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Messaggio  harl Gio Feb 02, 2012 1:51 pm

Promemoria primo messaggio :

Scusate sono consapevole che si tratta di un argomento più volte trattato ma
il "considerare i rifiuti prodotti nell'Unità Locale" significa che me li posso riportare fisicamente in sede e senza essere iscritto al trasporto in conto proprio??

Perché riflettendoci su l'art.212 comma 8 consente di trasportare direttamente i miei rifiuti all'impianto ma non di riportarli "a casa". Pertanto la fictio iuris del considerarli prodotti nell'unità locale non può essere meramente finalizzata al carico nel registro ma anche nella possibilità di collocarli nel mio deposito temporaneo (?)

La sto sparando grossa secondo voi ???
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Messaggio  zesec Mar Feb 07, 2012 4:40 pm

Andando sul pratico, questo è un forum dove confrontarsi, imparare, dibattere, crescere. E ben vengano letture diverse e ben argomentate. Siamo qui per questo.
Il forum però non è un oracolo (come spesso viene invece richiesto di essere al povero consulente bistrattato).
E' uno strumento che può anche servire a scegliere (oltre che a confrontarsi, imparare, dibattere e crescere), ma non puoi aspettarti che altri facciano le scelte per te. E magari che non sbaglino. E magari che non ti facciano sbagliare, nonostante sul campo tu possa trovare autorità di controllo che la pensano in maniera diversa.
Hai letto le opinioni: puoi sceglierne una, fare diversamente, fregartene, approfondire e scegliere di conseguenza. Ma sei tu che devi scegliere.
Pensi che non serva nulla? Bene.
Pensi che sia meglio cautelarsi con un formulario o portare i rifiuti direttamente in impianto di trattamento senza fare un deposito temporaneo? Bene.
Pensi che sarebbe anche bello cautelarsi, ma si rischia di commettere un errore compilando un docunmento non necessario? Bene.

In generale.
L'imprenditore sceglie e rischia a fronte di un utile.
Il dipendente dell'imprenditore sceglie e rischia a fronte di una paga.
Il consulente consiglia e rischia a fronte di un compenso.
Il funzionario di PG o dell'amministrazione legge e interpreta (e raramente rischia, salvo errori inescusabili).
Il giudice interpreta e, almeno in questo caso, mi sa proprio che non rischia.
Per ultimo il legislatore: sceglie (spesso male) e non rischia nulla (almeno economicamente).
E come avrai capito, l'interpretazione non è la stessa per tutti.

Per andare sul pratico.
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Messaggio  cirillo Mar Feb 07, 2012 4:42 pm

Carachiara ha scritto:sarà un esempio poco calzante ma intanto nessuno prende posizione. diciamo che anzichè neon è una porta rotta. allora?
La mia posizione è espressa nella pagina precedente;

https://www.sistriforum.com/t7653-rifiuti-manutenzione#78698

nessuno ha la verità in tasca visto che chiunque faccia i controlli la può pensare in modo diverso, però la ditta che si comporta come ho suggerito merita di essere difesa "col coltello tra i denti" a tutti i livelli.
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Messaggio  Mar23 Mar Feb 07, 2012 4:45 pm

Alla luce dell'apprezzabilissimo (come di consueto) intervento di zesec, vi chiedo di esprimervi su una personale distinzione che, forse, potrebbe aiutare a comprendere meglio gli ambiti di applicazione (e dunque le differenze) tra l'art.230 e l'art.266:

art.230--> si applica esclusivamente in ambito di manutenzione infrastrutture a rete, ossia gas, energia elettrica, acquedotti e simili. La possibilità di far coincidere il luogo effettivo di produzione dei rifiuti (= cantiere) con la sede locale del manutentore è contemplata unicamente se vi sono i presupposti per la successiva "valutazione tecnica". In altri termini, se durante l'intervento di manutenzione si producono tipologie di rifiuti che, sin dall'inizio, è noto che non potranno essere riutilizzate direttamente, senza trattamenti, allora queste devono essere "soggette" a deposito temporaneo nel luogo ove sono state prodotte (= cantiere) oppure inviate a recupero/smaltimento con relativo FIR.

art.266--> si applica a tutti gli altri tipi di "manutenzione", ossia quelli relativi alle attività di idraulici, elettricisti e simili. In questo caso, il comma 4 dell'articolo stabilisce con certezza (e non possibilità che...) che il rifiuto si considera prodotto presso la sede del soggetto che esegue l'intervento di manutenzione.

Vi sembra un'interpretazione corretta?
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Messaggio  cirillo Mar Feb 07, 2012 5:00 pm

Mar23 ha scritto:Alla luce dell'apprezzabilissimo (come di consueto) intervento di zesec, vi chiedo di esprimervi su una personale distinzione che, forse, potrebbe aiutare a comprendere meglio gli ambiti di applicazione (e dunque le differenze) tra l'art.230 e l'art.266:

art.230--> si applica esclusivamente in ambito di manutenzione infrastrutture a rete, ossia gas, energia elettrica, acquedotti e simili. La possibilità di far coincidere il luogo effettivo di produzione dei rifiuti (= cantiere) con la sede locale del manutentore è contemplata unicamente se vi sono i presupposti per la successiva "valutazione tecnica". In altri termini, se durante l'intervento di manutenzione si producono tipologie di rifiuti che, sin dall'inizio, è noto che non potranno essere riutilizzate direttamente, senza trattamenti, allora queste devono essere "soggette" a deposito temporaneo nel luogo ove sono state prodotte (= cantiere) oppure inviate a recupero/smaltimento con relativo FIR.

art.266--> si applica a tutti gli altri tipi di "manutenzione", ossia quelli relativi alle attività di idraulici, elettricisti e simili. In questo caso, il comma 4 dell'articolo stabilisce con certezza (e non possibilità che...) che il rifiuto si considera prodotto presso la sede del soggetto che esegue l'intervento di manutenzione.

Vi sembra un'interpretazione corretta?

Quoto Mar23 con la precisazione che l'art. 230, può trovare applicazione a mio avviso se:
- nel bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione l'Ente già prevede che i materiali di risulta debbano essere sottoposti a valutazione tecnica per il riutilizzo;
- il punto precedente, inoltre, viene avvalorato dal co. 2 dell' art. 230 che recita testualmente: La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
E' pertanto il gestore dell'infrastruttura, e solo lui, non l'eventuale impresa affidataria, che può valutare la riutilizzabilità del materiale di risulta.
Qualora questi passaggi non ci siano nel bando, a mio avviso, non si applica il 230 e si deve considerare "rifiuto il rifiuto" fin dalla produzione in cantiere, con tutti gli annessi e connessi.
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Messaggio  Carachiara Mar Feb 07, 2012 5:14 pm

@zesec: è logico che un forum non sia un oracolo....
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Messaggio  Mar23 Mar Feb 07, 2012 5:53 pm

cirillo ha scritto:Quoto Mar23 con la precisazione che l'art. 230, può trovare applicazione a mio avviso se:
- nel bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione l'Ente già prevede che i materiali di risulta debbano essere sottoposti a valutazione tecnica per il riutilizzo;
- il punto precedente, inoltre, viene avvalorato dal co. 2 dell' art. 230 che recita testualmente: La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
E' pertanto il gestore dell'infrastruttura, e solo lui, non l'eventuale impresa affidataria, che può valutare la riutilizzabilità del materiale di risulta.

Grazie per il contributo, ciri! E a tal proposito, mi permetto di segnalare una linea di comportamento tipica dei gestori (che, se non ricordo male, anche tu hai avuto modo di saggiare): quest'ultimi pongono delle condizioni molto, troppo rigide nei bandi di gara, allo scopo di delegare alle imprese affidatarie la totale gestione dei rifiuti, senza peraltro agevolarne le operazioni sebbene la normativa specifica lo consentirebbe.

cirillo ha scritto:Qualora questi passaggi non ci siano nel bando, a mio avviso, non si applica il 230 e si deve considerare "rifiuto il rifiuto" fin dalla produzione in cantiere, con tutti gli annessi e connessi.

Concordo...questo si ricollega perfettamente a quanto esponevo poco sopra: la gestione dei rifuti diventa dunque decisamente più "complicata", specie considerando la natura degli interventi. Perchè è di fatto un'eventualità irrealizzabile, a livello logistico, quella di effettuare un deposito temporaneo nel bel mezzo di una strada trafficata (il tipico "habitat" per questa tipologia di interventi). In più, dato che di sovente si opera in regime di pronto intervento (spesso in ore notturne), è praticamente impossibile conferire direttamente il rifiuto prodotto presso impianti di recupero o smaltimento.

Proprio per questo, a mio parere, l'applicazione dell'art.230 ma anche del 266 nell'ambito delle infrastrutture a rete avrebbe un senso logico, agevolando il lavoro dell'impresa manutentrice.
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Messaggio  Gimi Gio Feb 09, 2012 10:59 pm

zesec ha scritto:Ciao Gimi, come sai già, nemmeno io sono d'accordo con questa lettura.
Ciao Zesec, rispondo solo ora perché ho avuto altro da fare.
Come sai bene, sono convinto che ognuno sia libero di esprimersi e pensarla come vuole ma, consentimi di affermare che l'ermeneutica non è pane comune e, a mio personale avviso, va usata con il dovuto rispetto.
L'interpretazione giuridica infatti deve tener conto dell'intero ordinamento e non solo della parte che ci fa comodo per arrivare a una conclusione mirata, la conclusione non può essere l'obiettivo ma solo il risultato di un'analisi;
sono anche dell'avviso che il risultato di un'interpretazione debba necessariamente avere la caratteristica di astrazione al pari di una legge talché possa essere applicabile in ogni aspetto della fattispecie di fatto cui si riferisce.
Diversamente è una coperta corta che qualcosa lascia fuori.

Senza entrare nei particolari e solo presupponendo che quanto da te concluso nella prima parte sia accettabile, arrivi alla seguente correlazione:
zesec ha scritto:Poiché il trasporto dei rifiuti, ancorché non definito dalla norma, è la movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di smaltimento o recupero, il tragitto dal luogo dove è stata effettuata la lavorazione fino alla sede o domicilio del trasportatore (che corrisponde, come abbiamo visto, al luogo di produzione del rifiuto da manutenzione) non è un trasporto di rifiuti ma è una cosa diversa (trasferimento, movimentazione, chiamala come vuoi). Non essendo un trasporto di rifiuti, non necessita di formulario e di iscrizione al trasporto in c/proprio.
Ciò significa che, per dare effettività alla tua precedente conclusione [il luogo di produzione del rifiuto di manutenzione è la sede o il domicilio del manutentore, ed è solo lì che può correttamente essere costituito il deposito temporaneo.] devi necessariamente modificare la definizione [che esiste nel nostro ordinamento] di trasporto dato che, così com'è, impedisce l'applicazione della tua conclusione in modo esaustivo; come dire che se non vogliamo che uno che ruba in casa sia definito ladro modifichiamo la definizione di furto[coperta corta].

Beh, a mio modesto avviso, non è così che funziona.
sunny


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Messaggio  zesec Ven Feb 10, 2012 10:53 am

Ed è più che lecito che tu la pensi in modo diverso. E magari i magistrati, funzionari di PA o di PG, che la pensano come te saranno più di quelli che la pensano come me.
Peremttimi solo di dire che la mia lettura, che può essere non condivisa (o anche totalmente sbagliata) è il frutto di un'analisi giuridica, e a mio modesto avviso anche sufficientemente ampia, ragionata e logica. Non ho scritto che secondo me è così perché mi suona bene o mi fa comodo. Ho usato dei passaggi logici. Anzi: logico-giuridici. E ti assicuro che non c'è alcun obiettivo mirato, se non la voglia di ragionarci su e di condividere la mia lettura. Quindi rifiuto anche la critica sulla carenza di astrazione.
Parlando di coperte corte, è legittimo che tu veda il mio ragionamento "scoperto" in qualche punto. La cosa, quando ci sono letture diverse, è ovviamente reciproca. Ed è normale che sia così. Così come per alcuni è legittimo pensare che sia corta la coperta della lettura che cerca di dire che nel campo del destinatario di un FIR ci possa essere un soggetto non autorizzato alla gestione di un impianto, o che la "fictio juris" esiste ma solo per alcune cose, o tutte quelle che sono emerse in questa e altre discussioni.
Però, se la critica si limita alla presunta leggerezza della lettura delle definizioni, o addirittura al ribaltamento delle definizioni stesse, non mi trovi nuovamente d'accordo. Il trasporto in generale è definito nei vocabolari e sicuramente in più di qualche testo di legge. Non mi risulta invece, ma potrei sbagliare, che sia definito il trasporto di rifiuti che è la fase della gestione dei rifiuti che ci interessa. Il TUA non lo definisce. Lo stesso testo unico però consente (anzi, ti obbliga) di fare dei ragionamenti e dei passaggi logici per capire se sei nella fase di gestione (da autorizzare) del trasporto di rifiuti o meno. Io, questo ragionamento, credo di averlo fatto.
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Messaggio  cferrulli Ven Feb 10, 2012 2:18 pm

In più, dato che di sovente si opera in regime di pronto intervento (spesso in ore notturne), è praticamente impossibile conferire direttamente il rifiuto prodotto presso impianti di recupero o smaltimento.

Proprio per questo, a mio parere, l'applicazione dell'art.230 ma anche del 266 nell'ambito delle infrastrutture a rete avrebbe un senso logico, agevolando il lavoro dell'impresa manutentrice.[/quote]

Prendendo spunto dal post riportato vi rappresento come opera la mia azienda:

- trattasi di società concessionaria del servizio di distribuzione gas metano su circa 200 comuni su tutto il territorio italiano (principalmente Centro-Sud);
- i rifiuti prodotti presso gli impianti (dislocati lungo tutte le strade dei vari comuni, per esempi il contatore rimosso) vengono trasportati con FIR e iscrizione Albo c/p presso dei centri operativi ove è allestito il D.T.
- ogni centro operativo (è l'ufficio/magazzino di zona) ha la competenza di più comuni, anche su diverse province/regioni. A tal proposito è stata inviata una comunicazione conoscitiva alle province interessate comunicando indirizzo del centro e comuni collegati, nessuna provincia ha avuto niente da ridire, anzi una ha effettuato un controllo presso il D.T., ha guardato i FIR (nel quale siamo Prod./Trasp./Dest. indicando nelle annotazioni la motivazione) senza rilevare anomalie
- presso il Centro operativo è istituito anche il Registro C/S e trimestralmente provvediamo a far ritirare i rifiuti da soggetto autorizzato
- non facciamo mai valutazione tecnica, poichè i residui delle attività di manutenzione per noi sono sempre rifiuti
Tale procedura è stata condivisa con uno studio di consulenza e la sua applicazione è dettato da un principio di cautela.
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Messaggio  Mar23 Ven Feb 10, 2012 5:06 pm

cferrulli ha scritto:- i rifiuti prodotti presso gli impianti (dislocati lungo tutte le strade dei vari comuni, per esempi il contatore rimosso) vengono trasportati con FIR e iscrizione Albo c/p presso dei centri operativi ove è allestito il D.T.
- ogni centro operativo (è l'ufficio/magazzino di zona) ha la competenza di più comuni, anche su diverse province/regioni. A tal proposito è stata inviata una comunicazione conoscitiva alle province interessate comunicando indirizzo del centro e comuni collegati, nessuna provincia ha avuto niente da ridire, anzi una ha effettuato un controllo presso il D.T., ha guardato i FIR (nel quale siamo Prod./Trasp./Dest. indicando nelle annotazioni la motivazione) senza rilevare anomalie
- presso il Centro operativo è istituito anche il Registro C/S e trimestralmente provvediamo a far ritirare i rifiuti da soggetto autorizzato
- non facciamo mai valutazione tecnica, poichè i residui delle attività di manutenzione per noi sono sempre rifiuti

Sostanzialmente, effettuate un D.T. (Deposito Temporaneo, se non ho mal interpretato) presso le vostre Unità Locali (centri operativi), trasportando con mezzi propri i rifiuti da voi prodotti dal luogo ove avviene la manutenzione al luogo dove tali rifiuti vengono temporaneamente depositati. Il tutto compilando un FIR nel quale il (triplice) soggetto è sempre lo stesso: in poche parole, è la procedura prevista e consentita dal citato art.266...o dall'art.230 privato, però, del concetto cardine consistente nella "valutazione tecnica".

A mio modesto parere, per come è impostata la filiera, il FIR non ha molto senso (se non a scopo cautelativo); a maggior ragione considerando che, per i centri operativi/unità locali menzionate, si parla di Deposito Temporaneo e non di Messa in Riserva (R13).

Per curiosità: che tipologia di rifiuti (CER) producete/trasportate/destinate?
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Messaggio  cferrulli Ven Feb 10, 2012 7:01 pm

E' esattamente così, nei centri operativi è allestito il D.T. e il FIR viene redatto in maniera cautelativa per giustificare il trasporto in caso di controlli.

Principalmente i CER trasportati sono:
pericolosi: 150202, 160601
non pericolosi: 170405, 170407, 170904, 170203
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Messaggio  cirillo Ven Feb 10, 2012 7:11 pm

Dissento sull'emissione del FIR in questo caso. A mio avviso non esiste "lo scopo cautelativo".
Nel momento in cui emetto un FIR implicitamente DICHIARO che stò trasportando un rifiuto, gli attrbuisco tanto di CER. In più indico una destinazione ma non indico il nr. di autorizzazione di questa destinazione quindi:
A) ho emesso un FIR incompleto nei dati (sanzione)
B) trasporto un rifiuto (ho dichiarato che tale è) in un sito privo di autorizzaione (sanzionissima ... che non è un vecchio varietà televisivo)

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Messaggio  Mar23 Ven Feb 10, 2012 7:38 pm

cirillo ha scritto:Dissento sull'emissione del FIR in questo caso. A mio avviso non esiste "lo scopo cautelativo".

A meno che non si ricorra alla compilazione di una sorta di FIR "interno", non ufficiale.

cirillo ha scritto:Nel momento in cui emetto un FIR implicitamente DICHIARO che stò trasportando un rifiuto, gli attrbuisco tanto di CER. In più indico una destinazione ma non indico il nr. di autorizzazione di questa destinazione quindi:
A) ho emesso un FIR incompleto nei dati (sanzione)
B) trasporto un rifiuto (ho dichiarato che tale è) in un sito privo di autorizzaione (sanzionissima ... che non è un vecchio varietà televisivo)

Concordo totalmente.
Se per le province interpellate il procedimento messo in atto da cferulli è valido...buon per lui!
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Messaggio  angel Mer Feb 22, 2012 5:34 pm

Scusate ma è giusto che una ditta che fa manuntenzione (cambio batterie a gruppi di continuota) smaltendo i rifiuti con ditte autorizzate che vanno aprendere i rifiuti direttamente dove sono stati prodotti abbia solo un registro intestato alla sede legale? Carica e scarica tutto con questo registro?
Sul formulario viene indicata la sede legale e l'indirizzo dove è avvenuta la manuntenzione?
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Messaggio  ceresio18 Gio Feb 23, 2012 12:03 pm

Secondo me è ok... sui movimenti di carico e scarico sul registro intestato alla sede legale, metterà l'indirizzo dei cantieri...
Ciao
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Messaggio  SA82 Mer Apr 11, 2012 12:46 pm

Lavoro in un azienda che oltre ad occuparsi di gestione rifiuti, si occupa anche di manutenzione e costruzione di stazioni di servizio. Abbiamo in essere contratti di manutenzione con compagnie petrolifere ed una distibuzione di attività in aree molto ampie, principalmente situate nel centro sud. Bene, lavorare con compagnie petrolifere non è certo semplice, stavo or ora dando uno sguardo alle specifiche tecniche per la manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica dei pv per la distribuzione carburanti, attività che per la loro importanza possono essere annoverate tra attività forfettarie e attività ad extra. Il materiale e le attrezzature di proprietà della Committente, materiale che deriva dalle attività di manutenzione e comunque proveniente da rimozioni effettuate sui pv, viene caricato, trasportato e custodito in magazzini di stoccaggio merce a cura dell'Appaltatore. Stiamo parlando di merce che rientra nei ns magazzini di zona come tale e accompagnata con RdL dove vengono indicati i codici delle merci rimosse e successivamente caricate in magazzini di compagnia. Per quanto concerne questi materiali/strumentazioni viene effettuata una verifica di funzionalità richiesta dalla Committente che a seguito di esito ci dichiara di procedere con la rottamazione e pertanto con la generazione del rifiuto in sede locale e successiva movimentazione (qui ci sarebbe da evidenziare il fatto che non saremmo noi i produttori del rifiuto in quanto il materiale non è di nostra proprietà ma la Committente ci affida tutte le operazioni e vuole solo essere contattata per avere comunicazione relativamente a rimozione di cespiti ed eventuale redazione di fattura di vendita).
Ora sicuramente ci sono attività di manutenzione spicciola, fatta sia sulla fattispecie già evidenziata ma anche su altri impianti privati e sorretti da specifiche richieste d'intervento, dove è evidente che quello che viene generato è rifiuto. In che modo dovrei operare in tal caso?
Operativamente la vedo dura portare il classico neon che produco a seguito di un intervento di pochi minuti direttamente ad impianto di recupero/smaltimento ed altrettanto dura poterlo mettere in deposito temporaneo sul luogo di produzione.
L'art. 230 parla di infrastrutture a rete e della possibilità di poter far coincidere il luogo di produzione dei rifiuti con la sede locale del manutentore solo nel caso in cui ci siano i presupposti della valutazione tecnica, da effettuare entro 60 gg e a cura del gestore dell'infrastruttura; ma nel mio caso chi sarebbe il gestore dell'impianto e in che modo e dove andrei ad effettuare la valutazione tecnica?
L'art. 266 invece si applica a tutti gli interventi di manutenzione (la manutenzione spicciola citata prima) ed è in questo caso che il rifiuto si considera prodotto presso la sede del soggetto che esegue l'intervento di manutenzione. Insomma, facendo riferimento a quest'ultimo articolo potrei effettuare la movimentazione (non chiamiamolo trasporto) presso la sede locale dell'aziende e qui registrare il rifiuto in deposito temporaneo.
Mi perdo sicuramente dei ragionamenti.
Comunque, in conclusione, so che per certo devo portare nel mio magazzino di zona il materiale e le attrezzature che non sono mie e sono oggetto dell'immagazzinamento, come da contratto, e poi attendere lumi da parte dei vari Committenti.
In merito, invece, al materiale non soggetto ad immagazzinamento e derivante da attività sempre di manutenzione, come opero? E considerare che nella attività di manutenzione ci sarebbero anche quelle come 'costruzione di tracce sotterranee' che comportano pertanto la realizzazione d piccoli scavi di profondità di poche decine di centimentri; verrebbe a prodursi, in queste attività, anche inerte (stabilizzato, ecc) di vario tipo.
Grazie a chiunque voglia intervenire



Ora,
cirillo ha scritto:
Mar23 ha scritto:Alla luce dell'apprezzabilissimo (come di consueto) intervento di zesec, vi chiedo di esprimervi su una personale distinzione che, forse, potrebbe aiutare a comprendere meglio gli ambiti di applicazione (e dunque le differenze) tra l'art.230 e l'art.266:

art.230--> si applica esclusivamente in ambito di manutenzione infrastrutture a rete, ossia gas, energia elettrica, acquedotti e simili. La possibilità di far coincidere il luogo effettivo di produzione dei rifiuti (= cantiere) con la sede locale del manutentore è contemplata unicamente se vi sono i presupposti per la successiva "valutazione tecnica". In altri termini, se durante l'intervento di manutenzione si producono tipologie di rifiuti che, sin dall'inizio, è noto che non potranno essere riutilizzate direttamente, senza trattamenti, allora queste devono essere "soggette" a deposito temporaneo nel luogo ove sono state prodotte (= cantiere) oppure inviate a recupero/smaltimento con relativo FIR.

art.266--> si applica a tutti gli altri tipi di "manutenzione", ossia quelli relativi alle attività di idraulici, elettricisti e simili. In questo caso, il comma 4 dell'articolo stabilisce con certezza (e non possibilità che...) che il rifiuto si considera prodotto presso la sede del soggetto che esegue l'intervento di manutenzione.

Vi sembra un'interpretazione corretta?

Quoto Mar23 con la precisazione che l'art. 230, può trovare applicazione a mio avviso se:
- nel bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione l'Ente già prevede che i materiali di risulta debbano essere sottoposti a valutazione tecnica per il riutilizzo;
- il punto precedente, inoltre, viene avvalorato dal co. 2 dell' art. 230 che recita testualmente: La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
E' pertanto il gestore dell'infrastruttura, e solo lui, non l'eventuale impresa affidataria, che può valutare la riutilizzabilità del materiale di risulta.
Qualora questi passaggi non ci siano nel bando, a mio avviso, non si applica il 230 e si deve considerare "rifiuto il rifiuto" fin dalla produzione in cantiere, con tutti gli annessi e connessi.
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Messaggio  Mattia8 Mer Apr 11, 2012 2:59 pm

zesec ha scritto: Se il trasporto di rifiuti segue la raccolta e il deposito temporaneo precede la raccolta, ciò che accade prima del deposito temporaneo non è trasporto di rifiuti.

Io la penso così, per un solo motivo: operare diversamente è possibile solo a fronte di autorizzarsi come deposito rifiuti altrimenti succede quanto affermava Cirillo: fare un formulario senza poter indicare un luogo di destino autorizzato (e aggiungo che su questo formulario non potrei mettere nemmeno come operazione di recupero R13 visto che il deposito temporaneo non è previsto).

Se un idraulico per sostituire un vaso di espansione o un per sostituire i cuscinetti di una lavatrice deve fare un formulario ogni volta e per non essere sanzionato per errata compilazione deve autorizzare pure lo stoccaggio, direi che come spirito della norma non ci siamo.

Aggiungo anche che, per lo stesso motivo riportato da Zesec (il conferimento prima del traporto non è trasporto), anche i conferimenti in isola ecologica non dovrebbero avvenire con formulario, ma qui non si tratta + di vedere come ci si comporta da provincia a provincia bensì da comune a comune.

In ogni caso io farei una telefonata all'ufficio sanzioni in provincia.
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Messaggio  cirillo Mer Apr 11, 2012 3:15 pm

Mattia8 ha scritto:
In ogni caso io farei una telefonata all'ufficio sanzioni in provincia.
La cui unica risposta certa è: "Noi non facciamo consulenze". (prova, prova...)

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Messaggio  micy1 Mer Apr 11, 2012 5:38 pm

Mattia8 ha scritto:
zesec ha scritto: Se il trasporto di rifiuti segue la raccolta e il deposito temporaneo precede la raccolta, ciò che accade prima del deposito temporaneo non è trasporto di rifiuti.

Io la penso così, per un solo motivo: operare diversamente è possibile solo a fronte di autorizzarsi come deposito rifiuti altrimenti succede quanto affermava Cirillo: fare un formulario senza poter indicare un luogo di destino autorizzato (e aggiungo che su questo formulario non potrei mettere nemmeno come operazione di recupero R13 visto che il deposito temporaneo non è previsto).

Se un idraulico per sostituire un vaso di espansione o un per sostituire i cuscinetti di una lavatrice deve fare un formulario ogni volta e per non essere sanzionato per errata compilazione deve autorizzare pure lo stoccaggio, direi che come spirito della norma non ci siamo.

Aggiungo anche che, per lo stesso motivo riportato da Zesec (il conferimento prima del traporto non è trasporto), anche i conferimenti in isola ecologica non dovrebbero avvenire con formulario, ma qui non si tratta + di vedere come ci si comporta da provincia a provincia bensì da comune a comune.

In ogni caso io farei una telefonata all'ufficio sanzioni in provincia.

Io avevo lo stesso problema con dei rifiuti dovuti ad attività di soccorso stradale. Ho chiamato la provincia di competenza che mi ha risposto che è necessaroi autorizzare lo stoccaggio, in quanto se essi sono trasportati nel luogo di "concentramento" come rifiuti, si effettuerebbe uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti.
Quindi sto procedendo in questo senso, anche se si tratta al massimo di 200 kg di rifiuti annui...
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Messaggio  laureando Gio Apr 12, 2012 12:30 pm

Scusate ma un azienda commerciale, assistenza tecnica per macchine da ufficio non è tunuta ad avere registro di carico e scarico se non produce rifiuti pericolosi giusto!?
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Messaggio  Antonella Repetto Mer Apr 18, 2012 2:45 pm

Morale della favola cosa è meglio fare per i manutentori? in dichiarazione descrivere i rifiuti come prodotti nell'unità locale o indicarne anche la provenienza? Io ho informazioni complete, ma ho dubbi sulla loro completa diffusione Suspect

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Messaggio  recuperiambientali Ven Ott 06, 2017 6:21 pm

Ciao a tutti!
scusate riprendo un discorso passato...

un mio cliente genera RIFIUTI per delle manutenzioni generiche presso le sedi dei propri clienti e si appella al succitato art. 266 dlgs152/06 per trasportare con DDT (dove cita l'art 266) i suddetti rifiuti dai cantieri di manutenzione presso la propria sede legale.

Una volta accumulata una sufficiente quantità di rifiuti da manutenzione (filtri, neon, rottami) nel deposito temporaneo della propria sede legale, il produttore contatta il trasportatore dei rifiuti per smaltire il mix di rifiuti provenienti dai cantieri di manutenzione A - B  e C.
sul formulario di smaltimento il produttore è la sede legale del manutentore

a questo punto mi chiedo:

- ma non si tratta di miscelazione di rifiuti?


grazie mille
recuperiambientali
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Messaggio  raimondo Lun Ott 09, 2017 6:30 am

recuperiambientali ha scritto:Ciao a tutti!
scusate riprendo un discorso passato...

un mio cliente genera RIFIUTI per delle manutenzioni generiche presso le sedi dei propri clienti e si appella al succitato art. 266 dlgs152/06 per trasportare con DDT (dove cita l'art 266) i suddetti rifiuti dai cantieri di manutenzione presso la propria sede legale.

Una volta accumulata una sufficiente quantità di rifiuti da manutenzione (filtri, neon, rottami) nel deposito temporaneo della propria sede legale, il produttore contatta il trasportatore dei rifiuti per smaltire il mix di rifiuti provenienti dai cantieri di manutenzione A - B  e C.
sul formulario di smaltimento il produttore è la sede legale del manutentore

a questo punto mi chiedo:

- ma non si tratta di miscelazione di rifiuti?


grazie mille
buongiorno a tutti, l'articolo 266/ dlgs 152/06 relativamente ai rifiuti di manutenzione indica solo che i rifiuti prodotti nel luogo della manutenzioni, devono essere considerati come prodotti nella sede lgale del produttore, quindi dal luogo di manutenzione alla sede legale del manutentore si viaggia con formulario non con ddt, quello e' relativo agli ambulanti, in sintesi
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Messaggio  isamonfroni Lun Ott 09, 2017 10:23 am

recuperiambientali ha scritto:
a questo punto mi chiedo:

- ma non si tratta di miscelazione di rifiuti?

Cerchiamo di non dire eresie (che altrimenti qualche PM voglioso comincia a vederci il disastro ambientale Shocked Shocked )

Se, e sottolineo se, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 266, allora i rifiuti sono prodotti presso la sede del manutentore.
In tale sede i rifiuti vengono detenuti in regime di deposito temporaneo presso il produttore di cui all'art. 183, c. 1, lettera bb nel rispetto di tutte le regole del caso... (distinti per tipologie, etichettati, imballati ecc..), non certo buttati in un mucchio alla rinfusa.

Non è mica un impianto di trattamento/recupero in cui si faccia "miscelazione" come attività di trattamento What a Face What a Face

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Messaggio  cirillo Lun Ott 09, 2017 10:28 am

raimondo ha scritto: buongiorno a tutti, l'articolo 266/ dlgs 152/06 relativamente ai rifiuti di manutenzione indica solo che i rifiuti prodotti nel luogo della manutenzioni, devono essere considerati come prodotti nella sede lgale del produttore, quindi dal luogo di manutenzione alla sede legale del manutentore si viaggia con formulario non con ddt, quello e' relativo agli ambulanti, in sintesi
https://www.sistriforum.com/t7653p25-rifiuti-manutenzione#79500

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