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Approvato decreto legge in materia ambientale
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Approvato decreto legge in materia ambientale
Dal sito del governo:
"Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 9,20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente Monti e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Clini, un decreto-legge che definisce alcune misure urgenti per fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento di rifiuti.
Gli interventi, adottati in conformità con la politica europea a tutela dell’ambiente, riguardano il trattamento dei rifiuti in Campania, la commercializzazione dei sacchi biodegradabili per asporto di merci e l’utilizzazione dei materiali da riporto."
"Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 9,20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente Monti e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Clini, un decreto-legge che definisce alcune misure urgenti per fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento di rifiuti.
Gli interventi, adottati in conformità con la politica europea a tutela dell’ambiente, riguardano il trattamento dei rifiuti in Campania, la commercializzazione dei sacchi biodegradabili per asporto di merci e l’utilizzazione dei materiali da riporto."
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
C'è già materiale ufficiale online ???
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geofranz67- Partner
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Sono curioso di sapere cosa comporta quel riferimento a "utilizzazione dei materiali da riporto": potrebbe forse essere connesso al discorso del 20% di materiale antropico ammesso per quanto concerne la composizione delle terre e rocce da scavo?
Mar23- Utente Attivo
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Senza offesa............dalla sua nascita ad oggi il 152 è stato modificato 49 volte, magari solo per piccoli aggiustamenti..............geofranz67 ha scritto:C'è già materiale ufficiale online ???
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
in Italia non è ammessa l'ignoranza, ma certo che uno x stare al passo con tutte le manovrine deve impazzire e anche se lavoro nel campo da 10 anni ogni 3 x 2 sono colta da dubbi !!!!
Non è normale ....
scusate OT
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silvia79- Utente Attivo
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Immagino che questa dettagliatissima conta derivi dalla memoria storica della quantità di imprecazioni periodiche -anche ripetute e ravvicinate nel breve termine- che ogni variazione ti ha comportato, e anche che vi ricomprenda gli effetti delle varie "milleproroghe" intervenute. Io nel PC ho solo le versioni consolidate delle variazioni principali, ossia quelle dove c'è indicato nel titolo che si riferiscono al 152/06, oltre il pdf della gazzetta che ho anche in versione cartacea, e ad oggi sto a 6 versioni. Però, ne ho saltate un paio relative al solo sistri, di quelle "ravvicinate", di cui ho memorizzato solo quelle finali. Questo numero non tiene ovviamente conto delle successive modifiche e integrazioni del 5 febbraio 98, del 13 marzo 2003, e delle modifiche delle modifiche ... Spero di non aver mai necessità di dovermi andare a infognare sulle modifiche inerenti il solo sistri, perchè secondo me ricostruirle a posteriori dev'essere un compito folle: semmai mi capitasse, chiedo a te!isamonfroni ha scritto:
Senza offesa............dalla sua nascita ad oggi il 152 è stato modificato 49 volte, magari solo per piccoli aggiustamenti..............
Cmq, in televisione ai vari TG hanno (intenzionalmente quanto proditoriamente) parlato solo di un decreto che dovrebbe servire a regolarizzare lo smaltimento extraregionale dei rifiuti solidi urbani napoletani per evitare i 500.000 euro/die di sanzione. Poi, quando avremo il bene di leggerlo magari scopriremo ufficialmente che le sanzioni non si rischiano solo per la ns. partenopea munnezza di casa... Ma di questo, ne sono già certa, non si darà notizia pubblica: è troppo comodo a troppi di loro avere noi napoletani quali eterni e complessivi colpevoli, e le recenti vicissitudini dell'on. (?) cosentino lo hanno a mio avviso palesato a chi vuole leggere tra ed oltre le righe.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Il 152/2006 consta di 6 parti.....non c'è solo la parte IV, e nel corso degli anni sono state modificate tutte più o meno significativamente, magari anche solo piccole proroghe di entrate in vigore o aggiustamenti.................totale 49.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Sarebbe stato più appropriato il 48 morto che parla!
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marcosperandio- Moderatore
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale -
Modifiche:
Legge 12 luglio 2006, n. 228 (13-07-2006)
Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (03-10-2006)
Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 (25-11-2006)
Legge 24 novembre 2006, n. 286 (di conversione del Dl 262/2006) (29-11-2006)
Dl 28 dicembre 2006, n. 300 (28-12-2006)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (01-01-2007)
Legge 26 febbraio 2007, n. 17 (di conversione del Dl 300/2006) (27-02-2007)
Dpr 14 maggio 2007, n. 90 (25-07-2007)
Dlgs 6 novembre 2007, n. 205 (24-11-2007)
Legge 19 dicembre 2007, n. 243 (di conversione del Dl 300/2006) (28-12-2007)
Dl 31 dicembre 2007, n. 248 (31-12-2007)
Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 (13-02-2008)
Dl 8 aprile 2008, n. 59 (09-04-2008)
Dl 23 maggio 2008, n. 90 (23-05-2008)
Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 (22-07-2008)
Dm 16 giugno 2008, n. 131 (26-08-2008)
Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (18-12-2008)
Dl 30 dicembre 2008, n. 208 (31-12-2008)
Legge 30 dicembre 2008, n. 205 (di conversione del Dl 171/2008) (31-12-2008)
Legge 30 dicembre 2008, n. 210 (di conversione del Dl 172/2008) (04-01-2009)
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del Dl 185/2008) (29-01-2009)
Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (02-03-2009)
Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 (19-04-2009)
Dm 14 aprile 2009, n. 56 (14-06-2009)
Legge 24 giugno 2009, n. 77 (28-06-2009)
Legge 3 agosto 2009, n. 102 (05-08-2009)
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (15-08-2009)
Dl 25 settembre 2009, n. 135 (26-09-2009)
Legge 20 novembre 2009, n. 166 (25-11-2009)
Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (28-02-2010)
Legge 25 febbraio 2010, n. 36 (27-03-2010)
Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 (26-08-2010)
Dlgs 2 luglio 2010, n. 104 (16-09-2010)
Legge 13 agosto 2010, n. 129 (19-08-2010)
Dpr 7 settembre 2010, n. 168 (27-10-2010)
Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (25-12-2010)
Dlgs 10 dicembre 2010, n. 219 (04-01-2011)
Dm 8 novembre 2010, n. 260 (22-02-2011)
Dm 23 marzo 2011 (29-03-2011)
Dlgs 31 marzo 2011, n. 55 (13-05-2011)
Dl 13 maggio 2011, n. 70 (13-07-2011)
Dpr 18 luglio 2011, n. 116 (21-07-2011)
Dlgs 7 luglio 2011, n. 121 (16-08-2011)
Dlgs 14 settembre 2011, n. 162 (05-10-2011)
Dlgs 1 settembre 2011, n. 150 (06-10-2011)
Dl 6 dicembre 2011, n. 201 (06-12-2011)
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (28-12-2011)
Dm 23 marzo 2011 (01-06-2015)
Per chi si vuole divertire a contarle............
In effetti devo fare ammenda e dare ragione a Sperandio....sono 48
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Modifiche:
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Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (03-10-2006)
Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 (25-11-2006)
Legge 24 novembre 2006, n. 286 (di conversione del Dl 262/2006) (29-11-2006)
Dl 28 dicembre 2006, n. 300 (28-12-2006)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (01-01-2007)
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Legge 19 dicembre 2007, n. 243 (di conversione del Dl 300/2006) (28-12-2007)
Dl 31 dicembre 2007, n. 248 (31-12-2007)
Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 (13-02-2008)
Dl 8 aprile 2008, n. 59 (09-04-2008)
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
isamonfroni ha scritto:Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale -
Per chi si vuole divertire a contarle............
In effetti devo fare ammenda e dare ragione a Sperandio....sono 48
Coraggio Isa, la 49^ non tarderà ad arrivare....
cirillo- Moderatore
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Mai creduto alla smorfia ma è paradossale che siano proprio 48!!
49 sarebbe pezzo di carne, ci azzeccherebbe meno!
49 sarebbe pezzo di carne, ci azzeccherebbe meno!
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Accidenti ISA !!
Grazie !!!
Avevo perso il conto
Grazie !!!
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geofranz67- Partner
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Isa, e non dovevi fare così...
Mo', mi hai appena costretto a copiaincollare il tuo elenco, e adesso passerò mezza mattina a cercarmi i testi e a identificare norma per norma cosa hanno cambiato, di quelle che non ho già nel PC: che appunto sono solo 6.
Mannaggia, un'altra mattinata sprecata a cazzeggiare per web!
Mo', mi hai appena costretto a copiaincollare il tuo elenco, e adesso passerò mezza mattina a cercarmi i testi e a identificare norma per norma cosa hanno cambiato, di quelle che non ho già nel PC: che appunto sono solo 6.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
in rete si trovano tutti i testi integrati, non solo della parte IV, poi bisogna ricordarsi che alcune parti del testo integrato dal 205/2010 NON sono vigenti perchè legate alla maledetta data di entrata in vigore, quindi valgono le versioni antecedenti. Il tutto per semplificarci la vita........
homer- Utente Attivo
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Non ancora, ma con riferimento ai materiali da riporto l'art. 3 del provvedimento chiarisce che i c.d. "materiali storici" (materiale da riporto stratificato, sedimentato e integrato con il "terreno naturale") sono esclusi dalla normativa sui rifiuti.C'è già materiale ufficiale online ???
Fammi sapere
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Admin ha scritto:Non ancora, ma con riferimento ai materiali da riporto l'art. 3 del provvedimento chiarisce che i c.d. "materiali storici" (materiale da riporto stratificato, sedimentato e integrato con il "terreno naturale") sono esclusi dalla normativa sui rifiuti.
Dunque può essere considerato analogamente alle terre e rocce da scavo e relativa normativa...
Mar23- Utente Attivo
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Oh, allora non mi sono ben spiegata: io ce l'ho il testo integrato, per l'esattezza ho 5 testi integrati più l'originale, non è quello che mi intriga... Peraltro, se non ce l'avessi credo potrei impazzire, già avercelo tutto di fila ed in versione attuale non me lo rende meno odioso.homer ha scritto:in rete si trovano tutti i testi integrati, non solo della parte IV, poi bisogna ricordarsi che alcune parti del testo integrato dal 205/2010 NON sono vigenti perchè legate alla maledetta data di entrata in vigore, quindi valgono le versioni antecedenti. Il tutto per semplificarci la vita........
No, io parlo proprio di andarmi a spulciare quale decretino ha cambiato cosa di che parte (AIA, acque, rifiuti, emissioni etc.), quando e con quale/i decorrenza/e, perchè potrebbe essere che una cosa fatta da un povero cristo in un certo giorno non fosse reato ambientale quando è stata fatta ma lo è diventato magari solo alla conversione con variazioni di quel decreto-legge.
Questi sono aspetti che non si valutano del tutto appieno, se non quando ti trovi a dover aiutare a difendere qualcuno che non ha fatto nulla di male, ovvero ad accusare qualcuno che di male ha fatto eccome ma occorre provarlo ai sensi della legge.
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
quoto sembrano regole studiate ad hoc per lo sviluppo della due diligence che oramai sguazza su questi cavilli burocratici e aspetti tecnici comunque sanzionabili dalla legge e da chi la applica in modo pedestre e senza sennoAurora Brancia ha scritto:
Questi sono aspetti che non si valutano del tutto appieno, se non quando ti trovi a dover aiutare a difendere qualcuno che non ha fatto nulla di male, ovvero ad accusare qualcuno che di male ha fatto eccome ma occorre provarlo ai sensi della legge
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Se l'hai fatto davvero, condividiamolo!Isa, e non dovevi fare così...
Mo', mi hai appena costretto a copiaincollare il tuo elenco, e adesso passerò mezza mattina a cercarmi i testi e a identificare norma per norma cosa hanno cambiato, di quelle che non ho già nel PC: che appunto sono solo 6.
Mannaggia, un'altra mattinata sprecata a cazzeggiare per web!
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
e' in elaborazione, ma a tempo perso perchè ahimè se non lavoro non fatturo, se non fatturo non mi pagano sicuro (mentre se fatturo non mi pagano forse...) e se non mi pagano non posso comprarmi nè cibo nè sigarette.
E mi seccherebbe non poco, morire pazza e affamata.
Quando finisco certo che condivido, magari anche a pezzi un po' per volta, vediamo: il web a questo serve.
E mi seccherebbe non poco, morire pazza e affamata.
Quando finisco certo che condivido, magari anche a pezzi un po' per volta, vediamo: il web a questo serve.
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Sig.ra (o sig.na?) Aurora .. se la merita sicuro !Aurora Brancia ha scritto:e' in elaborazione, ma a tempo perso perchè ahimè se non lavoro non fatturo, se non fatturo non mi pagano sicuro (mentre se fatturo non mi pagano forse...) e se non mi pagano non posso comprarmi nè cibo nè sigarette.
E mi seccherebbe non poco, morire pazza e affamata.
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Tu si ‘na cosa grande pe’ me
‘na cosa ca tu stess nun saje
‘na cosa ca’ nun agg’ ia avuto maje
nu bene accussi’
accussi’ grande
‘na cosa ca tu stess nun saje
‘na cosa ca’ nun agg’ ia avuto maje
nu bene accussi’
accussi’ grande
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Sig.na: forse, signora di nascita tuttavia rigorosamente signorina, sia pur di ritorno!ilGabri ha scritto:
Sig.ra (o sig.na?) Aurora ..
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena
applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La proceduraper il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.
4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena
applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La proceduraper il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.
4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
ahia
Siamo rovinati.....
Il decreto non dice niente di definito, così da lasciare il campo a mille interpretazioni.
Orevedo casini !!!!
Siamo rovinati.....
Il decreto non dice niente di definito, così da lasciare il campo a mille interpretazioni.
Orevedo casini !!!!
geofranz67- Partner
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Re: Approvato decreto legge in materia ambientale
a me, la cosa che più mi ha colpito è che adesso, a quanto pare, come campani ci toccherà ricomprarci il termocoso di acerra, che io non lo vorrei nemmeno se me lo regalassero, visto come nel 2008, mentre bertolaso & C. requisivano ettari ed ettari di terreni diventati zona militare per abbancarci la munnezza tal quale, hanno artatamente ed intenzionalissimamente fatto diventare STIR (che cacchio è uno stir, per cortesia!) gli impianti FIBE che dovevano essere impianti di produzione CDR. Noi non abbiamo, ve lo giuro sul vesuvio, impianti di CDR, e quel coso mai nella vita così com'è potrà nè funzionare come inceneritore e men che mai produrre energia, visto che comunque ci finisce anche parecchio umido. Andate a cercarvi su youtube il filmino dell'inaugurazione fatta da vs. precedente premier e guardate come i camion scarichino direttamente sulla piattaforma del forno.
Io mi piango amaramente tutto ciò che ci è gia costato, sia a forma di soldi che di altri danni vari, e ... e non dico niente sul fatto che appena appena una volta ieri in televisione, a rainews 24, ho sentito che -come io prevedevo- la UE ci ha mandato a cagare perchè di vera gestione dei rifiuti, anche urbani, noi non ci possiamo permettere nemmeno di parlare.
vabbè, lasciamo stare: già mi tocca un'altra mattina per pubblici uffici, oggi: e non mi voglio innervosire pure in via preliminare.
Io mi piango amaramente tutto ciò che ci è gia costato, sia a forma di soldi che di altri danni vari, e ... e non dico niente sul fatto che appena appena una volta ieri in televisione, a rainews 24, ho sentito che -come io prevedevo- la UE ci ha mandato a cagare perchè di vera gestione dei rifiuti, anche urbani, noi non ci possiamo permettere nemmeno di parlare.
vabbè, lasciamo stare: già mi tocca un'altra mattina per pubblici uffici, oggi: e non mi voglio innervosire pure in via preliminare.
Aurora Brancia- Moderatrice
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