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TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Argomenti in attesa di sezione
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TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
CIAO
come noto il trasporto dei rifiuti prodotti nelle sedi periferiche (attività di manutenzione) possono essere trasportati dal produttore nella sede legale dell'azienda, o meglio nel luogo di produzione aziendale iscritto al sistri, accompagnato dalla scheda movimentazione compilata manualmente.
secondo voi da dove si deve stampare la scheda bianca: dal sito www. sistri .it come dice art. 12 decreto 42/11 oppure dal "sistema" (presumo che il sistema sia il "sistri" voce schede "moduli in bianco per schede sistri") come indicato nel manuale operativo 5.4.2.
sostanziale differenza in quanto una è numerata dal sistema, l'altra è completamente bianca.
ciao e grazie
come noto il trasporto dei rifiuti prodotti nelle sedi periferiche (attività di manutenzione) possono essere trasportati dal produttore nella sede legale dell'azienda, o meglio nel luogo di produzione aziendale iscritto al sistri, accompagnato dalla scheda movimentazione compilata manualmente.
secondo voi da dove si deve stampare la scheda bianca: dal sito www. sistri .it come dice art. 12 decreto 42/11 oppure dal "sistema" (presumo che il sistema sia il "sistri" voce schede "moduli in bianco per schede sistri") come indicato nel manuale operativo 5.4.2.
sostanziale differenza in quanto una è numerata dal sistema, l'altra è completamente bianca.
ciao e grazie
giuseppe.bodini- Membro della community
- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 27.04.10
Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Assolutamente da sentro il sistema sistri..per intenderci post log in...
Dal menù SCHEDE/SCHEDE SISTRI IN BIANCO..
è fondamentale che tali schede siano numerate progressivamente dal sistri.
Dal menù SCHEDE/SCHEDE SISTRI IN BIANCO..
è fondamentale che tali schede siano numerate progressivamente dal sistri.
aras- Utente Attivo
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rifiuti da attività di manutenzione
Domande circa i rifiuti prodotti da attività di manutenzione e portati presso la sede aziendale per il test che ne decreta la possibile riparazione o smaltimento.
Compilando la scheda SISTRI cartacea se il prodotto non si può sistemare entro quando si è obbligati allo smaltimento e alla registrazione del prodotto sul sistri?
Faccio un esempio, noi facciamo impianti antifurto, andiamo dal cliente e sostituiamo ad esempio un sensore o una batteria al piombo ricaricabile, portiamo il tutto in azienda e verifichiamo se vi è un guasto riparabile o se la batteria può essere ricaricata, se tiene la carica o se è proprio da smaltire.
In caso di prodotto non riparabile, da smaltire entro quanto dobbiamo chiamare il recuperatore per smaltirla?
Possiamo tenerla in sede finchè non raggiungiamo un numero di pezzi che ne giustificano il pagamento di un camion-smaltitore che esca?
Dobbiamo indicare al sistri subito che abbiamo dei pezzi in sede da smaltire o facciamo una comunicazione solo quando dobbiamo far uscire il trasportatore-smaltitore?
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
Compilando la scheda SISTRI cartacea se il prodotto non si può sistemare entro quando si è obbligati allo smaltimento e alla registrazione del prodotto sul sistri?
Faccio un esempio, noi facciamo impianti antifurto, andiamo dal cliente e sostituiamo ad esempio un sensore o una batteria al piombo ricaricabile, portiamo il tutto in azienda e verifichiamo se vi è un guasto riparabile o se la batteria può essere ricaricata, se tiene la carica o se è proprio da smaltire.
In caso di prodotto non riparabile, da smaltire entro quanto dobbiamo chiamare il recuperatore per smaltirla?
Possiamo tenerla in sede finchè non raggiungiamo un numero di pezzi che ne giustificano il pagamento di un camion-smaltitore che esca?
Dobbiamo indicare al sistri subito che abbiamo dei pezzi in sede da smaltire o facciamo una comunicazione solo quando dobbiamo far uscire il trasportatore-smaltitore?
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
dafne- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Salve,
i tempi per la registrazione in carico sul registro cartaceo (idem sul SISTRI) sono 10 giorni lavorativi da quando si è prodotto un rifiuto.
i tempi per lo smaltimento sono entro 12 mesi da quando si è registrato il rifiuto o al raggiungimento di 30 metri cubi totali di rifiuti(di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi)
i tempi per la registrazione in carico sul registro cartaceo (idem sul SISTRI) sono 10 giorni lavorativi da quando si è prodotto un rifiuto.
i tempi per lo smaltimento sono entro 12 mesi da quando si è registrato il rifiuto o al raggiungimento di 30 metri cubi totali di rifiuti(di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi)
lauramantova- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
per quanto riguarda le schede da utilizzare per il trasporto dei rifiuti dal luogo in cui si svolge l'attività di manutenzione alla sede dell'azienda, in cui si effettuano le operazioni di cernita e si stabilisce quali materiali siano riutilizzabili e quali invece siano da considerare rifiuti, mi sembra molto chiaro l'art.15, comma 2, del D.M. 52/2011, che stabilisce che i materiali tolti d'opera debbano essere accompagnati da schede in bianco da scaricarsi dal sito sistri.it.
Ricordiamoci che il manuale operativo non è legge.. mentre un decreto ministeriale è da cosiderarsi tale
una volta effettuata la cernita, si inseriranno in registro cronologico solo i materiali di cui si sarà deciso di disfarsi, nei tempi e modi già descritti da Laura
Ricordiamoci che il manuale operativo non è legge.. mentre un decreto ministeriale è da cosiderarsi tale
una volta effettuata la cernita, si inseriranno in registro cronologico solo i materiali di cui si sarà deciso di disfarsi, nei tempi e modi già descritti da Laura
mapi68- Moderatrice
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
mapi68 ha scritto:per quanto riguarda le schede da utilizzare per il trasporto dei rifiuti dal luogo in cui si svolge l'attività di manutenzione alla sede dell'azienda, in cui si effettuano le operazioni di cernita e si stabilisce quali materiali siano riutilizzabili e quali invece siano da considerare rifiuti, mi sembra molto chiaro l'art.15, comma 2, del D.M. 52/2011, che stabilisce che i materiali tolti d'opera debbano essere accompagnati da schede in bianco da scaricarsi dal sito sistri.it.
Ricordiamoci che il manuale operativo non è legge.. mentre un decreto ministeriale è da cosiderarsi tale
una volta effettuata la cernita, si inseriranno in registro cronologico solo i materiali di cui si sarà deciso di disfarsi, nei tempi e modi già descritti da Laura
Scusate ma non mi è chiara una cosa, non essendo ancora diventati rifiuti ma materiali per i quali occore verificarne il riutilizzo, il trasporto dalla sede dove si effettua la manutenzione alla sede non dovrebbe essere soggetto all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali giusto?
Gabriel- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
in teoria avrebbe senso non considerarli rifiuti fino a quando non sia avvenuta la cernita.. in pratica l'art.15 del DM52/2011 prevede che tali materiali debbano essere accompagnati da scheda movimentazione sistri.. quindi vengono considerati rifiuti malgrado la cernita non sia ancora avvenuta.. quindi si dovrebbe iscrivere il mezzo all'Albo Gestori per il trasporto in conto proprio
mapi68- Moderatrice
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
si ma se ho un pezzo da verificare e lo porto in officina con un ddt chi può dirmi niente?
d'altra parte se mi ferma la stradale e mi chiede cosa trasporto col cavolo che gli dici che è da buttare, basta dire che è un pezzo di ricambio e mostrare il ddt.
quando stabilirò che è un rifiuto lo tratterò come tale. brutta cosa?
d'altra parte se mi ferma la stradale e mi chiede cosa trasporto col cavolo che gli dici che è da buttare, basta dire che è un pezzo di ricambio e mostrare il ddt.
quando stabilirò che è un rifiuto lo tratterò come tale. brutta cosa?
armando77- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
mapi68 ha scritto:in teoria avrebbe senso non considerarli rifiuti fino a quando non sia avvenuta la cernita.. in pratica l'art.15 del DM52/2011 prevede che tali materiali debbano essere accompagnati da scheda movimentazione sistri.. quindi vengono considerati rifiuti malgrado la cernita non sia ancora avvenuta.. quindi si dovrebbe iscrivere il mezzo all'Albo Gestori per il trasporto in conto proprio
Per la serie "tutto ed il contrario di tutto", ho appena telefonato all'Albo dei Gestori di Ancona...esposto il problema e mi hanno confermato che l'iscrizione non è necessaria in quanto i materiali (nel mio caso batterie) diventano rifiuti solo dopo l'impossibilità di ripararli e quindi diventano rifiuti nella sede di chi ha effettuato l'attività di manutenzione
Gabriel- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Gabriel ha scritto:mapi68 ha scritto:in teoria avrebbe senso non considerarli rifiuti fino a quando non sia avvenuta la cernita.. in pratica l'art.15 del DM52/2011 prevede che tali materiali debbano essere accompagnati da scheda movimentazione sistri.. quindi vengono considerati rifiuti malgrado la cernita non sia ancora avvenuta.. quindi si dovrebbe iscrivere il mezzo all'Albo Gestori per il trasporto in conto proprio
Per la serie "tutto ed il contrario di tutto", ho appena telefonato all'Albo dei Gestori di Ancona...esposto il problema e mi hanno confermato che l'iscrizione non è necessaria in quanto i materiali (nel mio caso batterie) diventano rifiuti solo dopo l'impossibilità di ripararli e quindi diventano rifiuti nella sede di chi ha effettuato l'attività di manutenzione
quoto Ronchitelli che è mitico!
armando77- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
armando77 ha scritto:Gabriel ha scritto:mapi68 ha scritto:in teoria avrebbe senso non considerarli rifiuti fino a quando non sia avvenuta la cernita.. in pratica l'art.15 del DM52/2011 prevede che tali materiali debbano essere accompagnati da scheda movimentazione sistri.. quindi vengono considerati rifiuti malgrado la cernita non sia ancora avvenuta.. quindi si dovrebbe iscrivere il mezzo all'Albo Gestori per il trasporto in conto proprio
Per la serie "tutto ed il contrario di tutto", ho appena telefonato all'Albo dei Gestori di Ancona...esposto il problema e mi hanno confermato che l'iscrizione non è necessaria in quanto i materiali (nel mio caso batterie) diventano rifiuti solo dopo l'impossibilità di ripararli e quindi diventano rifiuti nella sede di chi ha effettuato l'attività di manutenzione
quoto Ronchitelli che è mitico!
Ahah!! anche tu hai avuto l'onore di interagire con Ronchitelli!! Il suo flemma e la sua calma al tel è di ispirazione per me!!
Gabriel- Utente Attivo
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Località : Ancona
Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
in realtà ci sentiamo almeno un paio di volte a settimana...quando sono agitato in effetti ha un notevole potere calmante.
armando77- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Gabriel ha scritto:mapi68 ha scritto:in teoria avrebbe senso non considerarli rifiuti fino a quando non sia avvenuta la cernita.. in pratica l'art.15 del DM52/2011 prevede che tali materiali debbano essere accompagnati da scheda movimentazione sistri.. quindi vengono considerati rifiuti malgrado la cernita non sia ancora avvenuta.. quindi si dovrebbe iscrivere il mezzo all'Albo Gestori per il trasporto in conto proprio
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Gabriel,
che tipo di batterie tratti?? carrelli elevatori???
Comunque sia la tua attività è l'esempio tipico di come essere in bilico tra essere soggetti e non essere soggetti alla normativa rifiuti.
Sulla questione ti consiglio di stare molto attento, quelli dell'albo gestori non staranno mai per la strada a controllare i tuoi mezzi, ne tanto meno ci sarà il grande Ronchitelli, ma ci saranno guardie forestali (forse anche quelle che hanno fatto la multa al ns povero amico ascolano ), carabinieri, polizia stradale , vigili e chi più ne ha più ne metta, e forse avranno idee diverse da Ronchitelli.
Anche io penso che la produzione di rifiuti al momento della riparazione in sede sia una via percorribile, ma è molto al limite, se trovi poi gente un pò meno con la mente aperta, ti troverai un bel verbale, e poi sarà dura, dovrai correre dietro ad interpretazioni varie, avvocati ecc.
Io sono sempre per la via che sia la più cautelativa, mi iscriverei quindi all'albo, oppure manderai un quesito scritto a tutti i possibili organi di controllo, sottoponendo i tuoi dubbi circa la tua attività, vedrai che riceverai risposte diversa da ente a ente.
Spero che il mio parere possa esserti di aiuto
MauroC- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
MauroC ha scritto:Gabriel ha scritto:mapi68 ha scritto:in teoria avrebbe senso non considerarli rifiuti fino a quando non sia avvenuta la cernita.. in pratica l'art.15 del DM52/2011 prevede che tali materiali debbano essere accompagnati da scheda movimentazione sistri.. quindi vengono considerati rifiuti malgrado la cernita non sia ancora avvenuta.. quindi si dovrebbe iscrivere il mezzo all'Albo Gestori per il trasporto in conto proprio
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Gabriel,
che tipo di batterie tratti?? carrelli elevatori???
Comunque sia la tua attività è l'esempio tipico di come essere in bilico tra essere soggetti e non essere soggetti alla normativa rifiuti.
Sulla questione ti consiglio di stare molto attento, quelli dell'albo gestori non staranno mai per la strada a controllare i tuoi mezzi, ne tanto meno ci sarà il grande Ronchitelli, ma ci saranno guardie forestali (forse anche quelle che hanno fatto la multa al ns povero amico ascolano ), carabinieri, polizia stradale , vigili e chi più ne ha più ne metta, e forse avranno idee diverse da Ronchitelli.
Anche io penso che la produzione di rifiuti al momento della riparazione in sede sia una via percorribile, ma è molto al limite, se trovi poi gente un pò meno con la mente aperta, ti troverai un bel verbale, e poi sarà dura, dovrai correre dietro ad interpretazioni varie, avvocati ecc.
Io sono sempre per la via che sia la più cautelativa, mi iscriverei quindi all'albo, oppure manderai un quesito scritto a tutti i possibili organi di controllo, sottoponendo i tuoi dubbi circa la tua attività, vedrai che riceverai risposte diversa da ente a ente.
Spero che il mio parere possa esserti di aiuto
Hai perfettamente ragione, devo ancora abituarmi al fatto che in ambito ambientale non esiste il concetto "ok, sono a posto".
Chiedere all'albo è stato quindi il primo passo, l'azienda che deve smaltire le batterie vorrerbbe proprio evitare l'iscrizione all'albo per non avere costi aggiuntivi (a maggior ragione visto che hanno fatto da poco l'iscrizione al SISTRI) e sono stati proprio loro a propormi questo piccolo "escamotage", ritirando cioè dai clienti dove fanno la manutenzione le batterie accompagnate da una bolla in conto visione. Proverò a seguire il tuo consiglio e comincerò a sottoporre il quesito agli organi di controllo x vedere che rispondono. La ditte in questione fà reti wireless e centraline telefoniche, quindi le batterie provengo da questi sistemi.
Grazie!!
Gabriel- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
ma il 212 c.8 non dovrebbe essere finalizzato a trasportare i rifiuti direttamente a smaltimento(?)
Qualora produco dei rifiuti di manutenzione (tipo neon, che sono pericolosi) ed ai sensi dell'art. 266 comma 4 del D.Lgs 152/06 li considero prodotti nell'Unità Locale, poi ai sensi dell'art. 15 c.1 del DM 52/2011 la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO (quindi quella informatica del Sistema) è compilata dal delegato della sede dell'impresa (per delegato credo si intenda il titolare della firma elettronica)...
..mi devo iscrivere al traporto conto proprio per riportare il neon presso la mia unità locale???
Qualora produco dei rifiuti di manutenzione (tipo neon, che sono pericolosi) ed ai sensi dell'art. 266 comma 4 del D.Lgs 152/06 li considero prodotti nell'Unità Locale, poi ai sensi dell'art. 15 c.1 del DM 52/2011 la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO (quindi quella informatica del Sistema) è compilata dal delegato della sede dell'impresa (per delegato credo si intenda il titolare della firma elettronica)...
..mi devo iscrivere al traporto conto proprio per riportare il neon presso la mia unità locale???
harl- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Gabriel, credevo fossi tu la ditta in questione, mi pare di capire che invece è una ditta fornitrice che ti ha proposto questo , in questo caso non vedo perchè devi essere tu a capire se operano correttamente o meno (poi sei libero di fare come vuoi ci mancherebbe).
Io sul contratto di manutenzione, metterei una clausula con scritto a chiare lettere che:
il trasporto delle eventuali parti sostituite sarà a carico del manutentore.
Metterei una definizione così generica , ma che definisce senza ombra di dubbio chi è il produttore (anche se secondo me non ce ne sarebbe nemmeno bisogno) poi loro sono liberi di trattare le parti sostituite come credono più opportuno (rifiuto oppure no), facendo così eviti ogni eventuale problema.
Io sul contratto di manutenzione, metterei una clausula con scritto a chiare lettere che:
il trasporto delle eventuali parti sostituite sarà a carico del manutentore.
Metterei una definizione così generica , ma che definisce senza ombra di dubbio chi è il produttore (anche se secondo me non ce ne sarebbe nemmeno bisogno) poi loro sono liberi di trattare le parti sostituite come credono più opportuno (rifiuto oppure no), facendo così eviti ogni eventuale problema.
MauroC- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Il rifiuto da manutenzione "si origina" presso la sede del soggetto che ha effettuato la manutenzione per cui, per una fictio juris "non esiste" la fase di trasporto.
Il rifiuto và quindi caricato sul registro di c.s. una volta arrivato presso la sede o l'unità locale del soggetto che ha effettuato la manutenzione.
Quando sarà in vigore il Sistri, il rifiuto sarà accompagnato, dal cliente alla sede del manutentore da scheda Sistri senza la necessità di black box anche se si tratta di rifiuto pericoloso.
Diverso è il caso di trasporto da "cliente" a sito di destinazione finale (stoccaggio provvisorio, ecc...)
Suggerisco di leggere cosa pensa "Santoloci" sull'argomento, (anche se riferito solo all'attuale situazione formulario si/formulario no). Credo possa essere sicuramente interessante:
http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti_articoli_564.pdf
Il rifiuto và quindi caricato sul registro di c.s. una volta arrivato presso la sede o l'unità locale del soggetto che ha effettuato la manutenzione.
Quando sarà in vigore il Sistri, il rifiuto sarà accompagnato, dal cliente alla sede del manutentore da scheda Sistri senza la necessità di black box anche se si tratta di rifiuto pericoloso.
Diverso è il caso di trasporto da "cliente" a sito di destinazione finale (stoccaggio provvisorio, ecc...)
Suggerisco di leggere cosa pensa "Santoloci" sull'argomento, (anche se riferito solo all'attuale situazione formulario si/formulario no). Credo possa essere sicuramente interessante:
http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti_articoli_564.pdf
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
MauroC ha scritto:Gabriel, credevo fossi tu la ditta in questione, mi pare di capire che invece è una ditta fornitrice che ti ha proposto questo , in questo caso non vedo perchè devi essere tu a capire se operano correttamente o meno (poi sei libero di fare come vuoi ci mancherebbe).
Io sul contratto di manutenzione, metterei una clausula con scritto a chiare lettere che:
il trasporto delle eventuali parti sostituite sarà a carico del manutentore.
Metterei una definizione così generica , ma che definisce senza ombra di dubbio chi è il produttore (anche se secondo me non ce ne sarebbe nemmeno bisogno) poi loro sono liberi di trattare le parti sostituite come credono più opportuno (rifiuto oppure no), facendo così eviti ogni eventuale problema.
No sono un consulente ambientale alle prime armi e la ditta che seguo ha appunto questo problema.
Li ho fatti iscrivere al SISTRI per le batterie da smaltire che accumulano nella loro sede in seguito alla manutenzione degli impianti che hanno montato presso i vari clienti. Il problema è il trasporto delle batterie dai clienti alla loro sede visto che volevano evitare di iscriversi pure all'albo
Gabriel- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
mmm Gabriel..ora ho capito meglio!!!
io invece sono un consulente ambientale non proprio alle prime armi, e aldilà se sono bravo, preparato o meno, ho un pò di esperienza, per cui ti posso dire di lasciare perdere tutti i discorsi fatti fino ad adesso, se dei tuoi suggerimenti ne devi fare una professione, devi per forza (anche se è la strada peggiore e complicata) attenerti alla via più vicina alla prudenza, stiamo parlando di rifiuti pericolosi, io non ti consiglio di trovare "escamotage", al cliente devi consigliare la strada cautelativa, altrimenti al primo controllo in strada, lui finisce con una denuncia penale, e tu con un cliente in meno!!!
io invece sono un consulente ambientale non proprio alle prime armi, e aldilà se sono bravo, preparato o meno, ho un pò di esperienza, per cui ti posso dire di lasciare perdere tutti i discorsi fatti fino ad adesso, se dei tuoi suggerimenti ne devi fare una professione, devi per forza (anche se è la strada peggiore e complicata) attenerti alla via più vicina alla prudenza, stiamo parlando di rifiuti pericolosi, io non ti consiglio di trovare "escamotage", al cliente devi consigliare la strada cautelativa, altrimenti al primo controllo in strada, lui finisce con una denuncia penale, e tu con un cliente in meno!!!
MauroC- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
le schede sistri cartacei per il trasporto sono disponibili nel sito sistri.it, quelle riferite all'art.12 DM 52/2011 sono numerate e servono solo in caso di interruzine del sistema o impossibiltà ad accedere (queste tralaltro dovranno essere stampate preventivamente, proprio perché si adoperano in caso d'emergenza, ed essendo numerate devono essere custodite accuratamente)
harl- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO DI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Ho una domanda...
se l'impresa che effettua la manutenzione ha l'obbligo di iscrizione al Sistri per i soli rifiuti pericolosi (art.188-ter c.1 lett. A )
al momento di riportare in sede i propri rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di manutenzione
è necessaria la compilazione della Scheda Sistri cartacea?
se l'impresa che effettua la manutenzione ha l'obbligo di iscrizione al Sistri per i soli rifiuti pericolosi (art.188-ter c.1 lett. A )
al momento di riportare in sede i propri rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di manutenzione
è necessaria la compilazione della Scheda Sistri cartacea?
harl- Utente Attivo
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