarie nè pubbliche nè private.Comunque di fogne sono un po' ignorante..........
@marco, d'accordissimo con te, le fosse imhoff e i pozzi neri non sono affatto reti fognarie nè pubbliche nè private.Comunque di fogne sono un po' ignorante..........
isamonfroni- Moderatrice
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
@isa, @marco
... scusatemi se torno a dire la mia, dopo aver annunciato di chiuderla qualche post fa, però insisto a non capire la sottile distinzione che non permette di includere nella definizione di "rete fognaria" una fosse imhoff o settica...
Secondo voi, se chiedete a qualunque ingegnere di progettare le reti fognarie a servizio di una civile abitazione o altro, lui si limita ai condotti di collegamento tra i pozzetti e le caditoie, o ci mette anche la vasca Imhoff, il degrassatore e tutto ciò che serve a trattare le acque reflue di quell'insediamento fino al conferimento alla fognatura pubblica o altrove?
Limitare la dizione "rete fognaria" alle linee di collegamento tra i vari sistemi sarebbe come dire che la dizione "impianto elettrico" vale solo per i cavi di collegamenti tra i vari apparati, mentre interruttori, punti luce, prese, etc. non lo sono...
idem per un "impianto termosanitario", costituito solo dai tubi di acqua calda e fredda e non da caldaia, termosifoni, etc.
Io, almeno, la vedo così...
Salute a tutti.
... scusatemi se torno a dire la mia, dopo aver annunciato di chiuderla qualche post fa, però insisto a non capire la sottile distinzione che non permette di includere nella definizione di "rete fognaria" una fosse imhoff o settica...
Secondo voi, se chiedete a qualunque ingegnere di progettare le reti fognarie a servizio di una civile abitazione o altro, lui si limita ai condotti di collegamento tra i pozzetti e le caditoie, o ci mette anche la vasca Imhoff, il degrassatore e tutto ciò che serve a trattare le acque reflue di quell'insediamento fino al conferimento alla fognatura pubblica o altrove?
Limitare la dizione "rete fognaria" alle linee di collegamento tra i vari sistemi sarebbe come dire che la dizione "impianto elettrico" vale solo per i cavi di collegamenti tra i vari apparati, mentre interruttori, punti luce, prese, etc. non lo sono...
idem per un "impianto termosanitario", costituito solo dai tubi di acqua calda e fredda e non da caldaia, termosifoni, etc.
Io, almeno, la vedo così...
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cescal64- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
e io da ingegnere ex progettista e ora gestore considero la vasca imhoff come un impianto di trattamento e non come rete fognaria.
Che poi ognuno (spurghista) faccia un pò come vuole questo lo so, se non fosse altro perchè smaltisco diverse decine di migliaia di tonnellate di 200304 e 200306.
Che poi ognuno (spurghista) faccia un pò come vuole questo lo so, se non fosse altro perchè smaltisco diverse decine di migliaia di tonnellate di 200304 e 200306.
marcosperandio- Moderatore
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problema con le AIA pero'
marcosperandio ha scritto:e io da ingegnere ex progettista e ora gestore considero la vasca imhoff come un impianto di trattamento e non come rete fognaria.
Che poi ognuno (spurghista) faccia un pò come vuole questo lo so, se non fosse altro perchè smaltisco diverse decine di migliaia di tonnellate di 200304 e 200306.
saluti a tutti personalmente e parlo per le mie zone bs e bg le provincie quando autorizzano gli imp con le AIA impongono che per ogni produttore di qualsiasi rifiuto per scaricare bisogna fare le analisi semestrali con vari parametri ecc ok pero' per il cod 200304 e' impensabile che ad ogni fossa che fai piccolo o grande si debba fare quella procedura,se vai da un condominio che ha un emergenza e dici ok devo fare prima le analisi passo tra 15 gg e vi costa 300 euro solo per quelle + samltimento + ore macchina qundi utilizzare lo spurghista come produttore diventa una necessita' altrimenti le fosse le puliscono gli abusivi . saluti
rusco- Membro della community
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
Vero per le analisi semestrali però ti dico come un impianto puó uscirne.rusco ha scritto:marcosperandio ha scritto:e io da ingegnere ex progettista e ora gestore considero la vasca imhoff come un impianto di trattamento e non come rete fognaria.
Che poi ognuno (spurghista) faccia un pò come vuole questo lo so, se non fosse altro perchè smaltisco diverse decine di migliaia di tonnellate di 200304 e 200306.
saluti a tutti personalmente e parlo per le mie zone bs e bg le provincie quando autorizzano gli imp con le AIA impongono che per ogni produttore di qualsiasi rifiuto per scaricare bisogna fare le analisi semestrali con vari parametri ecc ok pero' per il cod 200304 e' impensabile che ad ogni fossa che fai piccolo o grande si debba fare quella procedura,se vai da un condominio che ha un emergenza e dici ok devo fare prima le analisi passo tra 15 gg e vi costa 300 euro solo per quelle + samltimento + ore macchina qundi utilizzare lo spurghista come produttore diventa una necessita' altrimenti le fosse le puliscono gli abusivi . saluti
Io gestisco un impianto zona est Milano dove conferiscono la maggior parte degli spurghisti bergamaschi.
Alcuni si mettono come produttori altri no.
All'epoca dell'aia a noi impianti venne richiesto di presentare un protocollo di gestione rifiuti. Proprio per la specificità dei due codici di cui stiamo parlando io dichiarai che in ogni caso le analisi semestrali erano rilasciate allo spurghisti indipendentemente da chi fosse il produttore non avendo comunque mai senso l'acquisizione preventiva del campione che è sempre diverso. Protocollo approvato e quindi problema risolto. Poi conosco province, come Pavia, che preferisce che il produttore sia lo spurghisti, altre che quasi lo impongono(a parole).
marcosperandio- Moderatore
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
Mi trovo! Una imhoff è considerata normalmente un impianto di trattamento delle acque reflue, di tipo esclusivamento fisico (sedimentazione) se non ci sono apporti di disinfettanti, flocculanti etc. etc. Infatti, come tale è spesso prescritta anche quando c'è un sistema fognario cui fare affluire la parte di refluo scolmata, per abbattere alcuni parametri entro i limiti previsti dal 152 (prima /99, ora /06): materiali grossolani, solidi sospesi, COD e BOD tra gli altri.marcosperandio ha scritto:e io da ingegnere ex progettista e ora gestore considero la vasca imhoff come un impianto di trattamento e non come rete fognaria.
La dizione "fossa settica", se consideriamo che settico vuole dire infetto, è decisamente impropria per i pozzi neri sia a tenuta che disperdenti, così come lo è per le imhoff, perchè a parte le ultime arrivate fresche il resto è piuttosto privo di patogeni diretti per l'uomo quanto piuttosto ricco di batteri anaerobi. Di certo, non sono parti di reti fognarie, quanto piuttosto i tratti terminali di condotte fognarie "personali", nel senso di private, quindi non di "reti", che sono invece pubbliche.
Il che ci fa dedurre che, indifferentemente dal fatto che sia un pozzo nero o una imhoff, la m..da vecchia ha codice 20 03 04 ed è alla stato di fanghi, più o meno palabili.
Ora, anche se il produttore materiale di quei "fanghi" è noto, se si tratta di un'industria e si trattano anche acque di processo o altri reflui non domestici secondo me l'analisi è dovuta dal "vero produttore", mentre quando si tratta di fanghi da vasche come che siano ma esclusivamente di tipo domestico/civile il produttore "fittizio" è lo spurghista. Poi, magari becchi quello che ha svuotato nel water e poi lavato nella vasca da bagno tutti i barattoloni di vernice sprochi avanzati dalla ripitturazione di casa "fai da te" per conservarseli, alla faccia della scritta "non versare i residui in fognatura" proprio riflettendo che lui non ha una fogna ma un pozzo nero..., ma in teoria da una civile abitazione più che deiezioni organiche e grassi dal lavaggio delle stoviglie, con il loro bravo tasso di tensioattivi, non può uscire, e come è gia stato detto ovviamente la composizione per quanto assai variabile da posto a posto più di quello non conterrà, per cui si è deciso di considerare lo spurghista "produttore" dei fanghi di vasche per reflui domestici.
Può anche darsi che proprio l'omogeneità di codice sia per i pozzi neri che per le vasche imhoff sia alla base della diatriba "è trasporto rifiuti propri/ è trasporto di rifiuti di terzi". Per cui, a mio avviso se lo spurghista multato aveva ritirato il materiale in questione da un'azienda, ha qualche possibilità in meno di vedersi annullare la sanzione, a meno di non poter provare che si trattava di "fossa settica" di soli reflui domestici, caso in cui un discreto avvocato potrebbe avere miglior gioco a dimostrare che si trattava di un'attività manutentiva. Per quanto ne so io, qui alle aziende chiedono il certificato analitico del contenuto delle fosse, anzi ne chiedono 2: uno relativo alle acque di scolmatura - per l'immissione in fogna o invio a impianto di trattamento se non vanno in fogna - e uno per i fanghi, per l'espurgo dei sedimenti. Che in un'azienda è una cosa che in alcuni casi ha senso (appunto, se l'imhoff è subito prima dell'immissione in fogna e prende anche le acque di lavaggio dei reparti o acque di processo) ed in altri (imhoff subito a valle dei bagni e basta) parecchio di meno. Eppure, le sorprese non mancano mai, credetemi.
Seguo anche aziende che non hanno collegamento alle fogne-fogne (perchè non ci sono lì dove stanno, molto banalmente) ed in quel caso sono sempre loro i produttori, giusta clausola nell'autorizzazione ad esistere: e guaissimi, se arrivano i NAS o i NOE e non hanno carico e scarico sul registro! E' evidente che in questo caso serva un bottino autorizzato conto terzi: il che ho scoperto che limita parecchio la scelta del fornitore, proprio perchè alcuni (la maggioranza) hanno solo l'autorizzazione c/p.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
cescal64 ha scritto:
@crocidolite
...forse non è l'esempio più calzante, dal momento che la verniciatura è una attività industriale e rientra nella sezione 08 Rifiuti da P.F.F.U. di rivestimenti (pitture, vernici, smalti, ...), anche per la parte inerente i residui derivanti dalla pulizia delle cabine ad acqua (fanghi, fanghi acquosi, sospensioni acquose, ...), mentre i liquami dei pozzi neri sono cmq rifiuti urbani domestici/assimilabili, quindi 20.03.04/06.
come detto sopra, però, in questo caso sono più propenso a considerare come produttore il "padrone di casa" e quindi a non trattare l'attività come "manutenzione di reti fognarie"...
Salute a tutti.
non mi riferisco alla provenienza, bensì al soggetto la cui attività che ha generato il rifiuto. Una vuotatura rimane una vuotatura che riguardi un pozzo nero, una cabina di verniciatura o la vasca delle acque di raffreddamento di una centrale nucleare. Il rifiuto è di chi lo produce: del verniciatore l'acqua della cabina; del privato cittadino che defeca, il pozzo nero; della centrale nucleare le acque di raffreddamento dei suoi impianti.
il fango di fosse settiche 20 03 04 viene prodotto da chi defeca
i rifiuti dalla pulizia delle fognature 20 03 06 da chi pulisce le fognature
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
@crocidolite
come già detto più autorevolmente sopra (e come dissi anch'io in un altra discussione sullì'argomento [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] non è un problema di chi è fisicamente il produttore del rifiuto (è ovvio che una fossa biologica a servizio di una civile abitazione o di un capannone industriale la riempia chi ci abita e/o ci lavora), ma se questo può rientrare o meno nella modifica apportata all'art. 230, co. 5, ovvero se può essere considerato "attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati," e quindi può essere considerato prodotto "dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva." ...
La questione è solo questa:
- se la fossa biologica, Imhoff, etc. è parte di una rete fognaria pubblica o privata allora il produttore dell'attività manutentiva di svuotamento è lo spurghista (per il co. 5, non perché l'ha riempita lui!);
- se la fossa biologica, Imhoff, etc. non è parte di una rete fognaria, ma (devo dedurre, è solo un impianto di trattamento a sè stante) allora il produttore è chi l'ha fisicamente riempita (perché non rientra nel co. 5).
Mi sembra una domanda semplice, che però ha una risposta complicata e questo è il motivo del "contendere"...
...poi lo so anch'io che la Imhoff è un impianto di trattamento, ma si torna sempre lì: fa parte di una rete fognaria, e quindi della sua manutenzione, o no?
come sempre, io credo di si, da cui tutti i miei interventi... e tutti i vostri!
Salute a tutti.
come già detto più autorevolmente sopra (e come dissi anch'io in un altra discussione sullì'argomento [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] non è un problema di chi è fisicamente il produttore del rifiuto (è ovvio che una fossa biologica a servizio di una civile abitazione o di un capannone industriale la riempia chi ci abita e/o ci lavora), ma se questo può rientrare o meno nella modifica apportata all'art. 230, co. 5, ovvero se può essere considerato "attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati," e quindi può essere considerato prodotto "dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva." ...
La questione è solo questa:
- se la fossa biologica, Imhoff, etc. è parte di una rete fognaria pubblica o privata allora il produttore dell'attività manutentiva di svuotamento è lo spurghista (per il co. 5, non perché l'ha riempita lui!);
- se la fossa biologica, Imhoff, etc. non è parte di una rete fognaria, ma (devo dedurre, è solo un impianto di trattamento a sè stante) allora il produttore è chi l'ha fisicamente riempita (perché non rientra nel co. 5).
Mi sembra una domanda semplice, che però ha una risposta complicata e questo è il motivo del "contendere"...
...poi lo so anch'io che la Imhoff è un impianto di trattamento, ma si torna sempre lì: fa parte di una rete fognaria, e quindi della sua manutenzione, o no?
come sempre, io credo di si, da cui tutti i miei interventi... e tutti i vostri!
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cescal64- Utente Attivo
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Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
cescal64 ha scritto: ...poi lo so anch'io che la Imhoff è un impianto di trattamento, ma si torna sempre lì: fa parte di una rete fognaria, e quindi della sua manutenzione, o no?
come sempre, io credo di si, da cui tutti i miei interventi... e tutti i vostri!
Salute a tutti.
Vedi Cescal, al di là delle definizioni tratte da dizionari più o meno autorevoli, nel momento in cui si dovesse instaurare un contenzioso giuridico, il giudice sarebbe tenuto ad attenersi al dato normativo. E la definizione di "rete fognaria", normativamente parlando, è contenuta nell'art. 74, comma 1 lettera dd del d.lgs. 152/2006 - "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane.
Pertanto si riferisce alle sole condotte........se poi vogliamo dire che, come al solito, il dato normativo risulta un tantino avulso dalla realtà oggettiva, questo è ovviamente un altro discorso.......
isamonfroni- Moderatrice
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Località : roma
Re: SOS Spurghista cer 200304 multato perchè produttore
...touché, isa!
devo dire che a questa osservazione normativa è difficile opporsi con altrettanti riferimenti normativi...
l'unica cosa alla quale potrei appellarmi è che le definizioni dell'art. 74 (come recita l'articolo stesso) sono valide solo nella sezione in cui sono contenute (sez. II Tutela delle acque dall'inquinamento, nella Parte III del D.Lgs. 152/06), mentre l'art. 230 è, ovviamente, nella Parte IV sui rifiuti e non sempre i rimandi alle definizioni tra sezioni diverse sono automatici (infatti, di solito sono specificati con richiami espliciti all'articolo, comma, lettera della sezione interessata, anche all'interno dello stesso decreto)...
pertanto, mi rifarei al diverso grado di dettaglio delle due Parti, dal momento che la Parte III tratta l'argomento specifico della tutela delle acque e degli scarichi idrici, quindi comporta definizioni più stringenti e strettamente correlate a quanto normato (rete fognaria come "sistema di condotte di raccolta delle acque reflue urbane"), mentre le altre Parti del D.Lgs. sono attinenti ad argomenti diversi, che possono contenere locuzioni più generiche se non si riferiscono alle materie normate (reti fognarie come "infrastrutture a rete di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati"), salvo rimandare agli articoli della Parte specifica l'eventuale definizione nel merito di alcuni termini utilizzati...
...cmq mi rendo conto che si tratta di espedienti che solo un bravo avvocato potrebbe maneggiare, quindi non mi avventuro oltre!
Resta il fatto, però, di come operare "materialmente": io penso ancora che lo spirito della modifica sia quello di agevolare la gestione di talune tipologie di attività/CER, quindi ritengo corretto interpretare in maniera estensiva il concetto di rete fognaria e sua manutenzione, includendovi anche lo svuotamento di fosse biologiche, degrassatori, etc., sostenendo pertanto anche l'attribuzione formale della qualifica di produttore allo spurghista (nel caso, con CER 20.03.04)...
ma, come sempre, questa è solo la mia opinione, e, purtroppo, anche quella di alcuni Organi/Enti/Autorità/etc. interessati alla questione (purtroppo, perchè se l'interpretazione fosse univoca avremmo risparmiato tempo, impegno e... ripetute battiture di tasti!).
Salute a tutti.
devo dire che a questa osservazione normativa è difficile opporsi con altrettanti riferimenti normativi...
l'unica cosa alla quale potrei appellarmi è che le definizioni dell'art. 74 (come recita l'articolo stesso) sono valide solo nella sezione in cui sono contenute (sez. II Tutela delle acque dall'inquinamento, nella Parte III del D.Lgs. 152/06), mentre l'art. 230 è, ovviamente, nella Parte IV sui rifiuti e non sempre i rimandi alle definizioni tra sezioni diverse sono automatici (infatti, di solito sono specificati con richiami espliciti all'articolo, comma, lettera della sezione interessata, anche all'interno dello stesso decreto)...
pertanto, mi rifarei al diverso grado di dettaglio delle due Parti, dal momento che la Parte III tratta l'argomento specifico della tutela delle acque e degli scarichi idrici, quindi comporta definizioni più stringenti e strettamente correlate a quanto normato (rete fognaria come "sistema di condotte di raccolta delle acque reflue urbane"), mentre le altre Parti del D.Lgs. sono attinenti ad argomenti diversi, che possono contenere locuzioni più generiche se non si riferiscono alle materie normate (reti fognarie come "infrastrutture a rete di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati"), salvo rimandare agli articoli della Parte specifica l'eventuale definizione nel merito di alcuni termini utilizzati...
...cmq mi rendo conto che si tratta di espedienti che solo un bravo avvocato potrebbe maneggiare, quindi non mi avventuro oltre!
Resta il fatto, però, di come operare "materialmente": io penso ancora che lo spirito della modifica sia quello di agevolare la gestione di talune tipologie di attività/CER, quindi ritengo corretto interpretare in maniera estensiva il concetto di rete fognaria e sua manutenzione, includendovi anche lo svuotamento di fosse biologiche, degrassatori, etc., sostenendo pertanto anche l'attribuzione formale della qualifica di produttore allo spurghista (nel caso, con CER 20.03.04)...
ma, come sempre, questa è solo la mia opinione, e, purtroppo, anche quella di alcuni Organi/Enti/Autorità/etc. interessati alla questione (purtroppo, perchè se l'interpretazione fosse univoca avremmo risparmiato tempo, impegno e... ripetute battiture di tasti!).
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cescal64- Utente Attivo
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